Sentenza 20 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2019, n. 12392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12392 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OG PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avv. Annecchino Mario del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Pozzo nomina a sostituto depositata in udienza che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 01/12/16, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Biella, che dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen. estinto per prescrizione, e, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello, qualificato il fatto ascritto a LA DR (commesso in Biella, il 02/12/2007) ai sensi degli artt. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. e dichiaratane la stessa responsabile, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, l'ha condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. A mezzo del difensore, propone ricorso l'imputata elevando due motivi. Con il primo, deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 208 e 468 cod. proc. pen. Lamenta la mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. di rito volta a consentire l'esame dell'imputata e l'audizione di ulteriori testimoni che non furono escussi in primo grado stante la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Quanto all'imputato il legislatore non ha lasciato alcuna discrezionalità in capo al giudice in merito alla scelta se sentire o meno l'imputato a seguito di esplicita richiesta. Prima di pronunciare una sentenza di condanna, il Giudice di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in conformità alla giurisprudenza della CEDU. Con il secondo motivo, ci si duole della mancanza di motivazione in ordine al diniego della seconda sospensione condizionale della pena, non tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale (n. 95 del 28 aprile 1976).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
2. Quanto al primo motivo, l'impugnata sentenza afferma che la responsabilità dell'imputata per il furto nella cantina di NA De OS è provata al di là di ogni ragionevole dubbio dalle risultanze del dibattimento. Dette risultanze sono costituite dalle dichiarazioni dell'anzidetta persona offesa che riferiva di aver trovato alcuni degli oggetti rubati presso alcune vicine di casa che le avevano detto di averli ricevuti in regalo dalla DR nella cui abitazione aveva poi individuato alcuni oggetti della restante parte della refurtiva, oggetti che le venivano poi restituiti a seguito dell'intervento dei Carabinieri. Le testi AN D'NN, RT IN e NN TT, nel dicembre 2007 vicine di casa dell'imputata, hanno dichiarato di aver ricevuto in regalo da questa oggetti poi riconosciuti dalla persona offesa come facenti parte di quelli sottratti dalla sua cantina.Non si versa, nel caso di specie, nell'ipotesi prospettata dalla ricorrente. Invero, la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa sussiste unicamente nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva. Nel caso in disamina non si dà una diversa valutazione di attendibilità delle prove dichiarative né vi è un ribaltamento della sentenza assolutoria, essendosi in primo grado dichiarata la prescrizione. Non si assiste qui ad una rivisitazione delle prove dichiarative perché l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni rese in primo grado dalle testimoni sopra citate. Inconferente appare pertanto il riferimento alla giurisprudenza CEDU, i cui principi peraltro erano già da tempo patrimonio della giurisprudenza di legittimità che sul punto si esprimeva infine nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488) sul tema avente ad oggetto la affermazione di penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità, da parte del giudice di appello, delle dichiarazioni dei testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi, con conseguente valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado antitetica a quella del Tribunale. Né assume rilievo la mancata rinnovazione istruttoria per quanto atteneva all'audizione dell'imputata. Infatti, il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce della facoltà di rendere in ogni momento spontanee dichiarazioni (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253459; Sez. 4, n. 47345 del 03/11/2005, Di Mauro, Rv. 233179). Nel merito, peraltro, l'accertamento della responsabilità dell'imputata è stata chiaramente effettuata dalla sentenza impugnata.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello motiva sul diniego della sospensione condizionale della pena rilevando che «non sussistono i presupposti per il riconoscimento per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena dato il precedente penale specifico». Si tratta di motivazione corretta e fondata in diritto stante l'inequivoco disposto dell'art. 164 per cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più d'una volta, a meno che il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa disporre la sospensione condizionale della pena qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna per delitto, non superi i limiti massimi stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 dicembre 2018 Il Consigliere