Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5150
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Massime1

L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi sottoposto a visita medica presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell'ultimo giorno e quindi in una situazione da rendere impossibile l'effettuazione di quella visita in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, in ragione della coincidenza dell'apertura dell'ambulatorio del medico stesso).

Commentario1

  • 1Assenza del lavoratore giustificata da valida ragione socialmente apprezzabileAccesso limitato
    Raffaele Cirillo · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5150
Data del deposito : 26 maggio 1999

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