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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11095 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10228/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10228.23 R.G.,
e vertente
tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dott. ,con sede in in Via Strada Parte_2
Comunale del Principe, 13/a, 80145 P.I. rappresentata e Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Daniela Farone CF ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il di Lei studio sito in alla Via Chiatamone n.6 la Pt_1
quale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa dichiara di voler riceve- re le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di po- sta elettronica certificata: Email_1
- Attrice
contro
CF con sede in Modena (MO) alla Controparte_1 P.IVA_2
Via San Carlon n.8/20 (iscritta presso il registro delle Imprese di Modena al n.
REA 222528 - capitale sociale di € 1.443.925.305 interamente versato) iscritta all'Albo Banche Albo presso la Banca d'Italia al n. 4932, capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, Albo dei Gruppi Bancari n. 5387/6, in perso- na del procuratore speciale nato a [...] il [...] CP_2
1
(C.F. ), autorizzato giusta procura speciale del C.F._2
11.3.2023 a ministero Notaio (Repertorio n. 50144/15086 – All. Persona_1
A) società incorporante la Controparte_3
in virtù di atto di fusione per Notaio di Modena in data
[...] Persona_1
8.11.2017 rep. n. 46294/14108 e con decorrenza degli effetti giuridici e civili- stici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la
[...]
in Controparte_4 Controparte_5
in virtù di atto di fusione per Notaio di Roma in
[...] Persona_2
data 26.7.2016 rep. n. 52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n.
11214 serie 1T con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016 rappresentata e difesa giusta procura speciale che si versa in atti, dall'avv.
GI LA (CF ) con studio in alla Piaz- C.F._3 Pt_1
za VA n 15 rappresentata e difesa, giusta procura versata nel fascicolo telematico dall'avvocato GI LA (C.F. pec: C.F._3
Email_2
- Convenuta
- E
con sede legale in Controparte_6
alla Via Marchese GI Palmieri n. 67, partita iva in Pt_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...]- CP_7
poli il 05.08.1978, codice fiscale , difeso ed assistito, C.F._4
in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Paolo De Vincenzo (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._5
alla Via Bernini n. 58 (il procuratore indica il numero di fax Pt_1
0817944326 e l'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
; Email_3
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti. 2
Per l'attrice:
“accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della CP_8
[...
convenuta, delle somme pagate dall' con il mandato Pt_1 Parte_1
di pagamento n. 12 del 05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la alla ripeti- Controparte_9
zione dell'importo di €: 485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila nove- centodue e centesimi ottantadue) oltre interessi moratori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivaluta- zione monetaria.
In via gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare
l'ingiustificato arricchimento della Banca convenuta a seguito del pagamento effettuato dall' con il mandato di pagamento n. 12 del Pt_1 Parte_1
05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la alla ripetizione dell'importo di €: Controparte_9
485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila novecentodue e centesimi ot- tantadue) oltre interessi moratori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese anche generali
Per la convenuta:
“dichiari inammissibile ovvero rigetti le domande dell'attrice in quanto in- fondate in fatto ed in diritto;
rigetti ogni contestazione e difesa spiegata dalla Pt_3
condanni essa attrice e la stessa chiamata alla refusione delle spese di li- te”.
Per il terzo chiamato:
“In via preliminare, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del
30.04.2024, dichiarare l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa per violazione dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c., con ogni provvedimento connesso
e conseguente ivi compreso l'estromissione dell'odierno esponente dal pre- sente giudizio, con vittoria di spese e compensi di giudizio;
3
- in via gradata, rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice nei con- fronti dell'odierna esponente di cui all'atto di chiamata in causa in quanto in- fondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_1
, (da ora attrice, adiva il tribunale in intestazio-
[...] Pt_1
ne per sentir accogliere le conclusioni su rassegnate, nei confronti della con- venuta (da ora banca, convenuta, ). Controparte_1 CP_1
In fatto e diritto allegava quanto segue: in data 27.05.2010 ha ricevuto la notifica del Decreto Ingiuntivo n.
4396/2010 dell'importo complessivo di €: 455.636,68 a richiesta della
[...]
Parte
(da ora terzo chiamato, a fronte del Controparte_6
mancato pagamento di prestazioni fornite dalla società ingiungente in regime di convenzione.
Il decreto ingiuntivo, è divenuto definitivo in data 14.10.2010 per mancata opposizione, in data 05/09/2013, dovendo procedere al pagamento del prefato decreto ingiuntivo, l attrice ha disposto con mandato n.12/2013 la cor- Pt_1
responsione dell'importo di € 485.902,82 con bonifico bancario sul seguente
IBAN: [...]. Parte Successivamente la proponeva azione esecutiva rubricata con RGE
17865 dell'anno 2013 per conseguire il pagamento del cennato Decreto In- giuntivo n. 4396 che comportava l'assegnazione delle relative somme ottem- perata con disposizione di pagamento n. 32 del 14.01.2015
A seguito di successive verifiche amministrative l' identificava il dop- Pt_1
pio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedu- re di recupero delle somme indebitamente percepite. Parte Pertanto convocava il legale rappresentate della onde cercare di defi- nire bonariamente l'insorta vertenza.
4
In tale incontro, i cui contenuti venivano riportate in specifico verbale emergeva che il pagamento, effettuato dall' in data 05.09.2013 con Pt_1
mandato di pagamento n. 12 era stato effettuato erroneamente su coordinate Parte bancarie non riconducibili alla
A seguito di tale dichiarazione l' ha provveduto a svolgere le dovero- Pt_1
se verifiche all'esito delle quali è emerso che l'iban
[...] era riconducibile alla società ME e
NA, società che successivamente alla data del pagamento era stata acqui- stata dalla Cassa di Risparmio di Ferrara CA.RI.FE. a sua volta incorporata dalla Controparte_10
L pertanto provvedeva a richiedere la ripetizione delle somme erro- Pt_1
neamente pagate ed indebitamente percepite dall'allora ME e NA oggi tenuta alla ripetizione dell'indebito pagamento a seguito CP_1
dell'incorporazioni susseguitesi nel tempo.
L'istituto di credito ha rigettato la richiesta motivando con l'argomentazione fondata sulla presenza di un contratto di cessione del credito Parte all'epoca esistente tra il centro CRS e la ME e NA, che la non aveva adempiuto avendo quest'ultima continuato ad incassare le somme riconducibili ai crediti ceduti in favore della ME e NA, il versa- mento effettuato dall conseguentemente era da ritenersi un rimborso Pt_1
Parte delle somme anticipate alla con la conseguenza che la non ritene- CP_9
va di dover ripetere nessun importo.
Ciò dedotto, sul presupposto che il pagamento eseguito dall con il Pt_1
mandato n. 12/2013 del 05.09.2013 integrasse un caso di indebito pagamento oggettivo ex art. 2033 c.c. chiedeva condannarsi la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla società incorporata di cui risulta essere successore.
Deduceva inoltre che la mancata comunicazione del presunto rapporto di cessione di credito intercorso tra e ME e NA all' CP_11 Pt_1
ha impedito che la stessa maturasse tale consapevolezza conseguentemente di- sponesse il pagamento con la necessaria conoscenza di effettuare un pagamen- 5
to dovuto ad un soggetto effettivamente creditore nei suoi riguardi e legittima- to a ricevere le somme ed a trattenerle.
In via subordinata, prospettava la riconduzione, per la sua evidente assenza di causa nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. quale in ingiustificato arric- chimento ottenuto dalla società convenuta tenuta quindi alla restituzione dell'indebito arricchimento ottenuto oltre gli interessi e la rivalutazione matu- rati.
Nel costituirsi parte convenuta, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda.
Deduceva in fatto e diritto quanto segue.
Con atto di cessione di crediti pro solvendo del 20.12.2005 interveniva la seguente cessione dei crediti a titolo oneroso.
Poteva leggersi dal contratto: “il Centro Di Riabilitazione LO SP (poi divenuto premesso che «intende cedere alla cessionaria tutti i cre- CP_12
diti nascenti nei confronti della Controparte_13
per le fatture riportate nel prospetto allegato sub a) per un totale di Euro
[...]
2.087.169,33, nonché tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per pre- stazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005 …» ha ceduto alla
[...]
i crediti di quelle fatture elencate ed emesse nel Controparte_14
2005”.
Precisava la convenuta che il contratto venne sottoscritto al dichiarato in- tento della «cedente di chiedere alla cessionaria versamenti anticipati…» del prezzo della cessione che, viceversa avrebbe dovuto essere versato all'atto dell'incasso dei crediti ceduti, e che.
Il contratto prevedeva che il debitore ceduto avrebbe effettuato esclusiva- mente i pagamenti in dipendenza della cessione esclusivamente a favore della cessionaria mediante accredito sul conto corrente intestato a ME e
[...]
presso la – Filiale di Controparte_4 Controparte_3
– conto corrente n. 60/01 ABI 6155 CAB 3400. Pt_1
Parte Nel corso del tempo, la ha ceduto alla COMMERCIO E FINANZA le ulteriori fatture emesse nel corso del tempo, nei confronti della 1, CP_15
6
chiedendo ed ottenendo il pagamento anticipato del controvalore di vendita, avendo cura di indicare in ogni fattura, acquisita e timbrata dall “Pa- Pt_1
gabile con accredito su IBAN : [...] 0000 60
[...]
”. Parte_4
Chiariva anche che per molte di quelle fatture tempo cedute pro solvendo, Parte come previsto nel contratto del 2005, la chiese ed ottenne, poi, di tra- sformare il rapporto in pro-soluto, al fine di escludere la garanzia della sol- venza e di incassare, immediatamente, il saldo prezzo della relativa vendita.
Inoltre, con successivi contratti del 11.07.2008 e dell'1.12.2008, per la tra- sformazione in pro soluto della pregressa cessione pro solvendo di altre fatture emesse nel 2006 e 2007, tutti sulla comune premessa che tra le parti sopra costituite, “con atto autenticato dal notaio in data 20 dicem- Persona_3
bre 2005, rep n. 23150, racc. n. 8507 (l'atto di cessione ) notifi- Parte_5
cati all'ente debitore (il debitore ceduto) in da- Parte_1
ta 23 dicembre 2005, è intervenuta una cessione pro solvendo dei crediti esi- stenti e futuri vantati dal cedente per prestazioni effettuate in favore del Debi- tore Ceduto”.
Si prevedeva in particolare “ con la presente scrittura (“il contratto”), le
Parti intendono modificare ed integrare l'Atto di cessione allo Parte_5
scopo di eliminare la garanzia della solvenza del Debitore Ceduto nel mede- simo atto, ed introdurre alcune ulteriori disposizioni …”. Parte Inoltre, quanto ai rapporti con la rilevava che quest'ultima citava di- nanzi al Tribunale di Napoli la lamen- Controparte_16
tando vari inadempimenti contrattuali di cui al contratto di cessione,
l'applicazione di ingiustificate commissioni ecc. e chiedeva la declaratoria di risoluzione e la condanna della cessionaria al pagamento di somme a vario ti- tolo.
Ne seguiva sentenza n. 9379/2017 pubblicata in data 20.9.2017 (con sen- tenza n. 403/2022 pubblicata il 2.2.2022, la Corte di Appello, ha confermato la decisione di primo grado) con cui il Tribunale di Napoli, riconosciuta l'esistenza e validità delle cessioni, riconosciuto il subentro dalla al- CP_11
7
la , interpretati contratti, ha rigettato tutte le domande Parte_6
dell'attrice riconoscendo la correttezza dell'operato della CP_16
.
[...]
Ribadiva che laddove fosse provata in giudizio l'esecuzione del bonifico sul conto di pertinenza di ME e NA, tale conto corrente sarebbe proprio quello esatto ed indicato in esecuzione del contratto di cessione inter- Parte venuto tra la convenuta e
La convenuta evidenziava come l'azione in realtà, fosse un tentativo mal riuscito di recuperare altre somme – queste si - erroneamente versate a seguito Parte della procedura esecutiva in data 14.1.15 in favore di Ciò perché, inol- Parte tre, la indicava di volta in volta, nelle fatture emesse a carico della l'iban corrispondente ad un conto della ME e NA, confi- Pt_1
Parte gurandosi così una delegazione di pagamento della indirizzata alla ed in favore della ME e NA. Ne consegue che la Pt_1 Pt_1
che era venuta a conoscenza della cessione, fosse necessariamente consapevo- le di eseguire la prestazione nei confronti del cessionario, all'epoca Commer- cio e NA, il quale legittimamente aveva comprato il credito e ne incassava l'importo.
