Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 1
Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen., si riferiscono, allo stesso modo, al difensore di fiducia e a quello di ufficio, attese, da un lato, l'assenza di ostacoli desumibili dalla lettera della disposizione e, dall'altro, la finalità di questa di assicurare l'effettività del diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 Cost. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il trattenimento da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di una missiva inviata da un detenuto al legale nominato d'ufficio in un procedimento penale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2014, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3530
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 38306/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT LE N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 3619/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di NO VARA, del 23/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente alla restituzione della missiva indirizzata al legale del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 luglio 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Novara accoglieva parzialmente il reclamo proposto da AS LE, detenuto in regime speciale ex art. 41 bis ord. pen., avverso la determinazione assunta dalla Direzione dell'istituto penitenziario di trattenimento di un paio di suole da scarpe, inviate in un pacco postale destinato al reclamante e di restituzione di una missiva in busta chiusa indirizzata ad un avvocato di Novara, quest'ultima da trattarsi come previsto per la corrispondenza ordinaria, mentre lo respingeva in riferimento alla restituzione di una raccomandata indirizzata ad un detenuto nel carcere di Sulmona contenente tre libri, ritenendo gli stessi inoltrabili soltanto se inclusi in un pacco ordinario.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente per chiederne l'annullamento per:
a) violazione della legge penale e manifesta illogicità per il mancato rispetto della procedura giurisdizionalizzata cui è sottoposto il reclamo riguardante la tutela dei diritti soggettivi del detenuto, nel caso specifico, coinvolti nelle doglianze di cui ai punti 2) e 3);
b) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 18-ter ord. pen. e dell'art. 15 Cost.: il provvedimento non aveva considerato che i libri costituiscono corrispondenza e che il detenuto può inviarli a qualunque destinatario senza limitazioni, così come può scrivere liberamente, salvo il visto di censura, come già affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr. 16926 del 2010. c) Manifesta illogicità della motivazione sul punto nr. 2) del reclamo, in quanto il giudice non aveva considerato che alcuna norma impone di ricevere libri soltanto in pacchi postali e che nel caso specifico si trattava non della ricezione, ma dell'invio di un libro ad altro detenuto, inoltro inibito per essere il destinatario diverso da familiari e conviventi, sebbene tale spedizione non sia proibita per legge ed anzi sussista un "favor" per la lettura da parte dei detenuti;
comunque tale divieto sarebbe facilmente aggirabile utilizzando un proprio familiare perché consegni il plico ad un parente dell'effettivo destinatario.
d) Travisamento dei fatti laddove il Magistrato di Sorveglianza aveva recepito acriticamente quanto sostenuto dalla Direzione dell'istituto in merito all'insussistenza di atti di designazione a proprio difensore dell'avvocato destinatario della missiva in busta chiusa non inoltrata;
trattasi, invero, del legale nominato d'ufficio per assistere esso ricorrente nel procedimento nr. 1173/2013 R.G.N.R.;
e) Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 103 cod. proc. pen., comma 6 ed all'art. 35 disp. att. c.p.p., comma 1, dal momento che il sistema processuale equipara il difensore di fiducia a quello d'ufficio;
f) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 35 disp. att. c.p.p., comma 3, per non essere stato considerato che la busta inoltrata conteneva tutte le indicazioni prescritte dalla predetta norma, sicché la Direzione avrebbe dovuto inoltrarla senza ritardo, mentre la sua restituzione ha compromesso il diritto di difesa.
3. Con requisitoria scritta depositata il 22 agosto 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione della missiva inviata al legale del ricorrente ed il rigetto nel resto del ricorso.
4. Con memoria pervenuta in data 10 dicembre 2014 il ricorrente ha controdedotto in merito alla requisitoria del P.G., rappresentando che già in precedenza il giudice di merito aveva disapplicato la circolare DAP del 16/11/2011, decisione che aveva ricevuto l'avallo dalla Corte di Cassazione con sentenza 30602/2014 e che il destinatario dei libri inviatigli non era sottoposto a regime detentivo speciale. Ha inoltre richiamato numerose decisioni assunte da questa sezione in merito alla considerazione dei libri quale corrispondenza ordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti in seguito specificati.
1. La prima questione posta dall'impugnazione in esame verte sul mancato inoltro di una missiva contenente tre libri, spediti dal ricorrente ad altro detenuto, ristretto in Sulmona.
