Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 54948
CASS
Sentenza 16 novembre 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2674 del 2017 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale. Le parti in causa erano l'imputata, che contestava la condanna per truffa, e la parte civile, che richiedeva il risarcimento dei danni. L'imputata sosteneva che la Corte d'Appello avesse errato nel determinare la competenza territoriale, affermando che il reato di truffa si fosse consumato nel momento in cui la vittima aveva disposto il pagamento, anziché quando l'agente aveva effettivamente conseguito l'ingiusto profitto.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, nel caso di truffa contrattuale realizzata tramite bonifico bancario, il reato si consuma nel luogo in cui l'agente incassa il denaro, non nel luogo di disposizione da parte della vittima. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, evidenziando che il profitto si realizza solo al momento dell'accredito sul conto corrente dell'agente. Pertanto, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara e ha annullato senza rinvio le sentenze di merito, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione e revocando le statuizioni civili.

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Massime1

La truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 54948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54948
Data del deposito : 16 novembre 2017

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