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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5850/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5850/2022 R.G. LAVORO TRA
n. a CASERTA (CE) il 28/05/1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTUCCI TIZIANA, GIUSEPPE DIANA, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE FANARA, IDA Controparte_2
VERRENGIA, RESISTENTE e
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI: come in atti. OGGETTO: opposizione avviso addebito Ragioni di fatto e di diritto 1. Premessa Con ricorso tempestivamente depositato, in data 28 aprile 2022, parte ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 328 2022 00000957 73 000, notificato il 13.2.2012, afferente il recupero di contributi
, a titolo di contributi Ivs sul minimale, per gli anni dal 2012 al 2021, dovuti a seguito della CP_1 sua iscrizione d'ufficio, quale socio accomandatario della sas l'Incontro, con partita IVA
. P.IVA_1
Deduce di essere effettivamente socio della società indicata, ma di non svolgere e di non aver mai svolto per la stessa alcuna attività, trattandosi di società inattiva. Deduce, ancora, che ha svolto, nel periodo di interesse, attività di lavoro subordinato alle dipendenze della con la qualifica di tecnico del controllo ambientale. Controparte_4
Chiede, pertanto, dichiararsi l'insussistenza del credito. L' si è costituita in giudizio ed ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, CP_1 rilevando che l'avviso opposto è conseguente al mancato pagamento dei contributi da parte del ricorrente per l'attività di accomandatario della sas l'Incontro, avendo il ricorrente dichiarato – nella
1 dichiarazione dei redditi Unico - che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente. CP_ Al riguardo, l' ha precisato come l'obbligo di versare i contributi della gestione commercianti da parte del ricorrente consegua direttamente dalla iscrizione nell'elenco della Camera di Commercio, e come non cessi se non a seguito di formale provvedimento di cancellazione, assunto dalla apposita Commissione Provinciale, ai sensi dell'art. 1, I e II comma della L.1533\56 e l'art. 1 L. 463\59 (che resero obbligatorie, rispettivamente, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione IVS).
Dalle due leggi sono considerati artigiani o commercianti i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1,2,3 della L.860\56 (ora sostituita dalla L.433\85). Le imprese sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale apposito (art.9 L.860\56 e srt. 5 L.433\85), mentre la cancellazione è disposta dalla Commissione provinciale art.10 L.860\85 e art. 7 L.433\85). L'ente ha, inoltre, eccepito l'intervenuto giudicato, visto che sulla stessa questione tra le parti si è già espresso l'intestato Tribunale (con sent. 19 gennaio 2022, est. Izzo), rigettando la domanda proposta dal ricorrente avverso diverso avviso di addebito, per gli anni dal 2012 al 2017. Rinviata varie volte la causa, al fine di ottenere il deposito dalle parti del certificato di passaggio in giudicato sella sentenza, resa nell'altro giudizio, la causa può essere, infine, decisa.
2. Questioni preliminari Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della essendo i Controparte_5 crediti contributivi successivi al 31.12.2008, data di cessazione dell'ultimo rinnovo del contratto di cessione dei crediti contributivi dell' , secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 42 CP_1 quinquies, introdotto dalla legge 248/2005 in sede di conversione del D.L. 203/2005, che ha modificato l'art. 13, 1° comma, primo periodo della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale, pertanto, nella sua attuale formulazione, recita: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' CP_1 già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell' .”. CP_6
I contributi riguardano, infatti, gli anni dal 2012 al 2021.
3. Nel merito Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa alla Gestione Commercianti, e contenuta nell'avviso di CP_1 addebito opposto. In relazione ai contributi fino al 2017, risulta documentata tra le parti la formazione del giudicato sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli nord in ordine all'avviso di addebito n. 328 2018 00031900 22 000, avente ad oggetto i contributi dovuti e maturati dal 2012 al 2017 (cfr. all. alla CP_ memoria di costituzione di e alle note depositate in data 14 ottobre 2025). Occorre, quindi, definire l'ambito oggettivo di operatività della preclusione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento ai diritti di credito. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass. 25918/2014; 14771/2014), infatti, “nel campo dei diritti "eterodeterminati", come quelli di credito, il giudicato si forma esclusivamente sul fatto identificativo della causa petendi prospettato dall'attore, sicchè preclude soltanto la possibilità di farlo nuovamente valere in un altro giudizio”.
