Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante della riparazione del danno non può essere riconosciuta sulla base soltanto dalla generica dichiarazione liberatoria della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2010, n. 19663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19663 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/04/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 1400
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 19667/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AN N. IL 04/11/1958;
2) IT MI N. IL 04/10/1962;
avverso la sentenza n. 1749/2005 CORTE APPELLO di SALERNO, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Hanno proposto ricorso per cassazione BE EL e LO ID, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 6.3.2009, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore il 3.5.2005, per il reato di ricettazione di un'autovettura.
Entrambi i ricorrenti lamentano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la mancata valutazione da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni rese in sede di convalida del loro arresto, illegittimamente ritenute non utilizzabili dai giudici di appello a causa della mancata sottoposizione di entrambi all'esame dibattimentale.
Da dette dichiarazioni si evincerebbero elementi favorevoli al LO e il coinvolgimento dell'EL nel delitto di furto presupposto, con conseguente esclusione della sua responsabilità per il delitto di ricettazione.
Comune ad entrambi i ricorsi è anche la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, denunciata sotto il profilo del vizio di violazione di legge ex art.606 c.p.p., lett. b). Secondo i ricorrenti, i giudici di appello non avrebbero potuto escludere in quanto generica, la rilevanza della dichiarazione della persona offesa di essere stata integralmente risarcita del danno. Il ricorso dell'EL è fondato riguardo all'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni dallo stesso reso in sede di convalida del suo arresto, con le quali il ricorrente aveva allegato il proprio coinvolgimento nel delitto di furto presupposto;
e lo è anche riguardo alla censura attinente all'erronea applicazione della legge penale e al difetto di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione.
Sotto il primo profilo, si deve rilevare che le dichiarazioni rese dall'EL in sede di convalida dell'arresto, furono in effetti introdotte tra gli atti del dibattimento davanti al Pretore di Sarno con il meccanismo dell'acquisizione concordata di cui all'art. 593 c.p.p., comma 3 a nulla rilevando, ai fini della loro utilizzabilità, i successivi mutamenti della persona fisica del decidente. Il contenuto di quelle dichiarazioni era poi senz'altro rilevante, in quanto concernente il possibile coinvolgimento dell'imputato nel delitto presupposto, con la conseguente esclusione, in ipotesi, della sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Ma a quest'ultimo riguardo è poi da rilevare l'evidente contraddizione e l'errore di diritto in cui incorre la Corte territoriale quando afferma che verosimilmente l'EL aveva "realizzato il furto", affermazione incompatibile con la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p.. Per quel che riguarda il LO, il problema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dello stesso e dell'EL si pone invece in termini del tutto diversi in punto di rilevanza. Ed invero, il difensore del LO non ha nemmeno accennato alle decisive circostanze di prova indicate a suo carico nella sentenza impugnata;
l'imputato fu infatti sorpreso dalla polizia mentre era intento, insieme all'EL, ad operazioni dirette ad alterare i dati identificativi dell'autovettura in oggetto, in una situazione oggettivamente inequivocabile, la cui valenza probatoria in nulla potrebbe essere incisa da qualunque dichiarazione scagionante dall'EL a suo favore.
Al contrario dell'EL poi, è certo che il LO non abbia mai allegato la propria partecipazione al furto dell'autovettura. Altrettanto correttamente, infine, i giudici di appello hanno escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, dal momento che la generica dichiarazione liberatoria della persona offesa non può fornire la prova di una riparazione del danno effettiva, integrale e volontaria, come richiesto dalla stessa norma (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, 5.5.1995. n. 3310). Nè la genericità della dichiarazione impedisce che il giudice ne tenga conto per quella che è, soprattutto quanto assunta nel contraddittorio tra le parti con le conseguenti opportunità di un pieno approfondimento dei contenuti narrativi proposti dal teste, non potendosi certo esigere, come pretendono i ricorrenti che il teste sia richiamato in giudizio fino a che non fornisca qualche precisazione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di BE EL, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli;
va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso del LO, con la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BE EL, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli;
dichiara inammissibile il ricorso di LO ID, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010