Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
La mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dall'anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse. Tale (eventuale) anticipazione è correlata non alla natura del documento ma alla valutazione della banca di affidamento in ordine alla futura riscossione del credito, sicché, nel caso in cui sia avvenuta la sola consegna delle ricevute, la banca è onerata della prova di specifica stipulazione - non di mandato a riscuotere ma - di cessione dei crediti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA SpA, GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ROMA risultante dalla fusione per incorporazione del BANCO DI ROMA SPA nel BANCO DI SANTO SPIRITO SpA, quest'ultimo già conferitario dell'Azienda Bancaria CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. DUSE 35, presso l'avvocato FRANCESCO VASSALLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO LEONINI, FERNANDO LEONINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCORDATO PREVENTIVO DUCA VISCONTI DI MODRONE - VELVIS SpA, in persona del Liquidatore Giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso l'avvocato DE SANCTIS MANGELLI S., rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PALMIERI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 205/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 24/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Leonini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Palmieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il concordato preventivo (con cessione dei beni) della s.p.a. "Divuemme, già Duca Visconti di Modrone", chiese che fossero dichiarate inefficaci le compensazioni che la s.p.a. "Banca di Roma" aveva effettuato, successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione a detta procedura, tra l'ammontare delle anticipazioni da essa effettuate e somme riscosse (a) in pagamento di ricevute bancarie o (b) di tratte non accettate o (c) di anticipazioni all'esportazione o (d) quali rimesse dirette.
Nella resistenza della convenuta il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda sub d) e respinse le altre.
Su impugnazione del concordato la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 24-1-1997 in parziale riforma della sentenza del tribunale in particolare: a) respinse l'eccezione secondo la quale, avendo il concordato in appello formulato domande di accertamento, nuove rispetto a quelle di condanna formulate in primo grado, era passata in giudicato la statuizione del tribunale di rigetto delle domande di condanna ed erano inammissibili in ,appello le domande di accertamento;
accolse la domanda sub b) e condannò la banca al pagamento di lire 130.716.414, oltre al 9% dal 24-10-1988 al 15-12- 1990 a titolo di interessi legali e maggior danno ed agli interessi legali da tale data al saldo.
Ha proposto ricorso per cassazione, poi seguito da memoria, la banca;
ha resistito con controricorso il concordato.
Motivi della decisione.
Con i primi tre motivi di ricorso si deduce che la Corte d'appello per disattendere l'eccezione di cui in narrativa ha ritenuto che in appello fossero state riproposte le domande di condanna, così incorrendo, rispettivamente: 1) in violazione e falsa applicazione degli artt.112 189 e 346 c.p.c. nonché in vizio di motivazione perché detta individuazione: a) era esclusa dalla locuzione adoperata nelle conclusioni, "dichiarare tenuto" costituente inequivoca esplicitazione di domanda di accertamento;
b) erroneamente era stata basata sul rilievo che nell'atto di appello fossero state richiamate le conclusioni di primo grado in quanto il richiamo era contenuto nella narrativa e questa costituiva mera riproduzione di fatti storici;
2) in violazione degli artt.112, 189 e 346 c.p.c. nonché in vizio di motivazione perché erroneamente detta individuazione è stata basata sulla espressione "le domande di pagamento (per i titoli esaminati) vanno accolte": l'espressione difatti era stata riferita al "titolo in esame" (incassi di crediti da esportazioni) e non quindi agli incassi da ricevute bancarie;
3) in violazione e falsa applicazione degli artt.112, 189, 324 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. nonché in vizio di motivazione perché
l'affermazione (di essa Corte) che la domanda di condanna per un credito implica e sottindente la domanda di accertamento dello stesso, si che quest'ultima nella specie avrebbe costituito domanda minore e non nuova, avrebbe dovuto portare all'accoglimento delle domande di accertamento.
I tre motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La Corte ha proceduto alla individuazione delle domande (ri)proposte in appello: esaminando l'intero contenuto dell'atto di appello;
tenendo espressamente conto che nelle conclusioni si chiedeva di "dichiarare tenuto il banco di Roma a rimborsare al concordato attore anche i ricavi ..."; rilevando che nonostante la sua ambiguità tale formulazione dovesse essere intesa quale riproduzione delle domande proposte in primo grado in base ai rilievi che nell'atto di appello erano state riportate le conclusioni di primo grado, si era censurato il tribunale per non aver accolto integralmente le domande e si era adoperata la locuzione "le domande di pagamento (per i titoli esaminati) vanno accolte".
La Corte ha poi rilevato che la domanda di accertamento è un "minus" rispetto a quella di condanna ma ciò ha fatto, al solo fine di escludere che la domanda di accertamento avrebbe potuto costituire domanda nuova, "ad abundantiam" le censure che si basano sulla contraddittorietà di tale rilevazione con la statuizione sono pertanto irrilevanti. Va poi precisato: che il giudice di appello che rilevi la ambiguità della formulazione delle conclusioni - non può ritenersi che la locuzione "de qua" debba imprescindibilmente considerarsi univoca - correttamente individua le stesse tenendo conto dell'intero contenuto dell'atto di appello che la localizzazione di determinate indicazioni nell'atto di appello e l'eventuale scopo specifico di tali indicazioni non preclude al giudice, tenuto conto del complesso contenuto dell'atto, di addurle a sostegno della individuazione della portata delle conclusioni, tenuto conto che l'atto di appello, anche in quanto deve contenere motivi specifici, costituisce un "unicum" da interpretare nella sua portata globale.
