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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9878/2022 promossa da:
) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 gli avvocati Ingrid Sormani e Isabella Frigo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monza,
Via A. Appiani, 21;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Andrea Cascio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Manzoni n. 33;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraiis reiectis, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sig.ra e con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Quanto alla casa familiare: assegnare la casa familiare, sita in Varedo, Via Mestre, n. 21, di proprietà esclusiva della Sig.ra con tutto quanto l'arreda; Parte_1
3) Quanto all'affido dei figli minorenni: affidare i figli minorenni e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
Sig.ra o secondo quanto ritenuto di giustizia anche all'esito dell'accertamento affidato ai Parte_1
Servizi Sociali;
4) Quanto al mantenimento dei figli: porre a carico del Sig. a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuno, da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal novembre 2023, e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, anche oltre il compimento della Pt_1 maggiore età. Inoltre, il Sig. sarà tenuto a corrispondere, sino al raggiungimento della CP_1 indipendenza economica dei figli, anche oltre il compimento della maggiore età degli stessi, il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative secondo le modalità ed i termini stabiliti dal protocollo in uso presso il presente Tribunale che si intende qui integralmente richiamato;
5) Quanto alle modalità di visita dei figli: stante l'attuale situazione di dipendenza evidenziata dal Sig.
confermare le modalità di visita ai bambini in Spazio Neutro o la loro regolamentazione secondo CP_1 le modalità ed i termini risultati di giustizia anche a seguito delle verifiche e delle indagini disposte dal
Tribunale tramite il Servizio Sociale competente;
regolamentare le comunicazioni telefoniche tra padre e figli individuando l'orario 19,30 – 21,00 per chiamate o videochiamate;
6) Quanto al diritto di visita dei nonni materni e paterni: disporre che e durante i mesi di Per_1 Per_2 giugno e luglio, possano trascorrere dei periodi di vacanza, anche all'estero, con i nonni materni e con la nonna paterna o entrambi i nonni paterni, sino ad un massimo di dieci giorni consecutivi per ciascun mese, con obbligo di comunicare le relative date entro il 31 maggio di ogni anno;
7) Quanto alla gestione delle vacanze natalizie: disporre che e trascorrano il periodo dal Per_1 Per_2 pomeriggio del 25 dicembre sino al 2 gennaio con la madre, Sig.ra e ciò al fine di consentire lo Pt_1 svolgimento delle tradizionali vacanze invernali.
8) Con vittoria di onorari e spese di giudizio.
2 Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_3 collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nell'attuale casa coniugale;
- incaricare il Servizio Sociale dell'ente territoriale di mantenere il monitoraggio sull'intero nucleo familiare, almeno per un anno dalla decisione del presente giudizio, in particolare al fine di verificare il regolare esercizio della bigenitorialità e lo stato di benessere psico-fisico dei figli minori e Per_1 Per_3
;
[...]
- sino al termine del percorso comunitario intrapreso dal sig. , regolamentare il Controparte_1 diritto di visita paterno con le seguenti modalità: due incontri padre-figli alla settimana, della durata di almeno due ore ciascuno, alla presenza di un educatore ma anche al di fuori dei locali dello spazio neutro;
videochiamate/telefonate padre-figli, senza la presenza di un educatore, ogni giorno, nella fascia oraria
18.30/20.45; disporre che il padre potrà partecipare anche a feste di fine/inizio anno dei figli, saggi sportivi o musicali;
- al termine del percorso comunitario del sig. , previo periodo di graduale Controparte_1 liberalizzazione condiviso con il Servizio Sociale, disporre il diritto di visita paterno con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé i figli, il martedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 e dal venerdì (17.30) alla domenica (19.30) e, nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana, dal martedì (17.30) al mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) ed il giovedì dalle
17.30 alle 21.30;
- i figli, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- i figli, durante i mesi di giugno e luglio, potranno trascorrere periodi di vacanza con i nonni materni e/o paterni, sino ad un massimo di 10 giorni consecutivi per ciascun mese, da concordare con un preavviso di due mesi;
- i figli, durante le vacanze natalizie, trascorreranno ad anni alterni con il padre i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 25 dicembre nonché dal 3 gennaio al 6 gennaio, e dal 26 dicembre al 2 gennaio;
- i figli, durante le vacanze pasquali, trascorreranno, ad anni alterni con il padre, il giorno della Santa
Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- disporre che i genitori comunichino reciprocamente le destinazioni delle vacanze e si rendano sempre reperibili telefonicamente, quantomeno, nella fascia oraria 19.30 - 21.00, per garantire i contatti genitori- figli;
3 - porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e di € 800,00 mensili Per_1 Per_2 complessivi (pari ad € 400,00/mese per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli, in misura del 50% ciascuno, come da protocollo e linee guida condivise concernenti le spese per i figli in uso avanti il Tribunale di Monza;
- rigettare tutte le domande formulate dalla signora , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, per tutti i motivi dedotti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.6.2009 Parte_1 Controparte_1
a Senago;
- Dall'unione sono nati in data 11.5.2015 e in data 4.2.2017; Per_1 Per_2
- con ricorso depositato il giorno 30.11.2022 chiedeva la separazione personale, Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo di e un contributo al mantenimento Per_1 Per_2 per i figli minori da parte di nella misura di euro 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
CP_1 che fossero sospesi i rapporti con il padre e che fosse disposto monitoraggio dei servizi sociali competenti;
esponeva che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà; che la coppia entrava in crisi quando CP_1 iniziava a riservare la maggior parte del suo tempo al lavoro, lasciandola sola nella cura e gestione dei bambini e della casa;
che il resistente si isolava dal resto del nucleo ed a far data dal 2019 ricominciava a fare uno di cocaina abitualmente, come già avvenuto in modo sporadico prima del matrimonio;
che il ricorrente teneva un comportamento violento verso la moglie e dinanzi ai figli;
che egli accettava di effettuare percorso di riabilitazione, nel timore di perdere la propria famiglia;
che egli non riusciva nell'intento e continuava a fare uso di cocaina, e anche alcool, anche tra le mura di casa;
che egli diventava anche geloso;
di avergli comunicato nel 2022 l'intenzione di separarsi;
che si era trasferito in CP_1 immobile di sua proprietà; che al resistente veniva interdetta la patente per categorie superiori alla B;
che egli continuava a fare uso di sostanze e teneva nei confronti della moglie comportamenti verbalmente violenti e persecutori;
che aveva intrapreso percorso di sostegno psicologico;
che il resistente Per_1 percepiva una retribuzione mensile pari a circa euro 3.000,00;
-sull' istanza urgente, il Giudice incaricava i servizi sociali competenti per il territorio del monitoraggio del nucleo;
