Sentenza 13 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di smaltimento di rifiuti la definizione di rifiuto come "qualunque sostanza che rientri nelle categorie comprese nel catalogo dei rifiuti, e della quale il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi", comprende anche i rifiuti allo stato liquido ( in presenza delle due citate condizioni). Pertanto l'abbandono incontrollato sul suolo o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti allo stato liquido compresi nel catalogo europeo (dei rifiuti) è punito ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22; mentre lo scarico di acque reflue non comprese nel suddetto catalogo continua ad essere disciplinato dalla legge 10 maggio 1976 n.319.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Ugo DINACCI Presidente del 13.2.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 515
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Carlo GRILLO Consigliere N. 31796/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per RL AN, nato il [...], avverso la sentenza resa il 29.4.1997 dal pretore di Trento. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Udito il difensore dell'imputato, avv. Giovanna Corrias Lucente, in sostituzione dell'avv. Luigi de Finis, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 29.4.1997 il pretore di Trento ha dichiarato AN UR colpevole del reato p. e p. dall'art. 21 legge 319/1976, perché, quale direttore tecnico dello spumantificio
Ferrari, incaricato di assicurare il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, aveva omesso di effettuare gli opportuni controlli, consentendo così lo scarico nella fognatura comunale di reflui di lavorazione contenenti ing. 169 di azoto nitrico, in violazione della tabella C allegata alla legge (commesso in Ravina di Trento il 10. 11. 1994).
Per l'effetto il pretore, concesse le attenuanti generiche, ha condannato il UR alla pena di lire 12.000.000 di ammenda, oltre alla pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. per un anno. Non menzione della condanna.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore deducendo due motivi.
2.1 - Col primo lamenta erronea applicazione degli artt. 45 e 40 c.p. e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene in pratica che lo scarico extratabellare fu dovuto a errore di un operaio, che pertanto doveva escludersi la colpa del UR (ricorrendo il caso fortuito) o il nesso causale tra la sua condotta omissiva e l'evento;
che comunque la motivazione della sentenza pretorile era contraddittoria, laddove da un lato riconosceva che l'inconveniente era legato all'organizzazione produttiva e che la mansione esecutiva poteva essere assegnata a un operaio più qualificato, e dall'altra ne attribuiva la responsabilità a un semplice direttore tecnico, come l'imputato, che non possedeva i relativi poteri. 2.2 - Col secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale. Sostiene che a) al momento del fatto era in vigore il D.L. 17.9.1994 n. 537, che, con l'art. 3, modificava il terzo comma dell'art. 21 legge 319/1976 punendo lo scarico extratabellare da insediamenti industriali con la sola pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni, e senza la pena accessoria del divieto di contrattare con la P.A.. Pur essendo decaduto per mancata conversione, questo decreto - legge doveva essere applicato secondo una corretta interpretazione dell'art. 2 c.p., avvalorata da Corte Cost. n. 51/1985, e comunque perché fatto salvo dalla legge 17.5.1995 n. 172; b) per conseguenza il pretore avrebbe dovuto applicare detta norma anziché quella di cui all'art. 21 della legge 319/1976, così come modificato dalla legge 172/1995; c) peraltro, trattandosi di reato punito con la sola ammenda, il pretore avrebbe dovuto dichiararlo estinto per prescrizione, dal momento che prima del decreto di citazione a giudizio (emesso in data 29.1.1997) erano già trascorsi i due anni previsti dall'art 157 n. 6 c.p.; d) in via subordinata, lo stesso pretore avrebbe dovuto applicare una diversa pena, con riferimento alla minor pena edittale stabilita dal predetto decreto, e comunque escludere la pena accessoria.
2.3 - All'udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato ha dedotto oralmente un motivo nuovo, sostenendo che con l'art. 50 del D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, il reato contestato è stato depenalizzato.
