Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
1 037 7/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.864/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 77993 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 23.5.01 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NN e I.T.S. soc. coop. a r.l., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Italo Foggetti e Giuseppe Mascello ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrenti -
3472
contro
ISPETTORATO -ora DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello 1 Stato che per legge la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Lecce n.502 del 24.9.98, reg. gen. n.2176/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.9.1998 il Pretore di Lecce, decidendo sull'opposizioni riunite di PA NA e della ITS s.coop a r.l. ad ordinanze di ingiunzione dell'Ispettorato del lavoro di Lecce n.616 del 1995 e n.64 del 1997, per omessa consegna a 18 lavoratori, occupati dal 1989 al 1994, dei modelli 01/M e per violazioni delle norme sul collocamento e sui libri paga, accoglieva la domanda in relazione ad una sola lavoratrice e la rigettava per gli altri. In relazione all'assunto che, trattandosi di lavoratori agricoli, la società versava i contributi allo SCAU e non era tenuta all'osservanza delle norme previste per l'assicurazione presso l'INPS, il Pretore osservava che dalla prova testimoniale raccolta era emerso che solo la IN NA CI era una lavoratrice agricola, mentre tutti gli altri erano addetti al campeggio gestito dalla società. -2- Propongono ricorso per cassazione la ITIS e la PA, resiste con controricorso la Direzione provinciale del lavoro di Lecce. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e segg. della legge n.689 del 1981 (art. 360 n.3 c.p.c.), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere rilevato la illegittimità dellæ ordinanza ingiunzione perchè l'Ispettorato del lavoro ha posto a base di essa un accertamento degli ispettori dell'INPS, senza alcun vaglio critico e senza alcuna motivazione logico giuridica. La censura è infondata. L'Ispettorato, ponendo a base del suo accertamento il verbale degli Ispettori dell'INPS, ha evidentemente atteso le risultanze dei loro accertamenti e, rilevata la violazione delle norme sulla tenuta dei libri paga, sugli adempimenti assicurativi e sull'avviamento al lavoro, ha emesso le ordinanze- ingiunzione richiamando in ordine ai fatti il verbale degli ispettori con una motivazione per relationem che deve ritenersi legittima in quanto sufficiente, come anche nel caso in esame, a consentire alla parte la difesa, cfr. Cass. n.391 del 1996, n.7779 del 1997, nn.9433 e 12881 del 1998. Con il secondo e terzo motivo, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge n.88 del 1989 e il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti assumono che il Pretore avrebbe fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni degli ispettori e non su -3- quelle dei testi escussi ed avrebbe travisato le dichiarazioni di questi che avrebbero dichiarato di svolgere attività agricola e non turistica. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito dell'autosufficienza. Invero i ricorrenti assumono che i lavoratori, assunti a testi nel giudizio, avrebbero fornito versioni diverse in ordine alla natura della attività da essi svolta, agricola e non turistica, rispetto alle dichiarazioni rese agli Ispettori del lavoro. Il Pretore avrebbe, senza adeguata motivazione, ritenuto più attendibili le prime dichiarazioni, inoltre ne avrebbe travisato il contenuto estendendo ad altri lavoratori le dichiarazioni rese dai testi sulle proprie mansioni. I ricorrenti, però in violazione del pricipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n.2802 del 2000, omettono di trascrivere le deposizioni dei testi, sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame deli atti di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure, che vanno pertanto ritenute inammissibili. , A Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 13.000- oltre £3.000.000 di onorario di avvocato. Б Così deciso in Roma il 23 giugno 2001 brylic like Il Presidente Il Consigliere est. Fens CANCELLIERE Dieto in Cancelleria 4 - 30 LUB 2001. IL CANCELLIE