Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 2
In tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la segretezza dell'inchiesta preliminare non comporta che le parti non abbiano il diritto di assistere alla escussione dei testi e, in genere, al compimento dell'attività istruttoria da esse sollecitata, fermo l'obbligo del segreto per tutti coloro che siano, comunque, venuti a conoscenza di elementi di valutazione concernenti l'inchiesta e restando, in ogni caso, escluso, in ossequio all'inderogabile principio della "parità delle armi" tra le parti del processo che alle indicate attività possa assistere soltanto una delle parti in contesa. Ad un tale riguardo, il diritto della controparte d'interloquire a posteriori sulle informazioni raccolte non vale ad eliminare la descritta disparità di trattamento e il relativo vizio del procedimento.
Nei procedimenti in camera di consiglio devono essere assicurati l'esercizio del diritto di difesa e la garanzia del contraddittorio specialmente nella formazione della prova, in quanto detto principio generale è stato enunciato dall'art. 111 Cost. nella nuova formulazione introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 1999, sia pure con espresso riferimento al processo penale. Più in particolare, la natura esemplificativa delle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto consente di affermare che la nuova disciplina costituzionale nel processo ha valore generale e come tale è suscettibile di applicazione anche al processo civile, con particolare riguardo alla regola secondo cui le parti hanno facoltà di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a loro carico (fattispecie in tema di procedimento di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 274 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9084 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
da
UN CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucio Apuleio 22, presso lo studio dell'avv. Giuliano Pelà, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Schiavoni per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
NO NG MA, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia minore NO LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Pasteur 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Giannubilo, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo De Torna e Vito Mario Antifora, per procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA,
- intimato -
avverso il decreto della corte d'appello di Potenza del 30 marzo 2001. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 10 dicembre 2001;
sentito l'avv. Schiavoni e l'avv. Antifora;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti.
Svolgimento del processo
Con decreto del 10 novembre 2000 il tribunale per i minorenni di Potenza ha dichiarato ammissibile l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità che RI LA IL intende proporre, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia quindicenne LA IL, nei confronti di AN AN. La pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Potenza. La corte territoriale ha in primo luogo ritenuta infondata l'eccezione di nullità del procedimento e del decreto, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del BR per avere il tribunale proceduto all'audizione della ricorrente escludendo i difensori del BR e per avere esaminato le persone informate dei fatti, indicati dalle parti, in assenza dei difensori di entrambe le parti in causa. Infatti, da una parte, l'esame della ricorrente sarebbe avvenuto liberamente, senza particolari forme e senza che il suo difensore avesse avuto la possibilità di formulare osservazioni o richieste di chiarimenti e, dall'altra, il BR non sarebbe stato sentito, con modalità analoghe a quelle seguite per l'audizione della IL, solo perché non era comparso. Inoltre, la difesa del BR, successivamente all'audizione della IL, aveva avuto la possibilità di interloquire e dedurre in merito. Pertanto, pur non essendo condivisibili le ragioni per le quali il giudice delegato aveva escluso il difensore del BR dall'audizione della IL (ragioni indicate nella segretezza dell'inchiesta ex art. 274 c.p.c.), non si era verificata alcuna lesione dell'equilibrio delle parti.
Quanto, poi, all'audizione, senza la presenza dei difensori, delle persone informate dei fatti, al di fuori dei vincoli formali e sostanziali della testimonianza, non si sarebbe verificata alcuna lesione del diritto di difesa del UN, anche perché prima della deliberazione era stato disposto il deposito di tuttì gli atti e documenti ed entrambe le parti avevano avuto modo di presentare le proprie deduzioni e richieste.
