Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/04/2026, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto di visto di reingresso, notificato dall’Ambasciata d’Italia ad -OMISSIS- in data 24.8.2022;
- di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente e/o presupposto, direttamente e/o indirettamente connesso con il decreto impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. Francesco BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso proposto in data 28 gennaio 2023 veniva impugnato il provvedimento, notificato in data 24 agosto 2022, a mezzo del quale l’Ambasciata d’Italia ad -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di visto di reingresso formulata dal ricorrente.
Venivano, al riguardo, articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 10 bis L. 241/1990 - in particolare in punto di mancata corrispondenza e trasparenza tra provvedimento di rigetto, preavviso di rigetto e parere della Questura - violazione dell’art. 24 della Costituzione; II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 2 TUI e 8 comma 4 DPR 394/1999. Eccesso di potere per falsità dei presupposti - Difetto di istruttoria assente e in ogni caso carente - Perplessità, carenza di motivazione, motivazione del tutto apparente; III. Violazione e falsa applicazione di norme di legge: sull'assenza dal territorio nazionale dell'istante. Eccesso di potere, perplessità, carenza di motivazione – Difetto di istruttoria: assente e in ogni caso carente ”.
Con atto depositato in data 8 marzo 2023 si costituiva in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, istando per la reiezione del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
TT
Con il primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
La censura è meritevole di positivo apprezzamento in quanto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dell’8 agosto 2022, formalmente notificata al ricorrente, è strutturata piuttosto come un provvedimento definitivo di rigetto, non dà conto al destinatario della facoltà di presentare memorie e indica il parere sfavorevole della Questura di -OMISSIS-, quale motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, senza tuttavia riportare le relative motivazioni o allegarlo.
Non è stato, dunque, consentito all’istante di conoscere, prima dell’adozione del provvedimento negativo, le ragioni ostative all’accoglimento della domanda e di instaurare sulle medesime un contraddittorio procedimentale.
In tal senso, peraltro, il provvedimento di rigetto odiernamente gravato ha un contenuto testuale assolutamente identico, tanto nel preambolo quanto nel dispositivo, rispetto al preavviso di rigetto, il quale assume piuttosto la facies del rigetto definitivo più che di un preavviso.
Il positivo apprezzamento della censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, dovendo garantirsi il contraddittorio tra le parti nella sede procedimentale amministrativa posto che le modifiche apportate all’art. 4 del d. lgs. n. 286/1998 dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, non si applicano alla richiesta di visto di reingresso per cui è causa in quanto formulata antecedentemente all’entrata in vigore del novum normativo sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 (mille e cinquecento/00) oltre oneri di legge, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Pierangelo Sorrentino, Presidente FF
Virginia AT, Primo Referendario
Francesco BA, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Francesco BA | Pierangelo Sorrentino |
IL SEGRETARIO