-con provvedimento del 23.12.2022 il Presidente designato viste le gravissime allegazioni della ricorrente in ordine alla condizione sanitaria del resistente – che parrebbero trovare riscontro documentale nella documentazione prodotta
(documenti da 7 a 9 ricorrente), in via provvisoria ed urgente e nelle more dell'instaurazione del contraddittorio dispone che
possa vedere e tenere con sé i figli esclusivamente secondo modalità e tempistiche stabilite dai servizi sociali competenti CP_1 per territorio, alla presenza di un educatore degli stessi, eventualmente in Spazio neutro e disponeva la comparizione personale dei coniugi innanzi a sé per l'udienza in data 23.1.2023;
- in data 13.1.2023 si costituiva il resistente, domandando la separazione, l'affido condiviso di e Per_1 con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé; Per_2 un contributo al mantenimento per i figli minori da parte di nella misura di 700,00 euro mensili, CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande, egli esponeva di lavorare per l'azienda di famiglia della moglie e di essere molto legato al lavoro ed al proprio nucleo familiare;
che i famigliari della moglie erano facoltosi imprenditori, che avevano consentito al nucleo familiare della figlia di avere
5 un tenore di vita molto agiato;
di aver sempre accudito la moglie con amore;
negava di aver mai tenuto comportamenti imbarazzati e violenti;
esponeva di essere un ottimo padre;
che nel novembre 2021 la ricorrente istaurava un rapporto particolare con una donna;
che, al rientro dalle vacanze, le due donne avevano iniziato a sentirsi e vedersi tramite videochiamata;
che il resistente scopriva che le due donne si scambiavano messaggi intimi, facendo riferimento anche ad un bacio che c'era stato tra le due;
che nel febbraio 2022 la ricorrente riferiva al marito di non amarlo più e nel marzo 2022 il resistente usciva di casa e si trasferiva in un immobile di sua proprietà; che, a seguito di questi avvenimenti, nel luglio 2022 egli ricominciava a fare uso di cocaina;
che prima di tale data egli aveva fatto uso saltuario di cocaina solo nel 2019; che la moglie non aveva mai messo in discussione le sue capacità genitoriali;
di non essersi mai sottratto ai propri obblighi genitoriali;
di aver intrapreso un percorso volto al superamento della problematica;
di aver sempre versato, fin dalla separazione di fatto, il contributo al mantenimento dei figli
(500,00 euro mensili da aprile 2022 e 700,00 euro mensili da agosto 2022) e di aver puntualmente pagato le spese straordinarie;
che la ricorrente era molto concentrata su di sè e trascorreva molti week end fuori casa, lasciando continuamente i bambini dai nonni materni;
che, dall'allontanamento dalla casa coniugale, egli teneva presso di sé i bambini regolarmente, senza che fosse mai avvenuto alcunché di pregiudizievole;
che dall'ottobre 2022, dopo l'esito positivo del drug test, egli aveva preferito limitare alle sole ore diurne il diritto di visita per salvaguardare il rapporto con i figli;
di non aver mai assunto droga alla loro presenza o durante i periodi in cui li teneva con sé; di lavorare presso la , come operaio e con Controparte_2 una retribuzione di euro 2.800,00/2.900,00; di non svolgere più le ore di straordinario, con conseguente riduzione del reddito percepito;
che anche la ricorrente lavorava presso l'azienda della di lei famiglia, con redditi superiori a quelli del marito;
- All'udienza presidenziale del 23.1.2023 le parti le parti hanno rispettivamente dichiarato:
: vivo a Varedo in una casa di mia esclusiva proprietà, non gravata da mutuo. Lavoro presso Parte_1 la società dei miei genitori, con retribuzione mensile di euro 3000 circa. Dopo il provvedimento di dicembre non sta CP_1 vedendo i bambini, abbiamo fatto un incontro con i servizi sociali il 9 gennaio. Mio marito mi sta passando 700 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Percepiamo 50 euro a testa per l'assegno unico, al 50% ciascuno.
MASSIMILIANO PEREGO: vivo a Varedo, in una casa di mia proprietà, non gravata da mutuo. Sto lavorando per la società dei miei suoceri con retribuzione mensile di euro 2800 circa. Fino a settembre abbiamo fatto visite a fine settimana alternati e per le cene, poi da ottobre abbiamo tolto i pernottamenti, fino al periodo di Natale, ci eravamo organizzati, prima del provvedimento. A settembre i miei genitori non mi parevano necessari, adesso dai servizi sociali ho detto che probabilmente può essere utile l'educatore, ma non lo spazio neutro. Io ho bisogno dei bambini e i bambini di me.
Dopo ampia discussione le parti in via meramente provvisoria concordano in ordine alla possibilità di esercizio del diritto di visita alla presenza di un educatore ovvero dei nonni paterni;
determinazione di contributo al mantenimento nella misura di euro 800 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza a far data da febbraio 2023.
6 - A scioglimento della riserva, il Giudice disponeva l'affido dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che il padre potesse vedere i figli alla presenza di un educatore dei servizi sociali, presso l'abitazione dell'uomo, secondo un calendario predisposto dai servizi sociali stessi;
i servizi sociali potranno modificare modalità e tempistiche delle visite – anche organizzandole in spazio neutro - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
nelle more dell'avvio dell'intervento educativo, potrà vedere e tenere con sé i minori alla presenza di persone di fiducia della ricorrente, CP_1 secondo l'accordo delle parti, ma senza pernottamento; poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento pari ad euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, incaricava i servizi sociali competenti per il territorio di Varedo di monitorare il nucleo familiare.
-il G.I. con provvedimento del 15.2.2023 disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli in spazio neutro, alla presenza di un educatore dei servizi sociali e disponeva prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali stessi.
-il Tribunale pronunciava la separazione personale con sentenza ex articolo 709 bis c.p.c. n. 346/2024; la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
-all'esito del monitoraggio, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni.
*******
Rilevato preliminarmente che:
-Il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale con la sentenza n. n. 346/2024; il giudizio giunge a conclusione sulle ulteriori domande delle parti.
Ritenuto nel merito che:
- (11.05.15) e (4.2.2017) vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: la Per_1 Per_2 formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente seguito dai servizi sociali competenti per territorio.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio in vista della udienza del 23.1.2023 emergeva che aveva elaborato la separazione e manifestato la capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei Pt_1 figli;
ella manifestava preoccupazione per la condizione sanitaria del marito e per i negativi riverberi che essa esplicava in ordine alla capacità di di prendersi cura in modo attivo dei minori;
riportava in CP_1
7 ogni caso il legame tra ed il padre;
manifestava preoccupazione per le difficoltà di Per_1 Per_2 condivisione di talune scelte educative con . CP_1
non aveva ancora compiutamente elaborato le vicende separative, che riferiva da lui totalmente CP_1 subite;
dopo il decreto del 23.12.2023 le parti avevano comunque valutato la possibilità di riprendere gli incontri padre – figli alla presenza dei nonni paterni, a tutela della regolarità del rapporto.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio del 8.2.2023 emergeva che gli operatori avevano preso contatti con due cooperative al fine di poter iniziare gli incontri padre – figli alla presenza di un educatore dopo la metà di febbraio 2023.
