Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), è inidoneo a far maturare il diritto alla promozione l'ordine di servizio di assegnazione a mansioni superiori emanato da un organo direttivo diverso dal direttore dell'azienda (quand'anche munito della qualifica di vice direttore), a meno che non sia acquisita la prova che l'ordine in questione sia stato emesso, in forma certa e documentata, da un organo competente responsabile dell'organizzazione aziendale, che abbia agito per delega o autorizzazione del direttore, il solo competente ad emettere il predetto ordine, secondo la disciplina dell'art. 18 del R. D. n. 148 del 1931, all. A (Nella specie, la S. C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che una eventuale prassi aziendale nel senso dell'adozione di ordini di servizio di conferimento di mansioni superiori da parte di organi aziendali diversi dal direttore, pur di grado elevato, non costituirebbe indice di una delega in tal senso da parte del direttore medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/1999, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. Relatore
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. EN CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR NZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'avv. Lucio de Angelis, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA DELLE TRANVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA (A.T.A.C.), in persona del Direttore Generale ing. Roberto Cavalieri, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' Azienda in Roma, via dei Rogazionisti n. 16, unitamente all' avv. Enzo Bianchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza Tribunale di Roma n. 4101 depositata il 24 febbraio 1997 R.G. n. 40141/1990. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 1998 dal Relatore Cons. Ianniruberto;
Uditi gli avv. Lucio De Angelis ed Enzo Bianchi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma EN TT, dipendente dell' A.T.A.C. con la qualifica di bigliettaio (VIII livello), assegnato a lavori di ufficio come da provvedimento scritto del Capo Servizio del Personale in data 31 luglio 1985 ed, a partire dal 3 ottobre 1986, addetto al terminale presso l'Ufficio Catalogo (mansioni proprie del IV o, quanto meno, del VII livello) a seguito di ulteriori provvedimenti scritti del competente Capo Servizio, chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel IV o, quanto meno, nel VII livello con decorrenza 9 giugno 1988. Asseriva, inoltre, di aver prestato dall' 1 agosto 1985, tre ore di lavoro straordinario settimanali, in conseguenza dell' inquadramento superiore dovutogli.
L' A.T.A.C. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, sia perché il ricorrente non aveva svolto mansioni diverse da quelle proprie della qualifica assegnatagli, sia perché mancava l'ordine scritto richiesto.
Il Pretore adito, con sentenza 1 marzo 1990, accoglieva in parte la domanda riconoscendo il diritto all' inquadramento nel VII livello.
Tale decisione veniva appellata in via principale dall' A.T.A.C. ed in via incidentale dall' TT ed il Tribunale di Roma, in riforma della stessa, con sentenza 5 giugno 1996-24 febbraio 1997, dichiarava che il lavoratore aveva diritto al trattamento economico di VII livello dall' 1 giugno 1987 al 20 dicembre 1988 ed al compenso per tre ore di lavoro straordinario settimanali dall' 1 febbraio 1986 al 20 dicembre 1988; rigettava le altre domande del lavoratore. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Tribunale, pur ritenendo acquisita la prova che l' TT aveva svolto mansioni impiegatizie di dattilografo (VIII livello) e poi di terminalista (VII livello), escludeva che tutto questo fosse avvenuto a seguito di un ordine scritto del direttore dell' azienda, la cui esistenza non poteva essere surrogata dall'ordine proveniente da altri organi aziendali, anche di vertice;
non ammetteva su tutti i capi articolati il giuramento decisorio deferito dal lavoratore, data l'inidoneità di una non meglio precisata "prassi aziendale" a derogare norme di legge.
Contro questa decisione ricorre l'TT con due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l' A.T.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo articolato motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell' art. 18 r.d. 8 marzo 1931 n. 148, all. A, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al rilievo giuridico della prassi aziendale, per avere il Tribunale adottato un'interpretazione erronea in ordine al requisito dell'ordine scritto. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, sostiene l'TT che l'ordine in questione può essere anche implicito, con un contenuto che può essere integrato da una prova orale;
che quel provvedimento può essere emesso anche da un organo subordinato al direttore, se competente secondo l'ordinamento "concreto" dell' azienda o che abbia agito per delega anche tacita del direttore.
Per dimostrare l'esistenza della prassi aziendale di attribuire ai capi servizio la competenza ad assegnare gli agenti a mansioni diverse dalla categoria di appartenenza, era stato deferito giuramento decisorio al direttore dell' A.T.A.C., che - a dire del ricorrente - erroneamente non è stato ammesso dal giudice del gravame perché assertivamente "contraria a disposizioni inderogabili", in realtà inesistenti. Nella specie si erano avuti più provvedimenti in date diverse (31 luglio 1985, 1 e 9 luglio 1987) del Capo Servizio, di un soggetto cioè facente parte della Direzione Generale, con i quali erano state assegnate le mansioni di superiore livello, oltre ad una nota dello stesso Capo Servizio del 24 febbraio 1988, con la quale egli chiedeva ed otteneva dal vice direttore l'autorizzazione per lo svolgimento di lavoro straordinario al terminale, con esplicita menzione del nominativo dell' TT:
da tutto ciò questi fa discendere la conseguenza che vi erano elementi "incontestabilmente sufficienti per integrare il requisito dell' ordine scritto".
