Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che fosse incensurabile, perché sorretta da corretta motivazione la valutazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che fosse giustificata l'assenza alla visita fiscale di un lavoratore che aveva dato dimostrazione di essersi sottoposto a visita medica presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell'ultimo giorno e quindi in una situazione da rendere impossibile l'effettuazione di quella visita in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, in ragione della coincidenza dell'apertura dell'ambulatorio del medico stesso).
Commentario • 1
- 1. Assenza del lavoratore giustificata da valida ragione socialmente apprezzabileAccesso limitatoRaffaele Cirillo · https://www.altalex.com/ · 16 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco Sommella Presidente
Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Pietro Cuoco Consigliere
Dott. Luciano Vigolo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, presso gli avvocati Giuseppe Gigante e Mario Passaro, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT TE, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 20 del 6/2/95;dep 5 aprile 1995, RG. 120/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito l'avv. Franco Agostini per il resistente;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 20 in data 5 aprile 1995, il Tribunale di Venezia confermava la sentenza del Pretore di quella città del 2 maggio 1993, con la quale era stata accolta la domanda di OT TE volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia, così respingendo l'appello proposto dall'INPS che rifiutava la prestazione assumendo essere ingiustificata la constatata assenza dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. Il Collegio di merito richiamava la giurisprudenza di questa Corte nel senso che il giustificato motivo di assenza del lavoratore dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità non si identifica con lo stato di necessità o con l'ipotesi di forza maggiore ma può essere dato da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in diverso orario. Con riferimento al caso concreto poneva in evidenza che i tempi di visita del medico curante coincidevano con le fasce orarie di reperibilità e l'assenza era avvenuta appunto nelle ore pomeridiane dell'ultimo giorno utile per un controllo finalizzato alla verifica della compatibilità delle condizioni di salute con la ripresa dell'attività lavorativa. Propone ricorso per cassazione l'INPS ed avanza un unico motivo variamente articolato.
Resiste il OT con controricorso e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, notificato il 9 marzo 1996 e tempestivamente depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 369 cpc. Ed invero il ricorso principale era stato notificato il 6 luglio 1995 e pertanto il termine di gg. 20, decorrente ai sensi dell'art.370 cpc dalla scadenza di quello stabilito ugualmente in gg. 20 per il deposito in cancelleria del ricorso principale, era longe et ultra decorso alla data di notifica del controricorso. Con l'unico mezzo l'Istituto ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, in riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc. Sostiene che il lavoratore deve provare la sussistenza del giustificato motivo, da identificarsi in validi motivi oggettivi, quali l'aggravamento della malattia o l'insorgere di una patologia nuova.
La doglianza non appare fondata. Ed invero l'assenza alla visita di controllo, cui consegue, quale sanzione amministrativa, la perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con la legge n.
638, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuazione in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (Cass. n. 6293 del 22-06-1990, n. 13982/91, n. 9940/1991, n. 11488 del 21-10-1992, n. 3639 del 16 aprile 1994). Il giustificato motivo può essere costituito anche da una seria ragione, solamente apprezzabile, per non osservare l'obbligo di reperibilità, ancorché non insuperabile e neppure tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari;
la valutazione del giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 8089/1991). Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto giustificata l'assenza alla visita fiscale, avendo l'assicurato dimostrato di essersi sottoposto a visita medica presso il proprio medico curante, al fine di verificare lo stato di salute e la possibilità di riprendere il lavoro senza pregiudizio, proprio nel pomeriggio dell'ultimo giorno e quindi in una situazione tale da rendere impossibile l'accertamento in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità, per la coincidenza con l'apertura dell'ambulatorio. Trattasi di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione corretta sotto il profilo logico - giuridico ed esente da errori, come tale incensurabile in sede di legittimità. È appena il caso di porre in rilievo che l'Istituto ricorrente, pur affermando essere scorretto il ragionamento del tribunale sotto il profilo logico, non indica il canone che sarebbe stato violato ma si limita a richiamare principi, quali la sussistenza dell'onere della prova a carico del lavoratore e la non riconducibilità del giustificato motivo alla mera sussistenza di uno stato patologico, sicuramente accettabili e peraltro non attinenti all'argomentazione svolta dal tribunale. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la distrazione, come da richiesta, in favore dell'avv. Franco Agostini dichiaratosi antistatario, che ha partecipato all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte