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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6893/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cariati 87062 Cariati CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: a) accertare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di intimazione di pagamento n. 034202490116464 67/000 per i motivi riportati in premessa;
c) accertare e dichiarare prescritti i tributi, gli interessi, le sanzioni ed i crediti azionati con l'atto impugnato e le cartelle sottostanti, per i motivi in premessa.
In subordine, dichiarare la estinzione, anche parziale, per intervenuta prescrizione della pretesa intimata e comunque dei crediti e delle somme indicate nell'atto di intimazione di pagamento n. 034202490116464
67/000 impugnata e ridurre a giustizia gli interessi applicati e le sanzioni disposte.
Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento.
Resistente/Appellato: per DE respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Per la EG Calabria: 1) Dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di conformità della procura alle liti;
2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini;
3) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
4) Rigettare il ricorso poiché infondato;
5) Condannare alle spese di soccombenza;
6)Condannare alle spese di soccombenza fase cautelare per difetto di periculum.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alle cartelle:
-03420200018652176000 (tassa automobilistica 2015)
-03420210018027241000 (Tari anno 2020 e Tassa automobilistica 2016);
-03420220007216980000 (Tassa Automobilistica 2017 e 2018)
-03420220010127779000 (Tari 2014)
-03420220014605834000 (Tari 2015)
Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti, mai notificati,
e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonchè la decadenza dell'azione di riscossione, la carenza di motivazione e concludeva per l'annullamento nei termini riportati in epigrafe. Si costituiva in giudizio DE, che produceva la prova della notifica a mezzo pec delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento, e la conseguente inammissibilità dei motivi riferibili al merito dell'imposizione tributaria, nonchè l'infondatezza della eccezione di prescrizione (i cui termini erano stati interrotti anche dalla notifica della intimazione di pagamento n. 03420239003164278000 in data 31.05.2023).
Si costituiva in giudizio la EG Calabria, che contestava l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti, priva dell'attestazione di conformità, e la tardiva costituzione del ricorrente, essendo inapplicabile al ricorso l'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992. La EG Calabria contestava altresì la tempestività del ricorso,
e l'infondatezza nel merito.
Il comune di Cariati non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si devono rigettare le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dalla EG
Calabria, il cui esame è pregiudiziale rispetto al merito.
Si deve osservare, infatti, che la procura contiene l'attestazione di conformità ex art. 22 comma 2 del D.lgs.
82/2005, che il ricorso è stato depositato in giudizio entro il termine di trenta giorni dalla sua notifica ai resistenti e che la data di notifica dell'intimazione è attestata nella costituzione di DE (e peraltro la prova della notifica in data diversa da quella indicata dal ricorrente deve necessariamente essere fornita dalla parte notficante, visto che il destinatario non detiene la relata di notifica).
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Le doglianze avenazate dal ricorrente sono infatti prive di pregio, in quanto le cartelle sono state tutte notificate nel 2022 a mezzo pec, e non sono state tempestivamente impugnate. Non era pertanto necessaria la loro allegazione all'intimazione, essendo sufficiente il richiamo degli atti già portati a conoscenza legale del contribuente.
La mancata tempestiva impugnazione impedisce la proposizione di eccezioni relative alla fase di accertamento dei tributi e di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, intervenuti prima della notifica delle cartelle. Inoltre, si deve escludere la prescrizione successiva alla notifica, vista l'interruzione dei termini determinata dalla notifica dell'intimazione n. 03420239003164278000 in data 31.05.2023.
Infine, non sussiste un vizio di motivazione, atteso che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, pssia un atto che preannuncia l'esecuzione, e la motivazione della imposizione è invece contenuta nelle cartelle sottese, tutte notificate al ricorrente e richiamate nell'atto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di DE, liquidate in base al valore del giudizio e dell'attività svolta, mentre possono essere compensate per metà tra ricorrente e EG Calabria, in ragione della evidente infondatezza di tutte le eccezioni preliminari, e per la restante metà poste a carico di parte soccomebnte, liquidando i compensi in ragione dei tributi riferibili alla EG (di valore inferiore ad € 1.100) e tenendo conto della difesa a mezzo di funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condnana il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di DE, liquidate in € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ove richiesto.
Compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e EG Calabria e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata (già dimezzata) in € 92,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ON MANUELA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6893/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cariati 87062 Cariati CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011646467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: a) accertare e dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di intimazione di pagamento n. 034202490116464 67/000 per i motivi riportati in premessa;
c) accertare e dichiarare prescritti i tributi, gli interessi, le sanzioni ed i crediti azionati con l'atto impugnato e le cartelle sottostanti, per i motivi in premessa.
In subordine, dichiarare la estinzione, anche parziale, per intervenuta prescrizione della pretesa intimata e comunque dei crediti e delle somme indicate nell'atto di intimazione di pagamento n. 034202490116464
67/000 impugnata e ridurre a giustizia gli interessi applicati e le sanzioni disposte.
Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento.
Resistente/Appellato: per DE respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Per la EG Calabria: 1) Dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di conformità della procura alle liti;
2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini;
3) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
4) Rigettare il ricorso poiché infondato;
5) Condannare alle spese di soccombenza;
6)Condannare alle spese di soccombenza fase cautelare per difetto di periculum.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente alle cartelle:
-03420200018652176000 (tassa automobilistica 2015)
-03420210018027241000 (Tari anno 2020 e Tassa automobilistica 2016);
-03420220007216980000 (Tassa Automobilistica 2017 e 2018)
-03420220010127779000 (Tari 2014)
-03420220014605834000 (Tari 2015)
Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti, mai notificati,
e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonchè la decadenza dell'azione di riscossione, la carenza di motivazione e concludeva per l'annullamento nei termini riportati in epigrafe. Si costituiva in giudizio DE, che produceva la prova della notifica a mezzo pec delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento, e la conseguente inammissibilità dei motivi riferibili al merito dell'imposizione tributaria, nonchè l'infondatezza della eccezione di prescrizione (i cui termini erano stati interrotti anche dalla notifica della intimazione di pagamento n. 03420239003164278000 in data 31.05.2023).
Si costituiva in giudizio la EG Calabria, che contestava l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti, priva dell'attestazione di conformità, e la tardiva costituzione del ricorrente, essendo inapplicabile al ricorso l'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992. La EG Calabria contestava altresì la tempestività del ricorso,
e l'infondatezza nel merito.
Il comune di Cariati non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si devono rigettare le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dalla EG
Calabria, il cui esame è pregiudiziale rispetto al merito.
Si deve osservare, infatti, che la procura contiene l'attestazione di conformità ex art. 22 comma 2 del D.lgs.
82/2005, che il ricorso è stato depositato in giudizio entro il termine di trenta giorni dalla sua notifica ai resistenti e che la data di notifica dell'intimazione è attestata nella costituzione di DE (e peraltro la prova della notifica in data diversa da quella indicata dal ricorrente deve necessariamente essere fornita dalla parte notficante, visto che il destinatario non detiene la relata di notifica).
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Le doglianze avenazate dal ricorrente sono infatti prive di pregio, in quanto le cartelle sono state tutte notificate nel 2022 a mezzo pec, e non sono state tempestivamente impugnate. Non era pertanto necessaria la loro allegazione all'intimazione, essendo sufficiente il richiamo degli atti già portati a conoscenza legale del contribuente.
La mancata tempestiva impugnazione impedisce la proposizione di eccezioni relative alla fase di accertamento dei tributi e di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, intervenuti prima della notifica delle cartelle. Inoltre, si deve escludere la prescrizione successiva alla notifica, vista l'interruzione dei termini determinata dalla notifica dell'intimazione n. 03420239003164278000 in data 31.05.2023.
Infine, non sussiste un vizio di motivazione, atteso che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, pssia un atto che preannuncia l'esecuzione, e la motivazione della imposizione è invece contenuta nelle cartelle sottese, tutte notificate al ricorrente e richiamate nell'atto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di DE, liquidate in base al valore del giudizio e dell'attività svolta, mentre possono essere compensate per metà tra ricorrente e EG Calabria, in ragione della evidente infondatezza di tutte le eccezioni preliminari, e per la restante metà poste a carico di parte soccomebnte, liquidando i compensi in ragione dei tributi riferibili alla EG (di valore inferiore ad € 1.100) e tenendo conto della difesa a mezzo di funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condnana il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di DE, liquidate in € 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ove richiesto.
Compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e EG Calabria e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata (già dimezzata) in € 92,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge.