Sentenza 12 aprile 2012
Massime • 1
Quando l'imputato ed il suo difensore sono stati ritualmente avvisati della fissazione dell'udienza preliminare nel pieno rispetto del termine minimo di comparizione, non è necessario accordare loro il medesimo termine per comparire alle eventuali successive udienze di rinvio. (Fattispecie relativa ad un decreto di anticipazione dell'udienza adottato dal nuovo G.u.p., designato a seguito del rinvio dell'udienza da parte del giudice precedentemente astenutosi, al fine di evitare la decorrenza dei termini di fase).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2012, n. 17402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17402 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola Presidente del 12/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo Consigliere N. 626
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole Consigliere N. 5235/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MO SA N. IL 24/02/1944;
avverso l'ordinanza n. 540/2011 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 19/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GREMENDOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Graziano Antonino che conclude come da ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 19/1/2012 il Tribunale di Caltanisetta, adito dall'indagato Di AC SA in sede di appello, confermava l'ordinanza in data 23/12/2011, dal medesimo appellata, con la quale il G.I.P. in sede aveva rigettato l'istanza intesa a ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere ex art. 297, comma 3 e art. 309 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in ordine al reato di concorso in tentato omicidio aggravato ex artt. 110-56-575-577 c.p., nn. 3-4.- L. n. n. 152 del 1991, art. 7,
previa declaratoria di nullità del decreto in data 21/12/2011 emesso dal G.U.P. di anticipazione dell'udienza preliminare dal 24/1/2012 al 23/12/2011.
Era accaduto che l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per tale reato giusta ordinanza in data 23/12/1992 del medesimo G.U.P. subendo una carcerazione pari a giorni 51.
A seguito della riapertura delle indagini preliminari in data 15/2/2011 il G.I.P. emetteva altro analogo titolo custodiale a carico del medesimo indagato e per il medesimo fatto delittuoso. L'udienza preliminare fissata per la data del 1/12/2011 veniva rinviata a seguito dell'astensione dello stesso G.U.P ex art. 34 e segg c.p.p. e alla successiva udienza del 15/12/2011, datosi atto che l'astensione era stata accolta, la trattazione del processo veniva rinviata all'udienza del 24/1/2012 davanti al nuovo giudice designato, successivamente anticipata a quella del 23/12/2011 per evitare la scadenza dei termini di fase.
Contro tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale ne chiede l'annullamento articolando due motivi. Con il primo motivo insiste nell'eccezione di nullità del decreto di anticipazione di udienza per violazione dell'art. 419 c.p.p., comma 4 e per difetto di motivazione e segnala l'errore dei giudici del merito nel non avere ritenuto che il rinvio dell'udienza preliminare già fissata alla data dell'1/12/2011 era da considerarsi preliminare, che in tale situazione l'imputato aveva diritto ad essere rimesso in termine ai fini di un corretto esercizio dell'attività difensiva da valutarsi in riferimento alla scelta dei riti;
che l'imputato, conoscendo come data di rinvio quella del 24/1/2012 non era stato messo in condizioni di scegliere tra i vari riti consentiti. Non avevano considerato i giudici del merito che una volta accolta la dichiarazione di astensione, il giudice astenuto non può compiere alcun altro atto del procedimento, onde il provvedimento reso alì udienza del 15/12/2011 doveva ritenersi nullo per la sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale. Di conseguenza la misura custodiale doveva ritenersi estinta per decorrenza del termine di fase, venuto a spirare alla data del 26/12/2011, e i giudici del merito avrebbero dovuto accogliere l'eccepita nullità del decreto di anticipazione di udienza e dichiarare estinta la misura dalla data del 26/12/2011. Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale in riferimento all'art. 297, comma 3 - art. 303 c.p.p., lett. a) n. 3 e al D.L. n. 553 del 1996, art. 1, comma 1, 3, 4 e il difetto di motivazione testualmente rilevabile e censura l'errore dei giudici del merito, i quali, pur avendo dato atto che il caso si inquadrava nell'istituto della contestazione a catena, trattandosi di due distinte misure cautelari contro lo stesso indagato e per il medesimo fatto, non ne aveva tratto le dovute conseguenze alla stregua della recentissima pronuncia della Corte Cost. n. 233/2011, anzitutto richiamando la sospensione conseguente alla dichiarazione di astensione, che il D.L. n. 553 del 1996 cit., art. 1, comma 1, 3, 4 riferisce alla fase dibattimentale del processo e non già a quella dell'udienza preliminare e quindi omettendo di far decorrere il termine di fase dalla data di esecuzione del primo titolo custodiale con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà, e ritenere irrilevante lo iato temporale, che intercorreva tra la cessazione degli effetti della prima misura e l'applicazione della seconda.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezze di entrambe le censure.
