Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9084
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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In tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la segretezza dell'inchiesta preliminare non comporta che le parti non abbiano il diritto di assistere alla escussione dei testi e, in genere, al compimento dell'attività istruttoria da esse sollecitata, fermo l'obbligo del segreto per tutti coloro che siano, comunque, venuti a conoscenza di elementi di valutazione concernenti l'inchiesta e restando, in ogni caso, escluso, in ossequio all'inderogabile principio della "parità delle armi" tra le parti del processo che alle indicate attività possa assistere soltanto una delle parti in contesa. Ad un tale riguardo, il diritto della controparte d'interloquire a posteriori sulle informazioni raccolte non vale ad eliminare la descritta disparità di trattamento e il relativo vizio del procedimento.

Nei procedimenti in camera di consiglio devono essere assicurati l'esercizio del diritto di difesa e la garanzia del contraddittorio specialmente nella formazione della prova, in quanto detto principio generale è stato enunciato dall'art. 111 Cost. nella nuova formulazione introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 1999, sia pure con espresso riferimento al processo penale. Più in particolare, la natura esemplificativa delle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto consente di affermare che la nuova disciplina costituzionale nel processo ha valore generale e come tale è suscettibile di applicazione anche al processo civile, con particolare riguardo alla regola secondo cui le parti hanno facoltà di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a loro carico (fattispecie in tema di procedimento di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 274 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9084
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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