Sentenza 15 settembre 2017
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Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto e di registrazione siano eseguite presso una "aula bunker", sede ove sia stabilmente collocato l'ufficio intercettazioni della procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2017, n. 56950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56950 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
56950-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1453 Giovanni Conti Presidente - Sent. n. sez. Giorgio Fidelbo - Relatore - PU 15/09/2017 R.G.N. 9574/17Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) AR AN, nato a [...] il [...]; 2) ST RT, nato a [...] il [...]; 3) IZ BR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2016 emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale D. Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza in relazione a tutti i ricorrenti, limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., e il rigetto nel resto;
udito, per la parte civile, l'avvocato P. Marino, sostituto processuale dell'avvocato F. Pizzuto, che ha chiesto la conferma della sentenza e delle statuizioni civili;
uditi, per gli imputati, gli avvocati G. Antoci, F. Spataro e F. Sinatra, quest'ultimo anche in sostituzione dell'avvocato A. Pellizzeri, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa l'8 maggio 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di RT ST, BR IZ e AN AR in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A), per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", riconoscendo per il AR la continuazione con il reato oggetto della precedente sentenza del Tribunale di GE del 20 aprile 1996, rideterminando la pena in sedici anni di reclusione;
inoltre, ha assolto ST e IZ dal reato di danneggiamento aggravato contestato al capo F), confermando la loro responsabilità, in concorso, per il danneggiamento aggravato (capo D) e il porto abusivo di armi (capo E), nonché per i residui reati e, in particolare, per i delitti di danneggiamento seguito da incendio (capo B) e di tentata estorsione aggravata (capo C) attribuiti a ST e per il reato di detenzione e porto abusivo di armi (capo G) contestato al IZ, rideterminando la pena in dieci anni, un mese e dieci giorni di reclusione per ST e in otto anni di reclusione per IZ;
la sentenza ha poi confermato la dichiarazione di interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena dei tre imputati, nonché la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili.
2. Si apprende dalla sentenza impugnata che il procedimento si è sviluppato a seguito di un'attività investigativa posta in essere dopo la morte di AN MM e gli arresti di soggetti appartenenti al suo clan, per controllare i tentativi di riorganizzazione delle famiglie mafiose di GE e EM. Tale attività di riorganizzazione è stata attribuita a AR, una volta rimesso in libertà nel 2011, dopo una detenzione durata venti anni;
l'imputato, avrebbe quindi ricoperto un ruolo apicale nella famiglia di GE, tentando la riorganizzazione dell'associazione mafiosa, assieme a NC 2 UG, appartenente alla famiglia di EM. Da qui la contestazione e la condanna per aver svolto un ruolo di vertice all'interno del mandamento gelese. Sempre secondo la ricostruzione della sentenza, dopo l'arresto di UG, le redini della famiglia di EM sarebbero state assunte da ST, che avrebbe costituito un gruppo di giovani fedelissimi per realizzare attività estorsive, con conseguenti intimidazioni e danneggiamenti di natura punitiva nei confronti di commercianti e imprenditori. Il IZ, a differenza degli altri due imputati, è stato riconosciuto responsabile della sola partecipazione all'associazione mafiosa, oltre che ad alcuni episodi di danneggiamento, avendo messo a disposizione il suo ovile per incontri riservati tra AR e UG. Gli elementi a sostegno della responsabilità degli imputati sono costituiti dalle dichiarazioni di alcuni coimputati, tra cui UG, BE Di EF ed altri;
dalle testimonianze delle persone offese, VI LI, EM LI, NZ Di UM;
da alcune intercettazioni, tra cui quella ambientale realizzata il 3.1.2014 all'interno del garage di via Quasimodo a EM, tra IZe ST;
da servizi di osservazione e di pedinamento.
3. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1. Nell'interesse di AR il suo difensore di fiducia, avvocato Flavio Sinatra, ha dedotto due motivi. Con il primo censura la sentenza per aver riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., sostenendo che i giudici avrebbero dovuto esplicitare le risultanze probatorie da cui desumere la conoscenza dell'avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi ovvero l'aver ignorato tale circostanza per colpa o per errore determinato da colpa. Con il secondo motivo censura la determinazione della pena, rilevando che il calcolo della continuazione è stato operato senza considerare che la sentenza del Tribunale di GE era già stata ritenuta in continuazione con altre decisioni, sicché la pena andava diversamente determinata, fissando la pena base per il reato più grave e su di essa inserendo i singoli aumenti per il riconoscimento della continuazione, sia interna che esterna. 3 да Sempre nell'interesse di AR l'avvocato Antonio Impellizzeri, con un distinto ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di promotore o di capo. In particolare, sottolinea come le sentenze di merito abbiano affermato il ruolo di semplice partecipe del AR dal 2001 al 2011, per poi attribuirgli la qualifica di capo dal giugno 2011, quale rappresentante della famiglia di GE e del relativo mandamento, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia prive di seri riscontri, non essendo stata dimostrata alcuna direzione all'interno del sodalizio. Il motivo insiste sull'illogicità della motivazione che valorizza in maniera del tutto irragionevole il timore espresso dall'imputato di essere coinvolto nell'estorsione ai danni di VI LI, rispetto a cui risulta estraneo;
inoltre, censura la sentenza per aver omesso ogni accertamento sulla credibilità dei collaboratori.
3.2. Il difensore di fiducia di ST ha dedotto, con un primo motivo, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge in relazione al reato associativo di cui al capo A). In particolare, si sostiene che dagli atti acquisiti e valutati in sede di giudizio abbreviato non risultano le condotte attribuite all'imputato nella contestazione, ossia di essere il reggente della cosca di EM, di avere impartito direttive agli associati, individuando gli obiettivi strategici del sodalizio;
infatti, la responsabilità del ST si fonderebbe, nella ricostruzione dei giudici di appello, sulle dichiarazioni di LI e di Di UM e sul colloquio registrato il 3.1.2014 con il coimputato IZ, elementi del tutto inidonei a dimostrare il ruolo di vertice attribuito all'imputato. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., ritenuta sussistente non in base a oggettive condotte accertate, ma attraverso le semplici dichiarazioni non riscontrate di terzi che hanno riferito del suo ruolo di vertice nell'associazione. Il terzo motivo attiene all'episodio contestato al capo B), relativo al danneggiamento seguito da incendio ai danni dei LI: si assume nel ricorso che non vi siano prove del coinvolgimento del ST, in quanto l'intercettazione del 3.1.2014 con il IZ non dimostra la sua partecipazione all'azione delittuosa, ma solo le conseguenze relative al comportamento della persona offesa. да 4 Riguardo all'altro episodio di danneggiamento (capo D) si contesta la ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 e 112 cod. pen., ribadendo che si sarebbe trattato di una vicenda del tutto scollegata rispetto alle logiche dell'associazione mafiosa. Con il quinto motivo si censura la sentenza per aver confermato l'esistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen. L'ultimo motivo contiene una critica in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, peraltro in assenza di un'adeguata motivazione al riguardo.
3.3. Il difensore di IZ, con il primo motivo del suo ricorso censura la sentenza per avere disatteso l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione del 3 gennaio 2014 all'interno del garage dello stesso imputato, per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la registrazione sarebbe stata eseguita presso i locali dell'aula bunker della casa circondariale di Caltanissetta anziché presso i locali della procura. Precisamente, il ricorrente critica quanto sostenuto dai giudici di merito, che hanno ritenuto superata l'inutilizzabilità dalla richiesta di giudizio abbreviato, che presuppone l'utilizzabilità di tutti gli atti di indagine raccolti, con l'eccezione di quelli affetti da nullità assoluta o patologica, che nella specie i giudici hanno escluso. Al contrario, con il motivo in esame si assume che gli atti in questione fossero da considerare patologicamente nulli e, quindi, inutilizzabili a prescindere dalla richiesta di giudizio abbreviato;
