Sentenza 20 dicembre 1999
Massime • 3
L'art.300, comma 5, c.p.p., nel prevedere la possibilità che l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia sottoposto, in caso di successiva condanna, a misure coercitive, non preclude affatto la possibilità che tali misure vengano disposte anche in assenza di detta condanna, quando trattisi di soggetto al quale esse non siano mai state applicate in precedenza per lo stesso fatto.
La mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è annoverabile fra le ragioni meramente formali di annullamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, la cui riscontrata sussistenza non impedisce la reiterazione della suddetta ordinanza.
Avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art.435, comma 1, c.p.p., secondo la quale, anche sulla base di fonti di prova acquisite dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini, può essere disposto, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell'imputato, deve ritenersi che a maggior ragione gli stessi elementi possano essere utilizzati come gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di una misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/1999, n. 7266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7266 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20.12.1999
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N.7266
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.28919/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA LV n. il 10.10.1957
avverso ordinanza del 27.05.1999 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. VINCENZO GERACI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DERITTO
Con ordinanza del 14.5.1999 la Corte di Assise di Reggio Calabria, nel corso di procedimento penale a carico di SA LV, imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro, disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico del medesimo, nei cui confronti erano state emesse in precedenza altre due ordinanze di custodia custodiali per i medesimi fatti, delle quali la prima dichiarata inefficace per mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 9 dell'art. 309 c.p.p. e la seconda annullata dal tribunale del riesame per totale mancanza di motivazione. Per altro, nei riguardi del predetto AR il GUP del Tribunale di Reggio Calabria aveva in precedenza (19.4.1996) emesso sentenza di non doversi procedere in ordine agli stessi fatti per mancanza di elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, sentenza che, dopo l'acquisizione di ulteriori elementi probatori, era stata revocata dal GIP dello stesso tribunale con ordinanza 9.12.1997, coeva alla prima delle due ordinanze custodiali sopra citate.
Sulla richiesta di riesame dell'indagato, il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 27.5.1999, ha confermato la misura restrittiva osservando:
a) quanto alle questioni procedurali prospettate dalla difesa, - che era legittima la reiterazione della ordinanza custodiale, anche in assenza di mutamento delle condizioni di fatto, essendo stati i procedenti analoghi provvedimenti annullati per motivi puramente formali e non per ragioni attinenti al merito;
- che era erronea la tesi difensiva, secondo cui i nuovi elementi indiziari, che avevano determinato l'applicazione della misura coercitiva, erano inutilizzabili a fini cautelari perché acquisiti in assenza di una formale autorizzazione alla riapertura delle indagini, dato che la norma di cui all'art. 436 c.p.p. consente al P.M. di utilizzare immediatamente le nuove prove per chiedere il rinvio a giudizio, anche in assenza del provvedimento di riapertura delle indagini, sicché le stesse possono essere ugualmente sfruttate ai fini della applicazione di una misura custodiale;
- che la diversa tesi, basata su pronunce di altra sezione di questa Corte - che aveva esaminato la posizione di soggetti coindagati - non era condivisibile perché in contrasto con la ratio della norma di cui al primo comma dell'art. 435 c.p.p. e frutto di una errata sovrapposizione degli istituti della archiviazione e successiva riapertura delle indagini con quello della revoca della sentenza di proscioglimento a seguito di nuove acquisizioni probatorie, che non era applicabile la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 300 c.p.p., che impone la previa emissione di una sentenza di condanna prima della applicazione di una nuova misura custodiale dopo una sentenza di proscioglimento, in quanto nella fattispecie non risultava emessa a carico del AR alcuna misura coercitiva prima della suindicata sentenza di non luogo a procedere;
- che non era applicabile il principio dell'effetto estensivo delle decisioni adottate nei confronti dei coindagati, per difetto del presupposto dell'unitarietà del procedimento, essendo state tali decisioni emesse in procedimenti aventi ad oggetto appello ex art.310 c.p.p. e non, come quello all'attenzione del tribunale, istanza di riesame,
- che la imputazione oggetto della misura custodiale non poteva considerarsi coperta dal giudicato a seguito della condanna, divenuta definitiva, del AR per associazione mafiosa, in quanto tale pronuncia si riferiva ad un lasso di tempo, circoscritto fino al 16.6.1997, precedente al periodo al quale si riferivano le nuove acquisizioni indiziarie;
b) quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, - che tali indizi emergevano dalle dichiarazioni rese dai collaboranti OL ER, SE MB, NT LI e CC DA, che si erano aggiunte a quelle, in precedenza ritenute insufficienti, di IA AU e SE PE, dalle quali era emerso il persistente inserimento del AR nella organizzazione criminosa (cosca Fontana) pur dopo la pronuncia della precedente sentenza di condanna;
- che l'attendibilità di tali dichiarazioni era desumibile dalla serietà dello loro scelta di collaborazione, dalla intraneità dei chiamanti negli schieramenti mafiosi cui si riferivano, dagli accertati rapporti di conoscenza col chiamato, dalla specificità e coerenza delle rivelazioni che, oltre ad apparire reciprocamente riscontrate, avevano trovato conferma in diversi elementi di supporto esterno, come i risultati delle indagini di polizia svolte a suo tempo,
c) quanto, infine, alle esigenze cautelari, che doveva ritenersi operante la presunzione di cuì al terzo comma dell'art. 275 c.p.p.- Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione, tramite i suoi difensori, il AR, deducendo:
1) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b, c) ed e) in relazione agli artt. 300, 434 e 587 c.p.p., sui rilievi che il tribunale aveva ritenuto la reiterabilità della misura nonostante il precedente annullamento non fosse stato determinato da ragioni formali, aveva affermato la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboranti ER, MB LI e DA - costituenti elementi di novità rispetto a quelle rese da PE e AU, che avevano già condotto il GUP ad emettere sentenza istruttoria di proscioglimento nei confronti del AR - pur essendo state dette dichiarazioni raccolte prima di una formale autorizzazione alla riapertura delle indagini;
aveva ritenuto l'applicabilità della misura pur dopo la sentenza di proscioglimento senza la previa emissione di una successiva sentenza di condanna;
ed aveva affermato la insussistenza del precedente giudicato facendo riferimento alla data della precedente contestazione, anziché alla data di emissione della sentenza di primo grado;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 292, 273, c.p.p., per avere il Tribunale solo apparentemente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare, dopo un accertamento giurisdizionale di non responsabilità, l'emissione di un provvedimento coercitivo a carico del AR,
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., n. 3, per avere il Tribunale solo apoditticamente argomentato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ignorando la irreprensibile condotta carceraria del AR, che aveva intrapreso gli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche, alla quale era prossimo, ed il lungo decorso del tempo, elementi escludenti qualsivoglia attuale pericolosità sociale dell'imputato, il quale si trova in espiazione di pena già da diversi anni.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Il ricorrente ha riproposto pedissequamente in questa sede tutte le eccezioni che erano state esaminate e respinte dal tribunale del riesame, le cui determinazioni vanno qui confermate per le ragioni che seguono.
1. La prima questione attiene alla reiterabilità della misura custodiale dopo l'annullamento dei due precedenti provvedimenti restrittivi emessi nei riguardi del ricorrente.
Non v'è dubbio che l'annullamento per mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., in quanto pronunciato per ragioni strettamente formali, non impedisce l'applicazione di una nuova misura custodiale (v., per tutte, Cass., Sez. VI, sent. n. 2119 del 09-10-1998, Manfredi). Ai casi sopra menzionati ben può aggiungersi quello, riguardante la fattispecie in esame, dell'annullamento pronunciato per mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza degli indizi. Bisogna infatti tenere presente che la regola della preclusione processuale, in forza della quale non può emettersi una nuova misura coercitiva basata sui medesimi elementi, opera solo quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame, nella quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di applicabilità della misura. Soltanto in tale ipotesi si determina quella situazione d'inconciliabilità tra i due provvedimenti - quello caducato e quello riemesso - che rappresenta ostacolo al ripristino di una misura divenuta inefficace. La reiterazione del provvedimento è invece ben possibile quando il venir meno dell'efficacia del precedente provvedimento restrittivo sia stato determinato da ragioni meramente formali, fra le quali va ricompresa quella della mancanza di motivazione, in quanto, una volta rimosso il difetto che l'aveva determinato, la piena operatività della misura può essere ripristinata. Conforta tale interpretazione anche la decisione di cui alla sent. n. 11 del 10-09-1992 delle Sez. Un., ric. Grazioso, con la quale si è chiarito che la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, deve ritenersi preclusa "allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito". E la caducazione per assenza di motivazione non rientra certamente fra i casi di riesame del merito.