La convenuta contestava anche la difesa di parte attrice secondo cui la ces- sione dei crediti sarebbe dovuta avvenire nella forma scritta sulla base del te- nore degli art. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Infatti, tali richiami non dovevano ritenersi operanti atteso che, l' Pt_1
non poteva riconoscersi come ente statale o pubblico territoriale e che il divie- to, in ogni caso, non operava per la cessione di crediti estranei a contratti di appalto e somministrazione quali quelli scaturenti da regimi di accreditamen- to.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nel contestare le avverse difese della convenuta, chiedeva estendersi il contraddittorio nei Parte confronti della allegando quanto segue:” Nella denegata ipotesi che il depositato contratto di cessione del credito depositato dalla Banca convenuta 8
venga ritenuto valido, efficace ed opponibile anche nei riguardi dell Pt_1
odierna attrice e conseguentemente l'effettuato pagamento intervenuto con il mandato di pagamento n. ORS/0000012 del 05.09.2013 giustificato e dovuto alla Banca, con la conseguenza che lo stesso non debba essere ripetuto, appare chiaro che il pagamento indebito e da ripetersi sia quello ottenuto in executivis dalla a seguito della notifica del DI n. 4396/2010”. CP_11
Ciò premesso, alle conclusioni già formulate, parte attrice aggiungeva le ul- teriori richieste:
“in via gradata Voglia l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della convenuta, delle som- CP_11
me pagate dall' con il mandato di pagamento n. 32 del Parte_1
14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la detta società alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82oltre interessi mo- ratori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali inde- bitamente percepite.
In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della convenuta a seguito del paga- CP_11
mento effettuato dall' con il mandato di n. 32 del Parte_1
14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 oltre interessi mora- CP_11
tori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al rea- le soddisfo oltre rivalutazione monetaria nonché le spese processuali indebi- tamente percepite.
Con ordinanza del 30.4.25, il giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ritenuta Parte l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti del terzo auto- rizzava l'estensione del giudizio nei riguardi del terzo.
Parte Costituitosi tempestivamente in via preliminare chiedeva dichiararsi inammissibile l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti (eccezione 9
invero sollevata nel corso del giudizio anche dalla convenuta ) e nel merito, atteso che le somme in suo favore erano state incassate a seguito di ordinanza di assegnazione del tribunale di Napoli, sezione v, del 13-17.12.2013 rep.
7128/2014 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4396/2010 del tribunale di
Napoli del 12.05.2010, non opposto.
Precisava che in data 12.03.2010 ricorreva al Tribunale di Napoli affinché in- giungesse alla il pagamento in proprio favore della somma Controparte_17
di euro 455.636,68 oltre interessi e spese, in relazione a fatture emesse nell'anno 2009 e specificamente quelle indicate nel ricorso per decreto ingiun- tivo, che veniva accolto con emissione del Decreto Ingiuntivo Tribunale di
Napoli n. 4396/2010 del 12.05.2010.
Detto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla debitrice non Pt_1
veniva opposto divenendo, pertanto, definitivo in data 14.10.2010.
Aggiungeva che, con atto stragiudiziale del 09.05.2012 notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a mani proprie in data 21.05.2012 l'odierna istante in- vitava la debitrice a prendere atto che i crediti sorti per pre- Parte_1
stazione erogate a far data dal 20.12.2007 (e, quindi, anche quelli compresi nel suddetto Decreto Ingiuntivo relativi a fatture per prestazioni rese nel novem- bre 2009) erano di esclusiva titolarità dell'istante medesima e diffidava la dal compiere Pt_1
pagamenti in favore di terzi (ME e NA) evidenziando che even- tuali pagamenti in favori di terzi sarebbero risultati inidonei all'estinzione dei relativi debiti.
Nello specifico, l'istante rappresentava alla debitrice 1 Parte_1 CP_18
tro che con atto del 20.12.2005, cedeva alla i cre- Controparte_16
diti vantati nei confronti della 01 Centro di cui alle fatture per Parte_1
prestazioni erogate in favore degli assistiti dal rappresentando che i CP_19
crediti oggetto di cessione erano quelli esistenti alla data della cessione, ripor- tati nell'Allegato A al suddetto contratto, nonché, quelli futuri.
Rappresentava, altresì, nel suddetto atto stragiudiziale notificato a mani proprie a mezzo ufficiale giudiziario, che per i crediti futuri l'efficacia di detta 10
cessione era limitata ex lege al termine specifico dell'art. 3 comma III della L.
52/1991 ossia limitata ai 24 mesi successivi al contratto di cessione del
20.12.2005 con la conseguenza che la cessione avrebbe avuto per oggetto solo i crediti scaturenti da prestazioni rese fino al 20.12.2007, corrispondente al ventiquattresimo mese successivo alla data di cessione dei crediti futuri.
Pertanto, già nella suddetta comunicazione, la invitava la Pt_3 [...]
a prendere atto che i crediti sorti relativi a fatture per presta- Parte_1
zioni da essa erogate a far data dal 20.12.2007 erano di esclusiva titolarità dell'istante e contestualmente diffidava la medesima dal Parte_1
compiere pagamenti in favore di soggetti terzi evidenziando che eventuali pa- gamenti a terzi sarebbero stati considerati inidonei all'estinzione dei relativi debiti.
Inoltre, contestava la documentazione depositata dalla banca ai docc. 2 e 3 in quanto è costituita da fatture relative a crediti dell'anno 2008-2009 che non sono mai state oggetto di cessione, né vi è alcuna prova della cessione di tali crediti.
Del tutto irrilevante è quanto dedotto da circa l'indicazione CP_1
dell'IBAN contenuta nelle suddette fatture, in quanto tale indicazione non prova affatto che quei crediti siano stati oggetto di cessione, tanto più che suc- cessivamente alla trasmissione delle fatture la espressamente co- CP_12
municava alla debitrice (con atto notificato a mezzo ufficiale Parte_1
giudizio a mani proprie il 21.05.2012 ) di non pagare a ME e NA tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre 2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ME e NA.
Precisava infine che le Sentenze di primo e secondo grado relative ad un giudizio tra la e la ME e NA citate dalla convenuta, si rife- Pt_3
rivano ad un'azione a suo tempo promossa dalla nei confronti di Pt_3
ME e NA avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione dei crediti pro solvendo del 20.12.2005 che nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, nel quale si fa riferimento a crediti maturati per prestazioni rese nel novembre 2009, che, come è stato do- 11
cumentato, esulano dal suddetto contratto di cessione di credito pro solvendo e dalle successive scritture.
Ad evidenziare la grave colpa dell' il terzo chiamato, depositava il Pt_1
parere ottenuto dall'Avvocatura Regionale per la Campania in ordine all'efficacia del suddetto contratto di cessione di crediti.
In particolare si chiedeva di conoscere se detto contratto di cessione doveva ritenersi cessato ed improduttivo di effetti per i crediti dell'istante verso l' nascenti per prestazioni successive all'anno 2007. Il parere, che Pt_1
l' conosceva perché acquisito in data 01.07.2013 era nel senso di rite- Pt_1
nere lecite le cessioni dei crediti futuri in massa dell'istante nei confronti dell solo fino all'anno 2007 e non efficaci per quei crediti sorti succes- Pt_1
sivamente a tale anno.
Ne conseguiva che, persistendo il mancato pagamento da parte dell'
[...]
delle somme oggetto del suddetto decreto ingiuntivo, l'odierna istan- Pt_1
te notificava atto di precetto all' in data 05.07.2013. Pt_1
Venuta a conoscenza dell'intervenuto ed erroneo pagamento in favore di
ME e NA, in data 5.9.13, la CRS comunicava all con nota Pt_1
del 30.11.2013 acquisita dall' con prot. n. 0062572/2013, che il paga- Pt_1
mento effettuato era da considerarsi completamente erroneo e sollecitava an- cora una volta il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo e conse- guente precetto, avvisando che in mancanza sarebbe stata promossa l'azione esecutiva.
Al termine dei numerosi atti con cui si avvertiva l di quale fosse il Pt_1
Parte reale ed unico debitore, avvertimenti rimasti senza esito, la proponeva azione esecutiva innanzi al Tribunale di Napoli, r.g.e. 17865/2013 che si con- cludeva con l'Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli del 13-
17.12.2014 come da progetto di distribuzione allegato (doc. 7), somme che venivano poi ricevute dall'odierno istante solo in data 14.01.2015.
Per quanto su espresso, e considerato che la stessa attrice deduceva di aver pagato per errore, come tra l'altro indicato nella missiva al documento n. 6 12
dell'2.12.21 indirizzata alla convenuta -in produzione della - dal se- Pt_1
guente tenore “il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 accreditato alla per mero errore materiale nel caricamento Controparte_16
dell'Iban di conto corrente in fase di emissione del mandato, iban che era pre- sente nell'anagrafica del fornitore. Tale pagamento è stato effettuato da questa a fronte del D.I. 4396/2010 del Tribunale di Napoli richiesto da Pt_1 Pt_6
”, chiedeva il rigetto anche della domanda proposta ai sensi dell'art.
[...]
2041 c.c.
Acquisita la documentazione e ritenuta l'irrilevanza delle prove orali artico- late dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del
29.10.25.
L'intervento del terzo ex art. 107 c.p.c. e l'ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società CP_12
Con ordinanza del 30.04.24, il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Non veniva quindi accolta l'istanza di parte attrice formulata in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ma veniva discrezionalmente esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. citato, si effettuava una valutazione di oppor- tunità.
Il non accoglimento della domanda di allargamento del contraddittorio, elemento non ostativo all'applicazione dell'art. 107 c.p.c. in sintesi, e per quanto si dirà, è una conseguenza della valutazione secondo cui parte attrice, per la documentazione depositata dalla convenuta, non poteva non essere già al corrente e prima dell'inizio della controversia, che il credito vantato, il dirit- to controverso, aveva ambiti di sovrapposizione con la posizione del terzo chiamato CP_20
13
L'aver chiamato in causa unicamente la convenuta, senza chiarire la com- Parte plessità del rapporto instauratosi anche nei confronti della – come chia- ramente emergente dalla documentazione in atti - e soprattutto la soltanto suc- cessiva richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del terzo, non consente di ritenere che l'esigenza in capo all'attrice sia sorta dalla defese del- Parte la convenuta. Appare univoco ed evidente che la conoscesse anche quan- Parte to accaduto nei confronti di e che abbia omesso circostanze decisive ai fini della valutazione dell'intera vicenda processuale.
La non configurabilità dell'art. 171 ter n. 1 che consente all'attore di chie- dere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, “se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta” tuttavia, non impedisce l'applicazione del c.d. intervento iussu iudicis.
La ratio dell'intervento per ordine del giudice consiste nel permettere il simultaneus processus sia per ragioni di economia processuale , sia per evita- re un possibile contrasto di giudicati.
In giurisprudenza è frequente l'enunciazione del principio secondo il quale, se il convenuto eccepisce di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice, con valutazione di- screzionale e non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estenden- dosi in via automatica la domanda dell'attore ( tra le tante Cass. 13907/2007).
L'intervento disposto in attuazione della norma in esame, c.d. "iussu iudicis", risponde quindi “all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi, - ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in parti- colare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, di fronte a difese del con- 14
venuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la pro- pria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto mede- simo (tra le tante Cass. 13/07/2004, n. 12930).
Per quanto detto appare evidente l'esigenza di instaurare il contraddittorio nei Parte confronti anche di per accertare la titolarità passiva di un rapporto ob- bligatorio, a fronte di due apparenti e presunti debitori della medesima pre- stazione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Preliminarmente risulta incontestato e documentale che ai rapporti di Com- mercio E NA S.P.A. Leasing E Factoring è succeduta la parte convenuta perché società incorporante la a Controparte_3
sua volta società incorporate la ME E NA Controparte_21
.
[...] Controparte_5
Così come la è una società frutto di Controparte_6
scissione dalla C.R.S. Centro Riabilitazione LO Spa con conferimento di Parte azienda e successione, in ordine al rapporto controverso, alla
Inoltre, la figura della cessione dei crediti relativi a prestazioni eseguite per il Cont
, crediti verso le ASKL, non è soggetta al divieto di cui all'articolo 70 terzo comma del Regio decreto n. 2440 del 1923 e l'art. 9 legge n. 2248/1865 all. E, che prevedono l'autorizzazione della pubblica amministrazione alla cessione dei crediti che la riguardano.
La norma, oltre a riferirsi a rapporti di durata, come l'appalto o la sommini- strazione, e non si applica alle distinte prestazioni d'opera (Cass. 18339/
2014; Cass. 24758/ 2021) disciplina unicamente le amministrazioni statali, Parte categoria a cui le non appartengono (Cass. 29420/ 2023).
Potrà quindi procedersi all'esame del merito delle pretese, sul presupposto della validità delle intervenute cessioni seppur nei limiti per quanto si dirà, Parte con la precisazione sin d'ora, la comunicazione alla circa l'intervenuta cessione tra le altre parti del giudizio, non è un elemento costitutivo della ces- 15
sione e per tanto irrilevante ai fini della ricostruzione necessaria che si effet- tuerà.
I rapporti tra la e Pt_1 CP_12
A seguito di decreto ingiuntivo n. 4396/2010, notificato in data 27.5.10, Parte divenuto definitivo in data 14.10.2010 per mancata opposizione, proce- deva in via coatta ai danni dalla finendo per vedersi assegnataria in se- Pt_1
de esecutiva le somme pari ad euro 455.636,68 pari all'importo di n. 5 fatture rispettivamente n. 637 -638 -639 -640 -641 tutte dell'anno 2009, per presta- zioni sanitarie eseguite in regime di convenzione di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Il decreto divenuto inopponibile, e cristallizzato nel passaggio in giudicato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, (tra le tante Corte di Cassazione ordinanza n. 8937/2024) copre il dedotto ed il de- ducibile, ovvero, secondo altra formulazione “fa stato” in ordine al credito azionato ed anche in relazione al titolo, posto a fondamento dello stesso. Parte Ne consegue che quanto attiene alle ragioni che hanno condotto la all'incasso della su menzionata somma, esse non possono essere più oggetto di sindacato da questo tribunale, dovendo riconoscere come definitivamente Parte fondata la ragione creditoria in capo alla nei confronti della CP_22
[...]