Motivi della decisione
3 - Il motivo aggiunto nella discussione orale (v. 2.3) è inammissibile perché dedotto oltre il termine di legge (art. 585, commi 4 e 5, c.p.p.). Tuttavia va ugualmente esaminato d'ufficio ai sensi dell'art. 609 cpv. c.p.p.. Peraltro la tesi che lo sorregge è infondata. L'art. 50 del D.Lgs.
5.2.1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione - tra gli altri - dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14. Queste ultime norme vietano l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1), nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (comma 2). Non se ne può tuttavia dedurne, sulla base della coincidenza tra rifiuto liquido e scarico, che ora lo scarico idrico non autorizzato, già previsto come reato dall'art. 21, comma 1, della legge 319/1976, è degradato a illecito amministrativo;
tanto meno si può dedurre - come sostiene il difensore - che ora è semplice illecito amministrativo lo scarico extratabellare dei reflui da insediamento produttivo, già previsto come reato dal terzo comma del predetto art. 21, così come modificato dalla legge 17.5.1995 n. 172. Di contro, va anzitutto osservato che la nuova normativa non sposta sostanzialmente i termini del problema, che si era affacciato anche con la normativa precedente e che riguarda il rapporto tra la disciplina degli scarichi e quella dei rifiuti. Infatti, nell'ambito del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, l'art. 9 vietava l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti nelle aree pubbliche o private di uso pubblico (comma 1), nonché lo scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private "ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10.5.1976 n. 319" (comma 3); e anche l'art. 24 puniva la violazione di questi divieti solo con sanzioni amministrative pecuniarie (salvo che per i rifiuti tossici e nocivi).
Il problema, ora come allora, era quello di definire gli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti e di quella sugli scarichi idrici, ovverosia di distinguere tra la nozione di scarico e la nozione di rifiuti, posto che quando i rifiuti sono allo stato liquido sono astrattamente sussumibili anche nella nozione di scarico.
Com'è noto, secondo la legge 319/1976, può definirsi scarico qualsiasi immissione di sostanze liquide o convogliabili tramite condotta, che provenga direttamente o indirettamente da insediamenti produttivi o civili (e quindi direttamente anche da fognature). Mentre per rifiuto il D.P.R. 915/1982 intendeva qualsiasi sostanza derivante da attività umane o da cieli naturali, abbandonata o destinata all'abbandono. Dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti lo stesso D.P.R. 915 escludeva espressamente gli scarichi disciplinati dalla legge 319, e faceva salva l'applicazione di questa legge per lo smaltimento dei liquami sparsi nel suolo per fini produttivi e dei fanghi residuati da cicli produttivi previsti dall'art. 2 della stessa legge 319 (lett. e) n. 2 e 3), purché non tossici o nocivi. In conclusione, per le immissioni liquide o convogliabili tramite condotta, si applicava sempre la disciplina della legge 319, a meno che non si trattasse di liquami e di fanghi tossici o nocivi.
Con il D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, invece, il legislatore italiano si è adeguato più strettamente alla concettuologia vigente nella normativa comunitaria. Infatti, è definito rifiuto qualsiasi sostanza che rientri nelle categorie comprese nel cosiddetto Catalogo europeo dei rifiuti (CER), di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (v. art. 6, comma 1, lett.a), nonché Allegato A, n.2). Mentre sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del decreto "le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido" (art. 8, lett. e)). L'interprete osserva anzitutto che questa nuova sistemazione concettuale tende a rendere omogenei i due termini: prima si confrontava un fenomeno dinamico quale lo scarico idrico (spesso, ma non sempre prodotto di un'attività umana) con un elemento statico quale il rifiuto, per se stesso considerato come oggetto (anch'esso risultato di un'attività umana o di un ciclo naturale); ora si confrontano due elementi omogenei, le acque di scarico e i rifiuti, genericamente prodotti da attività umane o naturali. Risulta così più chiaro che i rifiuti sono una categoria generale, nella quale rientrano anche le acque di scarico;
ma che nella categoria di scarico, come fenomeno dinamico disciplinato dalla legge 319/1976, rientrano anche scarichi di sostanze che sicuramente non possono qualificarsi come rifiuti secondo il Catalogo europeo (per esempio le acque meteoriche, le acque di raffreddamento).