Tuttavia, all'incontro di restituzione, appariva ostile verso , rivendicativo e poco incline ad CP_1 Pt_1 orientarsi sui bisogni dei figli;
egli accusava di non essere una buona madre e non accettava di Pt_1 incontrare i figli alla presenza di entrambi i di lui genitori, come richiesto da , esponendo di volere Pt_1 la sola presenza del nonno paterno, in quanto la di lui madre avrebbe svalutato il suo ruolo genitoriale, in alleanza con la moglie.
Le parti indicavano quindi indicato quale persona di fiducia la baby sitter, in attesa dell'intervento dell'educatore; dapprima dava la propria disponibilità e quindi la ritirava, ribadendo la richiesta CP_1 della presenza esclusiva del di lui padre.
Gli operatori dei servizi riferivano che al colloquio appariva agitato, presentava importante CP_1 sudorazione e faticava a mantenere il contatto oculare;
evidenziavano che all'ultimo controllo effettuato
(11.1.2023) era risultato ancora positivo all'uso di sostanze ed evidenziavano le criticità connesse CP_1 all'organizzazione delle visite in ambito domiciliare per la possibilità di agiti discontrollati di , CP_1 difficili da gestire in tale situazione.
Convocate dal Tribunale, all'udienza del 14.2.2023 la dott.ssa e la dott.ssa Persona_4 Pt_2 dei servizi sociali competenti per il territorio evidenziavano che le parti non avevano trovato
[...] accordi nemmeno sulla figura di riferimento per entrambi che potesse presenziare agli incontri;
di aver chiesto di poter conoscere la baby sitter, ma che ella non avrebbe dovuto fare incontri successivi o relazionare in forma scritta ai servizi sociali.
Il G.I. con provvedimento del 15.2.2023 disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli in spazio neutro.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del 22.6.2023 emergeva che l'utilizzo di sostanze stupefacenti ed in particolare cocaina da parte di risaliva al periodo in CP_1 cui egli faceva il PR nelle discoteche;
che di tale utilizzo , fidanzata con lui dal 2004, era consapevole, Pt_1 ma che la ricorrente non lo problematizzava, in quanto lo riteneva circoscritto alle serate in cui il marito lavorava nei locali.
8 allegava di aver ritenuto che il marito avesse interrotto l'assunzione di sostanze e di aver scoperto Pt_1 nel 2019 che egli proseguiva, e ciò a causa di comportamenti agitati e discontrollati di;
il resistente CP_1 aveva intrapreso percorso di sostegno psicologico che veniva interrotto a dicembre 2022.
Nei primi mesi del 2023 erano iniziati gli incontri in spazio neutro, a cadenza settimanale;
in due occasioni erano stati disdetti da che aveva addotto motivi di salute;
uno dei due incontri cadeva il giorno CP_1 del compleanno di l'andamento degli incontri era comunque positivo. Per_1
La posizione di rispetto al marito appariva ambigua: da un lato ella manifestava preoccupazione Pt_1 per l'assunzione di sostanze, dall'altro chiedeva che potesse partecipare liberamente a momenti CP_1 della vita dei figli, quali le feste di fine anno della scuola o delle associazioni sportive cui erano iscritti.
Gli esami effettuati presso il SERD evidenziavano una dipendenza attiva da cocaina;
gli operatori evidenziavano la necessità che intraprendesse un serio lavoro su tale dipendenza prima di ogni CP_1 eventuale modifica delle modalità di incontro dei figli e dell'introduzione di video chiamate.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del 12.12.2023 emergeva che riferiva una condizione di serenità dei minori, anche negli incontri con il padre;
gli incontri si Pt_1 svolgevano tuttavia in modo discontinuo, in quanto adduceva problematiche sanitarie che ne CP_1 avevano inibito talvolta l'effettuazione; sarebbe stata affaticata da tale discontinuità; avrebbe Per_1 CP_1 peraltro chiesto ai figli di essere contattato da loro;
riferiva di non essere stato in grado di garantire CP_1 maggiore continuità a causa di malattie, ma anche di momenti di criticità umorali;
egli proseguiva la Contr frequenza presso lo i Meda, che evidenziava il persistere della positività alla cocaina, talvolta anche all'esito di esame delle urine;
si evidenziava l'incompatibilità di un uso sporadico della sostanza.
La valutazione psicodiagnostica di Terno non evidenziava psicopatologie, né momenti di criticità diversi da quelli connessi alla gestione delle tensioni familiari;
gli operatori suggerivano l'avvio di percorso di sostegno personale che potesse supportarla su tale punto.
Dall'approfondimento psicodiagnostico di emergeva un disturbo dello spettro borderline di tipo CP_1
Contr narcisistico e la necessità di percorso di sostegno individuale per il suo trattamento;
gli operatori di evidenziavano la necessità di presa in carico psichiatrica anche al fine di preparare il possibile ingresso comunitario;
era stato infine redatto un programma di intervento trimestrale al fine di supportare CP_1 nell'affrontare la dipendenza.
Con riferimento a non si evidenziavano psicopatologie del neuro sviluppo, né sintomi connessi Per_1 all'esposizione alla conflittualità genitoriale;
anche per non emergevano tratti psicopatologici;
si Per_2 registravano difficoltà nella gestione delle emozioni, per le quali era suggerita la prosecuzione del percorso di psicomotricità in atto.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Varedo in vista della udienza del
26.11.2024 emergeva che era stato licenziato dalla azienda di Terno a seguito di richiami per CP_1
Contr quattro assenze ingiustificate;
egli continuava ad effettuare colloqui presso e pareva consapevole
9 dell'incidenza che la dipendenza aveva anche sul rapporto con i figli;
a maggio era stato ricoverato per uno scompenso cardiaco ed era emersa a suo carico una cardiopatia verosimilmente connessa all'uso di sostanze;
era stato valutato l'inserimento di una pace maker;
egli era risultato sempre positivo all'utilizzo di cocaina;
l'uomo a luglio 2024 accettava l'inserimento comunitario.
Dopo i primi mesi di fatica nel gestire le regole comunitarie, il percorso comunitario conosceva una fase positiva e appariva adeguato nei comportamenti, e riusciva a mantenere l'astinenza; egli riferiva CP_1 preoccupazione per la mancanza di comunicazione con e temeva di venire escluso dalla vita dei Pt_1 figli e dalle scelte che li riguardavano;
egli proseguiva gli incontri con i figli in spazio neutro ed erano state inserite anche chiamate e videochiamate;
l'educatrice evidenziava che l'andamento degli incontri era positivo e ne proponeva una graduale liberalizzazione, ad esempio consentendo la partecipazione di a partite di basket di o a compleanni. CP_1 Per_2
La terapeuta di evidenziava tuttavia la necessità di attendere prima di introdurre modifiche nelle Per_1 modalità di visita, in relazione ad alcune criticità che la minore manifestava dopo le comunicazioni paterne sul proprio stato di salute;
proseguiva in modo positivo il percorso di psicomotricità. Per_2
manteneva un atteggiamento collaborante;
evidenziava la fatica dei figli nell'affrontare le Pt_1 problematiche di salute di;
ella riferiva difficoltà comunicativa con il marito, che però – allo stato CP_1
– non si era mai rifiutato di firmare documenti importanti per i figli.
