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Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 10429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10429 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal Consigliere AN ON;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentito l’Avv. Domenico Infantino del foro di Palmi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Reggio Calabria respingeva la richiesta proposta nell'interesse di RI RU di annullare l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere per due reati estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore di RI RU che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.; art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 13) ovvero per il delitto di estorsione commesso in danno di PE MI: il compendio indiziario raccolto indicherebbe - Penale Sent. Sez. 2 Num. 10429 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/03/2026 2 contrariamente a quanto ritenuto - che l'incontro del RU con il MI sarebbe avvenuto prima che si verificasse la condotta estorsiva e che, pertanto lo stesso sarebbe solo un “antecedente causale” che non sarebbe causalmente correlato con la consumazione del reato;
2.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.; art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’estorsione ai danni di LE TT contestata al capo 27): si deduceva (a) che il 10 novembre 2022 RU si sarebbe limitato ad andare a prelevare PE IT per accompagnarlo a riparare l’autovettura presso l'officina del TT, ma non avrebbe partecipato alla richiesta estorsiva né sarebbe stato presente quando PE OM aveva impartito le istruzioni estorsive allo IT, (b) che il fatto che il RU avesse accompagnato PE IT a ritirare il veicolo riparato sarebbe un post factum non punibile a titolo di concorso nell’estorsione, ma, al più, inquadrabile come condotta di favoreggiamento reale, (c) che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che il RU non avrebbe avuto la consapevolezza dell’estorsione, (d) che il fatto che il RU fosse stato presente quando TO IT aveva chiesto il permesso per effettuare l'azione estorsiva sarebbe stato ingiustamente valorizzato, tenuto conto che la circostanza sarebbe stata tratta da un racconto de relato di un coindagato alla moglie e che, comunque la ipotetica presenza del RU durante l’incontro dello IT con il OM non equivarrebbe a condivisione dell'azione criminosa. In sintesi, si deduceva che il RU si sarebbe limitato ad accompagnare PE IT presso l’autofficina dove questo avrebbe formulato “da solo” la richiesta estorsiva e che sarebbero state travisate le conversazioni sulla base delle quali il Tribunale aveva ritenuto che RU fosse presente ai dialoghi intercorsi tra TO IT e OM e tra costui e PE IT, decisive per la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione ai danni del MI è infondato. 1.1.La Cassazione ha già affermato che per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con 3 linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01). Tale giurisprudenza ha “preso atto” della particolare situazione che caratterizza alcune aree territoriali ad alta infiltrazione mafiosa, sottoposte al controllo pervasivo, costante e riconosciuto dei gruppi criminali che vi sono insediati. In contesti di tal genere l’attività economica è sotto il controllo delle mafie sicché gli imprenditori per potere iniziare o proseguire la loro attività devono avere il consenso e la protezione dei gruppi criminali che controllano il territorio. La nota e riconosciuta attività di controllo delle mafie induce gli imprenditori a non “attendere” il contatto, ma a richiederlo in via preventiva per garantirsi la c.d. “messa a posto”, condizione per potere lavorare senza aggressioni. La capillare diffusione delle mafie e la loro piena riconoscibilità da parte dei consociati fa sì che siano noti, o agevolmente individuabili, i “punti di contatto” cui rivolgersi per pagare il “contributo” alle mafie sedenti nel territorio. Tale anomala situazione genera una inversione delle procedure estorsive: l’imprenditore sotto la pressione della estorsione ambientale si rivolge al “punto di contatto” per entrare in relazione con i vertici del gruppo criminale che controlla il territorio e pagare il contributo per la c.d. “messa a posto”. Tale inversione è fondata su una mobilitazione volontaria generata dalle pressioni dell’estorsione ambientale ed in linea con il paradigma dell’estorsione, dato che è la capacità criminale del gruppo mafioso che controlla il territorio, nota ai consociati, che genera la costrizione ed induce gli imprenditori a chiedere di pagare il “contributo”. In materia si è già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01) Se quella descritta è la consolidata prassi che vige nei territori ad alta infiltrazione mafiosa deve ritenersi che le persone che svolgono la funzione di “punti di contatto” attivino consapevolmente la procedura estorsiva. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale rilevava che dalle indagini, ed in particolare dalle conversazioni intercettate, era emerso che il RU fosse conscio della ragione dell'incontro richiesto dal MI e che si fosse adoperato 4 per organizzare l'appuntamento tra OM e l'imprenditore, con una condotta niente affatto neutra. ER MI contattava il RU con una richiesta che, per i toni utilizzati, appariva come sicuramente rivolta al clan. Il Tribunale evidenziava che nel contesto delle dinamiche mafiose il MI, a causa della delicatezza della richiesta, ritenesse di doversi recare da PE OM e che RU aveva compreso immediatamente che la richiesta non era rivolta a lui ma al capo;