Concludendo sul punto, sulla base della nuova disciplina, l'interprete deve dedurre che l'abbandono incontrollato sul suolo o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti allo stato liquido (di cui all'art 14) compresi nel Catalogo europeo (per esempio degli oli esauriti, delle soluzione acquose di lavaggio, ecc.) sono puniti come illecito amministrativo dall'art. 50 del D.Lgs. 22/1997; che peraltro lo scarico da insediamenti produttivi o civili di acque reflue non comprese nel suddetto Catalogo europeo continua a essere disciplinato, a seconda dei casi come illecito penale o come illecito amministrativo, dalla legge 319/1976 e successive modifiche. E ciò perché, secondo l'art. 8 lett. e) del D.Lgs. 22/1997, la disciplina di questo decreto non si applica alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquidi compresi nel Catalogo europeo (come per esempio gli oli esauriti, le soluzioni acquose di lavaggio nei processi chimici organici, le soluzioni acquose contenenti inchiostri o adesivi o sigillanti, i percolati di discariche, ecc.).
Non troppo diversamente, secondo la disciplina previgente del D.P.R. 915/1982, l'abbandono incontrollato di rifiuti nella aree pubbliche o di uso pubblico, e lo scarico di rifiuti solidi o liquidi (purché non tossici o nocivi) nelle acque pubbliche o private configurava solo un illecito amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 24; ma lo scarico di acque reflue da insediamenti produttivi o civili era sempre disciplinato dalla legge 319/1976, a seconda dei casi come illecito penale o come illecito amministrativo.
Nella fattispecie di causa, al UR è stato imputato uno scarico nella fognatura comunale delle acque reflue dello spumantificio Ferrari, che superava per l'azoto nitrico i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 319/1976. Trattandosi di insediamento produttivo, il fatto è punito come reato contravvenzionale dal terzo comma dell'art. 21 della legge 319/1976, come modificato dalla legge 172/1995; e non può essere configurato come illecito amministrativo ne' ai sensi degli artt. 9 e 24 della stessa legge 319/1972, ne' ai sensi degli artt. 14 e 50 del D. Lgs. 22/1997. 4 - In ordine logico va ora esaminato il secondo motivo di ricorso (v. n. 2.2).
La censura del ricorrente è fondata. Invero, alla data in cui il reato è stato commesso (10.11.1994) era in vigore il D.L. 17.9.1994 n. 537, che, con Part. 3, modificava il terzo comma dell'art. 21 della legge 319/1976, nel senso che a) puniva gli scarichi da insediamenti industriali, che superassero i limiti tabellari di accettabilità in misura superiore al 20 per cento, con la sola pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni, b) puniva gli scarichi da insediamenti produttivi che superassero i limiti inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4 del documento unito alla delibera 30.12.1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.
Nella fattispecie de qua il parametro dell'azoto nitrico contestato all'imputato, da una parte non rientra in quelli di natura tossica, persistente e bioaccumulabile elencati nell'allegato 1 di cui al n. 4 del citato documento 30.12.1980, dall'altra supera di oltre il 20 per cento il limite di accettabilità stabilito nella tabella C allegata alla legge 319 (il limite è di 30 mg., mentre la presenza accertata è di 169 mg.). Ne deriva che il fatto contestato dove essere punito ai sensi del citato D.L. 537/1994 con la sola pena dell'ammenda da 10 a 100 milioni di lire.
Vero è che il decreto - legge non è stato convertito;
e che il successivo D.L. 17.3.1995 n. 79, convertito con legge 17.5.1995 n.172, con l'art. 3, ha ulteriormente modificato la norma dell'art. 21 legge 319/1976, punendo gli scarichi extratabellari da insediamenti produttivi con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, e con la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Ma è altrettanto vero che l'art. 1 della citata legge di conversione ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge non convertiti, fra cui espressamente quello n. 537 del 17.9.1994. Ne deriva che per la disciplina della successione nel tempo delle leggi penali andava applicata la normativa del decreto - legge n. 537/1994, in quanto più favorevole.