2 Secondo l'orientamento unanime, infatti, i diritti eterodeterminati, infatti, a differenza dei diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, “possono essere fatti valere più volte fra gli stessi soggetti a condizione che, invariato il suo contenuto - il c.d. petitum - varino tuttavia i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè quelli che ne identificano la causa petendi. Sul piano processuale e della teoria del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto così che la domanda giudiziale con la quale si faccia valere in un secondo processo una richiesta dello stesso contenuto di quella già in precedenza proposta, sarà domanda nuova tutte le volte in cui essa sia basata su un diverso fatto costitutivo;
domanda, dunque, che non può in alcun modo essere paralizzata dal giudicato formatosi su quella volta a ottenere lo stesso bene ma per ragioni diverse. E invero l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra il giudizio precedente e quello in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi (confr. Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9043)”. Per tali ragioni, la preclusione derivante dal giudicato opera con riferimento a rapporti obbligatori solo se essi sussistono tra le medesime parti e si fondano sullo stesso titolo e coprono sia il dedotto che il deducibile e, quindi, tutti i fatti antecedenti alla pronuncia in esame. Nel caso in esame, si deve ritenere che la pretesa contributiva, azionata con l'avviso di addebito opposto, rientri nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del precedente giudicato, in quanto riguarda le stesse parti, lo stesso titolo ed i medesimi periodi di contribuzione (contributi dovuti dalla parte ricorrente alla Gestione Commercianti degli anni dal 2012 al 2017). Nella sentenza agli atti il Tribunale di Napoli nord ha rigettato il ricorso, ritenendo dovuti i contributi relativi all'avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo in questione. Le considerazioni che precedono sono condivise, inoltre, anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27009/2018), pronunciatasi sulla diversa questione dell'efficacia espansiva del giudicato esterno, secondo cui “8. Alla luce di tale incontestato dato di fatto, va ricordato che questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512). Sempre in materia tributaria, si è precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941).
9. Si è pertanto affermato che deve escludersi "che il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo" (Cass., 11 marzo 2015, n. 4832). 10. Non vi è dubbio che, tra le odierne parti, come si evince dal contenuto del ricorso e degli atti ivi riprodotti, è intercorso un primo giudizio relativo all'opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) avente ad oggetto una delle quattro rate annuali relative alla contribuzione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e
3 2005 ed un ulteriore giudizio relativo all'opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) avente ad oggetto le altre tre rate annuali relative ai medesimi anni. Dal primo di tali giudizi è scaturita la sentenza del Tribunale di Roma pacificamente passata in giudicato e dalla quale si evince il definitivo accertamento della illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del P. alla gestione commercianti, in ragione dell'assenza di prova dell'effettivo espletamento di attività commerciale da parte dell'interessato. Si tratta, quindi, di statuizioni relative alla qualificazione giuridica dell'attività svolta dal ricorrente idonee a negare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti con la conseguenza che risulta definitivamente accertata la carenza del requisito necessario all'iscrizione e rispetto al quale può dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. 11. Peraltro, va ricordato che questa Corte di cassazione con la sentenza 29 gennaio 2018, n. 2130 ha pure precisato che il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell'obbligato in tanto può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio in quanto si tratti di periodi d'imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai soli quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (Cass. n. 23032 del 2015). Deve, pertanto, ritenersi che il giudicato formatosi in seno all'opposizione alla cartella n. (OMISSIS) non può che estendersi anche alla questione oggetto del presente giudizio e, per i suoi, contenuti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., da CP_ ciò consegue che l' non può pretendere l'iscrizione del P. presso la gestione commercianti nè può pretendere il pagamento dei contributi oggetto della cartella opposta in questa sede”. In relazione ai contributi relativi agli anni dal 2018 al 2021, invece, si richiamano le considerazioni già espresse dal Tribunale nella sentenza richiamata, che si condividono integralmente. È noto che, nel giudizio di opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999, l'onere della prova incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'ente impositore, poiché esso dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto va compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 06-11-2009, n. 23600; Cass. civ., sez. lav., 20-04-2002, n. 5763). Ancora, sempre in termini generali, va ricordato che dall'attività di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche, ed in particolare tra l' e l'Agenzia delle Entrate, è scaturito un CP_1 vero e proprio piano contro l'evasione fiscale e contributiva basato sull'incrocio dei dati presenti nell'archivio dell' con i dati delle dichiarazioni dei redditi inviati all'Agenzia delle Entrate, CP_1 nell'ambito del quale l' ha provveduto a numerose iscrizioni d'ufficio, spesso fondate proprio CP_1 sulla dichiarazione in ordine allo svolgimento dell'attività in forma prevalente da parte dell'interessato. Il rimedio, in tali casi, è costituito dalla rettifica della dichiarazione, con le formalità previste dalla disciplina fiscale;
in mancanza, il contribuente è tenuto a dimostrare con altri elementi probatori il mancato svolgimento di attività nell'ambito della società. L' ha dedotto che il ricorrente risulterebbe debitore di somme a titolo di contributi per CP_6
l'esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, in qualità di socio accomandatario della società L'incontro s.a.s. A sostegno della pretesa ha richiamato la circostanza che, nel modello UNICO relativo alla suddetta società e per tutti gli anni in contestazione, è stata sempre sbarrata la casella "Attività prevalente". Con la dichiarazione di cui si è detto, quindi, l' ha senz'altro ottemperato al proprio onere CP_1 probatorio.