Risulta che abbia ricevuto citazione diretta a giudizio per aver molestato con telefonate ed CP_1 insultato nelle prime fasi della separazione. Pt_1
Dalla relazione dei Servizi Sociali Varedo del 24.1.2025 emerge che ha mantenuto un CP_1 atteggiamento collaborante nei confronti del Servizio presenziando agli appuntamenti on line;
egli ha narrato del buon inserimento comunitario e dei progressi registrati;
si è mostrato consapevole della necessità di informare i figli sulle proprie condizioni di salute ed è apparso sintonizzato sui loro bisogni.
ha collaborato con gli operatori, ella continua ad essere sintonizzata sui bisogni dei figli, non pone Pt_1 alcun ostacolo alle frequentazioni ed appare in grado di preservare la figura paterna agli occhi dei minori.
Dalla relazione dello SMI emerge l'effettuazione di profondo lavoro di sul proprio benessere CP_1 psicofisico;
egli è stato invitato a modificare alcune modalità impulsive, attuate anche nei confronti di altri ospiti.
Il quadro tossicomanico non appare variato perché l'utilizzo di sostanze risulta ancora la modalità principale con cui soddisferebbe i propri bisogni. CP_1
Egli è però maggiormente consapevole della malattia e ne sottovaluta meno la gravità. Gli operatori evidenziano che le criticità nella sfera lavorativa e sociale possono costituire importanti ostacoli all'obiettivo dell'astensione dall'uso di sostanze ed evidenziano dunque la necessità per di trovare CP_1 fonti di appagamento alternative.
10 Gli incontri padre-figli sono proseguiti regolarmente in spazio neutro con cadenza settimanale ed un buon andamento;
gli operatori stanno individuando una figura che possa garantire la presenza ad incontri anche fuori da tale contesto;
le videochiamate hanno inoltre andamento positivo.
La psicoterapeuta di Gioia, Dott.ssa , descrive come una bambina serena, non sono emersi Per_5 Per_1 elementi di sofferenza o irrequietezza;
la terapeuta evidenzia la necessità di illustrare alla minore con più chiarezza la condizione paterna e sta approntando incontri a tale scopo.
Per concludere, il Servizio ritiene opportuno un proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare soprattutto per quanto riguarda le visite padre-figli, da svolgersi sempre alla presenza di un operatore, e la regolamentazione delle chiamate e video chiamate.
Alla luce di tutto quanto precede, non si ravvisano elementi che debbano indurre ad una modifica dell'affido condiviso dei minori: nonostante le fragilità personologiche e sanitarie, ad oggi è CP_1 apparso in grado di sintonizzarsi in modo adeguato sui bisogni dei minori e non ha mai fatto mancare la propria partecipazione alle determinazioni educative che li riguardano.
Egli sta svolgendo percorso comunitario che – nonostante le fatiche afferenti la sua radicata dipendenza da sostanze– sta avendo un buon andamento.
Anche gli incontri con i figli – sebbene necessitino sempre della presenza di un educatore – hanno andamento positivo, anche in ragione del profondo legame affettivo esistente e della capacità di di Pt_1 preservare agli occhi dei minori la figura paterna.
Alla luce di quanto precede, non si ravvisano allo stato elementi che possano giustificare una deroga all'affido condiviso;
tale determinazione viene assunta anche al fine di spronare il resistente alla proficua prosecuzione del percorso di riabilitazione, come intrapreso in comunità, e potrà se del caso essere rivista nel futuro, ove sorgano difficoltà in capo a nella condivisione con delle scelte educative Pt_1 CP_1 che afferiscono i minori.
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi dopo la separazione di fatto.
-Al fine di garantire regolarità e continuità alla relazione, a tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli e del padre, i rapporti tra e i minori si svolgeranno alla presenza di un educatore dei servizi sociali CP_1
e in spazio neutro;
gli operatori potranno modificare modalità e tempistiche delle visite – ampliandole, liberalizzandole, riducendole, sospendendole - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
sempre nell'esclusivo interesse dei minori verranno regolamentate e calendarizzate dagli operatori le chiamate e video chiamate con il padre.
-I servizi sociali effettueranno monitoraggio del nucleo familiare e verificheranno l'andamento del Contr percorso comunitario e presso i . CP_1
-La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire
11 ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a e il mantenimento dell'habitat domestico in cui Per_1 Per_2 hanno sempre prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente lavora nell'azienda di famiglia e nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 65.064 pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad euro 3563,00 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità; è proprietaria della casa coniugale;
percepisce assegno unico nella misura di euro 50 mensili.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 3113.
Il resistente nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di euro 66835 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 3739 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; percepisce assegno unico nella misura di euro 50 mensili.
È stato licenziato ed ha percepito in sede transattiva l'importo di euro 100.000, oltre ad un veicolo del valore figurativo di euro 20.000; attualmente è disoccupato e ricoverato in comunità; precedentemente viveva in immobile di proprietà esclusiva non gravato da mutuo.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze dei minori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, viste le domande rassegnate dalle parti, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalle parti nella misura del 50% come da disposizione norrmativa.
-La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.9878/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.affida e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. colloca i minori presso la madre;
3. dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé alla presenza di un educatore dei servizi sociali e in spazio neutro;
gli operatori potranno modificare modalità e tempistiche delle visite – ampliandole, liberalizzandole, riducendole, sospendendole - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
12 4. dispone che gli operatori dei servizi sociali regolamentino e calendarizzino le chiamate e video chiamate minori - padre sempre nell'esclusivo interesse dei figli;
5. dispone che i servizi sociali effettuino monitoraggio del nucleo familiare e verifichino l'andamento del Contr percorso comunitario e presso i;
CP_1
6. assegna alla ricorrente la casa coniugale;
7. Pone a carico del resistente con decorrenza febbraio 2025 l'importo di euro 800,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di
13 studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
8. dispone che le parti percepiscano l'assegno unico nella misura del 50% ciascuna;
9. compensa tra le parti le spese di lite;
10. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di Varedo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9878/2022 promossa da:
) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 gli avvocati Ingrid Sormani e Isabella Frigo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Monza,
Via A. Appiani, 21;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Andrea Cascio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Manzoni n. 33;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraiis reiectis, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, Sig.ra e con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Quanto alla casa familiare: assegnare la casa familiare, sita in Varedo, Via Mestre, n. 21, di proprietà esclusiva della Sig.ra con tutto quanto l'arreda; Parte_1
3) Quanto all'affido dei figli minorenni: affidare i figli minorenni e in via esclusiva alla Per_1 Per_2
Sig.ra o secondo quanto ritenuto di giustizia anche all'esito dell'accertamento affidato ai Parte_1
Servizi Sociali;
4) Quanto al mantenimento dei figli: porre a carico del Sig. a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento dei figli e l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuno, da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal novembre 2023, e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, anche oltre il compimento della Pt_1 maggiore età. Inoltre, il Sig. sarà tenuto a corrispondere, sino al raggiungimento della CP_1 indipendenza economica dei figli, anche oltre il compimento della maggiore età degli stessi, il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative secondo le modalità ed i termini stabiliti dal protocollo in uso presso il presente Tribunale che si intende qui integralmente richiamato;
5) Quanto alle modalità di visita dei figli: stante l'attuale situazione di dipendenza evidenziata dal Sig.
