Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore. (Nella specie, il verbale di udienza era stato chiuso alle 11,30, nonostante l'udienza fosse fissata alle 12).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2008, n. 39843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39843 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/09/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 3448
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013177/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO TI, N. IL 28/07/1979;
2) FR IM, N. IL 03/08/1978;
3) LL RI, N. IL 02/10/1978;
avverso SENTENZA del 29/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di annullamento c.r., del S.P.G. Dott. MURA Antonio;
udito il difensore Avv. DE MARZO.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del Tribunale di Viterbo di NO VA, LL MI e EL ER, ciascuno con generiche ad a. 1 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 455 e 56 c.p., per aver acquistato tre banconote contraffatte da L. 50.000, pagandole L. 15.000 per metterle in circolazione, spendendone una nella pasticceria AL e tentando di spenderne altra in un negozio di alimentari di Viterbo, sino al 5.11.98. Il difensore, Avv. De Marzo, propone ricorso unico che denuncia inosservanza di norme processuali a pena di nullità:
1 - (art. 601 c.p.p., commi 3 e 6 e art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f e comma 2) perché, dopo il rinvio ad udienza fissa del 29.10.07, ore 12, il verbale d'udienza era chiuso alle ore 11,30, ed il difensore sopravvenuto alle ore 11,35, faceva rilevare sempre a verbale che il processo era stato celebrato prima dell'ora stabilita, con impedimento dell'esercizio del diritto di difesa (Cfr. Cass., Sez. 6, n. 8794/96, CED rv. 205907). 2 - (art. 507 c.p.p.) per avere il Giudice di 1 grado autorizzato l'assunzione "tardiva" di prova da parte del P.M., disponendone su sua sollecitazione la citazione.
3 - (art. 426 c.p.p.), perché già il capo d'imputazione e quindi la sentenza di 1 grado mancano di un elemento essenziale, non consente di rilevare se, nel caso, sia contemplato un reato consumato o tentato.
2 - Il 1 motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Nel caso di specie si ravvisa difatti nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) per assenza del difensore alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all'ora prefissata, ed in effetti degli stessi imputati, ancorché non comparsi di seguito con il difensore, non potendosi giustificare l'assenza di parti sostanziali e tecnica alla luce di quanto stabilito nell'atto di rinvio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2008