Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
Commentari • 18
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Giurisprudenza • 17
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Versioni del testo
- Art. 1.
(Finalita).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
(( 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge )) - Art. 2. (Definizioni). 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 2135 del codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Art. 3. (Apicoltore e imprenditore apistico). 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.