Ordinanza collegiale 17 maggio 2022
Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Di Odoardo e Fabio Caprioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Teramo ha vietato al Sig. -OMISSIS-, di detenere a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa RM Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Oggetto della domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. è il provvedimento del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Teramo ha vietato al ricorrente di detenere a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti.
2. Il provvedimento impugnato è, quanto al presupposto giuridico, fondato sugli art. 11 e 43, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “ Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ”, per il non positivo apprezzamento della affidabilità del ricorrente; e, quanto al presupposto di fatto, su un episodio di ferimento di un partecipante ad una battuta di caccia al cinghiale, procurato dall’arma detenuta dal medesimo ricorrente.
3. Nello specifico, come emerge sia dagli atti dell’istruttoria procedimentale (relazione Carabinieri, Stazione di Teramo, n. -OMISSIS-) che dal ricorso introduttivo, il 20 ottobre 2021 un colpo della carabina semiautomatica calibro 308 Winchester , detenuta per uso caccia dall’odierno di ricorrente, aveva ferito al “ piede-caviglia ” destro un altro partecipante alla caccia collettiva, il quale ha riportato lesioni personali, con prognosi di quaranta giorni ed ha subito un intervento chirurgico presso l’Ospedale di Teramo nella stessa giornata dell’evento.
4. Il procedimento è stato articolato nella comunicazione di avvio ex art. 7 della legge 241/90, con nota del -OMISSIS- e nell’esame delle osservazioni presentate dal ricorrente, ritenute però “ inconferenti ”, rispetto a quanto emerso dai rapporti informativi degli organi di polizia richiamati nel medesimo atto e fondanti la valutazione di inaffidabilità.
5. Il ricorso è infondato.
6. In via generale, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere giustificato il ritiro della licenza a detenere armi da fuoco, allorquando l’Amministrazione discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valuti la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza possa verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi detenute.
L’ampiezza della discrezionalità valutativa è a sua volta basata sulla inconfigurabilità, nel nostro ordinamento, di un diritto soggettivo al “porto d’armi” e sulla prevalenza che il legislatore attribuisce, nella comparazione degli interessi in gioco, alla tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e alla incolumità fisica delle persone, cosicché la disciplina in materia di detenzione e porto d’armi assume natura preventiva e cautelare, volta alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
E’ stato peraltro osservato che, “ in questa prospettiva, il diniego o la revoca del titolo possono fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale o non direttamente connessi all’uso delle armi, purché idonei a evidenziare indici sintomatici di una non piena affidabilità del soggetto, in base a un giudizio prognostico di possibile abuso. Resta tuttavia fermo che tale valutazione, pur connotata da ampia discrezionalità, deve essere sorretta da elementi seri, concreti e attuali, ed essere condotta secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, nei limiti del sindacato giurisdizionale sulla correttezza dell’iter valutativo ” (Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5073); “ non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l'autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell'amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ” (Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819). In tale prospettiva quindi " è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi " (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137;.T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 5 aprile 2025, n. 642).
Peraltro, anche in materia penale in relazione all’uso delle armi, la Corte costituzionale ha sottolineato come il legislatore possa anticipare la soglia di tutela, configurando anche reati di pericolo presunto, nei quali la punibilità prescinde dall’accertamento di un concreto pericolo, essendo sufficiente che la condotta rientri in una categoria che, secondo l’id quod plerumque accidit, presenti una significativa attitudine lesiva (Corte Cost. 139/2023).
7. Nella fattispecie in esame, la decisione dell’Amministrazione è esente dalle censure, sia procedimentali che sostanziali, avanzate dal ricorrente.
