Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Agli effetti dell'art. 625 n 7 cod. pen., gli alberi appartenenti ad un comune, e adibiti a una funzione ornamentale, debbono considerarsi destinati a pubblica utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2007, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/01/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 79
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 9433/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE PE EL, n. a Serino il 29 settembre 1962;
ER ER, n. a Pontecagnano Faiano il 14 gennaio 1958;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 30 settembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di EL EL PE e RO ER in ordine al delitto di furto aggravato.
Ricorrono per cassazione EL EL PE e ER RO e propongono cinque d'impugnazione. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 192 c.p.p., lamentando che i giudici del merito si siano fondati solo su sospetti senza indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati;
con il secondo motivo lamentano l'ingiustificato diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
con il terzo e con il quarto motivo lamentano mancanza e illogicità della motivazione, erroneamente argomentata a partire da un indimostrato convincimento di colpevolezza e priva di indicazioni sul dolo, non essendo delimitata l'area in cui si trovavano le piante, e sull'entità della pena;
con il quinto motivo lamentano l'erronea applicazione sia dell'art. 625 c.p., n. 7, in relazione alla recisione di piante di proprietà
privata, sia dell'art. 625 c.p., n. 2, e l'erroneo riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno in favore della regione Campania, benché le piante asportate fossero di proprietà comunale. I ricorsi sono inammissibili.
I motivi attinenti alla responsabilità, alla misura della pena e alla negata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle esaurienti testimonianze dalle quali risulta che EL EL PE e ER RO furono colti in flagranza, subito dopo avere tagliato numerose piante di carpino e caricata la legna su un autocarro, mentre ragionevole appare la valutazione di mitezza della pena irrogata in conseguenza del riconoscimento come prevalenti delle circostanze attenuanti generiche.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
I motivi attinenti alle circostanze sono manifestamente infondati, posto che il taglio abusivo degli alberi, della cui altruità gli imputati non potevano dubitare nonostante la mancanza di recinzioni, costituì esercizio di violenza rilevante ai fini dell'art. 625 c.p., n. 2; e che debbono considerarsi destinati a pubblica utilità gli alberi appartenenti a un comune e adibiti a una funzione ornamentale (Cass., sez. 2^, 21 marzo 1966, Cugliolo, m. 101806). Il motivo attinente alla parte civile è inammissibile perché non proposto nei motivi d'appello.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007