Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
Commentari • 18
- 1. Irpef al 12-58% per i nuovi giovani agricoltoriMogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 25 giugno 2026 · 1
L'art. 2 della L. 15 marzo 2024, n. 36, prevede un'agevolazione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dell'agricoltura. Più in particolare è un regime fiscale agevolato a favore dei giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività di impresa nel settore dell'agricoltura. Sono considerati “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo” le imprese, a prescindere dalla forma in cui sono costituite, che esercitano esclusivamente l'attività agricola così come è individuata dall'art. 2135 del codice civile. Il beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: il titolare è un imprenditore agricolo di età superiore a 18 …
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Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Latina, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 224Provvedimento: Pubblicato il 09/03/2026 N. 00224/2026 REG.PROV.COLL. N. 00526/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 526 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Cecchetti, Lidia Flocco e Paolo Centola, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, largo di Torre Argentina 11 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. p.cecchetti@pec.it, …Leggi di più...
- violazione di legge·
- conferenza di servizi·
- art. 27-bis d.lgs. 152/2006·
- art. 14-ter l. 241/1990·
- autorizzazione integrata ambientale·
- art. 208 d.lgs. 152/2006·
- discrezionalità amministrativa·
- piano regionale di gestione dei rifiuti·
- art. 97 Cost.·
- valutazione di impatto ambientale·
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- sindacato del giudice amministrativo·
- art. 136 d.lgs. 42/2004·
- autosufficienza ATO
Versioni del testo
- Art. 1.
(Finalita).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
(( 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge )) - Art. 2. (Definizioni). 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 2135 del codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Art. 3. (Apicoltore e imprenditore apistico). 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.