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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1721/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RE RA, LA
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5435/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
PI S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4088/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativo al veicolo di sua proprietà, notificata in data 31/08/2024 da PI s.p.a., concessionaria del Comune di Giugliano in Campania, per omesso/parziale versamento della TARI per l'anno d'imposta 2017, per l'importo totale di € 850,11.
A sostegno della impugnazione eccepì, tra l'altro, l'inesistenza del credito, perché la CTP di Napoli, con sentenza n. 11919/24, lo aveva dichiarato prescritto.
Si costituì PI che chiese dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Con la sentenza n. 4088/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava estinto il processo e compensava le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il contribuente.
PI spa ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'appellante denuncia la violazione dell'articolo 15 del D.Lgs 31.12.1992 n.
546, avendo il primo giudice compensato le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti. Al contrario, avrebbe dovuto condannare PI al pagamento delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 31.08.24, quando era già stata depositata (il 23.07.2024) la sentenza n. 11919 della Corte Tributaria di Napoli che aveva annullato la prodromica cartella di pagamento.
Il motivo è fondato. È pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che il provvedimento di fermo amministrativo fu notificato in data 31/08/2024, quando era stata già depositata (il 23.07.2024) la sentenza n. 11919 della Corte
Tributaria di Napoli che aveva annullato la prodromica cartella di pagamento.
Di conseguenza, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, PI va condannata al pagamento delle spese di lite, regolamentando le spese del giudizio, come se il processo fosse proseguito e considerando l'interesse ad agire del contribuente, al momento in cui propose la domanda.
Infatti, se la causa fosse proseguita nel merito, il primo giudice avrebbe accolto il ricorso, per la inesistenza del credito per il quale era stato comunicato il fermo preventivo.
In definitiva, non sussiste alcuna ragione di compensazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 31.12.1992 n.
546, secondo cui "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Alla luce delle considerazioni svolte, PI va condannata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa e della estrema semplicità giuridica e fattuale della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-accoglie l'appello e condanna PI s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per il primo grado in € 232,00 per compensi, oltre accessori di legge e CU, e per il secondo grado in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge e CU, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RE RA, LA
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5435/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
PI S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4088/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativo al veicolo di sua proprietà, notificata in data 31/08/2024 da PI s.p.a., concessionaria del Comune di Giugliano in Campania, per omesso/parziale versamento della TARI per l'anno d'imposta 2017, per l'importo totale di € 850,11.
A sostegno della impugnazione eccepì, tra l'altro, l'inesistenza del credito, perché la CTP di Napoli, con sentenza n. 11919/24, lo aveva dichiarato prescritto.
Si costituì PI che chiese dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo proceduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Con la sentenza n. 4088/25, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dichiarava estinto il processo e compensava le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il contribuente.
PI spa ne ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'appellante denuncia la violazione dell'articolo 15 del D.Lgs 31.12.1992 n.
546, avendo il primo giudice compensato le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti. Al contrario, avrebbe dovuto condannare PI al pagamento delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 31.08.24, quando era già stata depositata (il 23.07.2024) la sentenza n. 11919 della Corte Tributaria di Napoli che aveva annullato la prodromica cartella di pagamento.
Il motivo è fondato. È pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che il provvedimento di fermo amministrativo fu notificato in data 31/08/2024, quando era stata già depositata (il 23.07.2024) la sentenza n. 11919 della Corte
Tributaria di Napoli che aveva annullato la prodromica cartella di pagamento.
Di conseguenza, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, PI va condannata al pagamento delle spese di lite, regolamentando le spese del giudizio, come se il processo fosse proseguito e considerando l'interesse ad agire del contribuente, al momento in cui propose la domanda.
Infatti, se la causa fosse proseguita nel merito, il primo giudice avrebbe accolto il ricorso, per la inesistenza del credito per il quale era stato comunicato il fermo preventivo.
In definitiva, non sussiste alcuna ragione di compensazione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 31.12.1992 n.
546, secondo cui "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Alla luce delle considerazioni svolte, PI va condannata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa e della estrema semplicità giuridica e fattuale della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-accoglie l'appello e condanna PI s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate per il primo grado in € 232,00 per compensi, oltre accessori di legge e CU, e per il secondo grado in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge e CU, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio