Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
La truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25992 del 15 luglio 2025, ha affermato che nelle truffe online in cui il pagamento avviene tramite carta ricaricabile collegata a un conto corrente con IBAN, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il profitto è accreditato sul conto del destinatario, e non in quello in cui è impartito l'ordine di pagamento. Il fatto B.F. era stato condannato in primo e secondo grado per concorso nel reato di truffa, con la contestazione di aver indotto la persona offesa a effettuare una ricarica, tramite sportello bancomat, su una carta a lui intestata, per un importo di circa 4.000 euro. La difesa aveva dedotto plurime censure in Cassazione, tra …
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Nota a Cass. pen., Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2021) dep. 04-11-2021, n. 39738. di Francesco Vantaggiato SOMMARIO: 1. Il caso e il conflitto di competenza. – 2. La decisione della Suprema Corte: il locus commissi delicti nella truffa con bonifico online. – 3. La giurisprudenza sul distinguo con i pagamenti “Postepay” o irreversibili. *********** 1. Il caso e il conflitto di competenza. La Procura della Repubblica di Trieste citava a giudizio Tizio con l'accusa di truffa contrattuale, ex art. 640 c.p., per avere indotto, con artifici e raggiri, la persona offesa Caio ad acquistare un bar, con induzione in errore circa la redditività dell'attività e circa la sua reale situazione …
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Il caso Il Tribunale di Ferrara convalidava l'arresto in flagranza di un indagato per il delitto di truffa e, ravvisando la sussistenza di elementi indiziari deponenti per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e delle esigenze cautelari, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 381 e 382 c.p.p. per insussistenza dello stato di flagranza e dei relativi presupposti legittimanti la convalida dell'arresto. Dalla ricostruzione dei fatti, emerge che l'uomo, in concorso con la suocera, aveva posto in essere una truffa online tramite pubblicazione su un noto sito un annuncio di vendita di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 54948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54948 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
54948-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 16/11/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - Sent. n. sez. 2674 - 2017 LUCIANO IMPERIALI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SERGIO DI PAOLA N.3982/2017 MARIA DANIELA BORSELLINO PIERLUIGI CIANFROCCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TO MO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/02/2015 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito l'Avv. Pietro Romano Francesco Maria, in sostituzione dell'Avv. Michela Antinucci, per la parte civile che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 3/2/2015, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12/4/2013, nei confronti di Di PA MO in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen.; la Corte d'appello avrebbe erroneamente individuato la competenza del Tribunale di Roma, anticipando il momento consumativo del reato di truffa (che va fissato nel momento in cui si realizza l'ingiusto profitto ad opera dell'agente) sin dall'esecuzione dell'atto di disposizione da parte della persona offesa.
3. Il motivo è fondato.
4. Come ha recentemente affermato la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa;
qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano per la determinazione della competenza territoriale le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.>> (Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369). La fattispecie sottoposta all'esame dei giudici di merito era perfettamente speculare a quella presa in considerazione dalla sentenza ora citata;
la persona offesa, residente a [...], al fine di concludere l'acquisto effettuato on line, aveva provveduto ad effettuare un bonifico attraverso una piattaforma telematica (internet banking) con accredito della relativa somma presso l'istituto bancario ove l'imputata, residente a [...], era titolare di un conto corrente bancario. In questa situazione di fatto, non contestata tra le parti, la sentenza impugnata ha ritenuto di individuare il momento in cui si è consumato il delitto di truffa nell'atto dispositivo posto in essere dalla persona offesa, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle operazioni informatiche effettuate per eseguire operazioni finanziarie, che permettono di sovrapporre il momento del depauperamento della vittima e quello della locupletazione dell'agente, rendendo definitiva ed irrevocabile la lesione dell'interesse giuridico protetto, collocando il dato dell'ingiusto profitto in un momento che viene definito "ulteriore e necessitato dal primo". La motivazione, in realtà, sembra influenzata dalle indicazioni emerse nella stessa giurisprudenza di legittimità, ma in relazione alla distinta tipologia di condotte fraudolente realizzate, sempre attraverso la rete Internet, con differenti metodi di pagamento, quali quelli delle ricariche di carte prepagate. E', però, evidente come quelle fattispecie si caratterizzino per diverse modalità esecutive dell'acquisizione della disponibilità del denaro versato dalla vittima, disponibilità che si realizza immediatamente con l'operazione di ricarica effettuata dall'ignaro acquirente («Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo 2 conseguimento del bene da parte dell'agente che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito sia la - definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima»: così Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; e, in precedenza, Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962). Al contrario, come specificato dalla stessa giurisprudenza richiamata da ultimo (secondo la quale quel principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per chi esegue l'operazione e di contestuale arricchimento per il soggetto agente, che caratterizzano le ricariche su carte Postepay o simili strumenti di pagamento) e come opportunamente rilevato da Cass. 48067/2016, "chi effettua il pagamento (nella specie le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fintanto che il beneficiario non lo riscuota, l'ordine può essere revocato con conseguente reimpossessamento del denaro da parte di colui che ha effettuato l'ordine); il beneficiario (nella fattispecie, l'imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata" (nello stesso senso v. anche Sez. Feriale, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 26801101: «In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente»). Pertanto, la competenza a giudicare del fatto ascritto all'imputata spettava al Tribunale di Pescara, poiché dagli atti risulta che l'imputata operava su un conto corrente aperto presso una filiale Unicredit di quella città, ove peraltro l'imputata risiedeva.
5. Da tale statuizione discende l'accoglimento del ricorso;
peraltro, in ragione del tempo trascorso, va rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del delitto di truffa contestato, commesso il 27 agosto 2007 (prescrizione che nel termine massimo è maturata, pur tenendo conto della sospensione per 32 giorni nel corso del giudizio di primo grado, il 31 marzo 2015).
6. La sussistenza della rilevata causa di nullità della sentenza di primo grado, che aveva anche statuito sulla domanda della parte civile, comporta l'annullamento senza rinvio che travolge anche le statuizioni civili della sentenza di appello in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, « nel giudizio 3 di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili)>> (così, Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 258817; nello stesso senso v. anche Sez. 5, n. 38228 del 24/06/2008, Maurizi, Rv. 241314; Sez. 5, n. 26064 del 09/06/2005, Colonna, Rv. 231916).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza d'appello e quella di primo grado e dichiara il reato estinto per intervenuta prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 16/11/2017 thotel Cow Il Consigliere Estensore I Presidente Sergio Di Paola Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 7 DIC 2017 BLCASS C Cancellere Claudia Pianelli E N I A O S S Z +