Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15043 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 66203 'N N IV 1 S 1 IS E S IN LN V I G V A REPUBBLICA ITALIANA N TIV A I V Y N IN N /9% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO V 'N 1/b 9 986 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O Oggetto N Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA Recupere costi 15043/ 02Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis gumentati Dott. Vittorio Glauco EBNER 18482/99 Cron. 35232 Dott. Antonio Consigliere MERONE Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI - Consigliere Ud.11/04/02 Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 66203 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NE ER;
- intimato avverso la sentenza n. 102/98 della Commissione regionale di POTENZA, depositata iltributaria 2002 08/09/98; 1502 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito l'altro. -2- Svolgimento del processo AN ER, agente di assicurazione, ha impugnato l'avviso di accertamento emesso a fini Irpef ed Ilor, con il quale sono stati ritenuti indeducibili costi per lire 89.310.470. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, e la Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'ufficio, ed ha dichiarato ammissibile in deduzione la somma di lire 57.885.666. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensive. Motivi della decisione Il ricorrente con il primo motivo ha dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sostenendo che il recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili era stato effettuato perché tali costi non erano stati documentati;
che nell'atto di appello l'ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado e che la Commissione Regionale ha ammesso in deduzione le somme di che trattasi senza indicare le ragioni della sua decisione. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per cui merita accoglimento poiché effettivamente il giudice d'appello non ha affatto esaminato le doglianze formulate dall'ufficio nell'atto di appello, e non ha spiegato le ragioni per le quali a suo avviso i costi non documentati con fatture dovessero essere dedotti. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, ed il rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale della Basilicata anche per le spese. Il secondo motivo del ricorso, con il quale è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 75 Tuir, resta assorbito dall'accoglimento del primo. Ginkelhe
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Commissione Regionale della Basilicata anche per le spese. Così deciso in Roma il giorno 11.4 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vittorio Glauco Ebner naldo GasanoАшове Саль IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO Oggi 2.5 OTT 2002 CAM Amaico A E 5 I N . R 6 N O 8 I A 9 Z 1 T / R A U 4 R / B L T 6 I L S 2 I A R . . G T R . B E P . A R D T A L A 1 I E 3 D R D 1 E I . S T N N E A S M T S E