4 Incombeva a questo punto sull'opponente fornire la prova del contrario: ossia, di non aver compiuto
- nonostante la dichiarazione - alcuna partecipazione all'attività della società, prova che nel caso di specie non è stata assolta dal ricorrente, il quale non ha dimostrato di aver svolto, in via prevalente, altra attività. CP_ Il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante un rapporto lavorativo con la società , dalla quale si evince certamente lo svolgimento di altra attività lavorativa, ma da cui non si può desumere, in modo certo e tranquillizzante, che tale attività assuma il carattere della prevalenza, anche considerato l'accertamento di fatto e di diritto effettuato in altro e precedente giudizio, sul quale anche in questa sede parte ricorrente non ha ritenuto di fornire chiarimenti. Né la parte ha chiesto di provare, nella presente sede, alcunché ai fini della dimostrazione dell'attività lavorativa svolta in via prevalente. Per tali diversi ordini di ragioni, il ricorso va integralmente rigettato.
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base del valore della controversia, nei valori minimi (considerato il tenore delle difese delle parti) e senza la fase istruttoria, che non si è tenuta. In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020). Nulla nei confronti della attesa la mancata costituzione. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di CP_3
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
- nulla nei confronti di CP_3
Si comunichi. Aversa, 15/12/2025 il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5850/2022 R.G. LAVORO TRA
n. a CASERTA (CE) il 28/05/1986 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTUCCI TIZIANA, GIUSEPPE DIANA, come da procura in atti. RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE FANARA, IDA Controparte_2
VERRENGIA, RESISTENTE e
CP_3
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI: come in atti. OGGETTO: opposizione avviso addebito Ragioni di fatto e di diritto 1. Premessa Con ricorso tempestivamente depositato, in data 28 aprile 2022, parte ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 328 2022 00000957 73 000, notificato il 13.2.2012, afferente il recupero di contributi
, a titolo di contributi Ivs sul minimale, per gli anni dal 2012 al 2021, dovuti a seguito della CP_1 sua iscrizione d'ufficio, quale socio accomandatario della sas l'Incontro, con partita IVA
. P.IVA_1
Deduce di essere effettivamente socio della società indicata, ma di non svolgere e di non aver mai svolto per la stessa alcuna attività, trattandosi di società inattiva. Deduce, ancora, che ha svolto, nel periodo di interesse, attività di lavoro subordinato alle dipendenze della con la qualifica di tecnico del controllo ambientale. Controparte_4
Chiede, pertanto, dichiararsi l'insussistenza del credito. L' si è costituita in giudizio ed ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, CP_1 rilevando che l'avviso opposto è conseguente al mancato pagamento dei contributi da parte del ricorrente per l'attività di accomandatario della sas l'Incontro, avendo il ricorrente dichiarato – nella
1 dichiarazione dei redditi Unico - che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente. CP_ Al riguardo, l' ha precisato come l'obbligo di versare i contributi della gestione commercianti da parte del ricorrente consegua direttamente dalla iscrizione nell'elenco della Camera di Commercio, e come non cessi se non a seguito di formale provvedimento di cancellazione, assunto dalla apposita Commissione Provinciale, ai sensi dell'art. 1, I e II comma della L.1533\56 e l'art. 1 L. 463\59 (che resero obbligatorie, rispettivamente, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione IVS).
Dalle due leggi sono considerati artigiani o commercianti i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1,2,3 della L.860\56 (ora sostituita dalla L.433\85). Le imprese sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale apposito (art.9 L.860\56 e srt. 5 L.433\85), mentre la cancellazione è disposta dalla Commissione provinciale art.10 L.860\85 e art. 7 L.433\85). L'ente ha, inoltre, eccepito l'intervenuto giudicato, visto che sulla stessa questione tra le parti si è già espresso l'intestato Tribunale (con sent. 19 gennaio 2022, est. Izzo), rigettando la domanda proposta dal ricorrente avverso diverso avviso di addebito, per gli anni dal 2012 al 2017. Rinviata varie volte la causa, al fine di ottenere il deposito dalle parti del certificato di passaggio in giudicato sella sentenza, resa nell'altro giudizio, la causa può essere, infine, decisa.