peraltro, si fà rilevare l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e si chiede la rimessione della questione alle sezioni unite di questa Corte. Collegato al motivo precedentemente esaminato è l'altro, con cui si sostiene l'avvenuta violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. in quanto le operazioni di captazione si sarebbero svolte in un luogo diverso da quello previsto dalla legge in assenza dei presupposti e si censura la sentenza là dove giustifica una tale deroga sostenendo che l'aula bunker della casa circondariale è il luogo dove stabilmente opera l'ufficio intercettazioni della procura della Repubblica. Con un distinto motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A). Si дя 5 sottolinea che la sentenza impugnata non ha offerto alcuna seria motivazione sull'inserimento del IZ nell'organizzazione, nonché sul ruolo e sui compiti che gli sarebbero stati assegnati;
sono valorizzati i risultati dei dialoghi intercettati nel garage, dialoghi non in grado di dimostrare l'appartenenza alla cosca, in quanto aventi ad oggetto unicamente le conseguenze derivanti dalla decisione di ON, vittima di una tentata estorsione, di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Inoltre, si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori (UG, Di EF) non abbiano mai fatto riferimento al IZ come ad un associato. Invero, si sostiene che la condotta dell'imputato avrebbe potuto essere inquadrata nell'ipotesi del favoreggiamento personale, nel senso che si tratta di azioni tese a favorire non l'associazione in quanto tale, ma alcuni componenti di essa, tra cui AR e ST. Per quanto concerne gli altri reati di cui ai capi D), E) e G), legati alla vicenda del danneggiamento ai danni di Di UM, il ricorrente innanzitutto lamenta l'omesso esame del motivo d'appello con cui era stata eccepita la nullità della prova acquisita in sede di giudizio abbreviato perché estranea al thema probandum così come individuato con l'ordinanza integrativa del giudice, finalizzata esclusivamente ad accertare l'identità degli interlocutori delle conversazioni dell'11.7.2013. Inoltre, denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. In ogni caso, si rileva come tali reati non siano in grado di dimostrare l'appartenenza dell'imputato alla cosca. Con gli ultimi motivi si censura la sentenza per aver ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 416- bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente.
2. Le questioni preliminari di natura processuale proposte nel ricorso del IZ sono infondate. Riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., perché registrate presso i locali dell'aula bunker della casa circondariale, si osserva che tale violazione non dà 6 дя luogo ad un'inutilizzabilità patologica, sicché l'inutilizzabilità stessa non può essere rilevata in sede di giudizio abbreviato (v., Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia, Rv. 266195; Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015, marzoki, Rv. 265853). In ogni caso, devono considerarsi corrette le argomentazioni utilizzate nella sentenza impugnata, che hanno evidenziato come i locali dell'aula bunker costituiscono, di fatto, la sede dove opera abitualmente l'ufficio intercettazioni della procura di Caltanissetta, con la conseguenza che si tratta proprio degli impianti installati nella procura della Repubblica, così come prevede il menzionato art. 268, comma 3, cod. proc. pen. (nello stesso senso cfr., Sez. 1, n. 1435 del 24/11/2009, Scaminaci, Rv. 245949).
3. Per quanto riguarda le contestazioni in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., si rileva come la partecipazione del IZ si fondi, nella ricostruzione della sentenza, su tre elementi probatori fondamentali: a) l'aver messo il proprio ovile a disposizione per gli incontri riservati tra i responsabili delle vicine famiglie mafiose;
b) la conversazione intercettata con il ST in data 3 gennaio 2014, in cui è emersa la piena condivisione, da parte dell'imputato, delle strategie e degli interessi della famiglia niscemese;
c) la partecipazione al danneggiamento nei confronti di Di UM. Si tratta di elementi da cui la Corte d'appello, con una motivazione coerente e logica, fondata su dati oggettivi e riscontrati, desume la piena partecipazione del IZ all'associazione, collocandolo, peraltro, in una posizione «non proprio subalterna» all'interno dell'organigramma del gruppo mafioso, data la sua vicinanza al AR. Correttamente, i giudici hanno escluso l'ipotesi della riqualificazione nel meno grave reato di favoreggiamento. Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. Nella specie, la sentenza ha bene evidenziato come gli elementi probatori sopra menzionati consentono di ritenere la piena intraneità del IZ nel sodalizio criminoso, dal да 7 momento che il suo apporto non è risultato episodico, ma, come si è detto, del tutto organico agli interessi dell'associazione.