per tale motivo, nel pieno rispetto delle gerarchie mafiose, comunicava la circostanza ad TO IT, luogotenente del capo, incaricato di vagliare gli appuntamenti con il OM. La dinamica emersa, secondo la incensurabile valutazione del Tribunale, ostava all'accoglimento della tesi difensiva circa l'inesistenza di un contributo consapevole del ricorrente all'estorsione. A ciò si aggiunge che il RU era l'autista di PE OM quindi persona a lui fiduciariamente legata e perfettamente a conoscenza delle dinamiche estorsive serialmente attivate sul territorio. In tale contesto non assumeva rilievo il fatto che il RU non avesse veicolato direttamente la richiesta estorsiva (pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato). 2.Il secondo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione ai danni di LE TT è, anch’esso infondato e, pertanto, non può essere accolto. 2.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, EO e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di 5 legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la ricostruzione effettuata dai giudici di merito risulta fondata su una logica – e non rivisitabile - interpretazione delle intercettazioni ed evidenziava il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’estorsione contestata. In particolare veniva rilevato che il 10 novembre 2022, mentre si trovava all'interno della proprietà di TO IT, PE OM, alla presenza anche di RI RU, dava disposizioni per attuare il progetto estorsivo, ordinando a PE IT di consegnare l'autovettura da riparare “gratuitamente” presso l’officina di LE TT. Dunque RU era conscio delle finalità estorsive perseguite dai vertici della cosca;
peraltro egli era presente all'interno dell'ufficio di TO IT quando questi dava disposizioni al figlio PE di recarsi con RU a verificare se l'autovettura fosse pronta;
dalle intercettazioni emergeva inoltre che l'azione estorsiva che aveva non solo la funzione di lucrare il profitto derivante dalla riparazione gratuita della autovettura, ma aveva anche una funzione “monitoria” nei confronti dell'imprenditore TT volta ad affermare il potere mafioso dei OM. La partecipazione del ricorrente all’azione si ricavava anche da una conversazione intercorsa il 13 novembre 2022 tra PE OM e la moglie dalla quale si comprendeva chiaramente che il RU avesse partecipato all’azione estorsiva (pag. 18 dell’ordinanza impugnata). Emergeva, altresì, che tutti gli elementi raccolti indicavano rapporto di stretta fiducia del RU con OM PE che svolgeva per lui i vari compiti tre quali quello di autista o quello di veicolare le notizie e gli ordini del capomafia. In conclusione il Collegio ritiene che il Tribunale – con motivazione che non si presta a censure – abbia ritenuto che il RU si fosse recato presso la concessionaria del TT, dove prendeva parte all'azione estorsiva in modo consapevole, avendo ricevuto poco prima delle chiare indicazioni dal OM (pag. 20 dell’ordinanza impugnata). 3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa 6 al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN ON LO TO
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentito l’Avv. Domenico Infantino del foro di Palmi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Reggio Calabria respingeva la richiesta proposta nell'interesse di RI RU di annullare l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere per due reati estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore di RI RU che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.; art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 13) ovvero per il delitto di estorsione commesso in danno di PE MI: il compendio indiziario raccolto indicherebbe - Penale Sent. Sez. 2 Num. 10429 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 04/03/2026 2 contrariamente a quanto ritenuto - che l'incontro del RU con il MI sarebbe avvenuto prima che si verificasse la condotta estorsiva e che, pertanto lo stesso sarebbe solo un “antecedente causale” che non sarebbe causalmente correlato con la consumazione del reato;
2.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.; art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’estorsione ai danni di LE TT contestata al capo 27): si deduceva (a) che il 10 novembre 2022 RU si sarebbe limitato ad andare a prelevare PE IT per accompagnarlo a riparare l’autovettura presso l'officina del TT, ma non avrebbe partecipato alla richiesta estorsiva né sarebbe stato presente quando PE OM aveva impartito le istruzioni estorsive allo IT, (b) che il fatto che il RU avesse accompagnato PE IT a ritirare il veicolo riparato sarebbe un post factum non punibile a titolo di concorso nell’estorsione, ma, al più, inquadrabile come condotta di favoreggiamento reale, (c) che dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che il RU non avrebbe avuto la consapevolezza dell’estorsione, (d) che il fatto che il RU fosse stato presente quando TO IT aveva chiesto il permesso per effettuare l'azione estorsiva sarebbe stato ingiustamente valorizzato, tenuto conto che la circostanza sarebbe stata tratta da un racconto de relato di un coindagato alla moglie e che, comunque la ipotetica presenza del RU durante l’incontro dello IT con il OM non equivarrebbe a condivisione dell'azione criminosa. In sintesi, si deduceva che il RU si sarebbe limitato ad accompagnare PE IT presso l’autofficina dove questo avrebbe formulato “da solo” la richiesta estorsiva e che sarebbero state travisate le conversazioni sulla base delle quali il Tribunale aveva ritenuto che RU fosse presente ai dialoghi intercorsi tra TO IT e OM e tra costui e PE IT, decisive per la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione ai danni del MI è infondato. 