2. Questioni preliminari Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della essendo i Controparte_5 crediti contributivi successivi al 31.12.2008, data di cessazione dell'ultimo rinnovo del contratto di cessione dei crediti contributivi dell' , secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 42 CP_1 quinquies, introdotto dalla legge 248/2005 in sede di conversione del D.L. 203/2005, che ha modificato l'art. 13, 1° comma, primo periodo della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale, pertanto, nella sua attuale formulazione, recita: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall' CP_1 già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell' .”. CP_6
I contributi riguardano, infatti, gli anni dal 2012 al 2021.
3. Nel merito Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa alla Gestione Commercianti, e contenuta nell'avviso di CP_1 addebito opposto. In relazione ai contributi fino al 2017, risulta documentata tra le parti la formazione del giudicato sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli nord in ordine all'avviso di addebito n. 328 2018 00031900 22 000, avente ad oggetto i contributi dovuti e maturati dal 2012 al 2017 (cfr. all. alla CP_ memoria di costituzione di e alle note depositate in data 14 ottobre 2025). Occorre, quindi, definire l'ambito oggettivo di operatività della preclusione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento ai diritti di credito. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass. 25918/2014; 14771/2014), infatti, “nel campo dei diritti "eterodeterminati", come quelli di credito, il giudicato si forma esclusivamente sul fatto identificativo della causa petendi prospettato dall'attore, sicchè preclude soltanto la possibilità di farlo nuovamente valere in un altro giudizio”.
2 Secondo l'orientamento unanime, infatti, i diritti eterodeterminati, infatti, a differenza dei diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, “possono essere fatti valere più volte fra gli stessi soggetti a condizione che, invariato il suo contenuto - il c.d. petitum - varino tuttavia i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè quelli che ne identificano la causa petendi. Sul piano processuale e della teoria del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto così che la domanda giudiziale con la quale si faccia valere in un secondo processo una richiesta dello stesso contenuto di quella già in precedenza proposta, sarà domanda nuova tutte le volte in cui essa sia basata su un diverso fatto costitutivo;
domanda, dunque, che non può in alcun modo essere paralizzata dal giudicato formatosi su quella volta a ottenere lo stesso bene ma per ragioni diverse. E invero l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra il giudizio precedente e quello in corso vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi (confr. Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9043)”. Per tali ragioni, la preclusione derivante dal giudicato opera con riferimento a rapporti obbligatori solo se essi sussistono tra le medesime parti e si fondano sullo stesso titolo e coprono sia il dedotto che il deducibile e, quindi, tutti i fatti antecedenti alla pronuncia in esame. Nel caso in esame, si deve ritenere che la pretesa contributiva, azionata con l'avviso di addebito opposto, rientri nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del precedente giudicato, in quanto riguarda le stesse parti, lo stesso titolo ed i medesimi periodi di contribuzione (contributi dovuti dalla parte ricorrente alla Gestione Commercianti degli anni dal 2012 al 2017). Nella sentenza agli atti il Tribunale di Napoli nord ha rigettato il ricorso, ritenendo dovuti i contributi relativi all'avviso di addebito per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo in questione. Le considerazioni che precedono sono condivise, inoltre, anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27009/2018), pronunciatasi sulla diversa questione dell'efficacia espansiva del giudicato esterno, secondo cui “8. Alla luce di tale incontestato dato di fatto, va ricordato che questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 17635 del 2016), ha avuto modo di chiarire che il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato esterno può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi contributivi, assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr., in materia tributaria, Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512). Sempre in materia tributaria, si è precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22941).
