Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 4280
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Sentenza 13 febbraio 1998

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In tema di smaltimento di rifiuti la definizione di rifiuto come "qualunque sostanza che rientri nelle categorie comprese nel catalogo dei rifiuti, e della quale il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi", comprende anche i rifiuti allo stato liquido ( in presenza delle due citate condizioni). Pertanto l'abbandono incontrollato sul suolo o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti allo stato liquido compresi nel catalogo europeo (dei rifiuti) è punito ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22; mentre lo scarico di acque reflue non comprese nel suddetto catalogo continua ad essere disciplinato dalla legge 10 maggio 1976 n.319.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 4280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4280
    Data del deposito : 13 febbraio 1998

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