1.1.La Cassazione ha già affermato che per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con 3 linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01). Tale giurisprudenza ha “preso atto” della particolare situazione che caratterizza alcune aree territoriali ad alta infiltrazione mafiosa, sottoposte al controllo pervasivo, costante e riconosciuto dei gruppi criminali che vi sono insediati. In contesti di tal genere l’attività economica è sotto il controllo delle mafie sicché gli imprenditori per potere iniziare o proseguire la loro attività devono avere il consenso e la protezione dei gruppi criminali che controllano il territorio. La nota e riconosciuta attività di controllo delle mafie induce gli imprenditori a non “attendere” il contatto, ma a richiederlo in via preventiva per garantirsi la c.d. “messa a posto”, condizione per potere lavorare senza aggressioni. La capillare diffusione delle mafie e la loro piena riconoscibilità da parte dei consociati fa sì che siano noti, o agevolmente individuabili, i “punti di contatto” cui rivolgersi per pagare il “contributo” alle mafie sedenti nel territorio. Tale anomala situazione genera una inversione delle procedure estorsive: l’imprenditore sotto la pressione della estorsione ambientale si rivolge al “punto di contatto” per entrare in relazione con i vertici del gruppo criminale che controlla il territorio e pagare il contributo per la c.d. “messa a posto”. Tale inversione è fondata su una mobilitazione volontaria generata dalle pressioni dell’estorsione ambientale ed in linea con il paradigma dell’estorsione, dato che è la capacità criminale del gruppo mafioso che controlla il territorio, nota ai consociati, che genera la costrizione ed induce gli imprenditori a chiedere di pagare il “contributo”. In materia si è già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poiché più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Nuti, Rv. 265821 - 01) Se quella descritta è la consolidata prassi che vige nei territori ad alta infiltrazione mafiosa deve ritenersi che le persone che svolgono la funzione di “punti di contatto” attivino consapevolmente la procedura estorsiva. 1.2. Nel caso in esame il Tribunale rilevava che dalle indagini, ed in particolare dalle conversazioni intercettate, era emerso che il RU fosse conscio della ragione dell'incontro richiesto dal MI e che si fosse adoperato 4 per organizzare l'appuntamento tra OM e l'imprenditore, con una condotta niente affatto neutra. ER MI contattava il RU con una richiesta che, per i toni utilizzati, appariva come sicuramente rivolta al clan. Il Tribunale evidenziava che nel contesto delle dinamiche mafiose il MI, a causa della delicatezza della richiesta, ritenesse di doversi recare da PE OM e che RU aveva compreso immediatamente che la richiesta non era rivolta a lui ma al capo;
per tale motivo, nel pieno rispetto delle gerarchie mafiose, comunicava la circostanza ad TO IT, luogotenente del capo, incaricato di vagliare gli appuntamenti con il OM. La dinamica emersa, secondo la incensurabile valutazione del Tribunale, ostava all'accoglimento della tesi difensiva circa l'inesistenza di un contributo consapevole del ricorrente all'estorsione. A ciò si aggiunge che il RU era l'autista di PE OM quindi persona a lui fiduciariamente legata e perfettamente a conoscenza delle dinamiche estorsive serialmente attivate sul territorio. In tale contesto non assumeva rilievo il fatto che il RU non avesse veicolato direttamente la richiesta estorsiva (pagg. 11 e 12 del provvedimento impugnato). 2.Il secondo motivo di ricorso che riguarda l’estorsione ai danni di LE TT è, anch’esso infondato e, pertanto, non può essere accolto. 2.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, EO e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di 5 legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la ricostruzione effettuata dai giudici di merito risulta fondata su una logica – e non rivisitabile - interpretazione delle intercettazioni ed evidenziava il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’estorsione contestata. In particolare veniva rilevato che il 10 novembre 2022, mentre si trovava all'interno della proprietà di TO IT, PE OM, alla presenza anche di RI RU, dava disposizioni per attuare il progetto estorsivo, ordinando a PE IT di consegnare l'autovettura da riparare “gratuitamente” presso l’officina di LE TT. Dunque RU era conscio delle finalità estorsive perseguite dai vertici della cosca;
peraltro egli era presente all'interno dell'ufficio di TO IT quando questi dava disposizioni al figlio PE di recarsi con RU a verificare se l'autovettura fosse pronta;
dalle intercettazioni emergeva inoltre che l'azione estorsiva che aveva non solo la funzione di lucrare il profitto derivante dalla riparazione gratuita della autovettura, ma aveva anche una funzione “monitoria” nei confronti dell'imprenditore TT volta ad affermare il potere mafioso dei OM. La partecipazione del ricorrente all’azione si ricavava anche da una conversazione intercorsa il 13 novembre 2022 tra PE OM e la moglie dalla quale si comprendeva chiaramente che il RU avesse partecipato all’azione estorsiva (pag. 18 dell’ordinanza impugnata). Emergeva, altresì, che tutti gli elementi raccolti indicavano rapporto di stretta fiducia del RU con OM PE che svolgeva per lui i vari compiti tre quali quello di autista o quello di veicolare le notizie e gli ordini del capomafia. In conclusione il Collegio ritiene che il Tribunale – con motivazione che non si presta a censure – abbia ritenuto che il RU si fosse recato presso la concessionaria del TT, dove prendeva parte all'azione estorsiva in modo consapevole, avendo ricevuto poco prima delle chiare indicazioni dal OM (pag. 20 dell’ordinanza impugnata). 3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa 6 al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 4 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN ON LO TO