CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30506 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN IC nato a [...] il [...] IN NI nato a [...] il [...] IN RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza del 7/6/2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 4/12/20209, nei confronti di IN IC, IN OV e IN RI in relazione ai reati a loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 e 38, comma quinto, R.D. 18/6/1931 n. 773 in relazione all'art. 58 R.D. 635/1940. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895. Nel primo motivo la difesa rileva che il presupposto sul quale si fonda la conclusione della Corte territoriale quanto 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30506 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2023 alla dichiarazione di responsabilità di IO NA per avere portato illegalmente delle armi non essendo titolare di licenza di porto d'armi sarebbe errata. Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in specifico dal verbale dell'udienza del 22/5/2020, infatti, il ricorrente aveva presentato regolarmente la denuncia di detenzione del fucile ed era anche in attesa di ricevere la licenza di porto d'armi, il rinnovo della quale era già stato regolarmente richiesto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 38, comma quinto, R.D. 18/6/1931 n. 773. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla dichiarazione di responsabilità di CO NA per avere trasferito il proprio fucile da caccia dal luogo di detenzione indicato in denuncia omettendo di presentare una nuova denuncia sarebbe errata. Il giudice d'appello, infatti, avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze evidenziate dalla difesa che, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in specifico dal verbale dell'udienza del 7/7/2020, aveva dimostrato che il ricorrente aveva presentato una regolare denuncia relativa alle cartucce nella quale risultava il nuovo e corretto luogo dove, evidentemente, era detenuto anche il fucile. Circostanza questa che imporrebbe di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 e 63 cod. proc. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla dichiarazione di responsabilità di RI NA per avere portato illegalmente un fucile non essendo titolare di licenza di porto d'armi sarebbe errata. Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in specifico dai verbali delle udienze del 22/5/2020 e del 7/7/2020, infatti, la pronuncia si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso alla polizia giudiziaria durante il controllo che non sarebbero utilizzabili per la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e il giudice d'appello avrebbe omesso di rispondere alla specifica doglianza della difesa sul punto. 3. In data 15 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di CO NA è fondato e la sentenza quanto al reato allo stesso contestato nel capo B), considerato il decorso del termine di prescrizione, deve essere annullata senza rinvio e la pena rideterminata in anni uno ed euro tremila di multa. I ricorsi di IO NA ed RI NA sono inammissibili. 2 1. CO NA deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 38, comma quinto, R.D. 18/6/1931 n. 773 rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze evidenziate dalla difesa quanto alla buona fede del ricorrente allorché, presentando la denuncia di detenzione di alcune munizioni, aveva comunque reso noto il nuovo luogo di residenza dove anche il fucile era detenuto. La doglianza è fondata. La Corte territoriale, infatti, limitandosi a fare laconicamente riferimento alla natura del reato per la configurabilità del quale è sufficiente anche la colpa, non ha tenuto in alcuna considerazione la specifica circostanza evidenziata dalla difesa al fine di dimostrare la buona fede del ricorrente e ha così omesso di confrontarsi con quanto espressamente dedotto nell'atto di appello. L'annullamento della sentenza deve essere disposto senza rinvio. Considerato che il termine di prescrizione del reato è interamente decorso ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, infatti, deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la pena, eliminando l'aumento di mesi uno ed euro 100,00 applicato in continuazione dal giudice di merito, può essere rideterminata da questa Corte in anni uno ed euro 3.000,00 multa. 1.1. La ritenuta responsabilità di CO NA per il capo A), contestato in concorso con il fratello IO NA, non è stata oggetto di specifica censura. Le doglianze eventualmente contenute in termini incidentali nel motivo di ricorso dedotto nell'interesse di IO NA sono comunque manifestamente infondate per le ragioni esposte nel punto che segue. 2. IO NA deduce la violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 evidenziando che sarebbe emerso che il ricorrente aveva presentato regolarmente la denuncia di detenzione del fucile ed era anche in attesa di ricevere la licenza di porto d'armi, il rinnovo della quale era già stato regolarmente richiesto. