Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O . 1 I A / N I Z 4 - / A R ہے 6 R B 2 A T . . T S L I R . REPUBBLICA ITALIANA U L G P . A B IN ME LE POPOLO ITALIA05777 /02... E I D . R B R L A E T A A T D I D I 1 R S 3 E R S UP EMA DICASSAZIONE E N 1 A T E T Oggetto . S N I A N E A S SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 22161/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.17096 Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPDAI, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA tempore, POSTUMIA 3, difesa dall'avvocato LUCIANO DI PASQUALE, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO;
- (COSTITUITI IN UDIENZA) - intimati la sentenza n. 231/98 della Commissione avverso tributaria regionale di ROMA, depositata il 05/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Mario 2094 -1- CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DI PASQUALE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato MELILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per ilGenerale Dott. Dario rigetto del ricorso. -2- 22161SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali) ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 231/47/1998 del 5 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado ed ha rigettato la istanza presentata dall'Istituto e tendente ad ottenere il rimborso di somme asseritamente versate a titolo di ritenuta d'acconto su trattamenti pensionistici non dovuti a seguito della morte dei beneficiari. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22, 3 c. DPR 26/10/72 n° 636 e dell'art. 53, 1 c., D.lvo 546/1992 (art. 360 n° 3 e 4 cp.) Difetto di motivazione (art. 360 c.p.c. n° 5) Sottolinea il ricorrente che l'art. 22, 3 c., DPR 636/72 e 53, 1 c., D.lvo 546/1992, dispongono che il ricorso in appello debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti, che invece nell'atto di appello sarebbe completamente omessa. Il motivo deve essere rigettato in quanto l'appello nel suo insieme soddisfa i requisiti di legge;
in particolare il “fatto” si deduce dalla esposizione dei motivi di ricorso. E del pari deve essere rigettato il quarto motivo con cui l'ente deduce di nuovo violazione e falsa applicazione art. 22 DPR 636/1972 (art. 360 n°3 C.P.C.). La circostanza che la documentazione prodotta in primo grado sia stata ritenuta sufficiente dal giudice e che l'ufficio sia rimasto, in tale fase, inerte non comporta certo un inammissibilità dell'appello con cui l'ufficio sostenga invece che la documentazione su cui si era basata la Commissione di I° Grado non sarebbe stata sufficiente. Con siffatto appello m la questione era devoluta al giudice di secondo grado cui competeva valutare se le tesi dell'ufficio fossero o meno sufficientemente giustificate in fatto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 79, C. 2, e 12 D.lvo 546/92 (art. 360 n° 3 c.p.c.). Mancanza di motivazione (art. 360 n° 5 c.p.c.) Sostiene la ricorrente l'applicabilità al caso di specie dell'art. 79 II c. del D.lvo 546/1992 che ha stabilito che nei giudizi già pendenti dinanzi ad altri organi giudiziali, doveva essere disposta, nei casi in cui fosse necessario in base alla nuova normativa, e cioè per le questioni di valore pari o superiore a £.
5.000.000 di imposta, dal Presidente della Sezione o del Collegio della Commissione Tributaria di primo o secondo grado la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme che impongono l'assistenza tecnica. Deduce dal fatto che la Commissione Tributaria Regionale, nonostante il valore e la complessità della questione sia in fatto che in diritto, ha omesso tale invito la conclusione secondo cui sarebbe il giudizio perché la parte è stata privata della difesa tecnica. La tesi è infondata in quanto invoca norme non applicabili nel caso di specie. L'appello è stato infatti depositato il 30 maggio 1996 cioè già sotto il “nuovo rito"; l'ente ha avuto notizia dall'udienza e si è costituito senza assistenza di difensore, quando già le norme di legge imponevano tale assistenza e quindi era onere della parte provvedere a farsi assistere convenientemente. Senza che fosse necessario alcun invito da parte del giudice, imposto invece quando la parte si fosse (legittimamente) costituita senza difensore in epoca anteriore alla entrata in applicazione del "nuovo processo tributario” e quindi l'esigenza di nomina del difensore fosse sopravvenuta in un secondo momento. Il giudice avrebbe dovuto se mai dichiarare la inesistenza della costituzione in giudizio dell'ente; ma nessuno ha dedotto simile omissione come vizio della pronuncia (e comunque nessun interesse ha l'ente a dedurre simile profilo) M Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione artt. 36, 61 D.lvo 546/1992, (art.360 n.3 c.p.c.), sostenendo che nella sentenza impugnata i giudici hanno del tutto omesso la esposizione della fase processuale di I° Grado. Il motivo è infondato, come emerge dalla semplice lettura del testo della pronuncia d'appello ed in particolare dalle prime righe della prima pagina della parte motiva. Con il quinto motivo l' ente deduce violazione e falsa applicazione artt. 7 D.lvo 546/1992 e 35 DPR 636/72, 2967 c.c., 115 c.p.c., (art. 360 c.p.c. n° 3); Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (art. 360 n° 5). Il motivo deve essere rigettato. Invero è onere della parte che chiede un rimborso allegare o produrre tutta la documentazione che giustifica il rimborso stesso. Non adempie a quest'onere la dichiarata disponibilità a depositare (entro sei mesi) i volumi relativi a quasi due milioni di nominativi. Né può essere sufficiente il deposito di “elaborati” di cui motivatamente -con valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità- il giudice tributario ha escluso la capacità probatoria anche sottolineandone la contraddittorietà. Né i poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 7 del D.Leg. 546/1992 possono essere invocati per sopperire al mancato adempimento dell'onere probatorio che incombe sulla parte. Questa Corte ha in proposito affermato che a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall'art. 7 d.leg. n. 546/92; tali poteri, infatti, sono meramente integrativi dell'onere probatorio principale (gravante nela specie sul contribuente), in quanto utilizzati solo qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire, da parte di chi vi è tenuto, le prove richieste (Cass. 7 febbraio 2001, n. 1701). Nel caso di specie non era affatto imposttibile al contribuente fornire la prova M attraverso documenti in suo possesso e dunque il rifiuto di ulteriori attività istruttorie appare giustificato. Il ricorso deve dunque essere rigettato. La spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle le spese che liquida in lire 2.750.000 (di cui 2.500.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 25 ottobre 2001 Il Presidente Il Relatore Men czoln fror- 14. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 20 APR. 2002 Oggi1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N 6 O 8 I 9 5 1 Z / . A 4 N R / 6 - T A 2 S I B I . R . .R G L E P A L . R T D A . U L A B E B D A D I T I R A E S I 1 T T N 3 R E N 1 S E E . I S T N A E A M