Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta nell'art. 170 comma terzo d.P.R. n. 115 del 2002 da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2007, n. 41263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41263 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 10/10/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1609
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Mario - Consigliere - N. 047391/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT MA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 11.06.2005 del Presidente del Tribunale di Perugia;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Bartolomei Luigi;
lette la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. L'avv. MA AT ricorre per cassazione tramite il difensore ex art. 111 Cost. in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di
Perugia in persona del giudice delegato che, pur riconoscendo i diritto al compenso quale difensore di ufficio del latitante LL IS, gli ha liquidato la somma complessiva di Euro 1.600,00, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori di legge nella misura di legge.
Deduce, con richiamo a giurisprudenza di legittimità, violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 3, nella parte in cui il Giudice a quo aveva omesso di disporre l'acquisizione del fascicolo penale per la verifica delle prestazioni eseguite dal difensore d'ufficio, procedendo ad una liquidazione forfettaria.
2. A sostegno delle conclusioni assunte, il Procuratore Generale osserva che il potere/dovere di acquisizione del fascicolo deve essere correlato a specifiche situazioni di incertezza o contestazioni, e non costituisce forma ordinaria di integrazione di mancate allegazioni o documentazioni da parte dell'interessato.
3. Ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c. il difensore del ricorrente, evidenziando che non era possibile stabilire in base a quali regole il magistrato aveva operato la scelta tra le voci ritenute provate, denotando in tal modo una certa arbitrarietà; che nella memoria 06.04.2005 era stato richiesto senza esito al giudice di acquisire il fascicolo relativo al dibattimento al fine di consentirgli di verificare la corrispondenza delle voci della nota spese del difensore d'ufficio per l'attività effettivamente espletata nel procedimento
contro
LL IS.
4. Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio, in adesione a quanto affermato da questa stessa sezione con la sentenza 9.12.2003, depositata il 13 marzo 2004, n. 12205, Basile, che il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 3 da intendersi non come espressione di una possibilità assolutamente discrezionale, bensì di un "potere" (che è anche "dovere") di decidere causa cognita sull'istanza. Tale principio è peraltro irrilevante nel caso in esame, dovendosi ritenere il decreto impugnato sufficientemente, seppur sinteticamente, motivato in relazione alla notula presentata dall'avv. MA AT.
Il giudice ha rilevato che al difensore spetta il compenso per esame e studio e per la partecipazione alle udienze (nelle modalità di legge); ha osservato che non è stata prodotta alcuna dimostrazione di attività di accesso agli uffici ne' di corrispondenza;
ha infine considerato che le altre richieste non sono contemplate nelle tariffe penali.
Risulta, quindi, sufficientemente enunciato il criterio di liquidazione seguito.
La notula presentata ha indicato analiticamente le varie attività difensive svolte;
per cui il giudice non può non averne tenuto conto, senza necessità di acquisire per il riscontro gli atti processuali richiesti dal ricorrente con l'istanza del 7.4.2005. Il compenso per l'attività di accesso agli uffici giudiziari e di corrispondenza informativa, peraltro richiesto per somma complessivamente modesta di poco più di 50,00 Euro, non poteva risultare da tale acquisizione documentale.
La frase "nelle modalità di legge" non si concretizza in una limitazione del riconosciuto diritto per esame, studio e partecipazione alle udienze, per cui non può richiamarsi a sostegno della censura di difetto di motivazione.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007