Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti ha diritto al compenso relativo anche all'attività di redazione dell'istanza di ammissione al suddetto patrocinio, nonchè a quella relativa alla redazione dell'istanza di liquidazione dei propri onorari.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di sorveglianza di Torino; decreto 27 febbraio 2013, Pres. Est. Vignera; ric. M. A.Sentenza · https://www.diritto.it/ · 7 marzo 2013
DIFESA E DIFENSORI – PATROCINIO DEI NON ABBIENTI – COMPENSO DEL DIFENSORE – LIQUIDAZIONE – CRITERI – D.M. 140/2012 – PRESTAZIONE CONCLUSASI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE – INAPPLICABILITA' – MOMENTO CONCLUSIVO DELLA PRESTAZIONE – INDIVIDUAZIONE (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, artt. 74 ss.; D. M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 30040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30040 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1182
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 12433/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di PALERMO;
avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza della stessa città in data 23 gennaio 2006 con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Sorveglianza a favore dell'avv. Pellegrino Venuti Stefano, difensore di fiducia di ON LÒ, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza della stessa città, giudicando in sede opposizione, aveva rigettato l'opposizione proposta dal suindicato PG avverso il decreto di liquidazione delle competenze relative all'opera di patrocinio prestata dall'avv. Stefano Pellegrino, nella qualità di difensore di fiducia di ON LÒ, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ripropone le censure già articolate in sede di opposizione, denunciando plurime violazioni di legge. Deduce, in particolare, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2005, art. 104 assumendo l'erroneità del provvedimento nella parte in cui aveva riconosciuto il compenso per la redazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con le relative indennità di accesso, senza tener conto che la citata istanza è atto della parte e non del difensore e che, come emerge dal citato articolo, gli effetti del provvedimento di ammissione decorrono solo dal momento in cui la stessa è presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato.
Lamenta, inoltre, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 laddove il giudice dell'opposizione aveva ritenuto arbitrario escludere dalla liquidazione le voci relative al compenso per redazione istanza di liquidazione e deposito, ritenendole attività indispensabili per l'avvio della procedura di pagamento ed inquadrabili nelle tabelle.
Sul punto si sostiene che il citato articolo fa riferimento esclusivamente all'attività professionale prestata per la persona difesa, escludendo dalla liquidazione voci di credito ulteriori, dipendenti dall'attività svolta dal difensore nell'interesse proprio.
Si duole, infine, della conferma dell'originario provvedimento nella parte in cui aveva liquidato il rimborso forfettario del 10% sulle spese generali tenendo conto della somma comprensiva anche della indennità e non solo degli onorari, fondata sulla considerazione della intervenuta unificazione normativa della precedente distinzione tra onorari e competenze.
La censura è basata sul rilievo che l'assunta unificazione non trova alcun fondamento nelle tariffe professionali.
Il ricorso è infondato, non rinvenendosi nella determinazione gravata alcuna violazione di legge.
Il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente è assicurato - come si legge nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 1, - "nel processo penale", per tale intendendosi, secondo la disposizione definitoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), sia la fase preprocessuale, sia quella successiva all'esercizio dell'azione penale.
Precisa, poi, il successivo art. 75, comma 1, che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo, nonché "per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse".
Dette disposizioni di carattere generale esprimono la volontà del legislatore di assicurare l'effettività del diritto di difesa;
depongono, in altre parole, nel senso che il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone non abbienti non subisce limitazioni con riguardo alle fasi ed ai gradi del processo di cognizione e di esecuzione.
Se ne ha conferma nell'art. 91, comma 1, lett. a), che esclude, per l'indagato, l'imputato o il condannato non abbiente, l'ammissione al patrocinio soltanto nel caso in cui siano ai medesimi attribuibili o attribuiti reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Nella stessa direzione va la disposizione di cui all'art. 109 che fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio non dalla data del relativo provvedimento ma dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato ovvero dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
Una disposizione, quest'ultima, che lascia intravedere sullo sfondo la possibilità che la domanda di ammissione generi un contenzioso alimentato da un eventuale illegittimo provvedimento di rigetto da parte del giudice.
Il rigetto dell'istanza è, invero, espressamente preso in considerazione dall'art. 99 che disciplina le impugnazioni dell'interessato.
L'istanza di ammissione, dunque, introduce un subprocedimento in relazione al quale è previsto, in caso di rigetto, un ricorso al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartenga il magistrato che ha emesso il decreto ed un eventuale ricorso per cassazione per violazione di legge.
Del tutto arbitrario sarebbe, dunque, escludere dall'ambito di applicabilità delineato dal combinato disposto dell'art. 74, comma 1, e art. 75, comma 1, il subprocedimento in questione. Strettamente collegato è, di riflesso, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l'attività svolta, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 106, comma 1, alla stregua del quale il compenso per le impugnazioni coltivate non è liquidato soltanto nel caso in cui le medesime siano dichiarate inammissibili. Non ha senso sostenere, come si legge nel ricorso, che la domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l'assistenza difensiva non sarebbero rimborsabili.
La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica.
Nella stessa prospettiva va, dunque, vista la volontà di avvalersi dell'opera di un difensore nel caso di rigetto della domanda di ammissione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al riconoscimento delle voci relative al compenso per la redazione della istanza di liquidazione e deposito.
Infondato è anche il terzo motivo di censura, giacché la decisione gravata poggia su una corretta interpretazione della normativa di settore.
La superata distinzione tra onorari e competenze, con la conseguente unificazione dei compensi per onorari ed indennità, cui fa riferimento l'ordinanza impugnata per la liquidazione delle spese forfettarie, trova, infatti, conferma nella tabella allegata alla tariffa penale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che menziona esclusivamente gli onorari.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008