1.1 La motivazione dell'ordinanza che ha respinto sul punto il reclamo contiene in effetti il riferimento improprio e comunque non pertinente alla disposizione del punto 8) dell'ordine di servizio, riguardante la ricezione di qualsiasi busta o plico in arrivo, contenente qualunque oggetto, da considerarsi pacco ordinario e soggetta alla relativa disciplina di controllo;
nel caso in esame, il plico era in uscita perché inviato dal ricorrente e non a questi destinato. Deve però confermarsi egualmente la correttezza giuridica della decisione di rigetto del reclamo sul punto, ma integrata da diversa motivazione, secondo quanto consentito a questa Corte dall'art. 619 cod. proc. pen.. 1.2 È opportuno evidenziare come la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 26 dell'11/2/1999, - i cui principi sono stati ribaditi dalla pronuncia nr. 526 del 22/11/2000 -, sia intervenuta a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 35 della legge di ordinamento penitenziario per la mancata previsione di strumenti di tutela giurisdizionale, esperibili nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti dei detenuti, titolari per effetto dell'art. 2 Cost. come quanti in stato di libertà di posizioni giuridiche soggettive non disconoscibili, ne' comprimibili per il solo fatto di essere il loro titolare sottoposto a restrizione carceraria, non comportante una sottoposizione generalizzata al potere dell'istituzione penitenziaria di adottare in via discrezionale misure speciali, incidenti sulle modalità del trattamento o comunque sulla gestione ordinaria delle condizioni di vita inframurarie. Pertanto, il riconoscimento della titolarità di diritti deve tradursi nel potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, non potendosi esaurire la loro tutela nella possibilità di rivolgere istanze o sollecitazioni, suscettibili di trattazione al di fuori del sistema delle garanzie procedimentali. Con tale pronuncia la Consulta si è astenuta dal fornire indicazioni specifiche sul rimedio applicabile, sollecitando il legislatore ad un intervento che colmasse il vuoto normativo, invito che è rimasto inascoltato. Al riguardo si sono, invece, espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, rv. 224603, che, nel dirimere il contrasto insorto tra l'orientamento che pretendeva la lacuna colmabile soltanto dal legislatore e l'altro che riteneva dovesse essere fatto ricorso ad uno dei possibili mezzi di gravame, previsti dall'ordinamento penitenziario, oppure dal codice di rito, ha affermato che i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi, come quando riguardino i colloqui e le conversazioni telefoniche, sono sindacabili in sede giurisdizionale con reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza, impugnabile mediante ricorso per cassazione, secondo la procedura disciplinata dalla L. n. 354 del 1975, art. 14-ter. A tale linea interpretativa si è poi uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità di questa Corte, secondo la quale, per poter individuare la rilevante lesione di un diritto soggettivo, è necessario indagare sulla tipologia di interesse che si assume leso e sulla regolamentazione normativa del potere esercitato dall'Amministrazione penitenziaria, sicché quando esso sia configurato come discrezionale il detenuto potrà vantare soltanto un interesse legittimo ed attivare rimedi diversi dal reclamo, quali i ricorsi amministrativi o l'azione civile da proporre nelle sedi giudiziarie competenti (sez. 1, n. 21704 del 21/05/2008, Renna, rv. 239885; sez. 7, ord. n. 23379 del 12/12/2012, Lorusso, rv. 255490;
sez. 7, ord. n. 23377 del 12/12/2012, Aparo, rv. 255489; sez. 1, nr. 767 del 15/11/2013, AS, rv. 258398; sez. 1, nr. 9674 del 3/10/2013, Rotolo, rv. 259177).
2.2 Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene questa Corte che il proposto reclamo, diretto a contestare il mancato inoltro e la restituzione del plico contenente tre libri da inviare ad altro detenuto non fosse ammissibile, perché non coinvolgente diritti soggettivi del reclamante.
