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19 marzo 2020
19 marzo 2020
Art. 6. Restituzione del corpo del defunto 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
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- 1. Parere sullo schema di decreto recante disposizioni concernenti le modalità di trasmissione telematica dei contenuti informativi relativi a dichiarazione di…Garante Privacy · 30 novembre 2023 · 11.11714
[…] CONSIDERATO che in relazione ai diritti degli interessati lo schema di decreto prevede che “I dati relativi al consenso all'utilizzo post mortem del corpo o dei tessuti, espresso dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, per il minore di età, sono cancellati al compimento della maggiore età dello stesso” e che “L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 18 e dall'articolo 21 del Regolamento, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni a cura della Azienda sanitaria che raccoglie la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento medesimo” (art. 7);
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Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., ordinanza 18/02/2022, n. 37Provvedimento: […] che, nel corso del giudizio, è sopravvenuta la legge della Regione Liguria 2 aprile 2021, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 1° giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)», i cui artt. 3 e 4 hanno sostituito, rispettivamente, la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 e il comma 5 dell'art. 6 della legge reg. Liguria n. 10 del 2020, ossia proprio le due disposizioni che avevano formato specifico oggetto delle censure statali;Leggi di più...
- giudizio costituzionale·
- successiva rinuncia, in mancanza della costituzione della resistente·
- sopravvenienze nel giudizio principale