CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti di CH AH ME, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale del riesame di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria dell'avv. Antioco Pintus, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Ancona ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.m. presso il medesimo Tribunale nei confronti di CH AH NN in relazione al reato di cui all'art. 270 quinquies.1 cod. pen. Con detto decreto il P.m. aveva disposto la ricerca ed il sequestro di dispositivi informatici e documentazione contenenti Penale Sent. Sez. 6 Num. 7579 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 11/01/2023 corrispondenza, chat, immagini, video, prospetti e documenti relativi a rapporti con organizzazioni terroristiche islamiche o con finanziatori delle stesse e documentazione relativa a rapporti finanziari o di supporto alle stesse. Dopo aver dato atto che il materiale sequestrato era stato esaminato dal consulente tecnico, incaricato dal P.m. di compiere accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici, e che all'esito dell'indagine tecnica era stato restituito all'indagato, il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto sussistente l'interesse dell'indagato all'impugnazione in ragione della sottrazione all'interessato dei dati informatici riservati, non esclusa dalla restituzione dei supporti, stante l'esecuzione di copia forense, ma ha ritenuto nullo il decreto di sequestro per carenza di motivazione, in particolare, per mancata descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato per essersi il P.m. limitato ad indicare la norma incriminatrice senza descrivere in alcun modo la condotta, neppure per relationem con riferimento ad informative o a specifica attività investigativa, derivando dalla genericità dell'ipotesi di real:o l'impossibilità di verificare la sussistenza del fumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Ancona. Il ricorrente censura l'interpretazione data dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40963 del 20/07/2017 relativamente ai dati riservati nonché la ritenuta nullità del decreto. Sostiene che il decreto non contiene solo l'indicazione della norma, ma anche la succinta descrizione della condotta di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
contiene, altresì, la dettagliata indicazione dei beni da ricercare con specifico riferimento all'oggetto della ricerca, costituito da documenti cartacei o informatici relativi ai rapporti finanziari con organizzazioni islamiche o intermediari o ai codici di trasferimento di fondi a detti destinatari, trattandosi, quindi, di dati non strettamente personali, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale. Contesta, inoltre, anche il rilievo del Tribunale sul mancato riferimento alle informative di p.g., ovviamente presenti, ma non rivelate per la rilevanza dell'indagine e per non pregiudicarne l'esito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la decisione del Tribunale è corretta per la rilevata mancanza di motivazione per essersi il P.m. limitato ad indicare la norma violata senza descrivere minimamente la condotta né dar 2 conto dell'astratta configurabilità del reato in base alle risultanze di indagine con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). E' principio risalente e consolidato che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti né la ragione per la quale i beni sequestrati debbano considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. Tenuto conto dei limiti imposti all'intervento penale sul piano delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, tra i quali vi è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida -, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). A tali principi si è attenuto il Tribunale, rilevando che il decreto di perquisizione e sequestro esaminato si limitava ad indicare il titolo di reato, richiamando genericamente la rubrica della norma, e ad affermare assertivamente che vi era fondato motivo di ritenere che l'indagato custodisse presso l'abitazione materiale afferente il reato per cui si procede, elencando i beni da ricercare, qualificati come corpo del reato. Correttamente il Tribunale ha rilevato che il controllo di legalità rimessogli in sede di riesame non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato (Sez. 3, sentenza n.47120 del 26/11/2008, P.m. c/ Gargiulo) e nel caso di specie è stata ravvisata la mancanza di motivazione sia 3 quanto all'illustrazione dei fatti, sia quanto ai presupposti fondanti e giustificativi dell'iniziativa di ricerca della prova. Infatti, il dovere di motivazione del decreto con il quale i'autorità giudiziaria dispone la perquisizione locale, prescritta a pena di nullità dagli art. 247, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., è da considerare soddisfatto tutte le volte in cui sia possibile ricavare dal contesto del provvedimento "i fondati motivi" che fanno ritenere che in un determinato luogo possano trovarsi oggetti, che possano assumere . rilevanza probatoria per il reato per cui si• procede, ma è, altresì, necessario, ai fini della individuazione del nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare e i reati per cui si procede, che siano specificate le fattispecie criminose contestate e i fatti specifici imputati in relazione ai quali si ricercano i corpi di reato o le cose pertinenti ai reati. Ed infatti, la qualificazione della cosa come pertinente al reato o possibile corpo dello stesso presuppone l'indicazione del perimetro investigativo, dell'ipotesi di reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. Come già detto, nel caso di specie tale onere non risultava assolto, avendo il P.m. indicato solo il titolo di reato ipotizzato a carico dell'indagato, senza specificare alcun elemento fattuale e senza dar conto degli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni, fondanti l'iniziativa di ricerca della prova, senza neppure un richiamo agli elementi indizianti acquisiti dalla polizia giudiziaria, giustificativi dell'iniziativa di ricerca della prova e dei beni ricercati. Non risultando delineato il contesto di ricerca della prova né illustrata la base indiziane indispensabile al fine di verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità e di correlazione tra le cose ricercate e l'ipotesi di reato oggetto di indagine nonché la sussistenza di esigenze probatorie, essenziali per l'accertamento del fatto reato, non può ritenersi assolto l'onere di motivazione richiesto per giustificare l'esercizio del potere ablativo, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Rigetta il ricorso. Così deciso il 11/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
letta la memoria dell'avv. Antioco Pintus, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Ancona ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.m. presso il medesimo Tribunale nei confronti di CH AH NN in relazione al reato di cui all'art. 270 quinquies.1 cod. pen. Con detto decreto il P.m. aveva disposto la ricerca ed il sequestro di dispositivi informatici e documentazione contenenti Penale Sent. Sez. 6 Num. 7579 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 11/01/2023 corrispondenza, chat, immagini, video, prospetti e documenti relativi a rapporti con organizzazioni terroristiche islamiche o con finanziatori delle stesse e documentazione relativa a rapporti finanziari o di supporto alle stesse. Dopo aver dato atto che il materiale sequestrato era stato esaminato dal consulente tecnico, incaricato dal P.m. di compiere accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici, e che all'esito dell'indagine tecnica era stato restituito all'indagato, il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto sussistente l'interesse dell'indagato all'impugnazione in ragione della sottrazione all'interessato dei dati informatici riservati, non esclusa dalla restituzione dei supporti, stante l'esecuzione di copia forense, ma ha ritenuto nullo il decreto di sequestro per carenza di motivazione, in particolare, per mancata descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato per essersi il P.m. limitato ad indicare la norma incriminatrice senza descrivere in alcun modo la condotta, neppure per relationem con riferimento ad informative o a specifica attività investigativa, derivando dalla genericità dell'ipotesi di real:o l'impossibilità di verificare la sussistenza del fumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità dei beni sequestrati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Ancona. Il ricorrente censura l'interpretazione data dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 40963 del 20/07/2017 relativamente ai dati riservati nonché la ritenuta nullità del decreto. Sostiene che il decreto non contiene solo l'indicazione della norma, ma anche la succinta descrizione della condotta di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
contiene, altresì, la dettagliata indicazione dei beni da ricercare con specifico riferimento all'oggetto della ricerca, costituito da documenti cartacei o informatici relativi ai rapporti finanziari con organizzazioni islamiche o intermediari o ai codici di trasferimento di fondi a detti destinatari, trattandosi, quindi, di dati non strettamente personali, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale. Contesta, inoltre, anche il rilievo del Tribunale sul mancato riferimento alle informative di p.g., ovviamente presenti, ma non rivelate per la rilevanza dell'indagine e per non pregiudicarne l'esito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la decisione del Tribunale è corretta per la rilevata mancanza di motivazione per essersi il P.m. limitato ad indicare la norma violata senza descrivere minimamente la condotta né dar 2 conto dell'astratta configurabilità del reato in base alle risultanze di indagine con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). E' principio risalente e consolidato che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti né la ragione per la quale i beni sequestrati debbano considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. Tenuto conto dei limiti imposti all'intervento penale sul piano delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, tra i quali vi è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida -, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). A tali principi si è attenuto il Tribunale, rilevando che il decreto di perquisizione e sequestro esaminato si limitava ad indicare il titolo di reato, richiamando genericamente la rubrica della norma, e ad affermare assertivamente che vi era fondato motivo di ritenere che l'indagato custodisse presso l'abitazione materiale afferente il reato per cui si procede, elencando i beni da ricercare, qualificati come corpo del reato. Correttamente il Tribunale ha rilevato che il controllo di legalità rimessogli in sede di riesame non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato (Sez. 3, sentenza n.47120 del 26/11/2008, P.m. c/ Gargiulo) e nel caso di specie è stata ravvisata la mancanza di motivazione sia 3 quanto all'illustrazione dei fatti, sia quanto ai presupposti fondanti e giustificativi dell'iniziativa di ricerca della prova. Infatti, il dovere di motivazione del decreto con il quale i'autorità giudiziaria dispone la perquisizione locale, prescritta a pena di nullità dagli art. 247, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen., è da considerare soddisfatto tutte le volte in cui sia possibile ricavare dal contesto del provvedimento "i fondati motivi" che fanno ritenere che in un determinato luogo possano trovarsi oggetti, che possano assumere . rilevanza probatoria per il reato per cui si• procede, ma è, altresì, necessario, ai fini della individuazione del nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare e i reati per cui si procede, che siano specificate le fattispecie criminose contestate e i fatti specifici imputati in relazione ai quali si ricercano i corpi di reato o le cose pertinenti ai reati. Ed infatti, la qualificazione della cosa come pertinente al reato o possibile corpo dello stesso presuppone l'indicazione del perimetro investigativo, dell'ipotesi di reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. Come già detto, nel caso di specie tale onere non risultava assolto, avendo il P.m. indicato solo il titolo di reato ipotizzato a carico dell'indagato, senza specificare alcun elemento fattuale e senza dar conto degli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni, fondanti l'iniziativa di ricerca della prova, senza neppure un richiamo agli elementi indizianti acquisiti dalla polizia giudiziaria, giustificativi dell'iniziativa di ricerca della prova e dei beni ricercati. Non risultando delineato il contesto di ricerca della prova né illustrata la base indiziane indispensabile al fine di verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità e di correlazione tra le cose ricercate e l'ipotesi di reato oggetto di indagine nonché la sussistenza di esigenze probatorie, essenziali per l'accertamento del fatto reato, non può ritenersi assolto l'onere di motivazione richiesto per giustificare l'esercizio del potere ablativo, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Rigetta il ricorso. Così deciso il 11/01/2023