9. Si è pertanto affermato che deve escludersi "che il giudicato relativo ad un singolo periodo d'imposta sia idoneo a fare stato per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo" (Cass., 11 marzo 2015, n. 4832). 10. Non vi è dubbio che, tra le odierne parti, come si evince dal contenuto del ricorso e degli atti ivi riprodotti, è intercorso un primo giudizio relativo all'opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) avente ad oggetto una delle quattro rate annuali relative alla contribuzione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e
3 2005 ed un ulteriore giudizio relativo all'opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) avente ad oggetto le altre tre rate annuali relative ai medesimi anni. Dal primo di tali giudizi è scaturita la sentenza del Tribunale di Roma pacificamente passata in giudicato e dalla quale si evince il definitivo accertamento della illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del P. alla gestione commercianti, in ragione dell'assenza di prova dell'effettivo espletamento di attività commerciale da parte dell'interessato. Si tratta, quindi, di statuizioni relative alla qualificazione giuridica dell'attività svolta dal ricorrente idonee a negare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti con la conseguenza che risulta definitivamente accertata la carenza del requisito necessario all'iscrizione e rispetto al quale può dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. 11. Peraltro, va ricordato che questa Corte di cassazione con la sentenza 29 gennaio 2018, n. 2130 ha pure precisato che il giudicato formatosi sulla qualità soggettiva dell'obbligato in tanto può estendersi a periodi diversi da quello dedotto in giudizio in quanto si tratti di periodi d'imposta cronologicamente successivi, in riferimento ai soli quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima qualità (Cass. n. 23032 del 2015). Deve, pertanto, ritenersi che il giudicato formatosi in seno all'opposizione alla cartella n. (OMISSIS) non può che estendersi anche alla questione oggetto del presente giudizio e, per i suoi, contenuti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., da CP_ ciò consegue che l' non può pretendere l'iscrizione del P. presso la gestione commercianti nè può pretendere il pagamento dei contributi oggetto della cartella opposta in questa sede”. In relazione ai contributi relativi agli anni dal 2018 al 2021, invece, si richiamano le considerazioni già espresse dal Tribunale nella sentenza richiamata, che si condividono integralmente. È noto che, nel giudizio di opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999, l'onere della prova incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'ente impositore, poiché esso dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto va compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 06-11-2009, n. 23600; Cass. civ., sez. lav., 20-04-2002, n. 5763). Ancora, sempre in termini generali, va ricordato che dall'attività di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche, ed in particolare tra l' e l'Agenzia delle Entrate, è scaturito un CP_1 vero e proprio piano contro l'evasione fiscale e contributiva basato sull'incrocio dei dati presenti nell'archivio dell' con i dati delle dichiarazioni dei redditi inviati all'Agenzia delle Entrate, CP_1 nell'ambito del quale l' ha provveduto a numerose iscrizioni d'ufficio, spesso fondate proprio CP_1 sulla dichiarazione in ordine allo svolgimento dell'attività in forma prevalente da parte dell'interessato. Il rimedio, in tali casi, è costituito dalla rettifica della dichiarazione, con le formalità previste dalla disciplina fiscale;
in mancanza, il contribuente è tenuto a dimostrare con altri elementi probatori il mancato svolgimento di attività nell'ambito della società. L' ha dedotto che il ricorrente risulterebbe debitore di somme a titolo di contributi per CP_6
l'esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, in qualità di socio accomandatario della società L'incontro s.a.s. A sostegno della pretesa ha richiamato la circostanza che, nel modello UNICO relativo alla suddetta società e per tutti gli anni in contestazione, è stata sempre sbarrata la casella "Attività prevalente". Con la dichiarazione di cui si è detto, quindi, l' ha senz'altro ottemperato al proprio onere CP_1 probatorio.
4 Incombeva a questo punto sull'opponente fornire la prova del contrario: ossia, di non aver compiuto
- nonostante la dichiarazione - alcuna partecipazione all'attività della società, prova che nel caso di specie non è stata assolta dal ricorrente, il quale non ha dimostrato di aver svolto, in via prevalente, altra attività. CP_ Il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante un rapporto lavorativo con la società , dalla quale si evince certamente lo svolgimento di altra attività lavorativa, ma da cui non si può desumere, in modo certo e tranquillizzante, che tale attività assuma il carattere della prevalenza, anche considerato l'accertamento di fatto e di diritto effettuato in altro e precedente giudizio, sul quale anche in questa sede parte ricorrente non ha ritenuto di fornire chiarimenti. Né la parte ha chiesto di provare, nella presente sede, alcunché ai fini della dimostrazione dell'attività lavorativa svolta in via prevalente. Per tali diversi ordini di ragioni, il ricorso va integralmente rigettato.
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base del valore della controversia, nei valori minimi (considerato il tenore delle difese delle parti) e senza la fase istruttoria, che non si è tenuta. In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020). Nulla nei confronti della attesa la mancata costituzione. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di CP_3
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
- nulla nei confronti di CP_3
Si comunichi. Aversa, 15/12/2025 il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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