I rapporti tra la e la
[...] Parte_1 Controparte_1
La tesi dichiarata dalla parte attrice, è nel senso che dovendo procedere al pagamento del decreto ingiuntivo n. 4396/2010, ha disposto con mandato n.12/2013 un bonifico dell'importo di €: 485.902,82 in data 5.9.13, sull'IBAN con numerazione [...].
Solo in epoca successiva all'assegnazione di somme nel corso del processo esecutivo ( eseguita in data 14.01.2015 oltre 16 mesi dopo il pagamento) Parte azionato da “a seguito di successive verifiche amministrative l Pt_1
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identificava il doppio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”.
Tale prospettazione, appare essere frutto di estrema semplificazione, con omissione di circostanze assai rilevanti che emergono dalla documentazione e difese delle altre parti.
Invero, l'esame della controversia de quo, prescinde dall'evidente estrema superficialità nella gestione di pubbliche risorse dell'ente attore, (tardiva ese- cuzione di prestazioni solo ed in parte dopo il passaggio in giudicato di un ti- tolo giudiziale non opposto, se non nella fase esecutiva, duplicazione di pa- gamenti nonostante espresso avvertimento di una delle parti etc… ), e concer- ne unicamente se esista o meno il diritto del percettore della somma di CP_1
trattenerla, così come se esista il dovere dell' di effettuare il corrispetti- Pt_1
vo della cessione in favore della convenuta.
In altri termini, se esista il profilo delineato dall'istituto dell'indebito ogget- tivo che, prescindendo dall'elemento soggettivo dell'esecutore, come anche dell'accipiens, si limita a disciplinare gli effetti restitutori di una prestazione eseguita senza giustificazione causale.
Occorrerà quindi esaminare gli effetti del contratto di cessione intervenuto Parte tra le parti e in data 20.12.05. CP_1
L'esame del contratto non risulta precluso – come invece sostiene la con- venuta - dalla decisione di cui alla sentenza n. 9379/2017 del Tribunale di
Napoli, confermata dalla sentenza 403/2022 pubblicata il 2.2.2022 della Cor- te di Appello di Napoli.
Invero, da un lato manca la prova che essa sia passata in giudicato, - sul punto si richiama il principio evincibile dall'arresto di cui alla Sentenza n.
36258 del 28/12/2023, secondo cui la prova del passaggio di un provvedimen- to deve essere data mediante produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restan- done, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplici- tamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno – (mentre risulta pro- 17
vato che il decreto ingiuntivo sia passato in giudicato, essendone intervenuta l'esecuzione forzata) manca in atti un'attestazione da cui posa trarsi tale con- clusione per la sentenza n. 9379/2017 del Tribunale di Napoli, dall'altro, sempre a supporto della possibile valutazione del rapporto intercorso tra Parte
e l'oggetto della sentenza su citata confermata in secondo grado, CP_1
è la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 2005, (sia di alcuni accordi modificativi che successivamente sono stati raggiunti per iscritto con tra le parti, il 5.7.2007, e l'1.12.2008) proposta dall'allora Centro di Riabilitazione LO nei confronti di ME e NA S.P.A. Leasing e
Factoring. Oltre tale domanda, si contestava la validità di alcune clausole, che addebitavano commissioni ed interessi ed il ruolo di gestore e riscossore dei crediti derivanti dall'attività di recupero.
La sentenza contiene la statuizione di rigetto delle domande proposte da Parte di risoluzione e nullità degli accordi intervenuti e successive modifiche e di inammissibilità di altre domande.
Ciò evidenziato, ne consegue la considerazione che nulla impedisce al tri- bunale nel presente giudizio di esaminare i limiti ed il reale contenuto dei con- tratti di cessione (tra l'altro nel presente giudizio è depositato un contratto ag- giuntivo intercorso tra le parti rispetto a quelli di cui alla sentenza del tribuna- le di Napoli), soprattutto ai fini della verifica in ordine a se e quali fatture sia- Parte no state cedute in favore della ad opera del dante causa CP_1
Ultima considerazione altrettanto dirimente, la si ricava dalla circostanza che il contratto ed il suo contenuto, viene esaminato nei rapporti tra e Pt_1
, la prima del tutto estranea al giudizio richiamato dalla convenuta. CP_1
Risulta chiarito quindi che il presupposto per l'accertamento dell'inesistenza di causa giustificativa del pagamento della alla Pt_1 CP_1
è costituito dall'essere il credito per la somma pari ad euro 455636,68 di cui alle fatture rispettivamente n. 637 638 639 640 641 dell'anno 2009 ceduto o Parte meno dalla alla (in primis alla sua dante causa per quanto accen- CP_1
nato).
18
Orbene, alla pagina 1 del contratto di cessione del 20.12.05, si legge che, oggetto del contratto sono tutti i crediti derivanti dalle prestazioni (effettuate dal Centro Di Riabilitazione LO SP, poi divenuto in favore della CP_12
e risultanti tutti nel prospetto allegato al con- Controparte_23
tratto, “nonché tutti i crediti futuri che la cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal dicembre 2005”.
Quindi a fronte di crediti individuati in apposito allegato (dalla cui lettura si rileva che le fatture cedute vanno dal luglio 2005 al 12 dicembre 2005), iden- tificati sin dalla data del contratto, le parti, con portata normativa, regolano anche il rapporto per il futuro, prevedendo la possibilità di cedere crediti ma- turati dopo il dicembre 2005 perché derivanti da prestazioni future e poste in essere al di là di tale data.
Si legge inoltre all'art. 5 che le parti così regolavano: “Il cedente consegne- rà al cessionario tutti i documenti probatori dei rispettivi crediti che sono in suo possesso”.
Si legge ancora all'art. 7 che i pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in esecuzione del contratto, dovranno essere effettuati presso accredito sul c.c. intestato a (da ora anche Controparte_24 Controparte_4
. presso la di , Filiale di c.c. n. 60/1
[...] Controparte_3 CP_3 Pt_1
ABI 6144 C.F._6
Nella produzione della convenuta, vi è un secondo documento contrattuale
(allegato 4 alla comparsa) la cui data, presumibilmente risale al 5.7.07, (vi è un timbro con data non immediatamente leggibile e comunque con data suc- cessiva al dicembre 2006 per quanto si dirà) sempre intervenuto tra
[...]
e F.. Parte_8
Tale contratto, nel richiamare in premessa il precedente regolamento già intervenuto il 20.12.2005, ha ad oggetto altri crediti, nelle more maturati dopo il dicembre 2005 (risalgono infatti al periodo fatturato febbraio – dicembre
2006) per un totale di euro 1.557.180,24. I crediti sono indicati in modo spe- cifico in apposito allegato al contratto.
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Significativa risulta anche l'ulteriore premessa. Per i crediti di cui alle su menzionate fatture emesse nel 2006, per prestazioni effettuate per conto della il cedente, ovvero (all'epoca ) il Centro Di Riabilitazione LO SP, Pt_1
aveva azionato ricorso per decreto ingiuntivo non opposto (ne risultano indi- cati n. 10). Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e non op- posto, quindi una volta passato in giudicato, aveva inteso stipulare apposito contratto di cessione dei crediti maturati. Infatti, logica conseguenza di tale Parte circostanze è la previsione contenuta nel contratto secondo cui la cedente s'impegna a proseguire le azioni legali (evidentemente già iniziate) ed ad in- traprendere altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fi- ducia della cessionaria, disposizioni chiaramente riconducibili alla circostanza Parte che erano già stati proposti direttamente ed in nome proprio dalla i ricor- Parte si per decreti ingiuntivi per crediti maturati verso la non erano stati op- posti ed occorreva comunque portare avanti le ulteriori azioni per l'incasso dei crediti.
All'allegato n. 5 della produzione, la convenuta deposita una terza regola- mentazione contrattuale con data leggibile 9.11.2007. Anche tale regolamen- tazione ha ad oggetto crediti nelle more maturati dal Centro Di Riabilitazione
LO SP, per prestazioni effettuate per conto della crediti risultanti Pt_1
anch'essi da ricorsi per decreto ingiuntivo per i quali pendevano all'epoca i giudizi di opposizione (ne risultano indicati n. 4 ) per un totale di euro
307.394,42. Dalla lettura del contratto si legge che i decreti ingiuntivi atten- gono a fatture emesse in parte nel 2006 ed in parte nel 2007. Anche in questo caso quindi, il cedente, prima della cessione, aveva azionato in autonomia i propri crediti, per poi cederli in corso di giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo. Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo aveva in- teso stipulare apposito e successivo contratto di cessione dei crediti maturati.
Infatti, logica conseguenza di tale circostanze è anche qui la clausola se- Parte condo cui la cedente s'impegna a proseguire le azioni legali (evidente- 20
mente già iniziate) ed ad intraprenderne altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fiducia della cessionaria, disposizioni chiaramente ri- conducibili alla circostanza che pendevano giudizi antecedentemente incardi- Parte nati dalla in nome proprio e per conto proprio.
Entrambi tali ultimi due contratti, prevedono l'obbligo del cedente, per l'ipotesi che la ceduta abbia effettuato i pagamenti erroneamente al ce- Pt_1
dente e non al cessionario, di dirottare la somma incassata verso il conto cor- rente intestato a presso la Cassa di rispar- Controparte_24
mio di , Filiale di c.c. n. 60/1 . CP_3 Pt_1 CodiceFiscale_7
Infine alla produzione della convenuta, al documento n. 6, vi è ulteriore e quarta sopravvenuta regolamentazione intercorsa in data 1.12.08 ancora tra le originarie parti ME e NA Parte_8
e F. avente ad oggetto ulteriori e sopravvenute fatture, per crediti di CP_24
un controvalore di euro 576.440,49 maturati in occasione del medesimo rap- porto di convenzione di accreditamento con la dal Pt_1 Parte_9
, corrispondenti alle fatture specificatamente indicate nel an-
[...]
che qui presente allegato al contratto (fatture relative al periodo marzo set- tembre 2007).
Anche in questo caso è indicato per i versamenti in favore della
[...]
e F. il conto corrente presso la Cassa di risparmio di Ferra- Controparte_24
ra, Filiale di c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400 di cui stavolta si tra- Pt_1
scrive l'IBAN per intero [...] (l'Iban su cui è stata versata la somma di cui è causa).
Ciò premesso, dalla lettura dei 4 contratti redatti dalle parti danti causa dei contraddittori nel presente giudizio emerge in modo chiaro che, da un lato con il contratto del 20.12.05 le parti hanno inteso regolare la cessione dei crediti esistenti alla data dello stesso, con l'intesa di addivenire anche in futuro ad al- tre cessioni per crediti sopravvenuti al dicembre 2005, cessioni che tuttavia,
21
venivano poi di volta in volta attuate tramite apposita regolamentazione, con allegato elenco delle singole fatture cedute.
La previsione quindi, l'inciso del contratto del 20.12.2005 richiamato dalla convenuta “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” contraria- mente a quanto sostenuto dalla , non deve essere intesa nel senso di au- CP_1
tomatica cessione di tutti i crediti sopravvenuti di volta in volta sulla base del- Parte le fatture emesse dalla Piuttosto, le parti avevano inteso riservarsi di volta in volta la facoltà di un ulteriore regolamentazione con lo specifico rife- rimento delle fatture e dei correlati crediti scelti distintamente ed in un mo- mento successivo per una nuova e distinta cessione.
Numerosi elementi depongono nel senso appena espresso.
In primis, risulta che il cedente abbia ceduto anche crediti di cui a fatture per le quali abbia già azionato direttamente il ricorso per decreto ingiuntivo
(contratto n. 2 e 3 nell'ordine esaminato). Risulta anche nel quarto contratto la facoltà del cedente di ricomprendervi crediti eventualmente consacrati in de- creti ingiuntivi già ottenuti.
Con ciò evidenziando che i crediti per prestazioni sorte dopo il dicembre
2005, non sarebbero rientrati immediatamente nella titolarità del cessionario per il solo fatto di essere venuti ad esistenza, - non potendo altrimenti il ce- dente azionare il ricorso per decreto ingiuntivo in nome proprio e per suo con- to - ma occorreva pur sempre, secondo il reale ed effettivo accordo tra le parti, uno specifico atto distinto di trasferimento.
Inoltre, in ognuno dei 3 contratti esaminati e successivi al primo, le parti di volta in volta, oltre ad indicare in modo specifico quali crediti di cui alle fat- ture corrispondenti venivano ceduti, regolavano il prezzo, interessi, commis- sioni, regime delle valute per gli accrediti ed addebiti, natura della cessione
(da pro solvendo a pro soluto) risultando evidente che il momento traslativo dei crediti fosse una conseguenza del singolo contratto intervenuto di volta in volta.