Nel caso specifico, il ricorrente riferisce di essere cacciatore con oltre cinquant’anni di esperienza venatoria, senza mai essere stato coinvolto in un incidente e sostiene che, nel corso della battuta di caccia in questione, l’uso dell’arma in suo possesso era stato improntato alle regole di “ buone prassi ” relative alla fase immediatamente successiva al ferimento di un ungulato, consistenti nel detenere l’arma puntata verso il basso, ma pronta all’uso, e a distanza di dieci metri dagli altri.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’evento non sarebbe riconducibile ad una condotta imprudente o imperita del ricorrente ed anzi, “ proprio in ragione del fatto che il -OMISSIS- avesse il fucile con la canna rivolta verso il basso (come previsto dalle buone prassi) ha determinato il ferimento del Sig. -OMISSIS- (a causa dell’esplosione del tutto accidentale di un colpo) al piede-caviglia destra giacché, nell’ipotesi in cui vi fosse stato un utilizzo imperito dell’arma quest’ultimo sarebbe stato attinto alla parte superiore del corpo con conseguenze decisamente più gravi ed impattanti ”. A supporto della propria tesi, parte ricorrente rappresenta anche tale regola sarebbe contenuta sotto forma di domanda “ anche nei quiz per la prova scritta dell’esame di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli ungulati e alla caccia al cinghiale in forma collettiva ” (di tale elemento, a prescindere dalla sua irrilevanza nel caso di specie e dalla considerazione che ogni Regione o Provincia può adottare propri questionari specifici, non viene fornita alcuna documentazione probatoria).
8. Alla luce della documentazione acquisita in atti, tale ricostruzione non appare tuttavia idonea ad escludere profili di imprudenza e quindi a ritenere irragionevole la valutazione prognostica effettuata dall’Amministrazione di inaffidabilità.
Va in primo luogo osservato che, nel caso concreto, né dalla relazione istruttoria, né da quanto rappresentato nel ricorso, emerge che effettivamente fosse stata rispettata la distanza di dieci metri, richiamata in astratto dal ricorrente; o che fosse stato necessario “finire l’animale” solo ferito.
In ogni caso le regole di ordinaria diligenza imposte durante l’uso di armi da fuoco, specie in battute di caccia collettive, non sono funzionali a garantire il rapido abbattimento dell’animale ferito, ma a tutelare l’incolumità degli altri partecipanti (o di eventuali terzi estranei), che è il rischio che occorre prevenire in concreto.
Le regole di prudenza da seguire impongono pertanto al detentore dell’arma di verificare costantemente la posizione degli altri partecipanti, di mantenere sotto controllo la linea del tiro e la distanza di sicurezza, di avere il pieno controllo dell’arma anche se “rivolta verso il basso”; di tener conto delle distanze di sicurezza, anche considerando la capacità di tiro dell’arma utilizzata (nello specifico, una carabina semiautomatica calibro 308 Winchester ha notoriamente una gittata largamente superiore a dieci metri).
Pertanto, il ferimento di un partecipante, ancorché non letale, non può essere ricondotto a una mera fatalità o a un caso fortuito estraneo all’area del rischio governata dalle regole di diligenza nell’uso delle armi. Esso costituisce, piuttosto, proprio il tipo di evento che tali regole di prudenza sono specificamente dirette a prevenire, sicché la sua verificazione rappresenta un indice significativo della mancata osservanza delle cautele esigibili nel caso concreto e, dal punto di vista della valutazione prognostica dell’Amministrazione, della inaffidabilità del detentore.
9. Alla luce di tali considerazioni, emergenti dalla ricostruzione della concreta fattispecie, devono ritenersi pertanto infondate le censure di parte ricorrente, in quanto:
- sotto il profilo della presunta violazione del contraddittorio, non è ravvisabile in capo all’Amministrazione l’obbligo di una confutazione analitica e puntuale di ciascun rilievo formulato dall’istante, essendo sufficiente che dalla motivazione del provvedimento finale emerga che tali osservazioni siano state comunque esaminate e valutate;
- sotto il profilo della dedotta carenza di motivazione, nonché dei lamentati vizi di eccesso di potere e di difetto dei presupposti, la valutazione prognostica di inaffidabilità espressa dall’Amministrazione si pone in linea con le coordinate ermeneutiche sopra richiamate (cfr. supra , punto 6), risultando sorretta da elementi concreti e coerenti con la finalità preventiva della disciplina; in particolare, essa trova adeguato fondamento nella gravità dell’episodio di lesioni verificatosi, il quale è direttamente riconducibile proprio a quei rischi per l’incolumità dei partecipanti che le regole di diligenza nell’uso delle armi e la stessa disciplina restrittiva di settore sono volte a prevenire.
10. In conclusione il ricorso va rigettato.
Per la peculiare vicenda possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM RO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
RM Lo PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RM Lo PI | RM RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.