CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Venezia nel procedimento contro LE RI OR, nato in [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Pietro Cirillo - di fiducia;
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia emessa in data 19/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4718 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 02/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/07/2023 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'istanza difensiva di rescissione del giudicato, ha disposto la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 30/03/2016, irrevocabile il 05/07/2016. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, affidandolo ad un unico motivo, con il quale chiede l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, osservando quanto segue: nel parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza (datato 15/07/2023), era già stato sottolineato come l'istante non avesse assolto all'onere di dimostrare la tempestività della richiesta, in ragione dell'apoditticità dell'affermazione del difensore;
la Corte territoriale si è limitata ad affermare la tempestività dell'istanza del 23/04/2023 ex art. 629-bis cod. proc. pen., sulla scorta della semplice attestazione del difensore di Leoca, consistita nell'affermare "sotto la propria responsabilità", che l'assistito aveva preso conoscenza della condanna in data 29 marzo 2023 ("...avendo in tale data acquisito copia della sentenza per il tramite del sottoscritto difensore..."). Invero, secondo costante orientamento di legittimità, è onere del difensore dalle la prova della tempestività della richiesta, utilizzando elementi obiettivi a supporto (per es. data di notifica dell'ordine di esecuzione data della richiesta del rilascio di copia della sentenza;
Sez. 5 n. 29340/2023, Rv. 284816), non potendo certo ritenersi assolto l'onere per il solo fatto che il difensore dichiari "sotto la propria responsabilità" che il condannato avrebbe acquisito la conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna a suo carico soltanto in una certa data. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc, pen., e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Al comma secondo è previsto, per la presentazione dell'istanza, il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. 3. Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale riteneva ammissibile e tempestivo il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposto dall'interessato accogliendone le ragioni, sulla base della mera attestazione del difensore "sotto la propria responsabilità, che 2 Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 l'istante aveva acquisito conoscenza dell'esistenza della condanna solo in data 29/3/23 a mezzo del difensore" (p. 1 ordinanza impugnata). 4. L'ordinanza impugnata, come correttamente rilevato dal ricorrente, prescinde dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato e degli specifici oneri che incombono sul ricorrente al fine di comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468-01). Come di recente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01, in motivazione) «è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto [...] Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato». 4.1. Chiarito tale principio, va rilevato che, nel caso in esame, il condannato non ha effettivamente allegato alcun elemento di carattere oggettivo sulla base del quale poter verificare la tempestività dell'istanza di rescissione, tale non potendosi considerare un'attestazione generica, non comprovata e apodittica del difensore, del tutto inidonea, peraltro, ad escludere che il condannato avesse già appreso aliunde l'esistenza e l'esito della sentenza definitiva;
donde, la necessità che la Corte territoriale verifichi l'effettiva sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., con riguardo particolare alla sussistenza di criteri ogbettivi che consentano di verificare il rispetto del termine di proposizione della relativa istanza da parte del condannato. 4.2. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
--' < Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. w a. cz o (%4 z < z cc3 _
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia emessa in data 19/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4718 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 02/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/07/2023 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'istanza difensiva di rescissione del giudicato, ha disposto la revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 30/03/2016, irrevocabile il 05/07/2016. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, affidandolo ad un unico motivo, con il quale chiede l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, osservando quanto segue: nel parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza (datato 15/07/2023), era già stato sottolineato come l'istante non avesse assolto all'onere di dimostrare la tempestività della richiesta, in ragione dell'apoditticità dell'affermazione del difensore;
la Corte territoriale si è limitata ad affermare la tempestività dell'istanza del 23/04/2023 ex art. 629-bis cod. proc. pen., sulla scorta della semplice attestazione del difensore di Leoca, consistita nell'affermare "sotto la propria responsabilità", che l'assistito aveva preso conoscenza della condanna in data 29 marzo 2023 ("...avendo in tale data acquisito copia della sentenza per il tramite del sottoscritto difensore..."). Invero, secondo costante orientamento di legittimità, è onere del difensore dalle la prova della tempestività della richiesta, utilizzando elementi obiettivi a supporto (per es. data di notifica dell'ordine di esecuzione data della richiesta del rilascio di copia della sentenza;
Sez. 5 n. 29340/2023, Rv. 284816), non potendo certo ritenersi assolto l'onere per il solo fatto che il difensore dichiari "sotto la propria responsabilità" che il condannato avrebbe acquisito la conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna a suo carico soltanto in una certa data. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, sancisce che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc, pen., e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Al comma secondo è previsto, per la presentazione dell'istanza, il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. 3. Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale riteneva ammissibile e tempestivo il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposto dall'interessato accogliendone le ragioni, sulla base della mera attestazione del difensore "sotto la propria responsabilità, che 2 Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025 l'istante aveva acquisito conoscenza dell'esistenza della condanna solo in data 29/3/23 a mezzo del difensore" (p. 1 ordinanza impugnata). 4. L'ordinanza impugnata, come correttamente rilevato dal ricorrente, prescinde dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato e degli specifici oneri che incombono sul ricorrente al fine di comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468-01). Come di recente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01, in motivazione) «è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto [...] Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato». 4.1. Chiarito tale principio, va rilevato che, nel caso in esame, il condannato non ha effettivamente allegato alcun elemento di carattere oggettivo sulla base del quale poter verificare la tempestività dell'istanza di rescissione, tale non potendosi considerare un'attestazione generica, non comprovata e apodittica del difensore, del tutto inidonea, peraltro, ad escludere che il condannato avesse già appreso aliunde l'esistenza e l'esito della sentenza definitiva;
donde, la necessità che la Corte territoriale verifichi l'effettiva sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., con riguardo particolare alla sussistenza di criteri ogbettivi che consentano di verificare il rispetto del termine di proposizione della relativa istanza da parte del condannato. 4.2. Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
--' < Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. w a. cz o (%4 z < z cc3 _