Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
Poiché ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1975 n. 427 hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione i lavoratori dell'edilizia per i quali nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro "siano stati versati o siano dovuti" all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatrè settimanali, l'indennità di disoccupazione compete a detti lavoratori anche in difetto di un periodo minimo di lavoro effettivo (a differenza di quanto in precedenza prescritto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115) , purché per lo stesso periodo vi sia l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva accertato il diritto all'indennità perché il datore di lavoro non aveva utilizzato , con decisione unilaterale e ingiustificata, le prestazioni messe a disposizione dal lavoratore, omettendo di pagare sia la retribuzione, sia i contributi che erano invece dovuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA GI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato LUISE, MICHELINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ZACCARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 124/95 del Tribunale di TOLMEZZO, depositata il 30/05/95 R.G.N.27/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Tolmezzo, con sentenza del 20 ottobre 1994, accoglieva il ricorso del sig. NN AS, già dipendente della ditta IE s.r.l., diretto ad ottenere il trattamento speciale di disoccupazione negatogli dall'INPS sul presupposto che, nel biennio precedente la data di cessazione del lavoro, il ricorrente non potesse far valere 43 contributi settimanali richiesti dalla legge 6 agosto 1975 n.427. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Tolmezzo che lo rigettava rilevando come fosse solo apparente la carenza del presupposto contributivo previsto dalla legge n.427 del 1975 perché dall'istruzione probatoria svolta era risultato che la prestazione messa a disposizione da parte del lavoratore era rimasta ineseguita, o almeno eseguita solo parzialmente e in modo saltuario, tra il primo gennaio ed il sei luglio 1992 per inadempimento del datore di lavoro il quale era pertanto tenuto sia al pagamento del salario sia al versamento dei contributi.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone un unico motivo di impugnazione.
Il AS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.9 comma 2 della legge 6 agosto 1975 n.427, dell'art.11 della legge 23 luglio 1991 n.223 e dell'art.8 della legge 5 novembre 1968 n.1115 nonché motivazione contraddittoria, erronea e, comunque, illogica, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., l'INPS censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che dall'apposito modello DS22 sottoscritto dal datore di lavoro e presentato all'INPS risultava che il AS nel periodo dal primo gennaio 1992 al 6 luglio 1992 era stato in permesso autorizzato, tanto che non aveva percepito alcun compenso, e, dopo il fallimento della società datrice di lavoro, non era stato ammesso neanche al passivo fallimentare;
osserva, inoltre, che l'art. 9 della 1.427/75, come le norme precedenti e successive in tema di trattamento di disoccupazione, esige la pregressa effettiva prestazione dell'attività lavorativa cui non può essere equiparata la situazione, ritenuta configurabile dal Tribunale, della messa a disposizione delle energie lavorative.
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto chiarito che non hanno alcuna rilevanza le dichiarazioni del datore di lavoro contenute nel modello DS22 atteso che il giudice di merito ha accertato che la prestazione lavorativa era rimasta ineseguita o eseguita solo parzialmente non a seguito di una richiesta del dipendente di permesso autorizzato dal datore di lavoro, ma perché la società IE non aveva utilizzato, con decisione unilaterale e ingiustificata, le prestazioni lavorative messe a disposizione del lavoratore: sicché se pure la società non aveva pagato retribuzione e contributi, correttamente il Tribunale ha ritenuto che entrambi erano dovuti in quanto, pur in mancanza di una prestazione lavorativa, il dipendente aveva adempiuto il suo obbligo rimanendo a disposizione del datore di lavoro (Cass.4 aprile 1980 n. 2239; 10 luglio 1994 n. 6723). D'altra parte, da una corretta lettura della normativa in tema di trattamento di disoccupazione, risulta che il testo dell'art. 9 della legge 6 agosto 1975 n.427, contiene una significativa modifica rispetto all'art.8 delle precedente legge 5 novembre 1968 n.1115. Quest'ultima norma, infatti, nell'elencare i requisiti necessari per aver diritto al trattamento speciale di disoccupazione, fa riferimento, tra l'altro, a "13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato sino alla data del licenziamento..." ecc., laddove l'art.9 della successiva legge n.427 del 1975, come modificato dall'art.11 della l. 23 luglio 1991 n.223, dispone invece che hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori indicati nella stessa legge per i quali nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, "siano stati versati o siano dovuti" all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia: è evidente che solo la prima norma subordina il diritto al trattamento in questione ad un periodo minimo di lavoro effettivo (Cass.13 agosto 1997 n. 7573), mentre la seconda delle disposizioni citate fa riferimento ai contributi versati o dovuti, e quindi esclusivamente agli obblighi contributivi del datore di lavoro, a prescindere da una effettiva prestazione lavorativa. Il successivo riferimento, contenuto nello stesso art.9 1.427/1975, al "lavoro prestato" - espressione richiamata dall'Istituto ricorrente a sostegno della sua tesi - è evidentemente riferito al settore di riferimento, ossia quello dell'edilizia.
Di conseguenza, una volta stabilito che il datore di lavoro del resistente era tenuto, per le ragioni sopra indicate, a versare i contributi in favore del lavoratore anche per il periodo dal primo gennaio al 6 luglio 1992, contributi necessari per integrare il requisito contributivo richiesto ai fini del diritto al trattamento di disoccupazione speciale (circostanza non contestata), il ricorso dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale che, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a godere del trattamento speciale di disoccupazione, va rigettato. Le spese del presente giudizio sono a carico dell'Istituto soccombente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in L.16.000 oltre L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999