Sentenza 13 marzo 1998
Massime • 1
I titolari di frantoi oleari, aventi natura di insediamenti produttivi, che abbiano effettuato scarichi extra tabellari prima del 12/11/1996 (data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1996 n. 574 sui frantoi)sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni: i reflui derivino esclusivamente dalla lavorazione meccanica delle olive, (o dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti), siano stati autorizzati dal Sindaco, siano state applicate procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti di almeno il 50%, i reflui vengano decantati in apposite vasche utilizzate esclusivamente per tale scopo, lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/1998, n. 6275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6275 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Ugo DINACCI Presidente del 13.3.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N. 917
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N.44468/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VA ES, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza resa il 16.7.1997 dal g.i.p. presso la pretura di Palmi.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Albano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 16.7.1997 il g.i.p. presso la pretura di Palmi, giudicando secondo il rito abbreviato, ha dichiarato ES TE colpevole a) del reato di cui all'art. 2, comma 2 bis D.L. 26.1.1987 n. 10, convertito con legge 24.3.1987 n. 119. e all'art. 21
legge 31911976, perché - quale titolare di un frantoio oleario - aveva effettuato lo smaltimento delle acque reflue derivanti dalla molitura delle olive senza aver adottato metodi e procedure di abbattimento del carico inquinante in misura non inferiore al 50% e comunque senza previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo: in Cittanova fino alla data odierna;
b) del reato di cui all'art. 2 legge 283/1962, perché - nella suddetta qualità - aveva esercitato la produzione del frantoio di cui al capo a) senza la prescritta autorizzazione sanitaria: in Cittanova fino al 22.8.1996.
Per l'effetto il pretore, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, ha condannato il TE alla pena di lire 12.000.000 di ammenda, col doppio beneficio di legge.
In sintesi, il giudice ha ritenuto, in ordine al reato sub a), che il frantoio oleario va considerato come impianto produttivo;
che il TE era in possesso della autorizzazione allo scarico sul suolo, ma non aveva abbattuto i carichi inquinanti del 50% e quindi non aveva rispettato i limiti di accettabilità fissati dalla legge 319/1976; in ordine al reato b), che il TE aveva ottenuto autorizzazione sanitaria valida per sessanta giorni poi non rinnovata, sicché era incorso nella violazione dell'art. 2 legge 283/1962. 2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo quattro motivi.
2.1 - Col primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, osservando che mancava la prova, nonché la motivazione, in ordine al mancato abbattimento del carico inquinante;
e che comunque, anche ammesso il mancato abbattimento, il fatto non era inquadrabile nell'art. 21, ma nell'art. 22, della legge 319/1976. 2.2 - Col secondo motivo deduce ancora erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in ordine alla qualificazione dell'azienda agricola del TE come insediamento produttivo, formulando in subordine eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 690/1976, in relazione all'art. 17 legge 650/1979 e all'art. 21 legge 316/1976, con riferimento all'art. 3 Cost..
2.3 - Col terzo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea interpretazione di legge, giacché il giudice non ha ritenuto che le fattispecie contestate sub a) sono state depenalizzate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11.11.1996 n. 574 (artt. 8 e 10). 2.4 - Col quarto e ultimo motivo, infine, si lamenta la mancata assoluzione dell'imputato per, difetto di colpa e ignoranza scusabile sulla legge penale.
Motivi della decisione
3 - Per affrontare i problemi sollevati dal ricorso è necessaria in via preliminare una ricognizione della normativa applicabile alla fattispecie de qua.