Nel merito, richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui per ritenere ammissibile l'azione di cui all'art. 269 c.p.c., non è necessario acquisire elementi forniti di elevata efficacia probatoria, tali da indurre a ritenere la notevole probabilità dell'accoglimento della domanda, essendo sufficiente l'acquisizione di specifiche circostanze idonee a dimostrare che la pretesa non è manifestamente infondata e pretestuosa, la corte territoriale ha osservato che:
a) il BR aveva ammesso di avere conosciuto la IL e di averla incontrata dalla primavera alla fine dell'estate del 1981, interrompendo il rapporto di amicizia per essere venuto a conoscenza che la stessa intratteneva contestualmente rapporti con altri giovani della zona: ammissioni da ritenere significative per la loro stessa illogicità, non essendo coerente l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di semplice amicizia con l'interruzione del rapporto a causa di presunte relazioni sentimentali intrattenute con altri;
b) persone sentite dal giudice delegato avevano affermato che: b1) durante la gravidanza della IL vi erano stati incontri riservati tra la stessa e il BR, alla presenza della madre e di due cognati della IL, nel corso del quale il BR avrebbe affermato che non aveva alcuna intenzione di sposare la IL, dichiarandosi disposto a contribuire economicamente all'allevamento del figlio, offrendo del denaro "per chiudere la faccenda", b2) la sorella della IL aveva anche dichiarato che la relazione tra la sorella e il BR era durata circa tre anni e che, in un incontro, lo stesso BR si era detto disponibile a versare del denaro per il mantenimento del nascituro.;
c) le persone indicate dal BR non avevano fatto dichiarazioni tali da smentire le risultanze indicate;
d) il ginecologo Giuseppe Orsini aveva dichiarato che la IL aveva preso in considerazione la possibilità di interrompere la gravidanza e tale circostanza era coerente con le affermazioni della IL circa il rifiuto del matrimonio da parte del BR e con l'intenzione di questi di spingerla ad effettuate tale interruzione. Tali circostanze di fatto erano coerenti con la tesi della ricorrente, mentre non era emerso alcun dato di fatto incompatibile con l'esistenza di una relazione intima tra il BR e la IL all'epoca del concepimento. Apodittiche, generiche e non provate erano, d'altra parte, le affermazioni del BR circa analoghe azioni giudiziarie intraprese dalla IL e l'esistenza di una pluralità di relazioni intime con altri uomini all'epoca del concepimento. Quanto infine alla dedotta impotentia generandi, il preteso accertamento di tale condizione era successivo di due anni alla data del concepimento e consisteva nella constatazione di patolgie non incompatibili in modo assoluto con la possibilità di procreare. Avverso il decreto della corte d'appello di Potenza il BR ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la IL.
Motivi della decisione
1. Deducendola violazione e falsa applicazione degli articoli 269, 274, 276 c.c, e degli articoli 101,737, 738, 117, 220, 244 c.p.c, nonché degli articoli 3 e 24 Cost. e vizio di motivazione, il ricorrente, con il primo motivo, censura il rigetto dell'eccezione di nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo adottato dal tribunale per i minorenni, lamentando di non avere potuto assistere all'audizione della IL e all'assunzione delle informazioni raccolte mediante esame delle persone a conoscenza dei fatti.
2. Il motivo è fondato.
In punto di fatto, è pacifico tra le parti che il tribunale per i minorenni ha proceduto all'audizione della IL in presenza soltanto dei suoi difensori e ha sentito le persone informate dei fatti in assenza dei difensori di entrambe le parti.
Ora, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto diritti soggettivi si sottrae al dubbio di legittimità costituzionale perché, il diritto vivente (v. da ultimo, sez. unite n. 5629 del 1996) assicura anche nei procedimenti camerali l'esercizio del diritto di difesa e la garanzia del contraddittorio (Corte cost. n. 543 e 573 del 1989, 55 e 156 del 1986, 103 del 1985, 238 del 1976, 202/1975, n. 22 del 1973, 142/1970, 122/1966). Per quanto riguarda il procedimento ex art. 274 c.p.c. si è in particolare affermato che le disposizioni contenute nell'art. 274, 3^ comma, c.c. - secondo cui l'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta, ed inoltre gli atti e i documenti dell'inchiesta sono depositati in cancelleria per potere essere esaminati dalle parti - non esclude il diritto delle parti di assistere all'attività istruttoria dalle medesime sollecitata, fermo restando l'obbligo del segreto per tutti coloro che, comunque, sono venuti a conoscenza di elementi di valutazione concernenti l'inchiesta (Cass., n. 2978/1994, 10833/1995, n. 13923/1999). Si è inoltre sottolineato che, comunque, è escluso, in ossequio all'inderogabile principio della "parità delle armi" tra le parti del processo (art. 3 e 24 cost.), che alle indicate attività possa assistere soltanto una delle parti in contesa, senza che il diritto della controparte d'interloquire a posteriori sulle informazioni raccolte elimini la descritta disparità di trattamento e il relativo vizio del procedimento (sentenza n. 10833/95 e 13923/1999, cit.). Alla stregua di tale orientamento deve ritenersi senz'altro nulla l'audizione della IL in presenza solo dei suoi difensori. Quanto alla raccolta di informazioni con esclusione della presenza dei difensori di entrambe le parti, deve pervenirsi alla stessa conclusione., sulla base di ulteriori considerazioni. Infatti, nella sentenza n. 10833 del 1995, avente ad oggetto una fattispecie in cui era stata illegittimamente consentita l'assistenza all'assunzione delle informazioni soltanto a una delle parti, è stato obiter affermato che, sulla base della giurisprudenza costituzionale secondo cui la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio non esclude una posticipazione dell'esercizio di tali diritti a una fase successiva a quella della raccolta delle informazionì stesse, potrebbe ritenersi legittima anche la raccolta di dichiarazioni rese da persone informate dei fatti, al di fuori della presenza delle parti, fermo il diritto delle stesse di esprimere successivamente osservazioni in merito al contenuto delle dichiarazioni.
Tuttavia, a parte che un mero passaggio argomentativo, non essenziale per la soluzione del caso concreto, non può ritenersi dotato di alcuna "autorità" di precedente, non può ignorarsi che successivamente alla decisione di cui si tratta è stato modificato l'art. 111 Cost. con la legge costituzionale n. 2 del 1999. Il secondo, terzo e quarto comma, hanno articolato il principio generale affermato nel secondo comma ("ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità..."), in concrete regole sulla formazione delle prove, sia pure con espresso riferimento solo al processo penale. Tra tali regole, ispirate al principio del contraddittorio nella formazione della prova, è rilevante quella secondo cui le parti hanno facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a foro carico e la previsione di eccezioni alla suddetta regola generale. La natura esemplificativa delle disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 111, riconosciuta dalla più autorevole dottrina, consente di affermare che in realtà la nuova disciplina costituzionale del processo ha valore generale e come tale è suscettibile di essere applicata anche al processo civile.
Alla luce delle osservazioni svolte, quindi, è molto dubbio che possa rimanere fermo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale che consentirebbe la raccolta di materiale probatorio nei procedimenti camerali al di fuori del un contestuale contraddittorio e, comunque, l'interpretazione conforme a costituzione, che, come è noto deve essere ad ogni altra preferita, è quella alla cui stregua si deve ritenere che, anche nei procedimenti camerali su diritti, compreso quello disciplinato dall'art. 274 c.c., non essendo espressamente previste deroghe al principio generale, la formazione del materiale probatorio non può avvenire al di fuori della presenza delle parti e dei loro difensori, che hanno facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a loro sfavorevoli.
Ne consegue l'integrale accoglimento del primo motivo, che comporta l'assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente ha formulato censure al merito del provvedimento impugnato, e la cassazione di detto provvedimento, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla sezione per i minorenni della corte d'appello di Potenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo: cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla sezione per i minorenni della corte d'appello di Potenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002