Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini dell'accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza pronunciata da giudice straniero occorre verificare se sia stata rispettata la condizione prevista dall'art. 733, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. ed, in particolare, se le dichiarazioni rese dall'imputato, su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 14459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14459 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 06/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1703
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 50443/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/10/2011 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, su richiesta del Procuratore generale in sede ex art. 730 cod. proc. pen., in relazione all'art. 12 c.p., comma 1, n. 1, disponeva il riconoscimento della sentenza del Tribunale Distrettuale di Obertoggenburg-Neutoggenburg (Cantone di San Gallo, Svizzera) in data 5 novembre 2004, passata in giudicato il 6 dicembre 2004, con la quale GO AN veniva condannato alla pena di anni undici di reclusione per i reati di rapina, tentata estorsione, sequestro di persona e altro.
2. Ricorre per cassazione il GO, denunciando di persona:
2.1. Vizio di motivazione in punto di mancata considerazione dei rilievi difensivi, con i quali si osservava che l'imputato, davanti all'a.g. svizzera non era stato nel corso delle indagini, in cui era stato più volte interrogato dalla p.g., assistito da un difensore.
2.2. Inosservanza della legge penale, non essendo stato richiesto all'a.g. svizzera di specificare sulla base di quali atti il GO venne ritenuto colpevole.
3. Ha poi presentato memoria difensiva il GO, a sostegno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso della Corte il ricorso è fondato.
2. Va ribadito che il riconoscimento della sentenza straniera presuppone che sia stata accertata l'osservanza nell'ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, che implica necessariamente, tra l'altro, l'assistenza di un difensore (v. Sez. 6, n. 24382 del 12/03/2008, Santarelli, Rv. 240418; nonché in ambito della Corte EDU, tra le altre, Prima Sezione, 24 settembre 2009, Pishchalnikov c. Russia;
G.C., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania;
Idem, 2 agosto 2005, Kolu c. Turchia, che estendono la garanzia difensiva sin dalle prime fasi dell'inchiesta penale).
3. Come esattamente osservato dal Procuratore generale requirente, dalla sentenza dell'a.g. svizzera, in cui più volte si da atto dell'ammissione dei fatti da parte del GO, senza peraltro che sia riportato, sia pure sommariamente, il contenuto di tali ammissioni, non si ricava in che sede processuale ciò sia avvenuto:
se nello stesso dibattimento, al quale il GO era presente, ovvero nel corso della istruttoria, condotta, secondo quanto dedotto dal ricorrente, senza alcuna assistenza difensiva, dalla polizia giudiziaria o dal giudice istruttore.
D'altro canto, nelle medesima sentenza, nel punto 1 delle "Considerazioni" si fa riferimento, relativamente ai fatti di causa, alla "accusatoria dell'Ufficio Cantonale per le indagini preliminari del 13 agosto 2004", così potendo sorgere il dubbio che è sulla base di tali atti predibattimentali che si sia fondato, quantomeno in parte, il convincimento della colpevolezza dell'imputato.
4. Ai fini dell'accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera, occorre dunque verificare se sia stata rispettata la condizione di cui all'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. c), e in particolare se le dichiarazioni rese dall'imputato, su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che verificherà il rispetto dei principi sopra indicati previa acquisizione di informazioni e della pertinente documentazione dall'a.g. svizzera.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2013