Con il secondo motivo è denunziato mancanza di motivazione in ordine ad al capo f) del giuramento decisorio, formulato in subordine, nonché in ordine alla situazione probatoria già esistente, oltre ad omesso esame di un documento decisivo. Il capo di giuramento, del quale il ricorrente si duole per la mancata motivazione nel provvedimento di ammissione, mirava all'accertamento che il Direttore Generale aveva conoscenza dell'esistenza di un provvedimento scritto, in risposta ad una lettera del 31 marzo 1983 (con la quale era stata chiesta l'autorizzazione alla prosecuzione dello straordinario extramassimale anche per il mese di aprile, con espresso riferimento alla posizione dell' TT): orbene, a dire del ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto in primo luogo pronunciarsi sulla sufficienza della documentazione - alla quale si è fatto cenno in precedenza e di per sè idonea a dimostrare la verità del suo assunto - e solo in un secondo momento ammettere il giuramento chiesto in subordine.
2. Il collegamento logico esistente tra i due motivi ne consiglia l'esame congiunto.
È principio ripetutamente affermato da questa Corte e non controverso nella presente causa che i lavoratori soggetti alla disciplina del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A, adibiti a mansioni superiori per oltre sei mesi, hanno diritto all' inquadramento nel superiore livello soltanto se vi sia vacanza del posto in organico e se l'adibizione alle mansioni in questione sia stata disposta con ordine scritto del direttore (v., tra le molte conformi, Cass. 10 giugno 1986 n. 3853, 6 novembre 1986 n. 6518, 2 marzo 1988 n. 2213, 23 gennaio 1990 n. 389, 19 marzo 1991 n. 2898, 21 marzo 1997 n. 2507), la cui esistenza deve essere provata dal lavoratore (Cass. 23 gennaio 1990 n. 389). Nella giurisprudenza di legittimità si è anche considerato che, in organismi complessi, il potere di assegnare i dipendenti a mansioni superiori possa essere delegato ad altri organi, ma questo non incide sulla disciplina dell'onere della prova, nel senso cioè, se l'ordine è stato impartito da un soggetto diverso dal direttore, che incombe sul lavoratore l'onere di allegare e provare che costui ha agito su delega o disposizione del direttore (Cass.27 luglio 1988 n. 4761). Tale delega costituisce, infatti, "un subelemento della fattispecie costitutiva del diritto o, con altre parole, elemento integratore della legittimazione di un soggetto. altrimenti incompetente ad impartire l'ordine" (cosi testualmente Cass. 21 marzo 1997 n. 2507). Fatta questa premessa, altrettanto univoca è l' orientamento di questa Corte circa la inidoneità a far maturare il diritto alla promozione di un ordine di servizio emanato da un organo direttivo diverso dal direttore (tra le varie conformi, adde alla giurisprudenza già citata Cass. 19 maggio 1983 n. 3488), a meno che non sia acquisita la prova che l'ordine in questione sia emesso da un organo competente (in forma certa e documentata: cosi Cass. 1 luglio 1981 n. 4275), responsabile dell'organizzazione aziendale (Cass. 6 ottobre 1988 n. 5413), che abbia agito per delega o autorizzazione espressa o tacita del direttore, il solo competente ad emettere il predetto ordine (Cass. 19 maggio 1983 n. 3488. In particolare Cass. 2507/1997 cit. ha escluso che un tale potere possa essere esercitato dal vice direttore), essendo altresì irrilevante sia la successiva approvazione o ratifica dello stesso da parte del direttore (Cass. 5 febbraio 1983 n. 988, 13 aprile 1984 n. 2394, 19 giugno 1985 n. 3697), che la conoscenza da parte di tale organo apicale dell'espletamento delle mansioni superiori (Cass. 2 marzo 1988 n. 2213). Questo rigore interpretativo, del resto, trova la sua giustificazione nella formulazione del richiamato art. 18, dal quale si evince la necessità, affinché l'assetto organizzativo dell'azienda non abbia ad avere alterazioni, che la eventuale promozione, con la conseguente acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, sia subordinato alla vacanza del posto ed ad un formale atto di conferimento di quelle mansioni da parte di chi ha la responsabilità dell'andamento dell'azienda.
Precisati in tal modo i termini del problema, ne discende la inidoneità delle censure mosse per annullamento della impugnata sentenza.
Ed infatti, la esistenza di una prassi in deroga, in forza della quale sarebbero stati soggetti, diversi dal direttore, ad adottare ordini di servizio di conferimento di mansioni superiori, non solo non è conforme all'assetto normativo richiamato, ma non è nemmeno indice di una delega attribuita dal direttore ad altri dipendenti, pur se di grado elevato. Ed è il caso di aggiungere, cosi come emerge dalle difese del ricorrente, che questi non ha dedotto che vi fosse una delega attribuita al capo servizio, che lo abilitasse ad emettere ordini di servizio in luogo del direttore. Lo stesso lavoratore, quando ha accennato all'autorizzazione per lo svolgimento di lavoro straordinario presso l'ufficio, al quale egli era assegnato, non ha fatto riferimento ad un intervento del direttore, ma del suo vice, con la conseguenza che, per tutto quanto si è detto in precedenza, anche questa circostanza, quand'anche provata, non assume rilevanza nel presente giudizio.
In questa situazione, tutte le critiche mosse alla sentenza impugnata circa la conduzione della indagine istruttoria da parte del giudice del gravame, riguardano punti non decisivi della controversia e, quindi, inidonei a comportare l' annullamento di quella decisione.
3. Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 1999