Con questa conclusione non contrasta la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 1922 febbraio 1985, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso art. 2 c.p.". In altri termini, questo dispositivo costituzionale ha dichiarato illegittima per violazione dell'art. 77, comma 3, Cost. (inefficacia ex tunc del decreto - legge non convertito) la norma che rendeva applicabili ai decreti - legge non convertiti i principi della retroattività delle norme penali abrogatrici o più favorevoli. Ciò perché detta norma era coerente col sistema delle fonti vigente all'epoca del codice Rocco, secondo il quale i decreti legge non convertiti perdevano efficacia solo ex nunc;
mentre non è più coerente con la disciplina delle fonti risultante dalla Costituzione repubblicana, secondo cui il decreto - legge, qualora non sia convertito, è privato di ogni effetto ex tunc: sicché non può produrre neppure le norme penali suscettibili di formare quella successione di leggi regolata nell'art. 2 c.p.. Tuttavia la motivazione della sentenza costituzionale precisa chiaramente che la incostituzionalità della norma resta circoscritta ai "fatti pregressi", cioè ai fatti compiuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto - legge non convertito;
ma non riguarda l'operatività del decreto - legge recante norma penale abrogatrice o più favorevole, relativamente ai "fatti concomitanti", cioè commessi durante il vigore (provvisorio) del decreto - legge non convertito. Inoltre, la stessa motivazione fa salva la possibilità che la stessa legge di conversione faccia salvi gli effetti del decreto - legge non convertito. E caso di specie resta estraneo alla dichiarazione di incostituzionalità sotto entrambi i profili, sia perché riguarda un fatto "concomitante" rispetto al decreto - legge non convertito, sia perché questo decreto - legge è stato fatto salvo nei suoi effetti da una legge successiva. Del resto va osservato che per i "fatti pregressi" entra in giuoco solo il principio costituzionale di cui all'art. 77, comma 3, Cost. che attiene ai rapporti tra governo e parlamento nella formazione delle leggi (per cui il decreto - legge posteriore ai fatti "pregressi", recante norme penali più favorevoli, non può avere efficacia se non quando il parlamento abbia esercitato positivamente il suo vaglio). Mentre in ordine ai "fatti concomitanti", cioè commessi durante il vigore di un decreto - legge recante norma penale abrogatrice o più favorevole, entra in giuoco anche il principio costituzionale della irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 Cost., che attiene ai diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo (per cui la pena o la pena più grave introdotta per effetto della decadenza del decreto - legge non potrebbe essere applicata all'autore del fatto commesso sotto il decreto - legge più favorevole). E stato correttamente sottolineato in dottrina che tra i due principi costituzionali suddetti, quello relativo ai rapporti tra legislativo ed esecutivo (forma di governo) e quello relativo ai diritti inviolabili della persona (forma di stato), è quest'ultimo che deve avere la prevalenza.
Non v'è alcun dubbio quindi che la contravvenzione imputata al UR era punibile con la sola ammenda;
e come tale - essendo stata commessa il 10. 11. 1994 - doveva essere dichiarata estinta per prescrizione, giacché al momento in cui fu emesso il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore (29.1.1997) era già trascorso il periodo prescrizionale di due anni previsto dal n. 6 dell'art. 157 c.p.. 5 - Resta quindi da valutare ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p. il primo motivo di ricorso (n. 2. 1), col quale il difensore in sostanza chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Ma la censura deve essere respinta sia perché in parte deduce questioni di fatto sottratte alla cognizione di questa corte, sia perché comunque la tesi assolutoria è priva di quella evidenza richiesta dal citato capoverso dell'art. 129 per emettere un proscioglimento nel merito in presenza di una causa estintiva.
P.Q.M.
La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1998