22
Emblematico nel senso appena illustrato è l'art.
4.3 del contratto numero 4 il quale prevede che, in caso di risoluzione del contratto, il cedente rientrerà nella titolarità dei crediti ceduti, dalla data di stipula del contratto di cessione, con efficacia “ex tunc”.
Quindi, con efficacia retroattiva, in coerenza con il principio generale della risoluzione per i contratti traslativi, retroagendo sino alla data di stipula del contratto, di quel singolo contratto e non sino alla data del 20.12.05, data del primo ed originario contratto di cessione o comunque alla data della venuta ad esistenza del credito.
Nello stesso senso la clausola del medesimo contratto al punto 5.2 secondo cui il cedente garantisce le qualità dei crediti ceduti, alla “data di stipulazio- ne”.
Dirimente ed univoco, è l'art.
8.1 secondo cui il contratto produce effetti dalla data di stipulazione, con ciò risultando evidente che la cessione, il trasfe- rimento, non si realizza alla data in cui viene ad esistenza il credito ma solo quando le parti sono addivenute alla nuova regolamentazione.
In ultimo, l'art. 11.1 prevede che, ogni modifica dell'accordo sarà oggetto di apposita regolamentazione scritta ulteriore tra le parti.
L'inciso del contratto del 20.12.2005 “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” va quindi ricondotto nel più ampio fenomeno della forma- zione progressiva del contratto, potendo rilevare al più, come un vincolo as- sunto dalle parti, a decidere se – con valutazione discrezionale e facoltativa delle parti - regolare in futuro anche i crediti sopravvenuti, con ulteriori con- tratti di cessione di volta in volta da stipularsi, crediti pur sempre maturati Parte Parte dalla nel corso della convenzione di accreditamento con la
Chiarito che, dall'interpretazione dei contrati intercorsi tra le parti, il mo- mento traslativo era ricondotto volutamente ad apposita pattuizione contenen- te di volta in volta i crediti trasferiti ed individuati nel singolo contratto, con effetto traslativo dal contratto intercorso e non dalla semplice esistenza del credito, anche laddove si volesse ricorrere a diversa interpretazione, nel senso 23
affermato dalla convenuta secondo cui la cessione avrebbe effetto dalla data della venuta ad esistenza del credito perchè il contratto del 20.12.2005 avreb- be ad oggetto direttamente la cessione anche dei crediti sopravvenuti e futuri, tale cessione, avrebbe comunque effetto unicamente per i «crediti che sorge-
da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a venti- Pt_10
quattro mesi».
Infatti, si richiama l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 52 del 1991 che, per la cessione di crediti futuri (oltre che in massa), intervenuta tra imprendi- tori ove il cessionario ricopre la figura di intermediario finanziario come nel caso in esame, limita l'oggetto della pattuizione solo a “crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”.
La su citata legge, nel regolamentare alcuni aspetti del contratto atipico di factoring, (contratto riconducibile al regolamento di cui è causa) - figura con- trattuale che consiste nell'acquisto da parte del cessionario - factor dei crediti presenti e futuri non ancora esigibili che le imprese, vantano nei confronti della clientela obbligandosi ad assumere diversi compiti quali gestione e/o finanziamento (in quanto anticipa all'impresa l'importo dei crediti acquistati),
e/o di assicurazione laddove assuma su di sé il rischio dell'insolvenza- limita l'oggetto del contratto e la sua determinabilità, ad un preciso arco temporale nel quale possono sorgere i crediti da cedere, ovvero i crediti sorti dai contratti del cedente con il debitore ceduto, sopravvenuti ed intercorsi nei successivi
24 mesi dalla stipulazione del contratto originario di cessione.
Tale norma, limita quindi la cessione a tutti i crediti di cui a contratti ulte- riori e distinti stipulati entro 24 mesi dal contratto quadro – originario. Parte Parte Orbene in ordine al rapporto tra la e la esso, previa verifica dei requisiti di idoneità si basa su di una convenzione unica che stabilisce le mo- dalità operative e i rimborsi per le prestazioni erogate a carico del
[...]
con cui la struttura, tra l'altro, si obbliga al rispetto delle Controparte_25
tempistiche e degli standard di qualità definiti nella convenzione. 24
Parte La convenzione, ovvero il contratto dal quale nascevano i crediti della
Parte nei confronti della preesisteva rispetto al contratto del 20.10.2005, ed in
Parte Parte atti manca la prova di ulteriori convenzioni intercorse tra la e la successivamente al 2005.
Parte
I crediti della tuttavia nascevano di volta in volta dalle singole pre- stazioni effettuate nel corso del tempo, a carico del Servizio Sanitario Nazio- nale, potendo quindi ritenere che, nel caso di specie,
l'inciso i «crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi» possa estendersi e riferirsi unica- mente a tutte le prestazioni eseguite nel corso di mesi 24 dal dicembre 2005.
Deve quindi ritenersi l'esclusione di crediti per prestazioni effettuate nel
2009 dalla cessione regolata in data 20.12.2005. Tale conclusione, risultereb- be anche coerente con la condotta delle parti che, per quanto su chiarito han- no inteso di volta in volta stipulare nuove e distinte cessioni nel corso degli anni.
La “canalizzazione” delle fatture.
Parte convenuta, a sostegno della tesi secondo cui la cessione del 20.12.2005
(o comunque le altre cessioni di cui ai contratti in atti) includerebbe anche le 5 fatture rispettivamente n. 637 - 638 - 639 - 640 - 641 dell'anno 2009, il cui corrispettivo è stato incassato con il bonifico del 5.9.13, evidenzia la condotta Parte della la quale ha “sempre indicato al momento dell'emissione di tutte le fatture” il conto corrente con relativo IBAN su cui versare l'accredito, conto corrente intestato come detto proprio a COMMERCIO E FINANZA SP
LEASING E CT.
Precisa , che la canalizzazione avrebbe riguardato sempre tutte le fatture CP_1
Parte emesse dalla sin dall'inizio dei rapporti di cessione e quindi prima del
2009.
Tale condotta integrerebbe gli estremi del pagamento a mezzo di un delegato, figura riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento di cui all'art. 25
Parte 1269 c.c. ovvero l'ipotesi con cui il debitore delegante si rivolge al pro- Parte prio debitore delegato incaricandolo di adempiere l'obbligazione, già scaduta, del delegante verso il delegatario COMMERCIO E FINANZA SP
LEASING E CT (poi ) che riceve la prestazione. CP_1
Orbene, anche a voler ritenere che tutte le fatture emesse tra le parti del con- tratto di cessione, avessero l'indicazione dell'IBAN su indicato, resta, alla lu- ce del quadro probatorio come sopra ricostruito, un mero elemento indiziario a favore della tesi di , decisamente subvalente rispetto alla valutazione of- CP_1
Parte ferta circa l'intera disciplina - come su ricostruita - intercorsa tra e
COMMERCIO E FINANZA SP LEASING E CT in ordine alle cessioni dei crediti tra loro intercorse. Parte Nel premettere in ogni caso, che espressamente comunicava alla debitri- ce con atto notificato il 21.05.2012 di non pagare a Commer- Parte_1
cio e NA tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre
2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ME e Fi- nanza, con ciò elidendo l'efficacia dell'indicazione dell'IBAN come ricono- scimento della intervenuta cessione dei crediti di cui alle fatture emesse, a conferma dell'esclusione delle fatture in esame - emesse nel 2009 - dalla ces- Parte sione dei crediti intervenuta tra la e è l'art. 11.1 del quarto ed ul- CP_1
timo contratto intercorso tra le parti in data 1.12.2008 (che cede fatture emesse nel periodo marzo - settembre 2007), che prevede che ogni sopravvenuta mo- difica agli accordi intercorsi tra le parti debba avere la forma scritta.
Da ciò deve arguirsi che necessariamente, ogni ulteriore cessione di crediti fu- turi e successivi al settembre 2007, doveva trovare necessariamente la fonte scritta, fonte in atti mancante.
Ed inoltre, se fosse stato sufficiente ai fini della intervenuta cessione, la sem- Parte plice indicazione dell'IBAN sulle fatture, non sarebbe stato possibile per azionare essa stessa e direttamente diverse procedure monitorie basate proprio sulle fatture emesse - sebbene recanti l'indicazione dell'IBAN di cui si discute
- per ottenere corrispondenti decreti ingiuntivi, né sarebbe stato possibile ad- 26
divenire alla cessione dell'intero credito consacrato nei decreti emessi e non Parte opposti dalla che avrebbe necessariamente inglobato una parte di credito già nella titolarità della ME e NA (nel secondo e terzo contratto le parti hanno regolato la cessione di crediti derivanti da decreti ingiuntivi non opposti oppure con giudizio di opposizione pendente). Parte Infatti, l'obbligo della di intraprendere azioni giudiziali in nome e per conto della ME e NA, era frutto di specifiche clausole riconduci- bili unicamente ai crediti indicati nel secondo e terzo contratto – per i quali la Parte aveva già agito in proprio nome e conto - e non certo un obbligo genera- lizzato.
Appare evidente che solo con il contratto di cessione che regolava ed indicava singolarmente i crediti, le parti addivenivano all'effetto traslativo.
Tanto si rileva, a prescindere poi dalla considerazione che esistono diversi approcci nel ricostruire la fattispecie della delegazione di pagamento - nel senso che il rapporto finale tra delegato e delegatario abbia o meno natura contrattuale, e dunque sulla necessità di un'adesione del creditore delegatario per il perfezionamento della fattispecie, poiché l'opinione tradizionale ritiene necessaria tale manifestazione di consenso quanto meno nel senso di un'accet- tazione a servirsi della delegazione mentre è stato osservato che, considerata la natura di atto dovuto del pagamento, a differenza di quanto avviene nella delegatio promittendi tra delegato e delegatario, non intercorre un vero e pro- prio rapporto contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione del creditore costituirebbe elemento esterno alla fattispecie delegatoria, comunque perfe- zionata – atteso che, se si prediligesse il primo approccio, mancherebbe nel caso in esame ogni elemento che possa qualificarsi come intesa intercorsa tra delegato e delegatario, non potendo considerarsi tale elemento la semplice indicazione delle fatture con l'IBAN riconducibile a
[...]
. Controparte_4
27
Per quanto su esposto consegue che il pagamento eseguito in data 5.9.13 di cui è causa, risulta eseguito in assenza di causa giustificativa, come tale inde- bito con conseguente obbligo restitutorio a carico di ed in favore della CP_1
Parte
Gli interessi richiesti.
Parte attrice ha richiesto anche la condanna della convenuta al pagamento de- gli “interessi moratori ex DLGS 231/2002 dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria”.
Orbene, ai fini della data del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, si farà applicazione della sentenza n. 15895 del 21 mag- gio 2019, con cui le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno sta- tuito che il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come ri- ferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219
c.c.”. Parte In atti vi è messa in mora del 10.11.21 del legale della nei confronti di
, per cui da tale data decorreranno gli interessi. Da tale data decorreran- CP_1
no gli interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, non rientran- do la restituzione di somma erogata senza alcuna giustificazione causale, nella disciplina dei “ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", per poi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al soddisfo.
Non si aggiungerà agli interessi la rivalutazione monetaria richiesta non es- sendo l'obbligazione restitutoria un'obbligazione di valore ma di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra attrice e convenuta – ai valori minimi data la natura documen- tale del giudizio - con attribuzione al legale di parte attrice che ha dichiarato di Parte averle anticipate in nome e per conto della mentre sono compensate data l'integrazione iussu iudicis nei rapporti tra attrice e terzo chiamato.
28
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie la domanda proposta da dall e dichiara Parte_1
l'indebita percezione oggettiva da parte della
[...]
delle somme pagate dall Controparte_26 Controparte_27
[...
con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013;
- Assorbite le altre domande;
- Per l'effetto condanna la al Controparte_26
pagamento in favore dell' dell'importo di € Parte_1
485.902,82 oltre interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, dal 10.11.21, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al sod- disfo;
- Condanna al pagamento Controparte_26
delle spese di lite in favore del legale di parte attrice che ha dichiarato di aver anticipato le spese in nome e per conto della dall Parte_1
, che liquida in euro 12.000,00 oltre iva cassa e spese generali ed
[...]
euro 1240,00 per spese;
- Compensa le spese di lite tra dall' Controparte_28
[...]
- Napoli, 27.11.25
Il Giudice
DI AG
29
30
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10228.23 R.G.,
e vertente
tra
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dott. ,con sede in in Via Strada Parte_2
Comunale del Principe, 13/a, 80145 P.I. rappresentata e Pt_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Daniela Farone CF ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il di Lei studio sito in alla Via Chiatamone n.6 la Pt_1
quale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa dichiara di voler riceve- re le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di po- sta elettronica certificata: Email_1
- Attrice
contro
CF con sede in Modena (MO) alla Controparte_1 P.IVA_2
Via San Carlon n.8/20 (iscritta presso il registro delle Imprese di Modena al n.
REA 222528 - capitale sociale di € 1.443.925.305 interamente versato) iscritta all'Albo Banche Albo presso la Banca d'Italia al n. 4932, capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, Albo dei Gruppi Bancari n. 5387/6, in perso- na del procuratore speciale nato a [...] il [...] CP_2
1
(C.F. ), autorizzato giusta procura speciale del C.F._2
11.3.2023 a ministero Notaio (Repertorio n. 50144/15086 – All. Persona_1
A) società incorporante la Controparte_3
in virtù di atto di fusione per Notaio di Modena in data
[...] Persona_1
8.11.2017 rep. n. 46294/14108 e con decorrenza degli effetti giuridici e civili- stici dal 20.11.2017 a sua volta società incorporate la
[...]
in Controparte_4 Controparte_5
in virtù di atto di fusione per Notaio di Roma in
[...] Persona_2
data 26.7.2016 rep. n. 52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n.
11214 serie 1T con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016 rappresentata e difesa giusta procura speciale che si versa in atti, dall'avv.
GI LA (CF ) con studio in alla Piaz- C.F._3 Pt_1
za VA n 15 rappresentata e difesa, giusta procura versata nel fascicolo telematico dall'avvocato GI LA (C.F. pec: C.F._3
Email_2
- Convenuta
- E
con sede legale in Controparte_6
alla Via Marchese GI Palmieri n. 67, partita iva in Pt_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...]- CP_7
poli il 05.08.1978, codice fiscale , difeso ed assistito, C.F._4
in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Paolo De Vincenzo (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._5
alla Via Bernini n. 58 (il procuratore indica il numero di fax Pt_1
0817944326 e l'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
; Email_3
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in atti. 2
Per l'attrice:
“accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della CP_8
[...
convenuta, delle somme pagate dall' con il mandato Pt_1 Parte_1
di pagamento n. 12 del 05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la alla ripeti- Controparte_9
zione dell'importo di €: 485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila nove- centodue e centesimi ottantadue) oltre interessi moratori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivaluta- zione monetaria.
In via gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare
l'ingiustificato arricchimento della Banca convenuta a seguito del pagamento effettuato dall' con il mandato di pagamento n. 12 del Pt_1 Parte_1
05.09.2013 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la alla ripetizione dell'importo di €: Controparte_9
485.902,82 (Euro qutroventoottantacinquemila novecentodue e centesimi ot- tantadue) oltre interessi moratori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese anche generali
Per la convenuta:
“dichiari inammissibile ovvero rigetti le domande dell'attrice in quanto in- fondate in fatto ed in diritto;
rigetti ogni contestazione e difesa spiegata dalla Pt_3
condanni essa attrice e la stessa chiamata alla refusione delle spese di li- te”.
Per il terzo chiamato:
“In via preliminare, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del
30.04.2024, dichiarare l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa per violazione dell'art. 171 ter n. 1) c.p.c., con ogni provvedimento connesso
e conseguente ivi compreso l'estromissione dell'odierno esponente dal pre- sente giudizio, con vittoria di spese e compensi di giudizio;
3
- in via gradata, rigettare tutte le domande spiegate dall'attrice nei con- fronti dell'odierna esponente di cui all'atto di chiamata in causa in quanto in- fondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_1
, (da ora attrice, adiva il tribunale in intestazio-
[...] Pt_1
ne per sentir accogliere le conclusioni su rassegnate, nei confronti della con- venuta (da ora banca, convenuta, ). Controparte_1 CP_1
In fatto e diritto allegava quanto segue: in data 27.05.2010 ha ricevuto la notifica del Decreto Ingiuntivo n.
4396/2010 dell'importo complessivo di €: 455.636,68 a richiesta della
[...]
Parte
(da ora terzo chiamato, a fronte del Controparte_6
mancato pagamento di prestazioni fornite dalla società ingiungente in regime di convenzione.
Il decreto ingiuntivo, è divenuto definitivo in data 14.10.2010 per mancata opposizione, in data 05/09/2013, dovendo procedere al pagamento del prefato decreto ingiuntivo, l attrice ha disposto con mandato n.12/2013 la cor- Pt_1
responsione dell'importo di € 485.902,82 con bonifico bancario sul seguente
IBAN: [...]. Parte Successivamente la proponeva azione esecutiva rubricata con RGE
17865 dell'anno 2013 per conseguire il pagamento del cennato Decreto In- giuntivo n. 4396 che comportava l'assegnazione delle relative somme ottem- perata con disposizione di pagamento n. 32 del 14.01.2015
A seguito di successive verifiche amministrative l' identificava il dop- Pt_1
pio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedu- re di recupero delle somme indebitamente percepite. Parte Pertanto convocava il legale rappresentate della onde cercare di defi- nire bonariamente l'insorta vertenza.
4
In tale incontro, i cui contenuti venivano riportate in specifico verbale emergeva che il pagamento, effettuato dall' in data 05.09.2013 con Pt_1
mandato di pagamento n. 12 era stato effettuato erroneamente su coordinate Parte bancarie non riconducibili alla
A seguito di tale dichiarazione l' ha provveduto a svolgere le dovero- Pt_1
se verifiche all'esito delle quali è emerso che l'iban
[...] era riconducibile alla società ME e
NA, società che successivamente alla data del pagamento era stata acqui- stata dalla Cassa di Risparmio di Ferrara CA.RI.FE. a sua volta incorporata dalla Controparte_10
L pertanto provvedeva a richiedere la ripetizione delle somme erro- Pt_1
neamente pagate ed indebitamente percepite dall'allora ME e NA oggi tenuta alla ripetizione dell'indebito pagamento a seguito CP_1
dell'incorporazioni susseguitesi nel tempo.
L'istituto di credito ha rigettato la richiesta motivando con l'argomentazione fondata sulla presenza di un contratto di cessione del credito Parte all'epoca esistente tra il centro CRS e la ME e NA, che la non aveva adempiuto avendo quest'ultima continuato ad incassare le somme riconducibili ai crediti ceduti in favore della ME e NA, il versa- mento effettuato dall conseguentemente era da ritenersi un rimborso Pt_1
Parte delle somme anticipate alla con la conseguenza che la non ritene- CP_9
va di dover ripetere nessun importo.
Ciò dedotto, sul presupposto che il pagamento eseguito dall con il Pt_1
mandato n. 12/2013 del 05.09.2013 integrasse un caso di indebito pagamento oggettivo ex art. 2033 c.c. chiedeva condannarsi la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla società incorporata di cui risulta essere successore.
Deduceva inoltre che la mancata comunicazione del presunto rapporto di cessione di credito intercorso tra e ME e NA all' CP_11 Pt_1
ha impedito che la stessa maturasse tale consapevolezza conseguentemente di- sponesse il pagamento con la necessaria conoscenza di effettuare un pagamen- 5
to dovuto ad un soggetto effettivamente creditore nei suoi riguardi e legittima- to a ricevere le somme ed a trattenerle.
In via subordinata, prospettava la riconduzione, per la sua evidente assenza di causa nella fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. quale in ingiustificato arric- chimento ottenuto dalla società convenuta tenuta quindi alla restituzione dell'indebito arricchimento ottenuto oltre gli interessi e la rivalutazione matu- rati.
Nel costituirsi parte convenuta, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda.
Deduceva in fatto e diritto quanto segue.
Con atto di cessione di crediti pro solvendo del 20.12.2005 interveniva la seguente cessione dei crediti a titolo oneroso.
Poteva leggersi dal contratto: “il Centro Di Riabilitazione LO SP (poi divenuto premesso che «intende cedere alla cessionaria tutti i cre- CP_12
diti nascenti nei confronti della Controparte_13
per le fatture riportate nel prospetto allegato sub a) per un totale di Euro
[...]
2.087.169,33, nonché tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per pre- stazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005 …» ha ceduto alla
[...]
i crediti di quelle fatture elencate ed emesse nel Controparte_14
2005”.
Precisava la convenuta che il contratto venne sottoscritto al dichiarato in- tento della «cedente di chiedere alla cessionaria versamenti anticipati…» del prezzo della cessione che, viceversa avrebbe dovuto essere versato all'atto dell'incasso dei crediti ceduti, e che.
Il contratto prevedeva che il debitore ceduto avrebbe effettuato esclusiva- mente i pagamenti in dipendenza della cessione esclusivamente a favore della cessionaria mediante accredito sul conto corrente intestato a ME e
[...]
presso la – Filiale di Controparte_4 Controparte_3
– conto corrente n. 60/01 ABI 6155 CAB 3400. Pt_1
Parte Nel corso del tempo, la ha ceduto alla COMMERCIO E FINANZA le ulteriori fatture emesse nel corso del tempo, nei confronti della 1, CP_15
6
chiedendo ed ottenendo il pagamento anticipato del controvalore di vendita, avendo cura di indicare in ogni fattura, acquisita e timbrata dall “Pa- Pt_1
gabile con accredito su IBAN : [...] 0000 60
[...]
”. Parte_4
Chiariva anche che per molte di quelle fatture tempo cedute pro solvendo, Parte come previsto nel contratto del 2005, la chiese ed ottenne, poi, di tra- sformare il rapporto in pro-soluto, al fine di escludere la garanzia della sol- venza e di incassare, immediatamente, il saldo prezzo della relativa vendita.
Inoltre, con successivi contratti del 11.07.2008 e dell'1.12.2008, per la tra- sformazione in pro soluto della pregressa cessione pro solvendo di altre fatture emesse nel 2006 e 2007, tutti sulla comune premessa che tra le parti sopra costituite, “con atto autenticato dal notaio in data 20 dicem- Persona_3
bre 2005, rep n. 23150, racc. n. 8507 (l'atto di cessione ) notifi- Parte_5
cati all'ente debitore (il debitore ceduto) in da- Parte_1
ta 23 dicembre 2005, è intervenuta una cessione pro solvendo dei crediti esi- stenti e futuri vantati dal cedente per prestazioni effettuate in favore del Debi- tore Ceduto”.
Si prevedeva in particolare “ con la presente scrittura (“il contratto”), le
Parti intendono modificare ed integrare l'Atto di cessione allo Parte_5
scopo di eliminare la garanzia della solvenza del Debitore Ceduto nel mede- simo atto, ed introdurre alcune ulteriori disposizioni …”. Parte Inoltre, quanto ai rapporti con la rilevava che quest'ultima citava di- nanzi al Tribunale di Napoli la lamen- Controparte_16
tando vari inadempimenti contrattuali di cui al contratto di cessione,
l'applicazione di ingiustificate commissioni ecc. e chiedeva la declaratoria di risoluzione e la condanna della cessionaria al pagamento di somme a vario ti- tolo.
Ne seguiva sentenza n. 9379/2017 pubblicata in data 20.9.2017 (con sen- tenza n. 403/2022 pubblicata il 2.2.2022, la Corte di Appello, ha confermato la decisione di primo grado) con cui il Tribunale di Napoli, riconosciuta l'esistenza e validità delle cessioni, riconosciuto il subentro dalla al- CP_11
7
la , interpretati contratti, ha rigettato tutte le domande Parte_6
dell'attrice riconoscendo la correttezza dell'operato della CP_16
.
[...]
Ribadiva che laddove fosse provata in giudizio l'esecuzione del bonifico sul conto di pertinenza di ME e NA, tale conto corrente sarebbe proprio quello esatto ed indicato in esecuzione del contratto di cessione inter- Parte venuto tra la convenuta e
La convenuta evidenziava come l'azione in realtà, fosse un tentativo mal riuscito di recuperare altre somme – queste si - erroneamente versate a seguito Parte della procedura esecutiva in data 14.1.15 in favore di Ciò perché, inol- Parte tre, la indicava di volta in volta, nelle fatture emesse a carico della l'iban corrispondente ad un conto della ME e NA, confi- Pt_1
Parte gurandosi così una delegazione di pagamento della indirizzata alla ed in favore della ME e NA. Ne consegue che la Pt_1 Pt_1
che era venuta a conoscenza della cessione, fosse necessariamente consapevo- le di eseguire la prestazione nei confronti del cessionario, all'epoca Commer- cio e NA, il quale legittimamente aveva comprato il credito e ne incassava l'importo.
La convenuta contestava anche la difesa di parte attrice secondo cui la ces- sione dei crediti sarebbe dovuta avvenire nella forma scritta sulla base del te- nore degli art. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Infatti, tali richiami non dovevano ritenersi operanti atteso che, l' Pt_1
non poteva riconoscersi come ente statale o pubblico territoriale e che il divie- to, in ogni caso, non operava per la cessione di crediti estranei a contratti di appalto e somministrazione quali quelli scaturenti da regimi di accreditamen- to.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nel contestare le avverse difese della convenuta, chiedeva estendersi il contraddittorio nei Parte confronti della allegando quanto segue:” Nella denegata ipotesi che il depositato contratto di cessione del credito depositato dalla Banca convenuta 8
venga ritenuto valido, efficace ed opponibile anche nei riguardi dell Pt_1
odierna attrice e conseguentemente l'effettuato pagamento intervenuto con il mandato di pagamento n. ORS/0000012 del 05.09.2013 giustificato e dovuto alla Banca, con la conseguenza che lo stesso non debba essere ripetuto, appare chiaro che il pagamento indebito e da ripetersi sia quello ottenuto in executivis dalla a seguito della notifica del DI n. 4396/2010”. CP_11
Ciò premesso, alle conclusioni già formulate, parte attrice aggiungeva le ul- teriori richieste:
“in via gradata Voglia l'ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'indebita percezione oggettiva da parte della convenuta, delle som- CP_11
me pagate dall' con il mandato di pagamento n. 32 del Parte_1
14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la detta società alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82oltre interessi mo- ratori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria, nonché le spese processuali inde- bitamente percepite.