4. Per quanto riguarda la posizione di ST, si osserva che correttamente la sentenza lo ritiene intraneo all'organizzazione, basandosi, innanzitutto, sui plurimi elementi acquisiti in ordine ai reati di danneggiamento e di estorsioni comprovanti un protagonismo (...) in contesti e dinamiche di criminalità organizzata», nonché sull'intercettazione della conversazione con IZ in data 3 gennaio 2014, inoltre sulle dichiarazioni rese da VI NT e, infine, sull'episodio di danneggiamento dell'autovettura del LI. Invero, nel ricorso più che la partecipazione all'associazione, ciò che si contesta è l'attribuzione al ST del ruolo apicale, quale reggente della famiglia. In effetti, su questo aspetto la sentenza contiene una intrinseca illogicità dal momento che il riconosciuto ruolo apicale sembra contraddetto dalla sua diretta partecipazione alle azioni estorsive e di danneggiamento, tutte condotte in prima persona, comportamento questo che, di solito, non appartiene a soggetti che l'organizzazione pone ai vertici. Peraltro, come sottolineato dalla difesa, tale collocazione sembra messa in dubbio, oltre che dal contenuto dell'intercettazione del gennaio 2014, in cui non emergerebbe una evidente posizione di supremazia del ST nei confronti del IZ, anche dalle dichiarazioni di NC UG e dello stesso VI ON, che, assieme al fratello, lo avrebbe considerato «uno spaccone e un megalomane». In sostanza, sul riconoscimento del ST come reggente della famiglia di EM vi sarebbe soprattutto la sua "auto-presentazione” al ON durante il primo tentativo di estorsione, elemento che non appare allo stato sufficiente per ritenere la sussistenza del secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., soprattutto considerando quanto esposto nella stessa sentenza circa le preoccupazioni del ST per il coinvolgimento del AR nell'estorsione ai danni dei fratelli ON, coinvolgimento che, in quanto addebitato allo stesso imputato, finisce per preoccuparlo molto, evidenziando un atteggiamento che appare difficilmente compatibile con il ruolo di vertice che gli viene riconosciuto in sentenza. Su questo punto la sentenza deve essere annullata. 8 5. Diverso il discorso con riferimento al AR. Anche in questo caso viene censurata la sentenza per aver attribuito all'imputato il ruolo di "capo", ma qui la Corte d'appello ha bene sottolineato gli elementi di prova che giustificano tale qualifica. Si tratta delle convergenti dichiarazioni di NC UG, BE Di EF, IO ZI e BI TR, da cui emerge la figura del AR che diviene reggente della famiglia di GE dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel 2011, approfittando di un certo «sbandamento seguito alla morte di AN MM» che gli ha consentito di occuparsi della riorganizzazione di "cosa nostra" all'interno della Provincia di Caltanissetta, con l'approvazione del "boss" Crocifisso Rinzivillo. Tali dichiarazioni, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato conferma nella conversazione intercettata il 3 gennaio 2014, tra IZ e ST, in cui i due parlano del ruolo apicale del RI all'interno del mandamento di GE, nonché nell'attività investigativa della polizia giudiziaria, che ha monitorato una pluralità di incontri dell'imputato con UG e ST, alla presenza di "sorveglianti" armati. Peraltro, correttamente la sentenza, a sostegno del ruolo di vertice del AR, valorizza la sua reazione irritata per aver saputo che il suo nome è stato accostato all'estorsione in danno dei ON, irritazione che si giustifica nella misura in cui la sua posizione di responsabile del mandamento, in una fase delicata di riorganizzazione, rischia di essere compromessa da possibili iniziative giudiziarie determinate da un "banale" episodio di estorsione.
6. Devono, invece, ritenersi fondati i motivi, proposti da tutti i ricorrenti, relativi al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen.. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente tale aggravante, limitandosi a ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione circa la natura oggettiva della circostanza (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo), ma ha omesso ogni accertamento sia in ordine alla effettiva conoscenza degli imputati circa il reimpiego dei profitti delittuosi, sia in relazione ad un loro atteggiamento colposo per averlo ignorato. Invero, sul punto la motivazione è totalmente mancante, con la conseguenza che la circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente in maniera automatica, prescindendo da ogni valutazione, anche di natura presuntiva, derivante dalla previsione di cui all'art. 59, comma 9 secondo, cod. pen.. Pertanto, la sentenza deve essere annullata sul punto, con riferimento a tutti i ricorrenti.