2. Per quanto attiene alla utilizzabilità delle nuove acquisizioni probatorie ai fini della emissione della misura coercitiva in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, va posto in rilievo che la norma di cui all'art. 436 c.p.p. consente, sia pure implicitamente, l'acquisizione di prove anche in assenza del provvedimento di riapertura delle indagini, provvedimento che è indispensabile esclusivamente per l'esercizio dell'azione penale. Ed invero, a prescindere dalla considerazione che, in sede di riesame, il giudice non ha il potere di rilevare eventuali nullità verificatesi nel procedimento di revoca della sentenza di proscioglimento, l'art. 435 c.p.p. prevede testualmente che, nella richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere, devono essere indicate le nuove fonti di prova, sia che si tratti di prove già acquisite sia che si tratti di prove ancora da acquisire. Nel primo caso il P.M. può richiedere direttamente il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
Di conseguenza, è evidente che, nel primo caso, la legge considera le nuove fonti di prova come compiutamente e legittimamente acquisite, senza il formate provvedimento di riapertura delle indagini, sì da poter essere utilizzate ai fini della richiesta di rinvio a giudizio. Nel secondo caso la richiesta di riapertura delle indagini non potrebbe essere accolta se il pubblico ministero non producesse elementi dai quali sia fondatamente desumibile la possibile acquisizione di nuove fonti di prova. Vi deve quindi essere necessariamente, quanto meno, un inizio delle indagini per poter richiedere la riapertura delle stesse.
Sembra, del resto, assurdo ritenere che il GIP possa disporre addirittura il rinvio a giudizio sulla base degli elementi acquisiti senza la previa autorizzazione alla riapertura delle indagini, e che invece, sulla scorta dei medesimi elementi, non possa emettere una misura custodiale. Sotto tale profilo appare condivisibile l'osservazione del tribunale del riesame, secondo cui la tesi sostenuta dal ricorrente sconta la sovrapposizione delle norme che prevedono l'archiviazione e la successiva riapertura delle indagini su quelle concernenti la emissione di sentenza di non doversi procedere e la successiva revoca della stessa.
Nel caso in esame, nel quale le dichiarazioni dei nuovi collaboranti ER, MB, LI e DA hanno costituito la base di partenza per la formale richiesta di revoca della sentenza di non doversi procedere e, successivamente, per la richiesta di rinvio a giudizio, tali nuove acquisizioni devono ritenersi legittimamente acquisite ed utilizzate.
Ma, a prescindere da tali considerazioni, nella specie appare decisivo il rilievo che la Corte di Assise di Reggio Calabria ha emesso la nuova ordinanza di custodia cautelare non sulla scorta delle dichiarazioni rese dai collaboranti al P.M., bensì in base ad elementi acquisiti in sede di incidente probatorio, sicché qualsiasi considerazione in ordine alla utilizzabilità o meno di tali elementi appare superata dal fatto che la piena utilizzabilità al dibattimento delle prove assunte mediante incidente probatorio è normativamente sancita dall'art. 403 c.p.p.- Tale rilievo consente di respingere come chiaramente infondate anche le altre considerazioni del ricorrente relative alla applicabilità dell'effetto estensivo della decisione favorevole assunta relativamente ad altri coindagati, in base alla semplice considerazione che la diversa pronuncia riguardante questi ultimi aveva ad oggetto un'ordinanza custodiale emessa dal GIP nel corso della fase delle indagini preliminari, mentre il provvedimento coercitivo, oggi all'esame della Corte di legittimità, è stato emesso dal giudice del dibattimento.
3. Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla asserita impossibilità di disporre una misura coercitiva a carico di una persona nei confronti della quale sia stata precedentemente emessa una sentenza di proscioglimento, senza la previa emissione di una sentenza di condanna.
La doglianza, ritenuta fondata dal P.G. di questa Corte, parte da una errata interpretazione della norma contenuta nel quinto comma dell'art. 300 c.p.p.- La disposizione in esame non va infatti letta enucleandola dal contenuto dell'articolo nel quale essa figura inserita, ma la ratio e la portata della stessa vanno colte tenendo presente l'intero contesto nel quale essa, secondo le intenzioni del legislatore, deve operare.
Il principio fondamentale cui si ispirano le norme contenute nell'articolo in esame, ricavabile anche dal titolo di esso, è che la misura restrittiva perde immediatamente efficacia nel caso in cui venga disposta l'archiviazione o venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero sentenza di condanna a pena la cui durata non sia inferiore a quella già subita in virtù della sottoposizione a custodia cautelare, ed una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo in seguito ad una successiva condanna e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, primo comma, lett. b) e c), cod. proc. pen.-. Presupposto essenziale perché una misura coercitiva possa essere applicata a seguito di una sentenza di condanna ai sensi del comma 5 dell'art. 300 c.p.p. - chiaramente, anche se non esplicitamente,
prefigurato da tale norma - è che il soggetto interessato (indagato o imputato) sia stato previamente sottoposto a misura cautelare e sia stato scarcerato in dipendenza di decreto di archiviazione o sentenza di. proscioglimento o di assoluzione. Non si verifica invece alcuna preclusione quando egli, prima della sentenza di proscioglimento, non sia astato sottoposto a nessuna misura restrittiva. In tale evenienza entrano in gioco le norme di cui agli artt. 273 e segg. c.p.p., che trovano applicazione tutte le volte in cui si ritengano sussistenti le condizioni generali per la sottoponibilità per la prima volta di qualsiasi soggetto a misure cautelari (gravi indizi ed esigenze cautelari di cui all'art. 274), ivi comprese quelle di cui alla lett. a), che non possono invece essere prese in considerazione nel caso in cui debba trovare applicazione la norma di cui al comma 5 dell'art. 300.
Ciò trova fondamento, oltre che sulle ragioni di interpretazione sistematica di cui sopra, anche sulla direttiva contenuta nel punto 63 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione del c.p.p., che ha ribaltato il principio, contenuto nel n. 56 dell'art. 2 della precedente legge delega del 1974, che sanciva il divieto di una "nuova" custodia cautelare in carcere sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
In altri termini, il significato della disposizione in esame non è nel senso che non sia applicabile alcuna misura coercitiva nei confronti di chi sia stato previamente prosciolto o assolto se non dopo una successiva sentenza di condanna, ma che colui il quale, dopo essere stato assolto o prosciolto e quindi scarcerato, sia stato poi condannato, può essere sottoposto a misure Coercitive quando ricorrano le esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell'art.274 c.p.p.- La norma, cioè, non pone una preclusione assoluta alla possibilità di applicare delle misure coercitive quando nei confronti del soggetto interessato sia stata emessa una sentenza di proscioglimento, ma prevede in più la possibilità che il giudice sottoponga nuovamente a misura coercitiva colui che sia stato rimesso in libertà dopo un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione.
Si è scelta, cioè, una via mediana, fra il divieto di scarcerazione dopo una sentenza di condanna previsto dall'art. 275 c.p.p. abr. e il divieto di nuova applicazione della custodia cautelare, pur dopo una sentenza di condanna, fino al passaggio in giudicato della stessa, previsto dalla legge delega del 1974.
I precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente sono impropriamente richiamati, in quanto si riferiscono entrambi a casi di ripristino della custodia cautelare che avevano perso efficacia a seguito della sentenza di proscioglimento.
Nella specie nessuna preclusione sussisteva alla applicazione di una misura custodiale nei confronti del AR, in quanto lo stesso era stato sì prosciolto dalla accusa di associazione mafiosa, ma nei suoi confronti, prima di tale sentenza, non era stato eseguito alcun provvedimento restrittivo e non era stato rimesso in libertà a seguito della medesima sentenza, non essendo in atto contro di lui alcuna misura custodiale, per cui si doveva semplicemente verificare la .sussistenza delle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari.
