Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 4106
CASS
Sentenza 6 dicembre 2012

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In tema di trasporti ferroviari, non si estendono ai dipendenti, in quanto titolari di una posizione funzionale-lavorativa meramente esecutiva, gli obblighi di natura cautelare incombenti esclusivamente sull'esercente il servizio, il quale è tenuto ad adottare le misure necessarie ed indispensabili per la prevenzione dei possibili incidenti connessi alla circolazione ferroviaria, non solo nei confronti dei viaggiatori e del personale dipendente ma anche nei riguardi di terze persone. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che, in occasione dello scontro tra il convoglio ferroviario condotto dagli imputati e l'autovettura guidata dalla vittima, avvenuto in corrispondenza del punto di intersezione tra la via ferroviaria - non protetta da passaggio a livello e solo segnalata dalla cosiddetta croce di Sant'Andrea - e la strada provinciale, i due dipendenti a bordo del treno fossero tenuti a sospendere la circolazione del convoglio in mancanza di idonei dispositivi di pubblica illuminazione, giacché gli stessi non avevano il dovere di equipaggiare il convoglio di tutte le dotazioni indispensabili per la prevenzione dei possibili incidenti ricollegabili alla mancanza delle stesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2012, n. 4106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4106
    Data del deposito : 6 dicembre 2012

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