confermare le modalità di visita ai bambini in Spazio Neutro o la loro regolamentazione secondo CP_1 le modalità ed i termini risultati di giustizia anche a seguito delle verifiche e delle indagini disposte dal
Tribunale tramite il Servizio Sociale competente;
regolamentare le comunicazioni telefoniche tra padre e figli individuando l'orario 19,30 – 21,00 per chiamate o videochiamate;
6) Quanto al diritto di visita dei nonni materni e paterni: disporre che e durante i mesi di Per_1 Per_2 giugno e luglio, possano trascorrere dei periodi di vacanza, anche all'estero, con i nonni materni e con la nonna paterna o entrambi i nonni paterni, sino ad un massimo di dieci giorni consecutivi per ciascun mese, con obbligo di comunicare le relative date entro il 31 maggio di ogni anno;
7) Quanto alla gestione delle vacanze natalizie: disporre che e trascorrano il periodo dal Per_1 Per_2 pomeriggio del 25 dicembre sino al 2 gennaio con la madre, Sig.ra e ciò al fine di consentire lo Pt_1 svolgimento delle tradizionali vacanze invernali.
8) Con vittoria di onorari e spese di giudizio.
2 Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_3 collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nell'attuale casa coniugale;
- incaricare il Servizio Sociale dell'ente territoriale di mantenere il monitoraggio sull'intero nucleo familiare, almeno per un anno dalla decisione del presente giudizio, in particolare al fine di verificare il regolare esercizio della bigenitorialità e lo stato di benessere psico-fisico dei figli minori e Per_1 Per_3
;
[...]
- sino al termine del percorso comunitario intrapreso dal sig. , regolamentare il Controparte_1 diritto di visita paterno con le seguenti modalità: due incontri padre-figli alla settimana, della durata di almeno due ore ciascuno, alla presenza di un educatore ma anche al di fuori dei locali dello spazio neutro;
videochiamate/telefonate padre-figli, senza la presenza di un educatore, ogni giorno, nella fascia oraria
18.30/20.45; disporre che il padre potrà partecipare anche a feste di fine/inizio anno dei figli, saggi sportivi o musicali;
- al termine del percorso comunitario del sig. , previo periodo di graduale Controparte_1 liberalizzazione condiviso con il Servizio Sociale, disporre il diritto di visita paterno con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, il padre potrà tenere con sé i figli, il martedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00 e dal venerdì (17.30) alla domenica (19.30) e, nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana, dal martedì (17.30) al mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) ed il giovedì dalle
17.30 alle 21.30;
- i figli, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- i figli, durante i mesi di giugno e luglio, potranno trascorrere periodi di vacanza con i nonni materni e/o paterni, sino ad un massimo di 10 giorni consecutivi per ciascun mese, da concordare con un preavviso di due mesi;
- i figli, durante le vacanze natalizie, trascorreranno ad anni alterni con il padre i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 25 dicembre nonché dal 3 gennaio al 6 gennaio, e dal 26 dicembre al 2 gennaio;
- i figli, durante le vacanze pasquali, trascorreranno, ad anni alterni con il padre, il giorno della Santa
Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- disporre che i genitori comunichino reciprocamente le destinazioni delle vacanze e si rendano sempre reperibili telefonicamente, quantomeno, nella fascia oraria 19.30 - 21.00, per garantire i contatti genitori- figli;
3 - porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e di € 800,00 mensili Per_1 Per_2 complessivi (pari ad € 400,00/mese per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli, in misura del 50% ciascuno, come da protocollo e linee guida condivise concernenti le spese per i figli in uso avanti il Tribunale di Monza;
- rigettare tutte le domande formulate dalla signora , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto, per tutti i motivi dedotti in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forf. spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 6.6.2009 Parte_1 Controparte_1
a Senago;
- Dall'unione sono nati in data 11.5.2015 e in data 4.2.2017; Per_1 Per_2
- con ricorso depositato il giorno 30.11.2022 chiedeva la separazione personale, Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo di e un contributo al mantenimento Per_1 Per_2 per i figli minori da parte di nella misura di euro 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
CP_1 che fossero sospesi i rapporti con il padre e che fosse disposto monitoraggio dei servizi sociali competenti;
esponeva che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà; che la coppia entrava in crisi quando CP_1 iniziava a riservare la maggior parte del suo tempo al lavoro, lasciandola sola nella cura e gestione dei bambini e della casa;
che il resistente si isolava dal resto del nucleo ed a far data dal 2019 ricominciava a fare uno di cocaina abitualmente, come già avvenuto in modo sporadico prima del matrimonio;
che il ricorrente teneva un comportamento violento verso la moglie e dinanzi ai figli;
che egli accettava di effettuare percorso di riabilitazione, nel timore di perdere la propria famiglia;
che egli non riusciva nell'intento e continuava a fare uso di cocaina, e anche alcool, anche tra le mura di casa;
che egli diventava anche geloso;
di avergli comunicato nel 2022 l'intenzione di separarsi;
che si era trasferito in CP_1 immobile di sua proprietà; che al resistente veniva interdetta la patente per categorie superiori alla B;
che egli continuava a fare uso di sostanze e teneva nei confronti della moglie comportamenti verbalmente violenti e persecutori;
che aveva intrapreso percorso di sostegno psicologico;
che il resistente Per_1 percepiva una retribuzione mensile pari a circa euro 3.000,00;
-sull' istanza urgente, il Giudice incaricava i servizi sociali competenti per il territorio del monitoraggio del nucleo;
-con provvedimento del 23.12.2022 il Presidente designato viste le gravissime allegazioni della ricorrente in ordine alla condizione sanitaria del resistente – che parrebbero trovare riscontro documentale nella documentazione prodotta
(documenti da 7 a 9 ricorrente), in via provvisoria ed urgente e nelle more dell'instaurazione del contraddittorio dispone che
possa vedere e tenere con sé i figli esclusivamente secondo modalità e tempistiche stabilite dai servizi sociali competenti CP_1 per territorio, alla presenza di un educatore degli stessi, eventualmente in Spazio neutro e disponeva la comparizione personale dei coniugi innanzi a sé per l'udienza in data 23.1.2023;
- in data 13.1.2023 si costituiva il resistente, domandando la separazione, l'affido condiviso di e Per_1 con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé; Per_2 un contributo al mantenimento per i figli minori da parte di nella misura di 700,00 euro mensili, CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande, egli esponeva di lavorare per l'azienda di famiglia della moglie e di essere molto legato al lavoro ed al proprio nucleo familiare;