Quanto ai parametri normativi di riferimento, vengono in rilievo:
-la disposizione più generale dell'art. 18 ord. pen., u.c., secondo la quale il detenuto ha facoltà di acquistare e tenere presso di sè i libri in libera vendita all'esterno;
-la norma di cui all'art. 18-ter ord. pen., che consente per ragioni attinenti alle indagini in corso o di prevenzione di reati, di sicurezza o ordine interni agli istituti, di introdurre restrizioni nella corrispondenza epistolare o telegrafica dei detenuti e nella ricezione della stampa;
-la disciplina restrittiva di cui all'attuale formulazione della L. n. 354 del 1975, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), come novellato dalla L. n. 94 del 2009, che ha introdotto nell'ambito della sospensione delle regole del trattamento ordinario un regime differenziato anche in riferimento alla libertà di corrispondenza ed alle facoltà connesse, che si traduce in forme di controllo ed in limitazioni, funzionali a prevenire contatti o comunque interazione con l'organizzazione di appartenenza ed i suoi aderenti, nonché contrasti con esponenti di formazioni antagoniste per ragioni di sicurezza interna agli istituti o comunque esterna;
-la disposizione di cui all'art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater lett. f) ultimo periodo, che prevede "l'assoluta impossibilità di... scambiare oggetti e cuocere cibi", proibizione collocata al termine della frase precedente relativa alla "assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità";
-la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nr. 0434055 del 16/11/2011, la quale, a completare in modo più dettagliato e in un'ottica attuativa la previsione generale della disposizione di legge primaria, stabilisce che il detenuto possa acquistare libri, periodici, pubblicazioni, sottoscrivere abbonamenti, accumulare testi nella propria cella, secondo canali particolari e con modalità tali da impedire contatti indebiti tra soggetti ristretti ed ambiente esterno.
In tale contesto normativo deve quindi ritenersi che la determinazione di non inoltro di un plico di corrispondenza, contenente dei libri, da un detenuto ad altro appartenente ad un diverso gruppo di socialità, posto che soltanto il mittente è sottoposto al regime detentivo differenziato ed al visto di corrispondenza, non pregiudichi diritti soggettivi, in quanto non impedisce in assoluto:
-la libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero, ne' di circolazione delle idee, consentita in altre forme espressive anche mediante la redazione diretta di scritti personali nei limiti dei divieti prescritti dalla fonte di legge primaria;
-il diritto di informazione, esercitabile mediante gli altri strumenti fruibili presso gli istituti penitenziari, che consentono l'accesso al contenuto delle pubblicazioni;
-il diritto allo studio ed alla rieducazione mediante la lettura di testi, posto che libri e pubblicazioni in genere sono accessibili previa acquisizione tramite la struttura carceraria. Si tratta dunque di una forma di regolamentazione delle facoltà inerenti la proprietà di documenti stampati, che incide sul potere di disposizione del mittente, senza disporne la privazione per la disposta restituzione del plico;
limita solamente la possibilità di inoltro a terzi, attività materiale diversa dalla comunicazione e dalla manifestazione del pensiero, ma tale determinazione, oltre ad essere autorizzata dalle norme primarie e regolamentari sopra citate, persegue il fine, non irragionevole in sè e nemmeno eccedente gli scopi propri delle norme di riferimento, di impedire comunicazioni indebite tra detenuti, uno dei quali caratterizzati da particolare pericolosità sociale, e l'occultamento in testi all'apparenza innocui di messaggi criptati o comunque convenzionali, non facilmente intercetta bili.
2.3 In tal senso si è già espressa questa sezione con le recenti pronunce n. 9674 del 03/10/2013, Rotolo, rv. 259177, n. 42902 del 27/09/2013, Pmt in proc. Cesarano, rv. 257299 e n. 46783 del 23/09/2013, P.M. in proc. Gullotti, rv. 257473, che hanno ritenuto inammissibile il reclamo generico del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., in merito a disposizioni dell'amministrazione penitenziaria che vietano la spedizione di libri dal soggetto recluso a terzi, anche se propri familiari, e limitano il numero di testi accumulabili nella camera di detenzione.
Per contro, non si ritiene persuasiva la diversa determinazione del Tribunale di Catania, richiamata dal ricorrente, che non tiene conto della circolare DAP sopra citata e delle giustificazioni offerte alla determinazione nel caso specifico, legate a finalità preventive in nome della sicurezza pubblica;
per le medesime ragioni deve ritenersi superato l'indirizzo interpretativo espresso da sez. 1, n. 16926 del 22/04/2010, AS, rv. 247662, formatosi in data antecedente la citata circolare e quindi delle disposizioni regolamentari più severe legittimamente introdotte.
2.4 Nè sono pertinenti al caso le soluzioni offerte nelle decisioni richiamate con la memoria difensiva, in quanto:
-le decisioni di questa sezione nr. 30602 del 2014 e nr. 16926 del 2010, non massimate, hanno riconosciuto la legittimità di disposizioni volte a riconoscere allo stesso ricorrente la facoltà di ricevere libri e riviste dall'esterno, ma non riguarda l'invio da parte di detenuto sottoposto a regime detentivo differenziato di pubblicazioni ad altro soggetto ristretto, ma qualificato da diverso regime di socialità, trattandosi dunque di facoltà e situazioni ben distinte;
-la sentenza nr. 38071 del 15/7/2014 ha accolto il ricorso avverso ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo dell'AS in materia di trattenimento di pacchi contenenti libri, ma soltanto perché il rigetto era avvenuto "de plano" e non in contraddittorio, quindi per un vizio di violazione della legge processuale;
-la sentenza n. 12274 del 2012 ha stabilito l'annullamento senza rinvio di un provvedimento di rigetto di reclamo in ordine alla ricezione di un plico contenente libri, per essere stato nel frattempo rimosso il titolo al trattenimento con altro provvedimento definitivo, assunto dall'autorità giudiziaria competente;
-la sentenza n. 13985 del 2009 ha annullato la decisione del magistrato di sorveglianza di rigetto di un reclamo in materia di trattenimento di plichi contenenti testi universitari soltanto perché privo di motivazione.
2.5 L'apprezzamento, esente da vizi logici e giuridici, del giudice di merito resiste alle osservazioni e deduzioni del ricorrente, che sono generiche nella parte in cui oppongono l'incongruenza del divieto per il suo possibile superamento in fatto attraverso la spedizione per posta del libro o della rivista, oggetto di inoltro vietato, ai propri congiunti, situazione diversa da quella regolata nel caso di specie ed oppone che il divieto di interazione tra detenuti inseriti in diversi gruppi di socialità non operi in riferimento alla corrispondenza, trascurando che il divieto di comunicazione è previsto come "assoluto" e non limitato alle espressioni verbali e di presenza.
Per tali considerazioni il motivo di ricorso è inammissibile.
3. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi quanto alla restituzione della missiva indirizzata ad un legale: l'ordinanza in esame ha ritenuto che le garanzie approntate dall'art. 103 cod. proc. pen., che al comma 6 vieta il sequestro ed il controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il difensore, tranne che non integri il corpo del reato, avessero quale destinatario il solo difensore di fiducia, in quanto investito di rituale mandato di assistenza legale, conferitogli dalla parte. In realtà, siffatta interpretazione restrittiva non trova alcuna giustificazione, ne' nel testo della norma di riferimento e nemmeno nelle sue finalità. Sotto il primo profilo il dato letterale evidenzia il solo riferimento al "proprio difensore" dell'imputato senza aggiungere ulteriori specificazioni in ordine all'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ed assistenza legale, se frutto della volontà della parte difesa, oppure della designazione operata d'ufficio da autorità giudiziaria;
ne discende che le prerogative riconosciute dall'ordinamento processuale hanno riguardo alla qualità professionale rivestita dal legale e non allo svolgimento di attività in dipendenza della scelta fiduciaria della parte assistita.
Inoltre, anche se rapportata alla finalità perseguita dalla norma di garantire effettività al diritto inviolabile di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., l'interpretazione accolta dal giudice di merito non ha fondamento, posto che l'ordinamento non stabilisce un trattamento differenziato tra difensore di fiducia e quello nominato d'ufficio quanto a garanzie nei riguardi dell'attività investigativa e che le medesime esigenze di salvaguardia della funzione da controlli e limitazioni che ne compromettano lo svolgimento si pongono in modo eguale.
Pertanto, a fronte della dimostrazione documentale dell'avvenuta nomina dell'avv.to Elisabetta Franzoni quale difensore d'ufficio del ricorrente nel procedimento penale nr. 1173/2013 R.G.N.R. a suo carico, deve ritenersi che l'impedimento frapposto all'inoltro della missiva abbia ostacolato in concreto l'esercizio della facoltà di comunicazione col predetto legale e la possibilità di svolgere attività difensive in violazione del diritto costituzionalmente garantito di cui all'art. 24 Cost.. In attuazione dei principi generali in precedenza richiamati, ciò rende ammissibile, sia il reclamo, sia l'odierno ricorso ed impone l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata con rinvio per il rinnovato esame al Magistrato di Sorveglianza di Novara. Nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattenimento della missiva (corrispondenza) inviata al legale e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Novara. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015