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto alla medesima censura già proposta con l'atto di appello. Come correttamente evidenziato, infatti, la circostanza che il ricorrente avesse presentato i documenti per ottenere il rilascio della licenza per il porto d'armi ovvero per ottenere il rinnovo della stessa non esclude la sussistenza del reato contestato, integrato dal porto dell'arma in assenza di una licenza in corso di validità (cfr. Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella, Rv. 279129 - 01). 3 3. RI NA deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 e 63 cod. proc. pen. evidenziando che la riferibilità dell'arma al ricorrente si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso alla polizia giudiziaria durante il controllo e che il giudice d'appello avrebbe omesso di rispondere alla specifica doglianza della difesa circa l'utilizzabilità delle stesse. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, dato atto che la difesa aveva sollevato la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni, ha fondato la propria decisione sulla base del complesso degli elementi emersi senza tenere in alcuna considerazione quanto pure dichiarato dal ricorrente nell'immediatezza. Sullo specifico punto, infatti, il giudice dell'appello ha fatto riferimento agli elementi oggettivi emersi, ovvero che nell'autovettura dove viaggiava RI NA vi era un fucile di proprietà dello stesso (oggetto cioè di una denuncia di detenzione dallo stesso presentata e quindi arma allo stesso conseguentemente attribuita in "carico") e alla circostanza che non era stato indicato alcun ulteriore e diverso elemento dal quale poter inferire che la stessa arma fosse stata ceduta a uno degli altri occupanti della medesima autovettura. Ragione questa per la quale, a fronte di tale motivazione, la mancata risposta alla specifica censura circa l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni spontanee che RI NA avrebbe reso risulta irrilevante e l'attuale censura è pertanto manifestamente infondata. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi di IO NA e RI NA consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NA IO e di NA RI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NA CO limitatamente al reato contravvenzionale di cui al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in anni uno ed euro tremila di multa, dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza del 7/6/2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 4/12/20209, nei confronti di IN IC, IN OV e IN RI in relazione ai reati a loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 e 38, comma quinto, R.D. 18/6/1931 n. 773 in relazione all'art. 58 R.D. 635/1940. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895. Nel primo motivo la difesa rileva che il presupposto sul quale si fonda la conclusione della Corte territoriale quanto 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 30506 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2023 alla dichiarazione di responsabilità di IO NA per avere portato illegalmente delle armi non essendo titolare di licenza di porto d'armi sarebbe errata. Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in specifico dal verbale dell'udienza del 22/5/2020, infatti, il ricorrente aveva presentato regolarmente la denuncia di detenzione del fucile ed era anche in attesa di ricevere la licenza di porto d'armi, il rinnovo della quale era già stato regolarmente richiesto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 38, comma quinto, R.D. 18/6/1931 n. 773. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla dichiarazione di responsabilità di CO NA per avere trasferito il proprio fucile da caccia dal luogo di detenzione indicato in denuncia omettendo di presentare una nuova denuncia sarebbe errata. Il giudice d'appello, infatti, avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze evidenziate dalla difesa che, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in specifico dal verbale dell'udienza del 7/7/2020, aveva dimostrato che il ricorrente aveva presentato una regolare denuncia relativa alle cartucce nella quale risultava il nuovo e corretto luogo dove, evidentemente, era detenuto anche il fucile. Circostanza questa che imporrebbe di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 e 63 cod. proc. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla dichiarazione di responsabilità di RI NA per avere portato illegalmente un fucile non essendo titolare di licenza di porto d'armi sarebbe errata. Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in specifico dai verbali delle udienze del 22/5/2020 e del 7/7/2020, infatti, la pronuncia si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso alla polizia giudiziaria durante il controllo che non sarebbero utilizzabili per la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e il giudice d'appello avrebbe omesso di rispondere alla specifica doglianza della difesa sul punto. 