Sentenza 22 novembre 2022
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa RO De AT, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37762 del registro di segreteria, sul ricorso in ottemperanza della sentenza n. 671/2022 di questa Sezione giurisdizionale presentato da XXX, nato a [...] il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Pasca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Castrì di Lecce (LE), alla Via Pertini, 1
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108, non comparso VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITA nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025 l’avv. Rosaria Pasca per il ricorrente, l’INPS non comparso
FATTO E DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, il ricorrente, XXX, ex Luogotenente della Guardia di Finanza, cessato dal servizio in data 31 luglio 2019, ha chiesto che sia ordinata l’ottemperanza della sentenza n. 671/2022, emessa da questa Sezione giurisdizionale l’INPS, con cui è stato riconosciuto il suo diritto alla “…riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulle quote della stessa calcolate con il sistema retributivo, dell’aliquota del 2,44%...”; al riguardo - dopo aver allegato: (i) di aver regolarmente notificato all’INPS la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza; (ii) di aver ingiunto e formalmente messo in mora l’Istituto previdenziale, con atto notificato in data 11 ottobre 2024, essendo “…decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 dalla notifica della sentenza…”; (iii) che era, altresì, scaduto il termine di cui all’atto di diffida - chiedeva l’accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell’INPS al pagamento in suo favore delle somme dovute, ed eventuale nomina di un Commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza.
2.- In data 12 settembre 2025, si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’Istituto dato esecuzione alla suindicata sentenza ed assunto la determinazione n. MIO12021940214 del 12 ottobre 2021, con cui si è proceduto alla riliquidazione della pensione ordinaria, annullando e sostituendo la precedente determinazione n. MIO12019910474 del 2 agosto 2019 del 23.06.2022; inoltre, riferiva che il pagamento dell’importo aggiornato del trattamento pensionistico e i ratei arretrati era avvenuto, medio tempore, nel mese di febbraio 2025, come da cedolino allegato alla memoria difensiva.
3.- Con successiva nota depositata in data 27 novembre 2025, l’INPS ha reiterato la richiesta dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
4.- All’odierna udienza, il difensore del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell’Istituto previdenziale alle spese di lite in conformità al principio di soccombenza virtuale.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
5.- Ritiene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall’INPS con il deposito agli atti del giudizio, del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di trattamento pensionistico aggiornato, nonché di arretrati maturati come per legge.
Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris.
Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all’Istituto resistente, considerato che l’ottemperanza della sentenza, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, nonostante, come risulta dagli atti, tale riconoscimento si sarebbe dovuto realizzare già in data precedente.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37762, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 2 dicembre 2025.
Il Giudice F. to (RO De AT)
Depositata il 17.02.2026 Il Funzionario F. to (Dott.ssa Anna Rossano)