Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura "de plano", senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore.
Commentario • 1
- 1. Nullità assoluta del provvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 gennaio 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume consigliato Il fatto La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava un indulto concesso per complessivi anni cinque di reclusione ed €. 5.200,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione formulando due distinti motivi, così formulati: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte di appello emesso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 42471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42471 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2776
Dott. BARBARISI IZ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 21884/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) OZ ZI N. IL 10/10/1966;
avverso l'ordinanza n. 1006/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 26/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. O. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al pubblico ministero per il corso ulteriore. RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 febbraio 2009 il Tribunale di Roma revocava, con provvedimento adottato de plano, il beneficio dell'indulto, in precedenza concesso a IZ ZZ in relazione alla pena irrogata con la sentenza del 6 novembre 2006 a seguito della commissione, in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, di un nuovo reato per il quale era intervenuta pronunzia di condanna il 6 ottobre 2006.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, il quale lamenta violazione di legge in relazione alla revoca solo parziale dell'indulto e alla contemporanea concessione del beneficio nella misura di tre anni di reclusione ed Euro 913,17 di multa.
OSSERVA IN DIRITTO
1. È logicamente preliminare ed assorbente, rispetto ad ogni altra censura, l'esame della questione di nullità del procedimento di esecuzione per avere il giudice deciso de plano senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 c.p.p., che, inserito tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, eccezion fatta nei casi in cui la procedura de plano sia specificamente prevista quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale (v. per tutte Cass. 6 dicembre 1994, Daniele;
Cass. 17 novembre 1999, Esposito, rv. 216349; Cass. 5 marzo 1996, Verde, rv. 204311).
È, pertanto, affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta de plano alla revoca dell'indulto precedentemente concesso.
2. Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che non vi è stata la fissazione dell'udienza e che, quindi, nessun avviso è stato notificato alle parti.
Si tratta, come si è già detto, di nullità assoluta attinente alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c), il quale non è stato posto in grado di partecipare all'udienza, che può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento e che determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2008, n. 7344, rv. 239138). S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009