che i famigliari della moglie erano facoltosi imprenditori, che avevano consentito al nucleo familiare della figlia di avere
5 un tenore di vita molto agiato;
di aver sempre accudito la moglie con amore;
negava di aver mai tenuto comportamenti imbarazzati e violenti;
esponeva di essere un ottimo padre;
che nel novembre 2021 la ricorrente istaurava un rapporto particolare con una donna;
che, al rientro dalle vacanze, le due donne avevano iniziato a sentirsi e vedersi tramite videochiamata;
che il resistente scopriva che le due donne si scambiavano messaggi intimi, facendo riferimento anche ad un bacio che c'era stato tra le due;
che nel febbraio 2022 la ricorrente riferiva al marito di non amarlo più e nel marzo 2022 il resistente usciva di casa e si trasferiva in un immobile di sua proprietà; che, a seguito di questi avvenimenti, nel luglio 2022 egli ricominciava a fare uso di cocaina;
che prima di tale data egli aveva fatto uso saltuario di cocaina solo nel 2019; che la moglie non aveva mai messo in discussione le sue capacità genitoriali;
di non essersi mai sottratto ai propri obblighi genitoriali;
di aver intrapreso un percorso volto al superamento della problematica;
di aver sempre versato, fin dalla separazione di fatto, il contributo al mantenimento dei figli
(500,00 euro mensili da aprile 2022 e 700,00 euro mensili da agosto 2022) e di aver puntualmente pagato le spese straordinarie;
che la ricorrente era molto concentrata su di sè e trascorreva molti week end fuori casa, lasciando continuamente i bambini dai nonni materni;
che, dall'allontanamento dalla casa coniugale, egli teneva presso di sé i bambini regolarmente, senza che fosse mai avvenuto alcunché di pregiudizievole;
che dall'ottobre 2022, dopo l'esito positivo del drug test, egli aveva preferito limitare alle sole ore diurne il diritto di visita per salvaguardare il rapporto con i figli;
di non aver mai assunto droga alla loro presenza o durante i periodi in cui li teneva con sé; di lavorare presso la , come operaio e con Controparte_2 una retribuzione di euro 2.800,00/2.900,00; di non svolgere più le ore di straordinario, con conseguente riduzione del reddito percepito;
che anche la ricorrente lavorava presso l'azienda della di lei famiglia, con redditi superiori a quelli del marito;
- All'udienza presidenziale del 23.1.2023 le parti le parti hanno rispettivamente dichiarato:
: vivo a Varedo in una casa di mia esclusiva proprietà, non gravata da mutuo. Lavoro presso Parte_1 la società dei miei genitori, con retribuzione mensile di euro 3000 circa. Dopo il provvedimento di dicembre non sta CP_1 vedendo i bambini, abbiamo fatto un incontro con i servizi sociali il 9 gennaio. Mio marito mi sta passando 700 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Percepiamo 50 euro a testa per l'assegno unico, al 50% ciascuno.
MASSIMILIANO PEREGO: vivo a Varedo, in una casa di mia proprietà, non gravata da mutuo. Sto lavorando per la società dei miei suoceri con retribuzione mensile di euro 2800 circa. Fino a settembre abbiamo fatto visite a fine settimana alternati e per le cene, poi da ottobre abbiamo tolto i pernottamenti, fino al periodo di Natale, ci eravamo organizzati, prima del provvedimento. A settembre i miei genitori non mi parevano necessari, adesso dai servizi sociali ho detto che probabilmente può essere utile l'educatore, ma non lo spazio neutro. Io ho bisogno dei bambini e i bambini di me.
Dopo ampia discussione le parti in via meramente provvisoria concordano in ordine alla possibilità di esercizio del diritto di visita alla presenza di un educatore ovvero dei nonni paterni;
determinazione di contributo al mantenimento nella misura di euro 800 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Monza a far data da febbraio 2023.
6 - A scioglimento della riserva, il Giudice disponeva l'affido dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che il padre potesse vedere i figli alla presenza di un educatore dei servizi sociali, presso l'abitazione dell'uomo, secondo un calendario predisposto dai servizi sociali stessi;
i servizi sociali potranno modificare modalità e tempistiche delle visite – anche organizzandole in spazio neutro - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
nelle more dell'avvio dell'intervento educativo, potrà vedere e tenere con sé i minori alla presenza di persone di fiducia della ricorrente, CP_1 secondo l'accordo delle parti, ma senza pernottamento; poneva a carico del resistente un contributo al mantenimento pari ad euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, incaricava i servizi sociali competenti per il territorio di Varedo di monitorare il nucleo familiare.
-il G.I. con provvedimento del 15.2.2023 disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli in spazio neutro, alla presenza di un educatore dei servizi sociali e disponeva prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali stessi.
-il Tribunale pronunciava la separazione personale con sentenza ex articolo 709 bis c.p.c. n. 346/2024; la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
-all'esito del monitoraggio, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni.
*******
Rilevato preliminarmente che:
-Il Tribunale ha già pronunciato la separazione personale con la sentenza n. n. 346/2024; il giudizio giunge a conclusione sulle ulteriori domande delle parti.
Ritenuto nel merito che:
- (11.05.15) e (4.2.2017) vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori: la Per_1 Per_2 formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, il nucleo è stato lungamente seguito dai servizi sociali competenti per territorio.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio in vista della udienza del 23.1.2023 emergeva che aveva elaborato la separazione e manifestato la capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei Pt_1 figli;
ella manifestava preoccupazione per la condizione sanitaria del marito e per i negativi riverberi che essa esplicava in ordine alla capacità di di prendersi cura in modo attivo dei minori;
riportava in CP_1
7 ogni caso il legame tra ed il padre;
manifestava preoccupazione per le difficoltà di Per_1 Per_2 condivisione di talune scelte educative con . CP_1
non aveva ancora compiutamente elaborato le vicende separative, che riferiva da lui totalmente CP_1 subite;
dopo il decreto del 23.12.2023 le parti avevano comunque valutato la possibilità di riprendere gli incontri padre – figli alla presenza dei nonni paterni, a tutela della regolarità del rapporto.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio del 8.2.2023 emergeva che gli operatori avevano preso contatti con due cooperative al fine di poter iniziare gli incontri padre – figli alla presenza di un educatore dopo la metà di febbraio 2023.