Nel resto, anche ipotizzata qualche imprecisione di riferimento da parte della Corte, questa ha proceduto all'esame complessivo dell'atto di appello, e lo ha fatto con corrette argomentazioni investenti la globalità dello stesso: si che la interpretazione della portata delle specifiche conclusioni costituisce valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Con il quarto motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 346 c.p.c. e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, si deduce che la Corte ha omesso di pronunziare sul punto, affermato dal tribunale e poi sottopostole in appello - punto decisivo per la individuazione della stipulazione di un mandato "in rem propriam" o di una cessione di crediti - che quando la banca anticipi l'importo di ricevute bancarie è onere del terzo provare il diritto alla restituzione.
Con il quinto motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 1260 c.c. nonché vizio di motivazione, si deduce che la Corte non ha motivato sulla deduzione della banca che l'espressione "salvo buon fine", apposta sulle ricevute bancarie equivalesse a cessione del credito "pro solvendo".
I due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d'appello ha esaminato la questione della natura e degli effetti del negozio affermando - e con ciò implicitamente ritenendo non decisive altre considerazioni -: che la mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche diverse pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dalla anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse;
che la (eventuale) anticipazione è correlata non alla natura del documento ma alla valutazione della banca di affidamento in ordine alla futura riscossione del credito;
che nella specie, essendo avvenuta la sola consegna delle ricevute, era onerata la banca della prova di specifica pattuizione della stipulazione - non di mandato a riscuotere ma di cessione di crediti. E l'affermazione della Corte è corretta perché conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, espresso da ultimo nella sentenza n. 4614/1996. Consegue che non ricorrono i denunziati vizi di motivazione: a) non quello concernente gli effetti probatori conseguenti all'anticipazione, avendoli la Corte d'appello individuati in relazione alla affermata specifica natura del negozio;
b) non quello concernente la mancata valutazione della clausola "s.b.f." sia perché si è rilevato che deve ritenersi implicitamente affermata dalla Corte la irrilevanza delle considerazioni o delle questioni da essa non espressamente esaminate sia perché non si dimostra che detta clausola la quale se apposta ad un negozio di cessione qualifica questa quale "pro solvendo" - sia assolutamente incompatibile con il mandato a riscuotere.
Con il sesto motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.126, 1362, 1858, 1703, 1723 e 2697 c.c. e 112 e 324 c.p.c. nonché vizio di motivazione, si deduce che la Corte d'appello: a) ha omesso di motivare sulla deduzione che la qualificazione, da parte del tribunale, del negozio concernente le ricevute bancarie quale - non mandato "in rem propriam" ma - cessione di credito era passata in giudicato perché non era stata censurata;
b) non ha tenuto conto che la banca aveva sempre invocato la cessione di credito e non lo sconto e non ha esaminato la motivazione addotta dal tribunale a sostegno della qualificazione dallo stesso adottata.
Il motivo è infondato.
Nella censura sub a): perché la qualificazione del negozio intercorso tra le parti era indispensabile al fine della decisione, tanto che aveva costituito oggetto specifico di contrasto in primo grado, e pertanto, in difetto di prova - neppure solamente dedotta - che la impugnazione non investisse specificamente la qualificazione tale portata non poteva non ritenersi implicita sulla qualificazione pertanto non avrebbe potuto formarsi giudicato;
perché l'esame dell'atto d'appello, consentito in quanto è dedotto "error in iudicando", rivela che lo stesso aveva investito la qualificazione del negozio.
Nella censura sub b) perché, come riferito in precedenza, la Corte ha dato adeguata e sufficiente motivazione della individuazione della natura del negozio e perché la decisione del giudice dell'impugnazione che pervenga a qualificazione del negozio stipulato dalle parti diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, assume una propria autonomia, si che la stessa diviene censurabile solo "ex se" e non anche in quanto non abbia riesaminato criticamente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della qualificazione da questo stesso adottata.
Con il settimo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1224 e 2697 c.c. e 112 e 346 c.p.c. nonché vizio di motivazione, si deduce che la Corte: a) ha attribuito gli interessi e il maggior danno nella misura del 9% ritenendo che la spettanza e la misura degli stessi fosse coperta dal giudicato, laddove il tribunale li aveva attribuiti in relazione alla somma oggetto della domanda che esso aveva accolto e che era diversa e distinta dalle altre domande che esso aveva respinto;
b) non ha motivato sulla spettanza del maggior danno;
c) non ha rilevato che in appello non erano stati richiesti interessi moratori, necessitanti di apposita domanda, non rinvenibile nell'espressione "dichiarare tenuto il banco a rimborsare ... anche i ricavi...".
La censura sub c) è infondata perché, come si è rilevato nell'esame dei primi motivi, la Corte ha ritenuto che in appello fossero state riproposte le stesse domande formulate in primo grado. Le censure sub a) e b) sono invece fondate.
Le domande proposte erano diverse, trovando fondamento in titoli diversi, e pertanto la mancata impugnazione della domanda accolta:
limitava il giudicato alla statuizione su questa, come tale non estensibile alle domande respinte;
non avrebbe potuto essere considerata quale adesione o mancata contestazione della spettanza del maggior danno e del criterio adottato per la sua determinazione in ordine alla domanda accolta.
Dette censure devono essere pertanto accolte e conseguentemente sul punto la sentenza va cassata e gli atti vanno rinviati ad altro giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il settimo motivo di ricorso e rigetta i rimanenti;
cassa "in parte qua" la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa sezione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999