3.1 - In materia di scarichi provenienti da frantoi oleari, deve essere anzitutto considerato il D.L. 26.1.1987 n. 10, convertito con legge 24.3.1987 n. 119, che disciplinava gli impianti di molitura delle olive "aventi natura di insediamenti produttivi". Per quello che interessa per la presente fattispecie, questa legge stabiliva all'art. 2 che gli scarichi provenienti da detti impianti restavano soggetti in via generale alla disciplina di cui alla legge 319/1976 (comma I); ma soprattutto aggiungeva che, in deroga alla disciplina generale, e sino alla data del 31.3.1993 (secondo il termine fissato nel secondo comma, da ultimo prorogato sino alla predetta data dall'art. 19 della legge 20.5.1991 n. 158), i medesimi impianti "i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco [omissis] sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purché, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50% e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo" (comma 2 bis).
In base a tale normativa, in sostanza, i titolari di frantoi oleari aventi natura di insediamenti produttivi a) sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge 319/1976 se scaricano reflui che superino i limiti di accettabilità
stabiliti dalle tabelle allegate alla medesima legge;
b) non sono invece puniti quando scaricano reflui extratabellari, purché
- il fatto avvenga entro il 31.3.1993;
- i reflui derivino esclusivamente dalla lavorazione meccanica delle olive, o dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti;
- siano stati autorizzati dal sindaco;
- siano state applicate procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti di almeno il 50 %;
- gli stessi reflui vengano decantati in apposite vasche utilizzate esclusivamente per tale scopo;
- lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica. 3.2 - La legge 119/1987 peraltro è stata abrogata dall'art 10, comma 2, della legge 11.11.1996 n. 574, la quale ha dettato nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.
Nelle sue disposizioni finali e transitorie, quest'ultima legge stabilisce che la utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli (previa comunicazione al sindaco e secondo precisi limiti e modalità tecniche) non è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 319/1976. Inoltre - sempre secondo queste disposizioni - coloro che abbiano violato la legge 319/1976 prima dell'entrata in vigore della legge in esame non sono punibili qualora abbiano adempiuto agli obblighi previsti dagli artt 1 e 2 della legge 119/1987: più in particolare - per quanto interessa la presente fattispecie - non sono puniti per scarichi extratabellari, qualora siano stati autorizzati dal sindaco e siano state osservate tutte le altre condizioni dettate dall'art. 2, comma 2 bis della legge 119/1987, sopra riportate (sotto la lettera b) del n. 3.1) (art. 10,
commi 1 e 4, legge 574/1996). Peraltro, ad avviso di questo collegio, l'unica condizione che non è più richiesta per andare esenti da punibilità è quella temporale (che il fatto sia stato commesso prima del 31.3.1993): altrimenti non avrebbe senso il nuovo limite temporale introdotto dalla norma transitoria, che cioè il fatto sia commesso prima dell'entrata in vigore della stessa legge 574/1996. In conclusione, anche dopo quest'ultima legge, i titolari di frantoi oleari, aventi natura di insediamenti produttivi, che abbiano effettuato scarichi extrabellari (senza utilizzo agronomico) prima del 12.11.1996 (data di entrata in vigore della legge) sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 21 legge 319/1976, a meno che non ricorrano le particolari condizioni testè richiamate (reflui provenienti dalla lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e la lavatura degli impianti, autorizzazione sindacale, abbattimento della metà dei carichi inquinanti, decantazione in apposite vasche, assenza di pericolo per la salute pubblica).
4 - Così individuata la normativa applicabile, è necessario individuare esattamente il fatto che secondo la impugnata sentenza sarebbe stato commesso dall'imputato TE.
Il frantoio gestito dal TE aveva carattere di insediamento produttivo. Il titolare era stato autorizzato dal sindaco allo scarico nel suolo dei reflui provenienti dalla molitura;
non aveva però provveduto ad abbattere del 50% il carico inquinante. Per tale ragione, in data 13.5.1996, il frantoio era stato sottoposto a sequestro preventivo, confermato anche dopo l'entrata in vigore della legge 11.11.1996 n. 574 (v. pag. 3 della sentenza). Si deve sottolineare che non risulta che il TE abbia fatto ricorso all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione secondo le tecniche e le condizioni previste in quest'ultima legge (anzi, si deve escluderlo giacché il frantoio è stato sequestrato prima della entrata in vigore della legge stessa).
