Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari a colui che nel quinquennio precedente abbia riportato condanna per il reato di evasione opera sia al momento dell'adozione originaria della misura cautelare, sia nel successivo svolgimento della vicenda cautelare, impedendo l'applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia carceraria precedentemente irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 35164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35164 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
M 35 164 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- Rel. Consigliere - N. 954 Dott. IC MILO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLADott.
- Consigliere - N. 13602/2010 Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DI RA IC N. IL 27/07/1978
avverso l'ordinanza n. 15/2009 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 27/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IC MILO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C. Di Casolar, che ha chiesto la inammissibilità Sel ricorso;
Udit i difensor Avv. non è comparto.
Fatto e diritto
1- Il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 22/12/2009, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere, alla quale NI Di PI era sottoposto in relazione al reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 73 e 80/1° lett. a) dpr n. 309/'90 (cessione continuata di cocaina e hashish a persona minore d'età, tra l'ottobre 2007 e il gennaio 2008), con quella meno rigorosa degli arresti domiciliari.
2- Su gravame del P.M., il Tribunale di Palermo, con ordinanza 27/1/2010, decidendo ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ripristinava la misura originaria, rilevando che alla restrizione domiciliare ostava la condanna irrevocabile dell'imputato, nel quinquennio precedente al fatto oggetto del presente procedimento, per il reato di evasione (sentenza Tribunale Trapani del 3/3/2003, irrevocabile 17/12/2004) e che infondati erano i rilievi difensivi circa il buon comportamento tenuto dall'imputato in carcere e circa la favorevole valutazione della posizione processuale di altri coimputati.
3- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il Di PI, deducendo la violazione dell'art. 284/5°bis c.p.p. sotto un duplice profilo: a) il divieto da tale norma previsto operava soltanto in sede di adozione della misura genetica, non anche nella fase evolutiva della posizione cautelare;
b) l'istanza di concessione degli arresti domiciliari era stata proposta dopo il decorso del quinquennio dalla condanna per evasione e, quindi, ben poteva essere accolta.
4- Il ricorso non è fondato.
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari previsto dall'art. 284/5°bis c.p.p. per colui che "sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede” opera in relazione sia al momento in cui la cautela deve essere adottata per la prima volta, sia alle vicende successive della dinamica cautelare. Il dato testuale della citata norma “non possono, comunque, essere concessi gli arresti domiciliari" - non consente interpretazioni diverse.
Non ha pregio neppure l'assunto secondo cui, essendo stata l'istanza di concessione degli arresti domiciliari proposta dopo il decorso del quinquennio dalla condanna per evasione, non opererebbe il divieto di cui all'art. 284/5°bis c.p.p.. La decorrenza del quinquennio, secondo tale norma, va computata a ritroso, assumendo come momento iniziale la data di consumazione del "fatto per il quale di procede”: questo si colloca temporalmente tra ottobre 2007-gennaio 2008 e la condanna per evasione del Di PI risulta essere divenuta irrevocabile il 17/12/2004, vale a dire nel quinquennio precedente, con l'effetto che opera il detto divieto.
5- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dovendo, a seguito della presente decisione, essere posto in esecuzione il provvedimento impugnato, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.. Così deciso in Roma il 9/6/2010 consiglioreIl Consigliere est. D EPOSITATO IN CANCELLERIA Presidente ем oggi 29 SET 2010
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Lidia Scalia 1809
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