In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della convenuta a seguito del paga- CP_11
mento effettuato dall' con il mandato di n. 32 del Parte_1
14.01.2015 per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto condannare la alla ripetizione dell'importo di €: 485.902,82 oltre interessi mora- CP_11
tori ex DLGS 231/2002 e succ. mod dalla data dell'indebito pagamento al rea- le soddisfo oltre rivalutazione monetaria nonché le spese processuali indebi- tamente percepite.
Con ordinanza del 30.4.25, il giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c., ritenuta Parte l'opportunità di estendere il contraddittorio nei confronti del terzo auto- rizzava l'estensione del giudizio nei riguardi del terzo.
Parte Costituitosi tempestivamente in via preliminare chiedeva dichiararsi inammissibile l'estensione del contraddittorio nei suoi confronti (eccezione 9
invero sollevata nel corso del giudizio anche dalla convenuta ) e nel merito, atteso che le somme in suo favore erano state incassate a seguito di ordinanza di assegnazione del tribunale di Napoli, sezione v, del 13-17.12.2013 rep.
7128/2014 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4396/2010 del tribunale di
Napoli del 12.05.2010, non opposto.
Precisava che in data 12.03.2010 ricorreva al Tribunale di Napoli affinché in- giungesse alla il pagamento in proprio favore della somma Controparte_17
di euro 455.636,68 oltre interessi e spese, in relazione a fatture emesse nell'anno 2009 e specificamente quelle indicate nel ricorso per decreto ingiun- tivo, che veniva accolto con emissione del Decreto Ingiuntivo Tribunale di
Napoli n. 4396/2010 del 12.05.2010.
Detto decreto ingiuntivo, regolarmente notificato alla debitrice non Pt_1
veniva opposto divenendo, pertanto, definitivo in data 14.10.2010.
Aggiungeva che, con atto stragiudiziale del 09.05.2012 notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a mani proprie in data 21.05.2012 l'odierna istante in- vitava la debitrice a prendere atto che i crediti sorti per pre- Parte_1
stazione erogate a far data dal 20.12.2007 (e, quindi, anche quelli compresi nel suddetto Decreto Ingiuntivo relativi a fatture per prestazioni rese nel novem- bre 2009) erano di esclusiva titolarità dell'istante medesima e diffidava la dal compiere Pt_1
pagamenti in favore di terzi (ME e NA) evidenziando che even- tuali pagamenti in favori di terzi sarebbero risultati inidonei all'estinzione dei relativi debiti.
Nello specifico, l'istante rappresentava alla debitrice 1 Parte_1 CP_18
tro che con atto del 20.12.2005, cedeva alla i cre- Controparte_16
diti vantati nei confronti della 01 Centro di cui alle fatture per Parte_1
prestazioni erogate in favore degli assistiti dal rappresentando che i CP_19
crediti oggetto di cessione erano quelli esistenti alla data della cessione, ripor- tati nell'Allegato A al suddetto contratto, nonché, quelli futuri.
Rappresentava, altresì, nel suddetto atto stragiudiziale notificato a mani proprie a mezzo ufficiale giudiziario, che per i crediti futuri l'efficacia di detta 10
cessione era limitata ex lege al termine specifico dell'art. 3 comma III della L.
52/1991 ossia limitata ai 24 mesi successivi al contratto di cessione del
20.12.2005 con la conseguenza che la cessione avrebbe avuto per oggetto solo i crediti scaturenti da prestazioni rese fino al 20.12.2007, corrispondente al ventiquattresimo mese successivo alla data di cessione dei crediti futuri.
Pertanto, già nella suddetta comunicazione, la invitava la Pt_3 [...]
a prendere atto che i crediti sorti relativi a fatture per presta- Parte_1
zioni da essa erogate a far data dal 20.12.2007 erano di esclusiva titolarità dell'istante e contestualmente diffidava la medesima dal Parte_1
compiere pagamenti in favore di soggetti terzi evidenziando che eventuali pa- gamenti a terzi sarebbero stati considerati inidonei all'estinzione dei relativi debiti.
Inoltre, contestava la documentazione depositata dalla banca ai docc. 2 e 3 in quanto è costituita da fatture relative a crediti dell'anno 2008-2009 che non sono mai state oggetto di cessione, né vi è alcuna prova della cessione di tali crediti.
Del tutto irrilevante è quanto dedotto da circa l'indicazione CP_1
dell'IBAN contenuta nelle suddette fatture, in quanto tale indicazione non prova affatto che quei crediti siano stati oggetto di cessione, tanto più che suc- cessivamente alla trasmissione delle fatture la espressamente co- CP_12
municava alla debitrice (con atto notificato a mezzo ufficiale Parte_1
giudizio a mani proprie il 21.05.2012 ) di non pagare a ME e NA tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre 2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ME e NA.
Precisava infine che le Sentenze di primo e secondo grado relative ad un giudizio tra la e la ME e NA citate dalla convenuta, si rife- Pt_3
rivano ad un'azione a suo tempo promossa dalla nei confronti di Pt_3
ME e NA avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione dei crediti pro solvendo del 20.12.2005 che nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente giudizio, nel quale si fa riferimento a crediti maturati per prestazioni rese nel novembre 2009, che, come è stato do- 11
cumentato, esulano dal suddetto contratto di cessione di credito pro solvendo e dalle successive scritture.
Ad evidenziare la grave colpa dell' il terzo chiamato, depositava il Pt_1
parere ottenuto dall'Avvocatura Regionale per la Campania in ordine all'efficacia del suddetto contratto di cessione di crediti.
In particolare si chiedeva di conoscere se detto contratto di cessione doveva ritenersi cessato ed improduttivo di effetti per i crediti dell'istante verso l' nascenti per prestazioni successive all'anno 2007. Il parere, che Pt_1
l' conosceva perché acquisito in data 01.07.2013 era nel senso di rite- Pt_1
nere lecite le cessioni dei crediti futuri in massa dell'istante nei confronti dell solo fino all'anno 2007 e non efficaci per quei crediti sorti succes- Pt_1
sivamente a tale anno.
Ne conseguiva che, persistendo il mancato pagamento da parte dell'
[...]
delle somme oggetto del suddetto decreto ingiuntivo, l'odierna istan- Pt_1
te notificava atto di precetto all' in data 05.07.2013. Pt_1
Venuta a conoscenza dell'intervenuto ed erroneo pagamento in favore di
ME e NA, in data 5.9.13, la CRS comunicava all con nota Pt_1
del 30.11.2013 acquisita dall' con prot. n. 0062572/2013, che il paga- Pt_1
mento effettuato era da considerarsi completamente erroneo e sollecitava an- cora una volta il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo e conse- guente precetto, avvisando che in mancanza sarebbe stata promossa l'azione esecutiva.
Al termine dei numerosi atti con cui si avvertiva l di quale fosse il Pt_1
Parte reale ed unico debitore, avvertimenti rimasti senza esito, la proponeva azione esecutiva innanzi al Tribunale di Napoli, r.g.e. 17865/2013 che si con- cludeva con l'Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli del 13-
17.12.2014 come da progetto di distribuzione allegato (doc. 7), somme che venivano poi ricevute dall'odierno istante solo in data 14.01.2015.
Per quanto su espresso, e considerato che la stessa attrice deduceva di aver pagato per errore, come tra l'altro indicato nella missiva al documento n. 6 12
dell'2.12.21 indirizzata alla convenuta -in produzione della - dal se- Pt_1
guente tenore “il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013 accreditato alla per mero errore materiale nel caricamento Controparte_16
dell'Iban di conto corrente in fase di emissione del mandato, iban che era pre- sente nell'anagrafica del fornitore. Tale pagamento è stato effettuato da questa a fronte del D.I. 4396/2010 del Tribunale di Napoli richiesto da Pt_1 Pt_6
”, chiedeva il rigetto anche della domanda proposta ai sensi dell'art.
[...]
2041 c.c.
Acquisita la documentazione e ritenuta l'irrilevanza delle prove orali artico- late dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del
29.10.25.
L'intervento del terzo ex art. 107 c.p.c. e l'ammissibilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società CP_12
Con ordinanza del 30.04.24, il giudice istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Non veniva quindi accolta l'istanza di parte attrice formulata in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ma veniva discrezionalmente esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. citato, si effettuava una valutazione di oppor- tunità.
Il non accoglimento della domanda di allargamento del contraddittorio, elemento non ostativo all'applicazione dell'art. 107 c.p.c. in sintesi, e per quanto si dirà, è una conseguenza della valutazione secondo cui parte attrice, per la documentazione depositata dalla convenuta, non poteva non essere già al corrente e prima dell'inizio della controversia, che il credito vantato, il dirit- to controverso, aveva ambiti di sovrapposizione con la posizione del terzo chiamato CP_20
13
L'aver chiamato in causa unicamente la convenuta, senza chiarire la com- Parte plessità del rapporto instauratosi anche nei confronti della – come chia- ramente emergente dalla documentazione in atti - e soprattutto la soltanto suc- cessiva richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del terzo, non consente di ritenere che l'esigenza in capo all'attrice sia sorta dalla defese del- Parte la convenuta. Appare univoco ed evidente che la conoscesse anche quan- Parte to accaduto nei confronti di e che abbia omesso circostanze decisive ai fini della valutazione dell'intera vicenda processuale.
La non configurabilità dell'art. 171 ter n. 1 che consente all'attore di chie- dere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, “se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta” tuttavia, non impedisce l'applicazione del c.d. intervento iussu iudicis.
La ratio dell'intervento per ordine del giudice consiste nel permettere il simultaneus processus sia per ragioni di economia processuale , sia per evita- re un possibile contrasto di giudicati.
In giurisprudenza è frequente l'enunciazione del principio secondo il quale, se il convenuto eccepisce di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice, con valutazione di- screzionale e non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estenden- dosi in via automatica la domanda dell'attore ( tra le tante Cass. 13907/2007).
L'intervento disposto in attuazione della norma in esame, c.d. "iussu iudicis", risponde quindi “all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi, - ben può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in parti- colare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, di fronte a difese del con- 14
venuto dirette a far accertare la propria estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la pro- pria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto mede- simo (tra le tante Cass. 13/07/2004, n. 12930).
Per quanto detto appare evidente l'esigenza di instaurare il contraddittorio nei Parte confronti anche di per accertare la titolarità passiva di un rapporto ob- bligatorio, a fronte di due apparenti e presunti debitori della medesima pre- stazione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Preliminarmente risulta incontestato e documentale che ai rapporti di Com- mercio E NA S.P.A. Leasing E Factoring è succeduta la parte convenuta perché società incorporante la a Controparte_3
sua volta società incorporate la ME E NA Controparte_21
.
[...] Controparte_5
Così come la è una società frutto di Controparte_6
scissione dalla C.R.S. Centro Riabilitazione LO Spa con conferimento di Parte azienda e successione, in ordine al rapporto controverso, alla
Inoltre, la figura della cessione dei crediti relativi a prestazioni eseguite per il Cont
, crediti verso le ASKL, non è soggetta al divieto di cui all'articolo 70 terzo comma del Regio decreto n. 2440 del 1923 e l'art. 9 legge n. 2248/1865 all. E, che prevedono l'autorizzazione della pubblica amministrazione alla cessione dei crediti che la riguardano.
La norma, oltre a riferirsi a rapporti di durata, come l'appalto o la sommini- strazione, e non si applica alle distinte prestazioni d'opera (Cass. 18339/
2014; Cass. 24758/ 2021) disciplina unicamente le amministrazioni statali, Parte categoria a cui le non appartengono (Cass. 29420/ 2023).
Potrà quindi procedersi all'esame del merito delle pretese, sul presupposto della validità delle intervenute cessioni seppur nei limiti per quanto si dirà, Parte con la precisazione sin d'ora, la comunicazione alla circa l'intervenuta cessione tra le altre parti del giudizio, non è un elemento costitutivo della ces- 15
sione e per tanto irrilevante ai fini della ricostruzione necessaria che si effet- tuerà.
I rapporti tra la e Pt_1 CP_12
A seguito di decreto ingiuntivo n. 4396/2010, notificato in data 27.5.10, Parte divenuto definitivo in data 14.10.2010 per mancata opposizione, proce- deva in via coatta ai danni dalla finendo per vedersi assegnataria in se- Pt_1
de esecutiva le somme pari ad euro 455.636,68 pari all'importo di n. 5 fatture rispettivamente n. 637 -638 -639 -640 -641 tutte dell'anno 2009, per presta- zioni sanitarie eseguite in regime di convenzione di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Regionale.
