Sentenza 28 febbraio 2000
Massime • 1
È tardivo e perciò inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento reso, in qualità di giudice dell'esecuzione, dalla Corte d'appello, che non sia presentato nelle forme di cui all'art. 123 cod. proc. pen., ma venga presentato o spedito direttamente alla Corte di cassazione in violazione degli artt. 582 e 583 stesso codice e, da questa trasmesso alla cancelleria della stessa Corte d'appello, vi pervenga oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 28/02/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1419
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 20462/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR CR n. il 25.07.1961
avverso ordinanza del 23.02.1999 CORTE DI APPELLO DI TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. Ranieri che ha chiesto di dichiararsi l'innammissibilietà del ricorso;
- letti gli atti del ricorso proposto da IC ST avverso l'ordinanza in data 23.2.1999 dalla Corte di Appello di Torino che aveva rigettato, fra l'altro, la richiesta di revoca del provvedimento di cumulo emesso il 29.12.'98 nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Torino e di emissione di un nuovo provvedimento con sospensione dell'esecuzione della pena per gg. 30, ai sensi dell'art. 1, comma 5, Legge 165/98, osserva:
La corte di Appello di Torino aveva ritenuto che l'esecuzione della pena, a norma dell'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p., nel nuovo testo introdotto dall'art. 1 Legge 165/98, non poteva essere sospesa perché l'IC si trovava in stato di custodia cautelare in carcere dal 19.7.1998 e fino al momento in cui tutte le quattro sentenze indicato nel provvedimento di cumulo erano divenute definitive.
Nei motivi di ricorso si deduceva violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 656, comma nono, lett. b) c.p.p., sul rilievo che il condannato si trovava in stato di custodia cautelare per un reato diverso rispetto a quello oggetto della condanna da eseguire, dovendo il cumulo essere sciolto ai fini dell'applicabilità del nono comma, lett. b) dell'art. 656 c.p.p.. Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a) c.p.p., applicabile nella specie in forza del richiamo contenuto nell'art. 666, comma 6, c.p.p., con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. Invero, come correttamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, il ricorso, che non risulta essere stato presentato nelle forme dell'art. 123 c.p.p., era stato presentato o spedito erroneamente alla Corte di Cassazione in violazione degli artt. 582 e 583 c.p.p. e. trasmesso da questa Corte alla corte di Appello di Torino, era ivi pervenuto soltanto il 14.4.'99 e, quindi, tenuto conto che l'ordinanza impugnata era stata notificata all'IC ed al difensore rispettivamente il 9 e l'11 marzo 1999, oltre il termine per l'impugnazione.
La rilevata tardività del ricorso, come pare puntualmente rilevato dal P.G., incidendo fin dall'inizio sulla sua ammissibilità, ha carattere preliminare ed assorbente e prevale anche sulla sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente al gravame, determinata dall'avvenuta espiazione della pena (Infatti, la pena complessiva cumulata di anni 1, mesi 2 e gg. 20 di reclusione con decorrenza dal 19.7.1998 scadeva il 7.10.'99, data in cui l'IC doveva essere scarcerato se non detenuto per altra causa, come disposto nel provvedimento di cumulo oggetto nell'incidente di esecuzione).
L'inammissibilità del ricorso per l'inosservanza del termine per l'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L. 500.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000