Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 1
In tema di tutela della acque dall'inquinamento, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs n. 152 del 1999 il concetto di scarico necessitante la previa autorizzazione è limitato a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue comunque convogliabili; il giudice pertanto, giudicando su fatti pregressi alla entrata in vigore della nuova normativa, ha l'obbligo di verificare la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie penale, ed in particolare di verificare se al momento dei fatti esisteva una condotta per il convogliamento delle acque reflue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 12282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12282 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 26/09/2000
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO (est.) Consigliere N. 3099
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE Consigliere N. 27090/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RE LB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 13.3.2000 dal tribunale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, in composizione monocratica, Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 13.3.2000 il tribunale di Tivoli in composizione monocratica dichiarava LB IA colpevole a) del reato di cui all'art. 21 legge 319/1976, perché - quale responsabile dell'omonimo insediamento produttivo - aveva attivato un nuovo scarico di acque reflue senza chiedere la prescritta autorizzazione;
b) del reato di cui all'art. 23 bis legge 319/1976, perché - provvedendo autonomamente all'approvvigionamento idrico per la sua attività produttiva - aveva omesso di denunciare annualmente l'esistenza del pozzo all'autorità competente (accertati in Tivoli il 29.3.1996).
Per l'effetto il tribunale, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche, condannava l'imputato alla pena di lire 9.000.000 di ammenda.
2 - Il IA ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso per cassazione, chiedendo a) l'assoluzione per non aver commesso il fatto, giacché in data 20 novembre e 13 dicembre 1995 aveva richiesto l'autorizzazione allo scarico;
b) la diminuzione della pena irrogata.
3 - Va anzitutto rilevato d'ufficio, in ordine al capo b) dell'imputazione, che il precetto dell'art. 7, penultimo comma, della legge 10.5.1976 n. 319, sanzionato penalmente dall'art. 23 bis della stessa legge, non si applica agli insediamenti produttivi, come quello gestito dall'imputato. Invero, la disposizione che obbliga i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico a denunciare periodicamente agli uffici competenti gli strumenti installati per la misurazione della portata delle acque, non si applica agli insediamenti produttivi - come recita espressamente l'ultimo periodo del citato comma dell'art. 7.
Com'è noto, inoltre, la legge 319/1976 è stata abrogata dall'art.63 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152; ne' risulta che il decreto legislativo abbia disciplinato fattispecie penali analoghe a quella di cui all'abrogato art. 23 bis legge 319/1976. Per questo capo la sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto come reato.
4 - Quanto al reato di cui al capo a) dell'imputazione, la nuova normativa del D.Lgs. 152/1999 ha conservato il reato contravvenzionale di scarico idrico non autorizzato;
ma ha modificato significativamente il concetto di scarico, ora limitato a "qualsiasi immissione diretta tramite condotta" di acque reflue comunque convogliabili (art. 2 lett. b) del decreto). Per conseguenza, è abbandonato l'ampio concetto di scarico presupposto dalla legge 319/1976, che comprendeva scarichi di ogni tipo, diretti o indiretti
(v. art. 1 della legge), e quindi anche quelli occasionali (secondo la giurisprudenza costante di questa corte). Ora invece non configura più uno scarico in senso tecnico, e per conseguenza non ha l'obbligo penalmente sanzionato della previa autorizzazione, quello che non convoglia acque reflue tramite condotta, cioè tramite un sistema stabile di deflusso (anche se non necessariamente tramite tubazione). (Cfr. Cass. Sez. III n. 2774 del 14.9.1999, c.c. 3.9.1999, Rivoli, rv. 214176; Cass. Sez. III, n. 1774 del 16.2.2000, ud. 17.2.1999, Scaramozza, rv. 215609).
Il giudice di merito, decidendo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, aveva l'obbligo di verificare d'ufficio la sussistenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie penale ai fini di cui all'art. 2 cod. pen.: e in particolare di verificare se esisteva una condotta per il convogliamento delle acque reflue nel fosso denominato "La Foce", soprattutto se si considera che il carattere di emergenza dello scarico (accertato dallo stesso giudice: v. pag. 3 della sentenza impugnata) poteva far pensare a uno scarico occasionale e comunque privo di sistemi stabili di deflusso. Questo profilo della fattispecie penale prevale sulla circostanza - peraltro meramente asserita dall'appellante-ricorrente - che era stata richiesta (anche se non ancora ottenuta) l'autorizzazione allo scarico prima dell'accertamento del reato. Tale circostanza rileverebbe solo nel caso che il giudice di merito accertasse il carattere di scarico soggetto ad autorizzazione (cioè tramite condotta); ma allora varrebbe a derubricare il reato in quello più lieve di cui all'art. 23 legge 319/1979. Per questo capo la sentenza va quindi annullata con rinvio affinché il nuovo giudice effettui gli accertamenti suddetti alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata, senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 23 bis legge 319/1976 (capo b) della imputazione) perché il fatto non è preveduto come reato;
e in ordine al reato di cui all'art. 21 legge 319/1976 (capo a) dell'imputazione, con rinvio al tribunale di Roma in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 26.9.2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000