Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8155
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Sentenza 27 luglio 1999

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Poiché ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1975 n. 427 hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione i lavoratori dell'edilizia per i quali nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro "siano stati versati o siano dovuti" all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatrè settimanali, l'indennità di disoccupazione compete a detti lavoratori anche in difetto di un periodo minimo di lavoro effettivo (a differenza di quanto in precedenza prescritto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115) , purché per lo stesso periodo vi sia l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva accertato il diritto all'indennità perché il datore di lavoro non aveva utilizzato , con decisione unilaterale e ingiustificata, le prestazioni messe a disposizione dal lavoratore, omettendo di pagare sia la retribuzione, sia i contributi che erano invece dovuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8155
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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