3. Infondata è anche la doglianza relativa alla asserita sussistenza di un precedente giudicato.
Come è noto, infatti, quando, come nella specie, la contestazione concernenti i fatti di cui alla precedente condanna sia stata di tipo "chiuso", nel senso che era stata indicata sia la data iniziale che quella finale, ai fini della riferibilità cronologica della condanna per un reato permanente si deve avere riguardo non alla data della sentenza di primo grado, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma alla data espressamente indicata nella contestazione (v., per tutte, Cass., Sez. Un., sent. n. 11021 del 22-10-1998, Montanari). Di conseguenza, i fatti successivi all'epoca indicata nella precedente contestazione come data finale della condotta criminosa (16.6.1987) potevano, come sono stati, oggetto di nuova e diversa imputazione senza con ciò violare il principio del "ne bis in idem".
4. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a fronte delle articolate considerazioni svolte dal tribunale del riesame, il ricorrente ha saputo opporre soltanto argomentazioni vaghe e generiche relative piuttosto alla sussistenza delle esigenze cautelari.
I molteplici e gravi elementi indiziari emersi a carico del AR ed evidenziati dal tribunale sono stati sommariamente contestati dal ricorrente, col sostenere la inattendibilità dei numerosi collaboranti che lo hanno chiamato in correità e la mancanza di riscontri personalizzanti. È sufficiente segnalare la complessiva convergenza delle dichiarazioni accusatorie e la esistenza di molteplici riscontri, sia di natura obiettiva che cognitiva, rappresentati dai risultati delle indagini di P.G., che sono stati posti in evidenza dal tribunale del riesame.
5. Per ciò che concerne, infine, le esigenze cautelari, in presenza della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., è sufficiente rilevare che l'assenza di elementi dai quali risulti che tali esigenze non sussistono è stata sufficientemente motivata con riguardo alla estrema pericolosità dell'organizzazione alla quale il AR è stato indicato appartenere.
Tale presunzione non può che riguardare tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice e non soltanto alcune di esse, dato che il giudizio di adeguatezza riferito alla sola misura della custodia in carcere (con esclusione di altre meno afflittive) è presunto per legge, senza alcuna necessità, in presenza di gravi indizi in ordine ai reati ascritti al ricorrente, di accertare in particolare l'esistenza di questa o quella esigenza cautelare fra quelle elencate nel citato art. 274.
A ciò si aggiunga che, come più volte affermato da questa Corte in numerosi arresti giurisprudenziali, "allorché ricorrano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, deve essere senz'altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari, che sono presunte per legge, sicché al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione". (v., fra le tante, Cass., Sez. I, sent. n. 4291 del 28-09-1998, Modeo). L'obbligo di specifica motivazione sussiste solo nell'ipotesi in cui l'indagato abbia posto in evidenza elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, laddove nella specie il ricorrente si è limitato a sostenere che tali esigenze sarebbero venute meno per il semplice trascorrere del tempo o sol perché egli aveva mantenuto una condotta esemplare in carcere, essendosi impegnato negli studi per conseguire la laurea in scienze politiche, come se tali elementi fossero idonei a far superare la presunzione di legge.
Nè, ovviamente, può avere rilievo il fatto che il AR sia detenuto in espiazione di pena. Bisogna infatti considerare che in tale ambito vale il criterio generale, secondo il quale lo stato di carcerazione non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., e che non è nella facoltà del giudice, che emette la misura, di influenzare in alcun modo la cessazione o meno della detenzione ad altro titolo, mentre tale cessazione può chiaramente essere determinata dall'accoglimento di legittime richieste del condannato.
(v. Cass., Sez, VI, sent. n. 925 del 21-04-1998, Maritan;
Sez. VI sent. n. 1697 dell'11.6.1996, Dragutinovic;
Sez. I, sent. n. 3875 del 03-08-1995, Bellinvia ecc.). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma I-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art. 23 della legge n. 332 del 1995, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il suddetto AR.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 Legge n. 332 del 1995. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2000