Il decreto divenuto inopponibile, e cristallizzato nel passaggio in giudicato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, (tra le tante Corte di Cassazione ordinanza n. 8937/2024) copre il dedotto ed il de- ducibile, ovvero, secondo altra formulazione “fa stato” in ordine al credito azionato ed anche in relazione al titolo, posto a fondamento dello stesso. Parte Ne consegue che quanto attiene alle ragioni che hanno condotto la all'incasso della su menzionata somma, esse non possono essere più oggetto di sindacato da questo tribunale, dovendo riconoscere come definitivamente Parte fondata la ragione creditoria in capo alla nei confronti della CP_22
[...]
I rapporti tra la e la
[...] Parte_1 Controparte_1
La tesi dichiarata dalla parte attrice, è nel senso che dovendo procedere al pagamento del decreto ingiuntivo n. 4396/2010, ha disposto con mandato n.12/2013 un bonifico dell'importo di €: 485.902,82 in data 5.9.13, sull'IBAN con numerazione [...].
Solo in epoca successiva all'assegnazione di somme nel corso del processo esecutivo ( eseguita in data 14.01.2015 oltre 16 mesi dopo il pagamento) Parte azionato da “a seguito di successive verifiche amministrative l Pt_1
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identificava il doppio pagamento, e conseguentemente provvedeva a disporre le dovute procedure di recupero delle somme indebitamente percepite”.
Tale prospettazione, appare essere frutto di estrema semplificazione, con omissione di circostanze assai rilevanti che emergono dalla documentazione e difese delle altre parti.
Invero, l'esame della controversia de quo, prescinde dall'evidente estrema superficialità nella gestione di pubbliche risorse dell'ente attore, (tardiva ese- cuzione di prestazioni solo ed in parte dopo il passaggio in giudicato di un ti- tolo giudiziale non opposto, se non nella fase esecutiva, duplicazione di pa- gamenti nonostante espresso avvertimento di una delle parti etc… ), e concer- ne unicamente se esista o meno il diritto del percettore della somma di CP_1
trattenerla, così come se esista il dovere dell' di effettuare il corrispetti- Pt_1
vo della cessione in favore della convenuta.
In altri termini, se esista il profilo delineato dall'istituto dell'indebito ogget- tivo che, prescindendo dall'elemento soggettivo dell'esecutore, come anche dell'accipiens, si limita a disciplinare gli effetti restitutori di una prestazione eseguita senza giustificazione causale.
Occorrerà quindi esaminare gli effetti del contratto di cessione intervenuto Parte tra le parti e in data 20.12.05. CP_1
L'esame del contratto non risulta precluso – come invece sostiene la con- venuta - dalla decisione di cui alla sentenza n. 9379/2017 del Tribunale di
Napoli, confermata dalla sentenza 403/2022 pubblicata il 2.2.2022 della Cor- te di Appello di Napoli.
Invero, da un lato manca la prova che essa sia passata in giudicato, - sul punto si richiama il principio evincibile dall'arresto di cui alla Sentenza n.
36258 del 28/12/2023, secondo cui la prova del passaggio di un provvedimen- to deve essere data mediante produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restan- done, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplici- tamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno – (mentre risulta pro- 17
vato che il decreto ingiuntivo sia passato in giudicato, essendone intervenuta l'esecuzione forzata) manca in atti un'attestazione da cui posa trarsi tale con- clusione per la sentenza n. 9379/2017 del Tribunale di Napoli, dall'altro, sempre a supporto della possibile valutazione del rapporto intercorso tra Parte
e l'oggetto della sentenza su citata confermata in secondo grado, CP_1
è la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 2005, (sia di alcuni accordi modificativi che successivamente sono stati raggiunti per iscritto con tra le parti, il 5.7.2007, e l'1.12.2008) proposta dall'allora Centro di Riabilitazione LO nei confronti di ME e NA S.P.A. Leasing e
Factoring. Oltre tale domanda, si contestava la validità di alcune clausole, che addebitavano commissioni ed interessi ed il ruolo di gestore e riscossore dei crediti derivanti dall'attività di recupero.
La sentenza contiene la statuizione di rigetto delle domande proposte da Parte di risoluzione e nullità degli accordi intervenuti e successive modifiche e di inammissibilità di altre domande.
Ciò evidenziato, ne consegue la considerazione che nulla impedisce al tri- bunale nel presente giudizio di esaminare i limiti ed il reale contenuto dei con- tratti di cessione (tra l'altro nel presente giudizio è depositato un contratto ag- giuntivo intercorso tra le parti rispetto a quelli di cui alla sentenza del tribuna- le di Napoli), soprattutto ai fini della verifica in ordine a se e quali fatture sia- Parte no state cedute in favore della ad opera del dante causa CP_1
Ultima considerazione altrettanto dirimente, la si ricava dalla circostanza che il contratto ed il suo contenuto, viene esaminato nei rapporti tra e Pt_1
, la prima del tutto estranea al giudizio richiamato dalla convenuta. CP_1
Risulta chiarito quindi che il presupposto per l'accertamento dell'inesistenza di causa giustificativa del pagamento della alla Pt_1 CP_1
è costituito dall'essere il credito per la somma pari ad euro 455636,68 di cui alle fatture rispettivamente n. 637 638 639 640 641 dell'anno 2009 ceduto o Parte meno dalla alla (in primis alla sua dante causa per quanto accen- CP_1
nato).
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Orbene, alla pagina 1 del contratto di cessione del 20.12.05, si legge che, oggetto del contratto sono tutti i crediti derivanti dalle prestazioni (effettuate dal Centro Di Riabilitazione LO SP, poi divenuto in favore della CP_12
e risultanti tutti nel prospetto allegato al con- Controparte_23
tratto, “nonché tutti i crediti futuri che la cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal dicembre 2005”.
Quindi a fronte di crediti individuati in apposito allegato (dalla cui lettura si rileva che le fatture cedute vanno dal luglio 2005 al 12 dicembre 2005), iden- tificati sin dalla data del contratto, le parti, con portata normativa, regolano anche il rapporto per il futuro, prevedendo la possibilità di cedere crediti ma- turati dopo il dicembre 2005 perché derivanti da prestazioni future e poste in essere al di là di tale data.
Si legge inoltre all'art. 5 che le parti così regolavano: “Il cedente consegne- rà al cessionario tutti i documenti probatori dei rispettivi crediti che sono in suo possesso”.
Si legge ancora all'art. 7 che i pagamenti che il debitore ceduto effettuerà in esecuzione del contratto, dovranno essere effettuati presso accredito sul c.c. intestato a (da ora anche Controparte_24 Controparte_4
. presso la di , Filiale di c.c. n. 60/1
[...] Controparte_3 CP_3 Pt_1
ABI 6144 C.F._6
Nella produzione della convenuta, vi è un secondo documento contrattuale
(allegato 4 alla comparsa) la cui data, presumibilmente risale al 5.7.07, (vi è un timbro con data non immediatamente leggibile e comunque con data suc- cessiva al dicembre 2006 per quanto si dirà) sempre intervenuto tra
[...]
e F.. Parte_8
Tale contratto, nel richiamare in premessa il precedente regolamento già intervenuto il 20.12.2005, ha ad oggetto altri crediti, nelle more maturati dopo il dicembre 2005 (risalgono infatti al periodo fatturato febbraio – dicembre
2006) per un totale di euro 1.557.180,24. I crediti sono indicati in modo spe- cifico in apposito allegato al contratto.
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Significativa risulta anche l'ulteriore premessa. Per i crediti di cui alle su menzionate fatture emesse nel 2006, per prestazioni effettuate per conto della il cedente, ovvero (all'epoca ) il Centro Di Riabilitazione LO SP, Pt_1
aveva azionato ricorso per decreto ingiuntivo non opposto (ne risultano indi- cati n. 10). Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo e non op- posto, quindi una volta passato in giudicato, aveva inteso stipulare apposito contratto di cessione dei crediti maturati. Infatti, logica conseguenza di tale Parte circostanze è la previsione contenuta nel contratto secondo cui la cedente s'impegna a proseguire le azioni legali (evidentemente già iniziate) ed ad in- traprendere altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fi- ducia della cessionaria, disposizioni chiaramente riconducibili alla circostanza Parte che erano già stati proposti direttamente ed in nome proprio dalla i ricor- Parte si per decreti ingiuntivi per crediti maturati verso la non erano stati op- posti ed occorreva comunque portare avanti le ulteriori azioni per l'incasso dei crediti.
All'allegato n. 5 della produzione, la convenuta deposita una terza regola- mentazione contrattuale con data leggibile 9.11.2007. Anche tale regolamen- tazione ha ad oggetto crediti nelle more maturati dal Centro Di Riabilitazione
LO SP, per prestazioni effettuate per conto della crediti risultanti Pt_1
anch'essi da ricorsi per decreto ingiuntivo per i quali pendevano all'epoca i giudizi di opposizione (ne risultano indicati n. 4 ) per un totale di euro
307.394,42. Dalla lettura del contratto si legge che i decreti ingiuntivi atten- gono a fatture emesse in parte nel 2006 ed in parte nel 2007. Anche in questo caso quindi, il cedente, prima della cessione, aveva azionato in autonomia i propri crediti, per poi cederli in corso di giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo. Quindi il cedente, aveva in un primo momento agito come titolare del credito in via monitoria, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo aveva in- teso stipulare apposito e successivo contratto di cessione dei crediti maturati.
Infatti, logica conseguenza di tale circostanze è anche qui la clausola se- Parte condo cui la cedente s'impegna a proseguire le azioni legali (evidente- 20
mente già iniziate) ed ad intraprenderne altre, come anche a sostituire i propri procuratori con quelli di fiducia della cessionaria, disposizioni chiaramente ri- conducibili alla circostanza che pendevano giudizi antecedentemente incardi- Parte nati dalla in nome proprio e per conto proprio.
Entrambi tali ultimi due contratti, prevedono l'obbligo del cedente, per l'ipotesi che la ceduta abbia effettuato i pagamenti erroneamente al ce- Pt_1
dente e non al cessionario, di dirottare la somma incassata verso il conto cor- rente intestato a presso la Cassa di rispar- Controparte_24
mio di , Filiale di c.c. n. 60/1 . CP_3 Pt_1 CodiceFiscale_7
Infine alla produzione della convenuta, al documento n. 6, vi è ulteriore e quarta sopravvenuta regolamentazione intercorsa in data 1.12.08 ancora tra le originarie parti ME e NA Parte_8
e F. avente ad oggetto ulteriori e sopravvenute fatture, per crediti di CP_24
un controvalore di euro 576.440,49 maturati in occasione del medesimo rap- porto di convenzione di accreditamento con la dal Pt_1 Parte_9
, corrispondenti alle fatture specificatamente indicate nel an-
[...]
che qui presente allegato al contratto (fatture relative al periodo marzo set- tembre 2007).
Anche in questo caso è indicato per i versamenti in favore della
[...]
e F. il conto corrente presso la Cassa di risparmio di Ferra- Controparte_24
ra, Filiale di c.c. n. 60/1 ABI 6144 CAB 3400 di cui stavolta si tra- Pt_1
scrive l'IBAN per intero [...] (l'Iban su cui è stata versata la somma di cui è causa).
Ciò premesso, dalla lettura dei 4 contratti redatti dalle parti danti causa dei contraddittori nel presente giudizio emerge in modo chiaro che, da un lato con il contratto del 20.12.05 le parti hanno inteso regolare la cessione dei crediti esistenti alla data dello stesso, con l'intesa di addivenire anche in futuro ad al- tre cessioni per crediti sopravvenuti al dicembre 2005, cessioni che tuttavia,
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venivano poi di volta in volta attuate tramite apposita regolamentazione, con allegato elenco delle singole fatture cedute.
La previsione quindi, l'inciso del contratto del 20.12.2005 richiamato dalla convenuta “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” contraria- mente a quanto sostenuto dalla , non deve essere intesa nel senso di au- CP_1
tomatica cessione di tutti i crediti sopravvenuti di volta in volta sulla base del- Parte le fatture emesse dalla Piuttosto, le parti avevano inteso riservarsi di volta in volta la facoltà di un ulteriore regolamentazione con lo specifico rife- rimento delle fatture e dei correlati crediti scelti distintamente ed in un mo- mento successivo per una nuova e distinta cessione.
Numerosi elementi depongono nel senso appena espresso.
In primis, risulta che il cedente abbia ceduto anche crediti di cui a fatture per le quali abbia già azionato direttamente il ricorso per decreto ingiuntivo
(contratto n. 2 e 3 nell'ordine esaminato). Risulta anche nel quarto contratto la facoltà del cedente di ricomprendervi crediti eventualmente consacrati in de- creti ingiuntivi già ottenuti.
Con ciò evidenziando che i crediti per prestazioni sorte dopo il dicembre
2005, non sarebbero rientrati immediatamente nella titolarità del cessionario per il solo fatto di essere venuti ad esistenza, - non potendo altrimenti il ce- dente azionare il ricorso per decreto ingiuntivo in nome proprio e per suo con- to - ma occorreva pur sempre, secondo il reale ed effettivo accordo tra le parti, uno specifico atto distinto di trasferimento.
