Sentenza 15 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti oggetto di depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 172 del 1995 il giudice, con la sentenza di proscioglimento non deve disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non rinvenendosi una norma analoga a quella di cui all'art.41 della legge 689/1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/1997, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Angelo GIULIANO Presidente del 15/12/1997
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.3391
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N.39014/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR SC, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza resa il 13.10.1995 dalla corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Bruno Ranieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla trasmissione degli atti alla autorità amministrativa,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Di Trocchio, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 14.7.1992 il pretore di Sassari dichiarava SC RT colpevole del reato di cui all'art. 21 legge 319/1976 perché, quale legale rappresentante della Argentiera s.p.a., aveva scaricato nel suolo e in mare il sistema fognario del complesso immobiliare della anzidetta società, senza la prescritta autorizzazione (accertato l'1.9.1990). Per l'effetto il pretore condannava il RT alla pena dell'arresto di mesi cinque. Su gravame dell'imputato, la corte di appello di Sassari, con sentenza del 13.10.1995, assolveva il RT perché il fatto non è più preveduto come reato, in seguito alle modifiche introdotte al predetto art. 21 dalla legge 17.5.1995 n. 172, e disponeva la trasmissione degli atti per competenza all'assessorato della regione Sardegna. In particolare la corte osservava che - secondo l'ultima legge - chiunque, senza aver richiesto l'autorizzazione, apra scarichi da insediamenti civili (com'era quello di causa) è punito solo con sanzione amministrativa pecuniaria.
2 - Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso il RT, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva. Lamenta in sostanza che la corte, anche in presenza della sopravvenuta depenalizzazione, non lo abbia assolto per non aver commesso il fatto, sia perché egli non era titolare del sistema fognario della borgata della società Argentiera, sia perché tale sistema fognario esisteva da tempo immemorabile, e ad esso si erano allacciati i residenti della borgata, come il richiesto sopralluogo avrebbe potuto verificare. Lamenta altresì che, comunque, la corte non abbia dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Motivi della decisione
3 - Il ricorso è giuridicamente infondato laddove deduce la mancata assunzione della prova richiesta, nonché il mancato proscioglimento dell'imputato con formule diverse da quella adottata dalla sentenza impugnata (cioè per non aver commesso il fatto o perché il reato era estinto per prescrizione).
3.1 - In ordine al primo problema, non v'è dubbio che il codice di rito vieti al giudice di svolgere attività istruttoria quando già risulti agli atti la esistenza di una causa di non punibilità. Infatti, a norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p., quando riconosce che il fatto contestato non è preveduto dalla legge come reato, il giudice deve immediatamente dichiararlo d'ufficio, e non può - quindi - aprire o proseguire la istruzione dibattimentale. Nella fattispecie, il fatto, dopo esser stato commesso, era stato depenalizzato per effetto dell'art. 6, comma 2, del d.l. 17.3.1995 n.79, convertito nella legge 17.5.1995 n. 112, il quale - aggiungendo un ultimo comma all'art. 21 della legge 319/1976 - ha punito solo con sanzione amministrativa chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature senza aver chiesto la autorizzazione. Si imponeva quindi il proscioglimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.. 3.2 - E ricorso peraltro pone un secondo problema, che è quello della gerarchia delle formule di proscioglimento. Più in particolare impone di chiarire il rapporto tra la formula "per non aver commesso il fatto" e quella "perché il reato è estinto per prescrizione", da una parte, e la formula "perché il fatto non è preveduto come reato", dall'altra.
La materia, come è noto, è disciplinata dal secondo comma dell'art.129 c.p.p.. Ma va precisato che questa norma regola a rigore solo il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito (fatto non sussiste, fatto non commesso dall'imputato, fatto non costituente reato, fatto non previsto come reato), stabilendo che prevalga la seconda ogni volta che sia assistita dalla evidenza della prova. Nella fattispecie de qua, quindi, fra la formula di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione e l'assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato, il giudice doveva dare la preferenza a questa seconda formula di proscioglimento.
Invece il concorso processuale tra più formule di assoluzione nel merito non è disciplinato dal testo letterale della norma. Tuttavia, anche in tal caso il giudice si trova in presenza di una pluralità di esiti processuali non tutti egualmente liberatori per l'imputato;
per conseguenza, in assenza di una norma specifica, dovrà scegliere in base ai principi dell'ordinamento. Orbene, quando gli esiti processuali siano effettivamente concorrenti, ovverosia quando le formule assolutorie siano egualmente supportate sul piano probatorio, egli dovrà scegliere la formula assolutoria più ampia in ossequio al principio generale del favor rei. In altri termini dovrà adottare la formula di assoluzione più favorevole all'imputato, sempre che sia assistita dall'evidenza della prova. A ben vedere, anche la specifica norma del secondo comma dell'art. 129 è una applicazione di questo più generale principio, giacché impone la formula di proscioglimento più liberatoria quando sia assistita dalla stessa evidenza probatoria delle formule meno liberatorie. Va sottolineato infatti che tutta la tematica del concorso processuale di formule di proscioglimento per sua stessa natura presuppone la equivalenza probatoria fra le stesse formule, ovverosia la eguale possibilità degli esiti processuali, giacché il problema del concorso tra le formule non si porrebbe nemmeno se una fosse assistita dall'evidenza probatoria e l'altra non fosse assistita dalla stessa evidenza. In base a tali principi - come questa corte ha già avuto modo di statuire a proposito dell'art. 152 cod. proc. pen. previgente - quando il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, sia in seguito a una pura e semplice abo1itioxriminis, sia in seguito alla trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, il giudice è tenuto a verificare se allo stato degli atti non risulti già evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato (Cass. Sez. III n. 9096 del 6.10.1993, ud. 23.6.1993, Steinhauslin e altri, 195202). Nella presente fattispecie processuale allo stato degli atti non risultava affatto evidente che l'imputato era estraneo al fatto contestatogli: tanto che in primo grado era stato condannato dal pretore e che in secondo grado aveva chiesto un sopralluogo per accertare la sua innocenza. Sicché correttamente e doverosamente la corte di merito ha adottato la formula di proscioglimento "perché il fatto non è previsto come reato", e non quella "perché l'imputato non l'ha commesso".
4 - Non altrettanto correttamente però la corte territoriale ha ordinato la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente per l'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, nella citata legge 12/1995 non esiste una norma transitoria analoga a quella di cui all'art. 41 della legge 24.11.1981 n. 689, che obbliga il. giudice a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente per l'illecito amministrativo, ma che è operativa solo per gli illeciti depenalizzati dalla stessa legge e non per altri casi di depenalizzazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7394 del 27.6.1994, ud. 16.3.1994, p.g. in proc. Mazza, rv. 197698, che ha affermato lo stesso principio con riferimento al nuovo codice della strada). La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente a tale ordine di trasmissione, che era privo di fondamento normativo.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 1998