Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
La persona offesa, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione e con l'eventuale ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di archiviazione, non può dolersi del fatto che il pubblico ministero abbia provveduto alla iscrizione nel registro delle notizie di reato solo per talune ipotesi di reato e non anche per altre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 17280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17280 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1621
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 010412/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU DO N. IL 08/10/1963;
2) LI UI N. IL 11/02/1943;
3) AR LE N. IL 13/11/1978;
4) PA RO N. IL 27/01/1958;
avverso DECRETO del 20/02/2008 GIP TRIBUNALE di CASSINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Vista la requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione in persona del Dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I.P. del tribunale di Cassino con decreto del 20.2.2008, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di AR GI, IO NI e TI AL in relazione al reato di diffamazione iniziato su querela proposta da NI AR.
Il GIP ha proceduto de plano senza fissazione dell'udienza, ritenendo che l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero fosse inammissibile perché sarebbe consistita in una nuova prospettazione dei fatti, senza indicazione di nuovi mezzi di prova;
ha ritenuto altresì che la notizia di reato fosse infondata perché l'articolista ed il direttore del giornale avevano agito nel legittimo esercizio del diritto di critica. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa NI AR deducendo come motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 Cost., degli artt. 409 e 127 c.p.p., dell'art. 125 c.p.p., comma 3. In primo luogo si duole del fatto che il pubblico ministero, in violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, aveva provveduto ad iscrivere i denunciati nel registro degli indagati solo per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa e non invece per gli altri reati denunciati quali calunnia, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
In secondo luogo censura il fatto che il giudice abbia deciso de plano quando l'opposizione non era inammissibile per estraneità all'oggetto del processo dei temi di indagine proposti;
sostiene che il giudice avrebbe espresso un non consentito giudizio prognostico sui mezzi di prova.
In terzo luogo contesta che l'articolista ed il direttore del giornale potessero avere esercitato il diritto di critica ed afferma che l'esame degli articoli denunciati dimostrerebbe il contrario. Evidenzia che i denunciati avevano subito una impressionante quantità di processi e di condanne.
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato.
Ritiene che il GIP abbia dato una motivazione corretta nel ritenere superflue ed irrilevanti le investigazioni suppletive e che il ricorso sostanzialmente miri a contrastare le conclusioni del p.m.. Sostiene inammissibile la censura in relazione al fatto che non siano state prese in considerazioni le ipotesi di reato ulteriori rispetto alla diffamazione ritenendo che contro un decreto di archiviazione possono proporsi censure solo in relazione alle ipotesi di reato individuate dal p.m..
Il ricorrente il 5.11.2008 ha depositato una memoria nella quale ribadisce i motivi di ricorso, evidenziando che le doglianze non riguarderebbero solo le ipotesi di reato non considerate dal p.m.. e che il giudizio del GIP si sarebbe risolto in una prognosi anticipata sulla utilità delle ulteriori investigazioni;
nuovamente contesta che vi sia stato legittimo esercizio del diritto di critica. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Corretta è la richiesta del Procuratore Generale in relazione alla doglianza relativa alle ipotesi di reato non considerate dal p.m.. Il ricorso della persona offesa opponente può riguardare solo l'ipotesi di reato considerata dal p.m. ed in relazione alla quale è stata pronunciata l'archiviazione.
"Attraverso lo strumento dell'opposizione alla richiesta dell'archiviazione del pubblico ministero e del ricorso per cassazione in caso di archiviazione, la persona offesa non può dolersi della mancata contestazione di un reato in relazione a una notitia criminis articolata che provenga da un soggetto privato, poiché le doglianze che possono formularsi nei confronti delle richieste di archiviazione o dei provvedimenti di archiviazione possono riferirsi solo ai reati individuati dal pubblico ministero e iscritti nel registro delle notizie di reato e non già a presunti reati che il p.m. non abbia ritenuto di ravvisare e non abbia contestato". (Cass. Pen. sez. 6^, 10.4.2008, n. 17631). In relazione agli altri motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2 il giudice può procedere all'archiviazione de plano se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata. L'opposizione è inammissibile non solo quando manca del tutto l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ma anche quando le nuove indagini richieste si manifestano del tutto irrilevanti;
nel caso di specie il giudice ha ritenuto che esse si concretizzino in una nuova prospettazione della versione dei fatti già offerta in precedenza ed è corretto il giudizio di inammissibilità. Peraltro, avendo il giudice rilevato l'infondatezza della notizia di reato per la presenza della causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di critica, ulteriori indagini sul fatto ben potevano essere ritenute superflue ed inutili. Non si è trattato di una prognosi sull'esito delle nuove indagini, ma di un giudizio sulla pertinenza, (v. Cass. Pen. Sez. 5^, 8.2.2007, n. 11524). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009