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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20194 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, unitamente alla memoria in data 22 febbraio 2023, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20194 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/03/2023 2-16129/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, così come ampliati e replicati con la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. a seguito della comunicazione delle conclusioni del P.g., sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione i fatti descritti al capo 3 della imputazione, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata anche la valenza costrittiva della intimidazione e la totale assenza di liceità della pretesa estorsiva, certamente non azionabile in giudizio. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella improponibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. 1.4. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che assolutamente improponibile doveva ritenersi la postulata più mite qualificazione del fatto (art. 640, secondo comma cod. pen., c.d. truffa vessatoria, ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, art. 393 cod. pen.). 1.4.1. Si afferma in sentenza che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto di un male ingiusto minacciato direttamente dipendente dalla volontà dell'agente) integrano il 2-16129/2022 paradigma norm.ativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza Con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo immaginario) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa. La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario;
b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitamento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072). La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile. Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124). La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). Nel caso di specie, la condotta costrittiva (minaccia seria ed esplicita, realizzata sia verbis che re) tenuta è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male assai concretamente realizzabile, la cui verificazione dipendeva esclusivamente dalla potestà dell'agente ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato direttamente al coniuge. La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto 2-16129/2022 finanziario, consegnò la somma richiesta (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.). 1.4.2. Del pari quanto ad esclusione del "tipo" ragion fattasi. Sul punto la Corte di merito ha felicemente dato conto della applicabilità alla fattispecie di principi affermati dalla Corte di legittimità nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U. n. 29541/2020, Rv.280027- 02), avendo l'agente minacciato la persona offesa al fine di farsi consegnare la somma di euro 600 in contanti in ragione di una rappresentata pretesa non iure e, dunque, certamente non azionabile, oltre che apertamente contrastante con le ragioni dedotte con il primo motivo. 1.5. Quanto alle violazioni della legge penale denunziate in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto e conseguente dosimetria della pena (rigettata richiesta delle generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità), la Corte ha valorizzato il deserto di ragioni concrete legittimanti il riconoscimento delle prime e la inaccessibilità delle seconde, in ragione della entità non minimale della pretesa finanziaria ed anche (si aggiunge) della plurioffensività del titolo di reato per cui si procede. La sanzione è stata comunque determinata in misura non distale dai minimi edittali, secondo parametri correlati ai criteri indicatori di cui all'art. 133 cod. pen.. A fronte di ciò, nulla evidenziano i motivi di ricorso in ordine al diverso e alternativo parametro dosimetrico cui la Corte avrebbe dovuto unifomarsi. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, unitamente alla memoria in data 22 febbraio 2023, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20194 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/03/2023 2-16129/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, così come ampliati e replicati con la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. a seguito della comunicazione delle conclusioni del P.g., sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di estorsione i fatti descritti al capo 3 della imputazione, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata anche la valenza costrittiva della intimidazione e la totale assenza di liceità della pretesa estorsiva, certamente non azionabile in giudizio. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella improponibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. 1.4. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che assolutamente improponibile doveva ritenersi la postulata più mite qualificazione del fatto (art. 640, secondo comma cod. pen., c.d. truffa vessatoria, ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, art. 393 cod. pen.). 1.4.1. Si afferma in sentenza che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto di un male ingiusto minacciato direttamente dipendente dalla volontà dell'agente) integrano il 2-16129/2022 paradigma norm.ativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza Con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo immaginario) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa. La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario;
b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitamento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072). La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile. Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124). La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). Nel caso di specie, la condotta costrittiva (minaccia seria ed esplicita, realizzata sia verbis che re) tenuta è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male assai concretamente realizzabile, la cui verificazione dipendeva esclusivamente dalla potestà dell'agente ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato direttamente al coniuge. La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto 2-16129/2022 finanziario, consegnò la somma richiesta (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.). 1.4.2. Del pari quanto ad esclusione del "tipo" ragion fattasi. Sul punto la Corte di merito ha felicemente dato conto della applicabilità alla fattispecie di principi affermati dalla Corte di legittimità nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U. n. 29541/2020, Rv.280027- 02), avendo l'agente minacciato la persona offesa al fine di farsi consegnare la somma di euro 600 in contanti in ragione di una rappresentata pretesa non iure e, dunque, certamente non azionabile, oltre che apertamente contrastante con le ragioni dedotte con il primo motivo. 1.5. Quanto alle violazioni della legge penale denunziate in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto e conseguente dosimetria della pena (rigettata richiesta delle generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità), la Corte ha valorizzato il deserto di ragioni concrete legittimanti il riconoscimento delle prime e la inaccessibilità delle seconde, in ragione della entità non minimale della pretesa finanziaria ed anche (si aggiunge) della plurioffensività del titolo di reato per cui si procede. La sanzione è stata comunque determinata in misura non distale dai minimi edittali, secondo parametri correlati ai criteri indicatori di cui all'art. 133 cod. pen.. A fronte di ciò, nulla evidenziano i motivi di ricorso in ordine al diverso e alternativo parametro dosimetrico cui la Corte avrebbe dovuto unifomarsi. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.