7. In alcuni sussistenzaricorsi (IZ) si contesta anche la dell'aggravante di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen.. Si osserva che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento a tale circostanza, a differenza che per la circostanza di cui al comma 6 dello stesso articolo, ritiene che la circostanza della disponibilità di armi è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria). Inoltre, nella specie, la sentenza ha dato atto come dai pedinamenti e monitoraggi eseguiti dalla polizia giudiziaria è risultato che nei numerosi incontri avuti da RI con UG e ST, finalizzati a riorganizzare e a gestire il mandamento, sono stati presenti sorveglianti armati, circostanza, evidentemente, da ritenere nota a tutti i partecipi dell'associazione. Inoltre, con specifico riferimento a IZ, è sufficiente sottolineare la "spedizione punitiva" condotta ai danni di Di UM con l'esplosione di colpi di fucile contro il portone d'ingresso.
8. Gli altri motivi con cui sia ST che IZ contestano i reati fine loro attribuiti sono infondati.
8.1. Con riferimento al reato di danneggiamento di cui al capo B) si osserva che la sentenza ha offerto una motivazione coerente, fondata su una solida ricostruzione dei fatti sul piano logico-indiziario, ricostruzione che non viene messa in crisi dal motivo dedotto, che si limita a censurare il ragionamento formulato dai giudici in maniera aspecifica, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità. Infatti, la sentenza motiva la condanna del ST ponendola in relazione diretta con l'incontestata estorsione, tentata qualche giorno prima, ai danni dei ON, in una progressione criminale propria dell'agire delle organizzazioni mafiose.
8.2. Infondati appaiono anche i motivi con cui IZ censura la sentenza in relazione al danneggiamento nei confronti di NZ Di UM, di cui ai capi D), E), G). Con essi il ricorrente contesta l'avvenuto riconoscimento della 84 10 sua voce nelle conversazioni intercettate l'11 luglio 2013, che costituiscono prova della sua partecipazione, assieme al ST, all'episodio del danneggiamento del portone d'ingresso della casa rurale di proprietà di Di UM. Invero, la sentenza impugnata, correttamente, ha ritenuto che la partecipazione del IZ a tale episodio emerge evidente proprio dalla conversazione intercettata, in cui i dialoganti fanno riferimento alla "spedizione punitiva" in danno di Di UM, conversazione che, attraverso gli elementi forniti dalla polizia giudiziaria e riferiti in udienza da GI CA, è stata attribuita al IZ «senza margini di dubbio», essendo stata riconosciuta la sua voce ed esclusa la necessità di una perizia fonica. La circostanza che il teste CA, sentito ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., abbia non solo riconosciuto la voce del IZ, ma abbia ricostruito il percorso effettuato dagli occupanti l'autovettura, non determina alcuna nullità, in quanto deve escludersi che possa sostenersi che in questo modo vi sua stata una violazione del diritto di difesa dell'imputato, avendo il giudice fatto correttamente uso del potere di integrazione probatoria che la legge gli riconosce in sede di giudizio abbreviato.
8.3. Infondati sono anche i motivi dei ricorsi di ST e IZ là dove censurano la riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in rapporto ai reati di cui ai capi D, E), G). Appare del tutto corretta la motivazione della Corte d'appello che ha sottolineato come tale aggravante si giustifichi trattandosi di condotta posta in essere «con evidente metodo mafioso, riconducibile ad un classico paradigma comportamentale mafioso», che seppure originato da una questione banale, evidenzia come a cosche mafiose reagiscano dinanzi a condotte soggetti appartenenti ritenute oltraggiose.
9. Infine, sono manifestamente infondati i motivi che riguardano il trattamento sanzionatorio inflitto. Del tutto generico è il motivo con cui AR censura la sentenza per aver ritenuto la continuazione con la precedente sentenza di condanna emessa dal Tribunale di GE. Del tutto infondato è il motivo con cui ST lamenta la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena che, invece, risulta ая 11 giustificata in rapporto al disvalore della condotta complessivamente considerata. 10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., nei confronti di tutti i ricorrenti, nonché in relazione all'ipotesi di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. nei confronti di ST RT, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti alla refusione, in favore della parte civile F.A.I., delle spese sostenute nel presente grado, che liquida in euro 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., nei confronti di tutti i ricorrenti, nonché all'ipotesi di cui all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. riferita a ST RT e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti alla refusione, in favore della parte civile F.A.I., delle spese sostenute nel presente grado, che liquida in euro 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso il 15/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti b uti DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 20 DIC 2017 A M E IL FUNCIONARIO GIUDIZIARIO R P U Plera Esposito. L O N B 12