Tuttavia, all'incontro di restituzione, appariva ostile verso , rivendicativo e poco incline ad CP_1 Pt_1 orientarsi sui bisogni dei figli;
egli accusava di non essere una buona madre e non accettava di Pt_1 incontrare i figli alla presenza di entrambi i di lui genitori, come richiesto da , esponendo di volere Pt_1 la sola presenza del nonno paterno, in quanto la di lui madre avrebbe svalutato il suo ruolo genitoriale, in alleanza con la moglie.
Le parti indicavano quindi indicato quale persona di fiducia la baby sitter, in attesa dell'intervento dell'educatore; dapprima dava la propria disponibilità e quindi la ritirava, ribadendo la richiesta CP_1 della presenza esclusiva del di lui padre.
Gli operatori dei servizi riferivano che al colloquio appariva agitato, presentava importante CP_1 sudorazione e faticava a mantenere il contatto oculare;
evidenziavano che all'ultimo controllo effettuato
(11.1.2023) era risultato ancora positivo all'uso di sostanze ed evidenziavano le criticità connesse CP_1 all'organizzazione delle visite in ambito domiciliare per la possibilità di agiti discontrollati di , CP_1 difficili da gestire in tale situazione.
Convocate dal Tribunale, all'udienza del 14.2.2023 la dott.ssa e la dott.ssa Persona_4 Pt_2 dei servizi sociali competenti per il territorio evidenziavano che le parti non avevano trovato
[...] accordi nemmeno sulla figura di riferimento per entrambi che potesse presenziare agli incontri;
di aver chiesto di poter conoscere la baby sitter, ma che ella non avrebbe dovuto fare incontri successivi o relazionare in forma scritta ai servizi sociali.
Il G.I. con provvedimento del 15.2.2023 disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli in spazio neutro.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del 22.6.2023 emergeva che l'utilizzo di sostanze stupefacenti ed in particolare cocaina da parte di risaliva al periodo in CP_1 cui egli faceva il PR nelle discoteche;
che di tale utilizzo , fidanzata con lui dal 2004, era consapevole, Pt_1 ma che la ricorrente non lo problematizzava, in quanto lo riteneva circoscritto alle serate in cui il marito lavorava nei locali.
8 allegava di aver ritenuto che il marito avesse interrotto l'assunzione di sostanze e di aver scoperto Pt_1 nel 2019 che egli proseguiva, e ciò a causa di comportamenti agitati e discontrollati di;
il resistente CP_1 aveva intrapreso percorso di sostegno psicologico che veniva interrotto a dicembre 2022.
Nei primi mesi del 2023 erano iniziati gli incontri in spazio neutro, a cadenza settimanale;
in due occasioni erano stati disdetti da che aveva addotto motivi di salute;
uno dei due incontri cadeva il giorno CP_1 del compleanno di l'andamento degli incontri era comunque positivo. Per_1
La posizione di rispetto al marito appariva ambigua: da un lato ella manifestava preoccupazione Pt_1 per l'assunzione di sostanze, dall'altro chiedeva che potesse partecipare liberamente a momenti CP_1 della vita dei figli, quali le feste di fine anno della scuola o delle associazioni sportive cui erano iscritti.
Gli esami effettuati presso il SERD evidenziavano una dipendenza attiva da cocaina;
gli operatori evidenziavano la necessità che intraprendesse un serio lavoro su tale dipendenza prima di ogni CP_1 eventuale modifica delle modalità di incontro dei figli e dell'introduzione di video chiamate.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio in vista della udienza del 12.12.2023 emergeva che riferiva una condizione di serenità dei minori, anche negli incontri con il padre;
gli incontri si Pt_1 svolgevano tuttavia in modo discontinuo, in quanto adduceva problematiche sanitarie che ne CP_1 avevano inibito talvolta l'effettuazione; sarebbe stata affaticata da tale discontinuità; avrebbe Per_1 CP_1 peraltro chiesto ai figli di essere contattato da loro;
riferiva di non essere stato in grado di garantire CP_1 maggiore continuità a causa di malattie, ma anche di momenti di criticità umorali;
egli proseguiva la Contr frequenza presso lo i Meda, che evidenziava il persistere della positività alla cocaina, talvolta anche all'esito di esame delle urine;
si evidenziava l'incompatibilità di un uso sporadico della sostanza.
La valutazione psicodiagnostica di Terno non evidenziava psicopatologie, né momenti di criticità diversi da quelli connessi alla gestione delle tensioni familiari;
gli operatori suggerivano l'avvio di percorso di sostegno personale che potesse supportarla su tale punto.
Dall'approfondimento psicodiagnostico di emergeva un disturbo dello spettro borderline di tipo CP_1
Contr narcisistico e la necessità di percorso di sostegno individuale per il suo trattamento;
gli operatori di evidenziavano la necessità di presa in carico psichiatrica anche al fine di preparare il possibile ingresso comunitario;
era stato infine redatto un programma di intervento trimestrale al fine di supportare CP_1 nell'affrontare la dipendenza.
Con riferimento a non si evidenziavano psicopatologie del neuro sviluppo, né sintomi connessi Per_1 all'esposizione alla conflittualità genitoriale;
anche per non emergevano tratti psicopatologici;
si Per_2 registravano difficoltà nella gestione delle emozioni, per le quali era suggerita la prosecuzione del percorso di psicomotricità in atto.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Varedo in vista della udienza del
26.11.2024 emergeva che era stato licenziato dalla azienda di Terno a seguito di richiami per CP_1
Contr quattro assenze ingiustificate;
egli continuava ad effettuare colloqui presso e pareva consapevole
9 dell'incidenza che la dipendenza aveva anche sul rapporto con i figli;
a maggio era stato ricoverato per uno scompenso cardiaco ed era emersa a suo carico una cardiopatia verosimilmente connessa all'uso di sostanze;
era stato valutato l'inserimento di una pace maker;
egli era risultato sempre positivo all'utilizzo di cocaina;
l'uomo a luglio 2024 accettava l'inserimento comunitario.