Va in secondo luogo evidenziato che, nonostante il reato sub a) sia stato contestato come permanente sino alla data di richiesta di rinvio a giudizio, in realtà la permanenza era necessariamente cessata alla data del sequestro preventivo del frantoio, cioè al 13.5.1996. Quindi il fatto commesso dal TE risponde al requisito temporale richiesto dal citato quarto comma dell'art. 10 della legge 574/1996.
5 - Tanto premesso, si deve anzitutto respingere il terzo motivo di ricorso (v. sopra 2.3). chiaro infatti che la fattispecie contestata al TE non è stata affatto depenalizzata dalla legge 574/1996:
sia perché al TE non è stata contestata una irregolare utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (punita solo con sanzione amministrativa), sia per il fatto contestatogli, per effetto del citato art. 104 legge 574/1996, resta soggetto in astratto a sanzione penale in tutti i quei casi non risultino soddisfatte le condizioni derogatorie previste dal comma 2 bis dell'art. 2 della legge 119/1987. 6 - Meritano invece accoglimento il primo e il secondo motivo di ricorso (nn.
2.1 e 2.2).
Quanto al secondo motivo, va anzitutto dichiarata la manifesta infondatezza della questione, di costituzionalità sollevata, giacché nessuna irragionevolezza può ravvisarsi nella disposizione che qualifica come insediamento produttivo quella azienda agraria che eserciti anche attività di trasformazione dei prodotti agrari, quando l'attività di trasformazione sia prevalente rispetto a quella di coltivazione del fondo. Piuttosto, la sentenza impugnata incorre in carenza o manifesta illogicità della motivazione laddove (pag. 3), dopo aver correttamente richiamato i criteri distintivi tra insediamento civile e insediamento produttivo in ordine alle aziende agricole, ha poi concluso per la qualifica di insediamento produttivo dopo aver verificato la sussistenza del primo criterio (prevalenza della attività di molitura delle olive rispetto a quella di produzione e raccolta delle olive), ma non quella del secondo (provenienza delle o lavorate nel frantoio da fondi esterni, in percentuale superiore a un terzo).
Quanto al primo motivo di ricorso, il collegio non può non rilevare che la sentenza impugnata, se anche motiva congruamente in ordine al mancato abbattimento dei carichi inquinanti degli scarichi (e quindi in ordine all'inesistenza della causa di non punibilità prevista dal predetto comma 2 bis art. 2 legge 119/1987), manca assolutamente di motivare e di verificare in ordine al superamento dei limiti tabellari, che costituisce pur sempre l'elemento materiale essenziale del reato contestato all'imputato. La argomentazione del giudice, infatti, pur diffondendosi pregevolmente sui complessi temi cui la costringevano gli assunti difensivi, finisce dimenticare che la contestazione del reato sub a) implicava anzitutto la verifica della materialità positiva della fattispecie (superamento dei limiti tabellari), e solo in subordine verifica della inesistenza della causa di non punibilità (abbattimento dei carichi inquinanti, decantazione in vasca apposita, ecc.).
7 - Il quarto motivo di ricorso (n. 2.4) resta assorbito.
8 - Come già risulta dalla precedente narrativa, il ricorso non investe il reato contravvenzionale contestato sub b). Ne consegue che per questo capo il giudizio di responsabilità deve ormai considerarsi definitivo. In ordine al capo a) invece la sentenza annullata con rinvio, affinché il giudice di merito accerti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di scarico extrabellare di cui al terzo comma dell'art. 21 legge 319/1976. Ritiene il collegio che il giudice di rinvio dovrà: 1) in caso di proscioglimento dal reato sub a) determinare la pena per il reato sub b); 2) in caso di condanna per il reato a) rideterminare la pena per tutti e due i reati.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di Palmi.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1998