Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 490
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata allegazione degli atti presupposti

    Le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo PEC nel 2022 e non sono state tempestivamente impugnate. Non era pertanto necessaria la loro allegazione all'intimazione, essendo sufficiente il richiamo degli atti già portati a conoscenza legale del contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi, interessi, sanzioni e crediti

    La mancata tempestiva impugnazione delle cartelle impedisce la proposizione di eccezioni relative alla prescrizione intervenuta prima della notifica delle cartelle. Si esclude la prescrizione successiva alla notifica, vista l'interruzione dei termini determinata dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239003164278000 in data 31.05.2023.

  • Rigettato
    Estinzione per prescrizione

    La mancata tempestiva impugnazione delle cartelle impedisce la proposizione di eccezioni relative alla prescrizione intervenuta prima della notifica delle cartelle. Si esclude la prescrizione successiva alla notifica, vista l'interruzione dei termini determinata dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239003164278000 in data 31.05.2023.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Non sussiste un vizio di motivazione, atteso che l'atto impugnato è una intimazione di pagamento, che preannuncia l'esecuzione, e la motivazione dell'imposizione è contenuta nelle cartelle sottese, tutte notificate al ricorrente e richiamate nell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 490
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 490
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo