Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura (come quelli in termini retributivi o di un maggior numero di giorni di riposo), che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico - normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale, sempreché tale differenziato trattamento - secondo un'indagine (riservata al giudice del merito) da compiersi in base a criteri di normalità causale e di ragionevolezza nonché tenendo conto dell'estrema cautela richiesta per l'affermazione della contrarietà all'art. 36 Cost. del trattamento economico - normativo dei lavoratori concordato in sede collettiva - risulti sinallagmaticamente collegabile, anche solo per la mancanza, in concreto, di una diversa e specifica ragione della particolare attribuzione, alle prestazioni domenicali imposte dai turni.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'attribuzione, in favore dei lavoratori turnisti dell'AMT di Catania, costretti a prestare la propria attività anche di domenica, del vantaggio di godere di un numero di riposi all'anno maggiore rispetto agli altri dipendenti doveva essere considerata necessariamente correlata al lavoro domenicale, in quanto dall'accordo aziendale del 21 gennaio 1974, che prevedeva tale attribuzione, non risultava alcuna diversa e specifica ragione che potesse giustificarla).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET ON, elettivamente domiciliato a Catania in via FRANCESCO RISO 12; e d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
contro
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GIOVANNI ARMUZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza nn.. 40/99 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 06/05/99 R.G.N. 1951/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al ET A Catania depositato il 15 giugno 1984 il sig. NI NE conveniva in giudizio l'Azienda Trasporti di Catania alle cui dipendenze aveva lavorato dal 1^ febbraio 1958 al 1^ ottobre 1980 - chiedendo fosse affermato il suo diritto alla inclusione, nel calcolo dell'indennità di fine servizio, del compenso medio per il lavoro straordinario fisso prestato nell'ultimo periodo e dell'indennità speciale bigliettai, ed accertato altresì il suo diritto alla maggiorazione del venti per cento della retribuzione per il lavoro prestato di domenica negli ultimi cinque anni del apporto, con le conseguenti statuizioni di condanna. Il ET (con sentenza 22 ottobre 1986) accoglieva parzialmente le domande, ed il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello (con sentenza 23 dicembre 1987), rigettava la domanda concernente la detta maggiorazione per lavoro estivo chiesta in relazione al lavoro domenicale espletato nell'ultimo quinquennio, riformando sul punto la sentenza pretorile, che nel resto confermava.
Su ricorso dell'NE, la Corte di Cassazione, con sentenza 6 marzo 1989 - 6 settembre 1990 n. 9169 accogliendo l'impugnazione proposta avverso il capo della sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda relativa alla maggiorazione per il lavoro domenicale, cassava sul punto detta sentenza e rinviava la causa al Tribunale di AC.
Il tribunale di AC, quale giudice del rinvio, ha pronunciato sentenza in data 19 aprile - 6 maggio 1999, con la quale ha dichiarato che nulla era dovuto all'NE per il lavoro prestato di domenica (emettendo altresì pronuncia riguardante l'indennità di anzianità, alla quale non attiene il presente giudizio di legittimità).
Il giudice del rinvio, dopo aver richiamato i principi ed i rilievi orientativi esposti nella sentenza di questa Corte n. 9169/1990, ha preso in esame la normativa contrattuale applicabile alla fattispecie, e cioè l'accordo aziendale 21 gennaio 1974, ed ha osservato che tale normativa prevedeva il godimento da parte del personale turnista di un giorno di riposo dopo cinque giornate lavorative attribuendo in tal modo a tale personale un numero di riposi annui pari a 60, 8 rispetto ai 52 previsti dalla legge. Ha quindi affermato, richiamando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.p.c., che sussisteva effettivamente il collegamento tra il particolare lavoro dei turnisti, costretti a lavorare anche di domenica, e attribuzione del vantaggio di godere, nell'anno, di un numero maggiore di riposi rispetto agli altri dipendenti;
e che il rapporto sinallagmatico sussistente tra lavoro domenicale e maggior numero di riposi, remunerativo del sacrificio per la prestazione di tale lavoro, non era spezzato dalla previsione contrattuale della detrazione di lavoro straordinario operato dai lavoratori beneficiari della disciplina contrattuale sui riposi, giacché tale previsione era posta solo a parziale compensazione del maggior numero dei riposi annui.
L'NE chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
L'Azienda Municipale Trasporti di Catania resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt-. 1362 e 1363 c.c. (con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c. p. c.), il ricorrente NE lamenta che il Tribunale di AC, quale giudice di rinvio, non abbia osservato i principi di diritto enunciati da questa Corte nella sentenza rescindente (n. 9169/1990); e deduce che se il giudice suddetto, limitatosi ad affermazioni apodittiche, avesse invece applicato i canoni legali di ermeneutica contrattuale nello interpretare il contratto aziendale nella sua interezza, ed in particolare con riguardo alla sua premessa (riportata in ricorso), avrebbe escluso ognì collegamento sinallagmatico tra il maggior numero dei riposi annui concordati ed il lavoro domenicale prestato dal ricorrente, e ciò perché da quella premessa risultava che la concessione di detti ulteriori riposi era rapportata ad una previsione di onerosità dei turni lavorativi nel loro normale alternarsi, senza riferimento neppure implicito alla attività svolta di domenica. Aggiunge che l'accordo sindacale del 1974 aveva previsto un assorbimento del compenso del lavoro straordinario giornaliero nel maggior numero di riposi settimanali fino a concorrenza degli stessi, e cioè una transazione tra tale maggior numero di riposi e il detto compenso. senza prevedere alcuna compensazione del lavoro domenicale;
e che, pertanto, una corretta interpretazione di tale accordo doveva far escludere che fosse stato attribuito al personale di movimento, o viaggiante, un trattamento differenziale più favorevole rispetto a quello del restante personale. Osserva, ancora, che il comportamento tenuto dalla Azienda con il decurtare o detrarre le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente Confermava come la comune intenzione delle parti non fosse quella ipotizzata dal giudice di rinvio, bensì quella, diversa, consistente nello scambio tra il maggior numero di riposi e la detrazione di una parte del lavoro straordinario obbligatorio prestato per l'espletamento degli ordinari turni di servizio;
e che una tale interpretazione trovava ulteriore conferma nel successivo accordo sindacale del 1982, con il quale era stato riconosciuto al personale di movimento un compenso di lire cinquemila per ogni domenica lavorata.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Anzitutto non è ravvisabile una violazione del citato art. 384 primo comma c.p.c. sotto il profilo che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato ai principi enunciati nella sentenza rescindente di questa Corte: censura che neppure risulta esposta dal ricorrente in maniera adeguatamente precisa e specifica.
Ed invero il ricorrente ha riferito che, nella citata sentenza di questa Corte 6 settembre 1990 n. 9169, venne disposto che il giudice di rinvio dovesse "accertare, nell'interpretazione delle clausole dell'accordo aziendale del 21 gennaio 1974, se, tenuto conto del principio di diritto suenunciato, la concessione di un maggior numero di riposi settimanali all'anno al personale turnista addetto al movimento fosse stato effettivamente correlato al sacrificio del lavoro domenicale quale indiretto compenso di tale sacrificio, e, in caso positivo, se tale concessione fosse stata remunerativa del sacrifico stesso ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., tenuto conto della contemporanea decurtazione delle ore di lavoro straordinario prestato".
In relazione a tale direttiva, il >Tribunale di AC ha puntualmente ottemperato a quanto disposto da questa Corte enunciando la propria interpretazione dell'accordo aziendale anzidetto con richiamo alle norme di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.: ed ha ritenuto sussistente un collegamento tra il particolare lavoro svolto dai turnisti costretti a prestare la propria attività - lavorativa anche di domenica e l'attribuzione del vantaggio di godere di un numero maggiore di riposi all'anno rispetto agli altri dipendenti, affermando che tale attribuzione, in mancanza di una diversa e specifica sua ragione, doveva essere considerata quale vantaggio necessariamente correlato al lavoro svolto di domenica. Deve pertanto escludersi che il giudice di rinvio non si sia attenuto alla direttiva cui il ricorrente ha fatto esclusivo riferimento (riportandola pure testualmente in ricorso) nel lamentare la violazione del citato art. 384, neppure avendo lo stesso ricorrente svolto in proposito, e con riguardo a tale norma di legge, ulteriori, precise e specifiche censure attinenti all'obbligo di osservanza del principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente di questa Corte.
