Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1721
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 15 D.Lgs 546/1992 in materia di spese di lite

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, accertando che il fermo amministrativo era stato notificato quando la sentenza che annullava la cartella di pagamento era già stata depositata. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la controparte deve essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale della controparte

    La Corte ha accolto l'appello e condannato PI S.p.a. al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, liquidate ai minimi tabellari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1721
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1721
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo