Sentenza 2 marzo 2015
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, il contenuto di una precedente decisione favorevole all'istante avente ad oggetto gli stessi reati, già emessa in sede esecutiva e successivamente annullata dalla Corte di cassazione per ritenuta incompetenza del giudice adito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2015, n. 25544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25544 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 15 5 44/ 1 5 In Cesc uiusione del praseke provvedimento Omsitare le generalità e ç altri dati identificativi, norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte Ximposto dalla legge,REPUBBLICA ITALIANA لقا ملام اما IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRAZIA LAPALORCIA Presidente SENTENZA N. 316/2015 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - N. 32732/2014 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.M. N. IL (omissis) avverso l'ordinanza n. 7/2014 TRIB. MINORENNI di BARI, del 23/06/2014 К sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; O S C U RAT A Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 18164 del 6 febbraio 2014, la Prima Sezione di questa Corte annullava senza rinvio, per vizio di incompetenza funzionale, l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Bari si era pronunciata sull'istanza avanzata da S.M. volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, con ', riferimento alle pene inflittegli con le sentenze elencate nella suddetta istanza;
gli atti erano trasmessi al Tribunale per i minorenni di Bari, competente per materia.
2. Il Tribunale per i minorenni di Bari, con ordinanza del 13-23 giugno 2014, in veste di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, rilevando che dalla lettura della sentenza non emergevano elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti commessi dal condannato fossero espressione di un medesimo disegno criminoso.
3. Contro l'ordinanza propone ricorso per cassazione il S. personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice ha escluso la continuazione tra i reati, per non essere le condotte di cui alle condanne perfettamente sovrapponibili, laddove secondo la comune interpretazione di questa Suprema Corte "l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi"; ciò significa che è sufficiente l'omogeneità dei reati giudicati separatamente, la quale rappresenta un indice sintomatico da cui poter dedurre l'unicità del disegno criminoso.
3.1 Inoltre non è stata adeguatamente valutata la condizione di tossicodipendenza, il cui status è dimostrato fin dal 2005, epoca dell'inizio del disegno criminoso di cui si chiedeva il riconoscimento.
3.2 Ancora si ricorda che, con riferimento al processo minorile l'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante: mentre infatti lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, in O S C U R A T A considerazione della particolare intensità dell'adesione a stili di vita condizionati dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato, indicativo anche della programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici, come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - dep. 31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258228).
3.3 Infine si rappresenta che la precedente ordinanza annullata dalla Prima Sezione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, per cui il giudice dell'esecuzione non poteva trascurare tale provvedimento, potendo prescindere da esso solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non potevano essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 dep. 31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258227). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 Va premesso che, per poter applicare in sede di cognizione - come in quella esecutiva - l'istituto della continuazione è necessario che ricorrano sotto il profilo oggettivo una pluralità di azioni od omissioni e più violazioni di legge e, dal punto di vista soggettivo, che la loro commissione sia avvenuta in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tale ultimo requisito, di natura psicologica e quindi interiore al soggetto agente, postula la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall'inizio dell'attività illecita, ossia che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine ed in via generale l'iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Resta comunque escluso che l'unicità di disegno criminoso possa identificarsi con l'abitualità criminosa o con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro azioni, atteso che la disciplina normativa richiede identità del "disegno" criminoso, ossia che i singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto di fatto spettante al giudice di merito, come tale, se congruamente motivato, insuscettibile di censura nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, rv. O S C U R A T A 240489; Sez. 1, n. 18340 del 11/2/2011, Scarda, rv. 250305; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/9/2009, Notaro, rv. 245833).
1.2 A tal fine l'analisi, da condurre sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, deve riguardare una pluralità di indici sintomatici, rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria, quali la prossimità temporale di commissione, l'omogeneità delle condotte sotto il profilo oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell'azione, il bene giuridico leso, le finalità perseguite, le abitudini programmate di vita, con la specificazione che non è necessario rintracciare la compresenza di tutti questi elementi, potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di essi e che quanto maggiore è il novero degli elementi indicativi, tanto maggiore sarà la possibilità di riconoscere la continuazione.