È poi infondata la censura di violazione dell'art. 1363 cod. civ. riferita alla "premessa" dell'accordo aziendale di che trattasi;
e ciò perché dalla motivazione dell'impugnata sentenza risulta che il Tribunale di AC ha argomentato anche sulla questione oggetto di tale premessa e cioè quella concernente la "decurtazione delle ore lavoro straordinario prestato" e la "parziale compensazione del maggior numero di riposi annui", pur pervenendo, nell'interpretazione adottata, a conclusioni difformi da quelle sostenute dall'attuale ricorrente e da quest'ultimo non condivise. Il che deve far escludere la suddetta violazione di norma di diritto, per non essere nella specie configurabile una inosservanza del canone dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuale, quale lamentata in ricorso. Per il resto il motivo di ricorso si riduce, in vera sostanza, alla prospettazione, da parte dell'NE, della interpretazione dell'accordo aziendale quale dallo stesso ricorrente ritenuta corretta e meritevole di adesione, in contrapposizione alla diversa interpretazione enunciata dai giudici di merito;
e le deduzioni svolte in tal senso non sono idonee ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione perché involgono un sindacato nel merito della causa consentito in sede di legittimità.
È invero principio costantemente affermato da questa Corte che l'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è demandata esclusivamente al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legale di ermeneutica , contrattuale nonché alla osservanza dei criteri di sufficienza, coerenza e logicità della motivazione;
mentre sotto entrambi questi profili il ricorrente è tenuto ad indicare specificamente il modo attraverso cui sarebbe stata attuata la denunziata violazione di legge e, per l'ipotesi di denunzia di vizi di motivazione, a denunziare puntualmente le ragioni di una obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendosi peraltro le relative censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella enunciata dal giudice di merito e dalla parte criticata (cfr., tra le molte, Cass. 18 dicembre 1997 n. 12833, 4 febbraio 1998 n. 1136, 7 settembre 1999 n. 9453, 9 agosto 2000 n. 10500). Nel contempo il Tribunale di AC ha fatto corretto riferimento anche alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 8 ottobre 1991 n. 10513, secondo cui "il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura (come quelli in termini retributivi o di un maggior numero di ragioni di riposo), che valgono a differenziare loro complessivo trattamento economico - normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale, sempreché tale differenziato trattamento - secondo un'indagine (riservata al giudice del merito) da compiersi in base a criteri di normalità causale e di ragionevolezza nonché tenendo conto dell'estrema cautela richiesta per l'affermazione della contrarietà all'art. 36 Cost. del trattamento economico - normativo dei lavoratori concordato in sede collettiva - risulti sinallagmaticamente collegabile, anche solo per la mancanza, in concreto, di una diversa e specifica ragione della particolare attribuzione, alle prestazioni domenicali imposte dai turni".
Alla stregua di quanto sin qui considerato le censure mosse in ricorso sono da ritenere in parte infondate ed in parte inammissibili, e l'impugnata sentenza, fondata su motivazione congrua e sufficiente, va riconosciuta esente dai denunziati vizi. È appena il caso di accennare - da ultimo - alla palese inammissibilità di deduzioni e questioni introdotte dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., ulteriori ed integrative rispetto ai motivi formulati nel ricorso per cassazione (notificato il 6 luglio 1999). Giacché va ribadito, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che "nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure prospettate, in aggiunta ai motivi dedotti con il ricorso, con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 c. p. c., atteso che dette memorie hanno una funzione meramente illustrativa di quanto già esplicitato nel ricorso, e non possono, conseguentemente, contenere motivi nuovi ne' specificare quelli accennati nell'impugnazione in maniera vaga e indeterminata" (tra le altre, Cass. 15 giugno 1995 n. 6756); e che con esse "neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso" (Cass. Sez. Un. 19 maggio 1997 n. 4445). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Il soccombente ricorrente è tenuto (ex art. 385 primo comma c.p.c.) a rimborsare all'Azienda le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente NI NE a rimborsare alla resistente Azienda Municipale Trasporti di Catania le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Lire 19.000, oltre a Lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per norario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001