Articolo 1 della Legge 21 ottobre 1950, n. 903
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1950
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1950