3. In data 15 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di CO NA è fondato e la sentenza quanto al reato allo stesso contestato nel capo B), considerato il decorso del termine di prescrizione, deve essere annullata senza rinvio e la pena rideterminata in anni uno ed euro tremila di multa. I ricorsi di IO NA ed RI NA sono inammissibili. 2 1. CO NA deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 38, comma quinto, R.D. 18/6/1931 n. 773 rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze evidenziate dalla difesa quanto alla buona fede del ricorrente allorché, presentando la denuncia di detenzione di alcune munizioni, aveva comunque reso noto il nuovo luogo di residenza dove anche il fucile era detenuto. La doglianza è fondata. La Corte territoriale, infatti, limitandosi a fare laconicamente riferimento alla natura del reato per la configurabilità del quale è sufficiente anche la colpa, non ha tenuto in alcuna considerazione la specifica circostanza evidenziata dalla difesa al fine di dimostrare la buona fede del ricorrente e ha così omesso di confrontarsi con quanto espressamente dedotto nell'atto di appello. L'annullamento della sentenza deve essere disposto senza rinvio. Considerato che il termine di prescrizione del reato è interamente decorso ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, infatti, deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la pena, eliminando l'aumento di mesi uno ed euro 100,00 applicato in continuazione dal giudice di merito, può essere rideterminata da questa Corte in anni uno ed euro 3.000,00 multa. 1.1. La ritenuta responsabilità di CO NA per il capo A), contestato in concorso con il fratello IO NA, non è stata oggetto di specifica censura. Le doglianze eventualmente contenute in termini incidentali nel motivo di ricorso dedotto nell'interesse di IO NA sono comunque manifestamente infondate per le ragioni esposte nel punto che segue. 2. IO NA deduce la violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 evidenziando che sarebbe emerso che il ricorrente aveva presentato regolarmente la denuncia di detenzione del fucile ed era anche in attesa di ricevere la licenza di porto d'armi, il rinnovo della quale era già stato regolarmente richiesto. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto alla medesima censura già proposta con l'atto di appello. Come correttamente evidenziato, infatti, la circostanza che il ricorrente avesse presentato i documenti per ottenere il rilascio della licenza per il porto d'armi ovvero per ottenere il rinnovo della stessa non esclude la sussistenza del reato contestato, integrato dal porto dell'arma in assenza di una licenza in corso di validità (cfr. Sez. 1, n. 17497 del 23/01/2020, Panella, Rv. 279129 - 01). 3 3. RI NA deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 4 e 7 L. 2/10/1967 n. 895 e 63 cod. proc. pen. evidenziando che la riferibilità dell'arma al ricorrente si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni rese dallo stesso alla polizia giudiziaria durante il controllo e che il giudice d'appello avrebbe omesso di rispondere alla specifica doglianza della difesa circa l'utilizzabilità delle stesse. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, dato atto che la difesa aveva sollevato la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni, ha fondato la propria decisione sulla base del complesso degli elementi emersi senza tenere in alcuna considerazione quanto pure dichiarato dal ricorrente nell'immediatezza. Sullo specifico punto, infatti, il giudice dell'appello ha fatto riferimento agli elementi oggettivi emersi, ovvero che nell'autovettura dove viaggiava RI NA vi era un fucile di proprietà dello stesso (oggetto cioè di una denuncia di detenzione dallo stesso presentata e quindi arma allo stesso conseguentemente attribuita in "carico") e alla circostanza che non era stato indicato alcun ulteriore e diverso elemento dal quale poter inferire che la stessa arma fosse stata ceduta a uno degli altri occupanti della medesima autovettura. Ragione questa per la quale, a fronte di tale motivazione, la mancata risposta alla specifica censura circa l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni spontanee che RI NA avrebbe reso risulta irrilevante e l'attuale censura è pertanto manifestamente infondata. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi di IO NA e RI NA consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NA IO e di NA RI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NA CO limitatamente al reato contravvenzionale di cui al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena in anni uno ed euro tremila di multa, dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/3/2023