Ed invero, quanto al primo motivo, corretta si ravvisa la decisione del Tribunale, che ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di anticipazione dell'udienza dalla data del 24/1/2012 a quella del 23/12/2011, e conforme al principio, espresso da autorevole insegnamento di questa Corte, a mente del quale, quando l'imputato e il suo difensore sono stati ritualmente avvisati della data fissata per l'udienza preliminare nel pieno rispetto del termine minimo di comparizione, non è necessario accordare loro il medesimo termine per comparire alle eventuali successive udienze di rinvio (Cass. Sez. 4^ 16/11/2007-4/1/2008 n. 96 Rv. 238253). Nel caso in esame il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica nei termini di legge dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e il fatto che in quella udienza nessuna attività processuale venne compiuta, stante la dichiarazione di astensione del giudice procedente, non rileva, giacché è la comunicazione dell'avviso dell'udienza preliminare con la contestuale notifica della richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal P.M., che instaura il rapporto processuale e costituisce il momento in cui l'interessato viene a conoscenza dei suoi diritti e dei suoi poteri e non già l'esplicazione in concreto dell'attività in quella fase processuale. Il decreto di anticipazione dell'udienza, doveroso da parte del nuovo G.I.P. designato, al fine di evitare la decorrenza dei termini di fase, andava sibbene notificato, così come in concreto avvenuto, ma non esigeva il rispetto del termine di cui all'art. 419 c.p.p., comma 4. Nè alcuna nullità o invalidità investe il provvedimento di mero rinvio dell'udienza da parte del giudice astenuto, non essendo tale atto inquadratale nella categoria degli atti processuali vietati dalla norma di cui all'art. 42 c.p.p.. Stessa sorte merita anche il secondo motivo.
Ed infatti ineccepibile si ravvisa la conclusione cui è giunto il Tribunale nel ritenere non ancora spirato alla data dell'udienza del 23/12/2011 il termine di decorrenza della custodia in carcere, pari ad un anno, dopo avere correttamente sommato la custodia in carcere patita dall'imputato nell'ambito del presente procedimento con quella patita nell'ambito del precedente procedimento n. 1572/1992 in applicazione della norma di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, trattandosi del medesimo fatto di reato e senza tenere conto dello iato temporale intercorso tra i due procedimenti, nel quale il Di AC è tornato in libertà, così come stabilisce la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 233/2011, dalla stessa difesa richiamata e erroneamente interpretata.
Quanto alla sospensione dei termini di fase della custodia cautelare in pendenza della procedura incidentale della dichiarazione di astensione in forza del disposto di cui al D.L. n. 553 del 1996, art.1, la questione posta dalla difesa è irrilevante nel caso in esame,
in cui, pur non tenendo conto di essa, alla data summenzionata del 23/12/2011, il termine di fase non risultava comunque decorso. Infine la censura circa la pretesa connessione tra il reato di tentato omicidio e i reati contestati al ricorrente nell'ambito del procedimento cd. "Imperium", di cui pure è cenno nel secondo motivo di ricorso, è già stata valutata dal giudice del gravame, il quale ha escluso ogni possibile retrodatazione del titolo custodiale con il convincente richiamo all'epoca dei fatti commessi nell'altro procedimento, successivi al periodo del tentato omicidio, e quindi certamente non desumibili dagli atti del procedimento in esame. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2012