Dopo i primi mesi di fatica nel gestire le regole comunitarie, il percorso comunitario conosceva una fase positiva e appariva adeguato nei comportamenti, e riusciva a mantenere l'astinenza; egli riferiva CP_1 preoccupazione per la mancanza di comunicazione con e temeva di venire escluso dalla vita dei Pt_1 figli e dalle scelte che li riguardavano;
egli proseguiva gli incontri con i figli in spazio neutro ed erano state inserite anche chiamate e videochiamate;
l'educatrice evidenziava che l'andamento degli incontri era positivo e ne proponeva una graduale liberalizzazione, ad esempio consentendo la partecipazione di a partite di basket di o a compleanni. CP_1 Per_2
La terapeuta di evidenziava tuttavia la necessità di attendere prima di introdurre modifiche nelle Per_1 modalità di visita, in relazione ad alcune criticità che la minore manifestava dopo le comunicazioni paterne sul proprio stato di salute;
proseguiva in modo positivo il percorso di psicomotricità. Per_2
manteneva un atteggiamento collaborante;
evidenziava la fatica dei figli nell'affrontare le Pt_1 problematiche di salute di;
ella riferiva difficoltà comunicativa con il marito, che però – allo stato CP_1
– non si era mai rifiutato di firmare documenti importanti per i figli.
Risulta che abbia ricevuto citazione diretta a giudizio per aver molestato con telefonate ed CP_1 insultato nelle prime fasi della separazione. Pt_1
Dalla relazione dei Servizi Sociali Varedo del 24.1.2025 emerge che ha mantenuto un CP_1 atteggiamento collaborante nei confronti del Servizio presenziando agli appuntamenti on line;
egli ha narrato del buon inserimento comunitario e dei progressi registrati;
si è mostrato consapevole della necessità di informare i figli sulle proprie condizioni di salute ed è apparso sintonizzato sui loro bisogni.
ha collaborato con gli operatori, ella continua ad essere sintonizzata sui bisogni dei figli, non pone Pt_1 alcun ostacolo alle frequentazioni ed appare in grado di preservare la figura paterna agli occhi dei minori.
Dalla relazione dello SMI emerge l'effettuazione di profondo lavoro di sul proprio benessere CP_1 psicofisico;
egli è stato invitato a modificare alcune modalità impulsive, attuate anche nei confronti di altri ospiti.
Il quadro tossicomanico non appare variato perché l'utilizzo di sostanze risulta ancora la modalità principale con cui soddisferebbe i propri bisogni. CP_1
Egli è però maggiormente consapevole della malattia e ne sottovaluta meno la gravità. Gli operatori evidenziano che le criticità nella sfera lavorativa e sociale possono costituire importanti ostacoli all'obiettivo dell'astensione dall'uso di sostanze ed evidenziano dunque la necessità per di trovare CP_1 fonti di appagamento alternative.
10 Gli incontri padre-figli sono proseguiti regolarmente in spazio neutro con cadenza settimanale ed un buon andamento;
gli operatori stanno individuando una figura che possa garantire la presenza ad incontri anche fuori da tale contesto;
le videochiamate hanno inoltre andamento positivo.
La psicoterapeuta di Gioia, Dott.ssa , descrive come una bambina serena, non sono emersi Per_5 Per_1 elementi di sofferenza o irrequietezza;
la terapeuta evidenzia la necessità di illustrare alla minore con più chiarezza la condizione paterna e sta approntando incontri a tale scopo.
Per concludere, il Servizio ritiene opportuno un proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare soprattutto per quanto riguarda le visite padre-figli, da svolgersi sempre alla presenza di un operatore, e la regolamentazione delle chiamate e video chiamate.
Alla luce di tutto quanto precede, non si ravvisano elementi che debbano indurre ad una modifica dell'affido condiviso dei minori: nonostante le fragilità personologiche e sanitarie, ad oggi è CP_1 apparso in grado di sintonizzarsi in modo adeguato sui bisogni dei minori e non ha mai fatto mancare la propria partecipazione alle determinazioni educative che li riguardano.
Egli sta svolgendo percorso comunitario che – nonostante le fatiche afferenti la sua radicata dipendenza da sostanze– sta avendo un buon andamento.
Anche gli incontri con i figli – sebbene necessitino sempre della presenza di un educatore – hanno andamento positivo, anche in ragione del profondo legame affettivo esistente e della capacità di di Pt_1 preservare agli occhi dei minori la figura paterna.
Alla luce di quanto precede, non si ravvisano allo stato elementi che possano giustificare una deroga all'affido condiviso;
tale determinazione viene assunta anche al fine di spronare il resistente alla proficua prosecuzione del percorso di riabilitazione, come intrapreso in comunità, e potrà se del caso essere rivista nel futuro, ove sorgano difficoltà in capo a nella condivisione con delle scelte educative Pt_1 CP_1 che afferiscono i minori.
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi dopo la separazione di fatto.
-Al fine di garantire regolarità e continuità alla relazione, a tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli e del padre, i rapporti tra e i minori si svolgeranno alla presenza di un educatore dei servizi sociali CP_1
e in spazio neutro;
gli operatori potranno modificare modalità e tempistiche delle visite – ampliandole, liberalizzandole, riducendole, sospendendole - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
sempre nell'esclusivo interesse dei minori verranno regolamentate e calendarizzate dagli operatori le chiamate e video chiamate con il padre.
-I servizi sociali effettueranno monitoraggio del nucleo familiare e verificheranno l'andamento del Contr percorso comunitario e presso i . CP_1
-La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente: il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire
11 ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, occorre garantire a e il mantenimento dell'habitat domestico in cui Per_1 Per_2 hanno sempre prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente lavora nell'azienda di famiglia e nell'anno di imposta 2021 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 65.064 pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad euro 3563,00 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità; è proprietaria della casa coniugale;
percepisce assegno unico nella misura di euro 50 mensili.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 3113.
Il resistente nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di euro 66835 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 3739 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; percepisce assegno unico nella misura di euro 50 mensili.
È stato licenziato ed ha percepito in sede transattiva l'importo di euro 100.000, oltre ad un veicolo del valore figurativo di euro 20.000; attualmente è disoccupato e ricoverato in comunità; precedentemente viveva in immobile di proprietà esclusiva non gravato da mutuo.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., ivi comprese le esigenze dei minori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, viste le domande rassegnate dalle parti, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla presente pronuncia.
-L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalle parti nella misura del 50% come da disposizione norrmativa.
-La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.9878/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.affida e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. colloca i minori presso la madre;
3. dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé alla presenza di un educatore dei servizi sociali e in spazio neutro;
gli operatori potranno modificare modalità e tempistiche delle visite – ampliandole, liberalizzandole, riducendole, sospendendole - ove ciò si dovesse rendere necessario nell'interesse dei minori;
12 4. dispone che gli operatori dei servizi sociali regolamentino e calendarizzino le chiamate e video chiamate minori - padre sempre nell'esclusivo interesse dei figli;
5. dispone che i servizi sociali effettuino monitoraggio del nucleo familiare e verifichino l'andamento del Contr percorso comunitario e presso i;
CP_1
6. assegna alla ricorrente la casa coniugale;
7. Pone a carico del resistente con decorrenza febbraio 2025 l'importo di euro 800,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di
13 studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
8. dispone che le parti percepiscano l'assegno unico nella misura del 50% ciascuna;
9. compensa tra le parti le spese di lite;
10. manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali competenti per il territorio di Varedo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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