Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/1998, n. 6275
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Sentenza 13 marzo 1998

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I titolari di frantoi oleari, aventi natura di insediamenti produttivi, che abbiano effettuato scarichi extra tabellari prima del 12/11/1996 (data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1996 n. 574 sui frantoi)sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni: i reflui derivino esclusivamente dalla lavorazione meccanica delle olive, (o dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti), siano stati autorizzati dal Sindaco, siano state applicate procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti di almeno il 50%, i reflui vengano decantati in apposite vasche utilizzate esclusivamente per tale scopo, lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/1998, n. 6275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6275
    Data del deposito : 13 marzo 1998

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