Articolo 24 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 23Articolo 25
Versione
31 maggio 1964
Art. 24. Svolgimento delle prove

L'esame di concorso comprende:
a) una prova scritta;
b) una prova pratica di dattilografia.
La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.
La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocita' libera. La durata della prova e' di quindici minuti. I candidati, che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore possono, al fine di dare prova della velocita' di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.
Nel saggio non e' permesso il cambiamento del foglio, ne' l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.
Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocita' e della precisione dimostrate dal candidato.
Per l'espletamento del saggio e' utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcera' dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica, oppure di una memoria difensionale.
Una copia dattiloscritta del brano prescelto e' distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.
Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e di pari lunghezza.
La comunicazione ai candidati dell'ammissione alla prova pratica, dovra' contenere anche la indicazione del voto riportato nella prova scritta.
L'invito all'espletamento della prova pratica deve essere data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quelli in cui essi devono sostenerla.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964