Inoltre, in ognuno dei 3 contratti esaminati e successivi al primo, le parti di volta in volta, oltre ad indicare in modo specifico quali crediti di cui alle fat- ture corrispondenti venivano ceduti, regolavano il prezzo, interessi, commis- sioni, regime delle valute per gli accrediti ed addebiti, natura della cessione
(da pro solvendo a pro soluto) risultando evidente che il momento traslativo dei crediti fosse una conseguenza del singolo contratto intervenuto di volta in volta.
22
Emblematico nel senso appena illustrato è l'art.
4.3 del contratto numero 4 il quale prevede che, in caso di risoluzione del contratto, il cedente rientrerà nella titolarità dei crediti ceduti, dalla data di stipula del contratto di cessione, con efficacia “ex tunc”.
Quindi, con efficacia retroattiva, in coerenza con il principio generale della risoluzione per i contratti traslativi, retroagendo sino alla data di stipula del contratto, di quel singolo contratto e non sino alla data del 20.12.05, data del primo ed originario contratto di cessione o comunque alla data della venuta ad esistenza del credito.
Nello stesso senso la clausola del medesimo contratto al punto 5.2 secondo cui il cedente garantisce le qualità dei crediti ceduti, alla “data di stipulazio- ne”.
Dirimente ed univoco, è l'art.
8.1 secondo cui il contratto produce effetti dalla data di stipulazione, con ciò risultando evidente che la cessione, il trasfe- rimento, non si realizza alla data in cui viene ad esistenza il credito ma solo quando le parti sono addivenute alla nuova regolamentazione.
In ultimo, l'art. 11.1 prevede che, ogni modifica dell'accordo sarà oggetto di apposita regolamentazione scritta ulteriore tra le parti.
L'inciso del contratto del 20.12.2005 “ il cedente intende cedere … tutti i crediti futuri che essa cedente maturerà per prestazioni da effettuare dal mese di dicembre 2005” va quindi ricondotto nel più ampio fenomeno della forma- zione progressiva del contratto, potendo rilevare al più, come un vincolo as- sunto dalle parti, a decidere se – con valutazione discrezionale e facoltativa delle parti - regolare in futuro anche i crediti sopravvenuti, con ulteriori con- tratti di cessione di volta in volta da stipularsi, crediti pur sempre maturati Parte Parte dalla nel corso della convenzione di accreditamento con la
Chiarito che, dall'interpretazione dei contrati intercorsi tra le parti, il mo- mento traslativo era ricondotto volutamente ad apposita pattuizione contenen- te di volta in volta i crediti trasferiti ed individuati nel singolo contratto, con effetto traslativo dal contratto intercorso e non dalla semplice esistenza del credito, anche laddove si volesse ricorrere a diversa interpretazione, nel senso 23
affermato dalla convenuta secondo cui la cessione avrebbe effetto dalla data della venuta ad esistenza del credito perchè il contratto del 20.12.2005 avreb- be ad oggetto direttamente la cessione anche dei crediti sopravvenuti e futuri, tale cessione, avrebbe comunque effetto unicamente per i «crediti che sorge-
da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a venti- Pt_10
quattro mesi».
Infatti, si richiama l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 52 del 1991 che, per la cessione di crediti futuri (oltre che in massa), intervenuta tra imprendi- tori ove il cessionario ricopre la figura di intermediario finanziario come nel caso in esame, limita l'oggetto della pattuizione solo a “crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”.
La su citata legge, nel regolamentare alcuni aspetti del contratto atipico di factoring, (contratto riconducibile al regolamento di cui è causa) - figura con- trattuale che consiste nell'acquisto da parte del cessionario - factor dei crediti presenti e futuri non ancora esigibili che le imprese, vantano nei confronti della clientela obbligandosi ad assumere diversi compiti quali gestione e/o finanziamento (in quanto anticipa all'impresa l'importo dei crediti acquistati),
e/o di assicurazione laddove assuma su di sé il rischio dell'insolvenza- limita l'oggetto del contratto e la sua determinabilità, ad un preciso arco temporale nel quale possono sorgere i crediti da cedere, ovvero i crediti sorti dai contratti del cedente con il debitore ceduto, sopravvenuti ed intercorsi nei successivi
24 mesi dalla stipulazione del contratto originario di cessione.
Tale norma, limita quindi la cessione a tutti i crediti di cui a contratti ulte- riori e distinti stipulati entro 24 mesi dal contratto quadro – originario. Parte Parte Orbene in ordine al rapporto tra la e la esso, previa verifica dei requisiti di idoneità si basa su di una convenzione unica che stabilisce le mo- dalità operative e i rimborsi per le prestazioni erogate a carico del
[...]
con cui la struttura, tra l'altro, si obbliga al rispetto delle Controparte_25
tempistiche e degli standard di qualità definiti nella convenzione. 24
Parte La convenzione, ovvero il contratto dal quale nascevano i crediti della
Parte nei confronti della preesisteva rispetto al contratto del 20.10.2005, ed in
Parte Parte atti manca la prova di ulteriori convenzioni intercorse tra la e la successivamente al 2005.
Parte
I crediti della tuttavia nascevano di volta in volta dalle singole pre- stazioni effettuate nel corso del tempo, a carico del Servizio Sanitario Nazio- nale, potendo quindi ritenere che, nel caso di specie,
l'inciso i «crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi» possa estendersi e riferirsi unica- mente a tutte le prestazioni eseguite nel corso di mesi 24 dal dicembre 2005.
Deve quindi ritenersi l'esclusione di crediti per prestazioni effettuate nel
2009 dalla cessione regolata in data 20.12.2005. Tale conclusione, risultereb- be anche coerente con la condotta delle parti che, per quanto su chiarito han- no inteso di volta in volta stipulare nuove e distinte cessioni nel corso degli anni.
La “canalizzazione” delle fatture.
Parte convenuta, a sostegno della tesi secondo cui la cessione del 20.12.2005
(o comunque le altre cessioni di cui ai contratti in atti) includerebbe anche le 5 fatture rispettivamente n. 637 - 638 - 639 - 640 - 641 dell'anno 2009, il cui corrispettivo è stato incassato con il bonifico del 5.9.13, evidenzia la condotta Parte della la quale ha “sempre indicato al momento dell'emissione di tutte le fatture” il conto corrente con relativo IBAN su cui versare l'accredito, conto corrente intestato come detto proprio a COMMERCIO E FINANZA SP
LEASING E CT.
Precisa , che la canalizzazione avrebbe riguardato sempre tutte le fatture CP_1
Parte emesse dalla sin dall'inizio dei rapporti di cessione e quindi prima del
2009.
Tale condotta integrerebbe gli estremi del pagamento a mezzo di un delegato, figura riconducibile all'istituto della delegazione di pagamento di cui all'art. 25
Parte 1269 c.c. ovvero l'ipotesi con cui il debitore delegante si rivolge al pro- Parte prio debitore delegato incaricandolo di adempiere l'obbligazione, già scaduta, del delegante verso il delegatario COMMERCIO E FINANZA SP
LEASING E CT (poi ) che riceve la prestazione. CP_1
Orbene, anche a voler ritenere che tutte le fatture emesse tra le parti del con- tratto di cessione, avessero l'indicazione dell'IBAN su indicato, resta, alla lu- ce del quadro probatorio come sopra ricostruito, un mero elemento indiziario a favore della tesi di , decisamente subvalente rispetto alla valutazione of- CP_1
Parte ferta circa l'intera disciplina - come su ricostruita - intercorsa tra e
COMMERCIO E FINANZA SP LEASING E CT in ordine alle cessioni dei crediti tra loro intercorse. Parte Nel premettere in ogni caso, che espressamente comunicava alla debitri- ce con atto notificato il 21.05.2012 di non pagare a Commer- Parte_1
cio e NA tutte le fatture emesse per prestazioni successive al dicembre
2007 in quanto relative a crediti non oggetto di cessione a ME e Fi- nanza, con ciò elidendo l'efficacia dell'indicazione dell'IBAN come ricono- scimento della intervenuta cessione dei crediti di cui alle fatture emesse, a conferma dell'esclusione delle fatture in esame - emesse nel 2009 - dalla ces- Parte sione dei crediti intervenuta tra la e è l'art. 11.1 del quarto ed ul- CP_1
timo contratto intercorso tra le parti in data 1.12.2008 (che cede fatture emesse nel periodo marzo - settembre 2007), che prevede che ogni sopravvenuta mo- difica agli accordi intercorsi tra le parti debba avere la forma scritta.
Da ciò deve arguirsi che necessariamente, ogni ulteriore cessione di crediti fu- turi e successivi al settembre 2007, doveva trovare necessariamente la fonte scritta, fonte in atti mancante.
Ed inoltre, se fosse stato sufficiente ai fini della intervenuta cessione, la sem- Parte plice indicazione dell'IBAN sulle fatture, non sarebbe stato possibile per azionare essa stessa e direttamente diverse procedure monitorie basate proprio sulle fatture emesse - sebbene recanti l'indicazione dell'IBAN di cui si discute
- per ottenere corrispondenti decreti ingiuntivi, né sarebbe stato possibile ad- 26
divenire alla cessione dell'intero credito consacrato nei decreti emessi e non Parte opposti dalla che avrebbe necessariamente inglobato una parte di credito già nella titolarità della ME e NA (nel secondo e terzo contratto le parti hanno regolato la cessione di crediti derivanti da decreti ingiuntivi non opposti oppure con giudizio di opposizione pendente). Parte Infatti, l'obbligo della di intraprendere azioni giudiziali in nome e per conto della ME e NA, era frutto di specifiche clausole riconduci- bili unicamente ai crediti indicati nel secondo e terzo contratto – per i quali la Parte aveva già agito in proprio nome e conto - e non certo un obbligo genera- lizzato.
Appare evidente che solo con il contratto di cessione che regolava ed indicava singolarmente i crediti, le parti addivenivano all'effetto traslativo.
Tanto si rileva, a prescindere poi dalla considerazione che esistono diversi approcci nel ricostruire la fattispecie della delegazione di pagamento - nel senso che il rapporto finale tra delegato e delegatario abbia o meno natura contrattuale, e dunque sulla necessità di un'adesione del creditore delegatario per il perfezionamento della fattispecie, poiché l'opinione tradizionale ritiene necessaria tale manifestazione di consenso quanto meno nel senso di un'accet- tazione a servirsi della delegazione mentre è stato osservato che, considerata la natura di atto dovuto del pagamento, a differenza di quanto avviene nella delegatio promittendi tra delegato e delegatario, non intercorre un vero e pro- prio rapporto contrattuale, con la conseguenza che l'accettazione del creditore costituirebbe elemento esterno alla fattispecie delegatoria, comunque perfe- zionata – atteso che, se si prediligesse il primo approccio, mancherebbe nel caso in esame ogni elemento che possa qualificarsi come intesa intercorsa tra delegato e delegatario, non potendo considerarsi tale elemento la semplice indicazione delle fatture con l'IBAN riconducibile a
[...]
. Controparte_4
27
Per quanto su esposto consegue che il pagamento eseguito in data 5.9.13 di cui è causa, risulta eseguito in assenza di causa giustificativa, come tale inde- bito con conseguente obbligo restitutorio a carico di ed in favore della CP_1
Parte
Gli interessi richiesti.
Parte attrice ha richiesto anche la condanna della convenuta al pagamento de- gli “interessi moratori ex DLGS 231/2002 dalla data dell'indebito pagamento al reale soddisfo oltre rivalutazione monetaria”.
Orbene, ai fini della data del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, si farà applicazione della sentenza n. 15895 del 21 mag- gio 2019, con cui le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno sta- tuito che il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come ri- ferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219
c.c.”. Parte In atti vi è messa in mora del 10.11.21 del legale della nei confronti di
, per cui da tale data decorreranno gli interessi. Da tale data decorreran- CP_1
no gli interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, non rientran- do la restituzione di somma erogata senza alcuna giustificazione causale, nella disciplina dei “ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", per poi applicarsi gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al soddisfo.
Non si aggiungerà agli interessi la rivalutazione monetaria richiesta non es- sendo l'obbligazione restitutoria un'obbligazione di valore ma di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra attrice e convenuta – ai valori minimi data la natura documen- tale del giudizio - con attribuzione al legale di parte attrice che ha dichiarato di Parte averle anticipate in nome e per conto della mentre sono compensate data l'integrazione iussu iudicis nei rapporti tra attrice e terzo chiamato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie la domanda proposta da dall e dichiara Parte_1
l'indebita percezione oggettiva da parte della
[...]
delle somme pagate dall Controparte_26 Controparte_27
[...
con il mandato di pagamento n. 12 del 05.09.2013;
- Assorbite le altre domande;
- Per l'effetto condanna la al Controparte_26
pagamento in favore dell' dell'importo di € Parte_1
485.902,82 oltre interessi codicistici di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, dal 10.11.21, oltre gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. quarto comma c.c. dalla data della notificazione della citazione al sod- disfo;
- Condanna al pagamento Controparte_26
delle spese di lite in favore del legale di parte attrice che ha dichiarato di aver anticipato le spese in nome e per conto della dall Parte_1
, che liquida in euro 12.000,00 oltre iva cassa e spese generali ed
[...]
euro 1240,00 per spese;
- Compensa le spese di lite tra dall' Controparte_28
[...]
- Napoli, 27.11.25
Il Giudice
DI AG
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