2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, con motivazione più che adeguata, ha preso in esame tutti gli elementi indicati dal condannato, dando conto delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la हि prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano prevalentemente nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2.1 In particolare il Tribunale per i minorenni, senza ignorare lo status di tossicodipendenza e la particolarità del caso di un condannato minorenne, ha evidenziato, all'esito di un esame dettagliato delle decisioni di condanna, che i diversi reati (due rapine, un furto in uno studio dentistico, una ricettazione di denaro ed assegni e tre furti aggravati) lungi dal risultare espressione di un medesimo disegno criminoso, paiono espressione di un'abitualità criminosa, poiché sono stati commessi in un arco temporale di oltre 4 anni e sei mesi;
che nessuna analogia poteva rinvenirsi nelle modalità esecutive delle due rapine (una commessa con armi in una farmacia, l'altra ai danni di un automobilista) e la ricettazione, anche considerato l'oggetto materiale dei reati, i titoli dei reati e l'ampia distanza temporale tra i fatti;
che analoghe considerazioni riguardano i furti, (uno riguardante oggetti di rilevante valore artistico asportati da una chiesa;
un altro avente ad oggetto un personal computer in uno studio medico, favorito da circostanze del tutto casuali;
altri due commessi con modalità del O S C U R A T A tutto differenti, peraltro con due diversi complici). A fronte di tali elementi, non si vede come la circostanza che molti dei reati oggetto dell'istanza siano stati commessi dal ricorrente allorquando egli era ancora minorenne, potesse essere dimostrativo di una deliberazione criminosa unitaria, anche in considerazione della deduzione del tutto generica della circostanza.
2.2 In proposito va infatti ribadito il principio secondo il quale in tema di continuazione riguardante i reati commessi dall'imputato minorenne lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l'unicità del disegno criminoso, in quanto la disposizione dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l'adeguamento alla personalità e alle esigenze.... educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (Sez. 1, n. 46166 del 05/11/2009, B., Rv. 245507; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - dep. 31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258228). Sotto questo profilo nulla ha dedotto il ricorrente di specifico, limitandosi a richiamare il principio di diritto sopra enunciato e, come si è visto, correttamente il giudice dell'esecuzione ha scrutinato gli ulteriori elementi sintomatici, escludendo in maniera assolutamente logica e non contraddittoria la sussistenza in concreto dell'unicità di un disegno criminoso.
2.3 Infondata è anche la doglianza di aver ignorato il precedente provvedimento adottato dal giudice incompetente, che conserverebbe, a giudizio del ricorrente, una valenza indicativa che il nuovo giudice non avrebbe potuto ignorare. Il ricorrente ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione (Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, 22/05/2012, Rv. 252781) o di esecuzione (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - dep. 31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258227) con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in O S C U R A T A tutto o in parte, i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito dal precedente giudice assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Il principio, che in questa sede va ribadito, riguarda infatti il provvedimento legittimamente adottato da altri giudici e non può estendersi a quello adottato dal giudice incompetente, il quale, in seguito all'annullamento, deve ritenersi tamquam non esset. In altri termini è assolutamente corretto riconoscere un onere motivazionale rafforzato per il giudice che voglia disattendere una precedente valutazione giudiziale, che abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcuni dei reati commessi dal condannato (ferma restando, sia ben chiaro, la piena libertà di giudizio del secondo giudice, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento); tale onere però deve escludersi in presenza di un provvedimento annullato per violazione di legge processuale.
3. Consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso, senza ulteriori conseguenze in termini di spese processuali, trattandosi di imputato minorenne.
3.1 Va disposto l'oscuramento dei dati delle parti, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge per il minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2015 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Vignola Grazia hefolorare NIPORTATA IN CANCELLERIA add 17 GIU 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise