Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Nel valutare l'attendibilità della legge scientifica di copertura, il giudice deve esaminare gli studi che la sorreggono, le basi fattuali sulle quali gli approfondimenti sono stati condotti, l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonché l'identità, l'autorità, l'indipendenza e la provenienza del soggetto che ha gestito la ricerca, come pure le finalità per le quali l'indagine è stata realizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2012, n. 18678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18678 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 421
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 33485/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
1) REGIONE PUGLIA - ricorrente;
contro
2) LL IO N. IL 19/08/1926;
3) ON IM N. IL 11/06/1938;
4) LI OL N. IL 22/03/1933;
5) EN AR N. IL 22/07/1942;
6) NC IO N. IL 31/10/1923;
7) AR AR N. IL 28/05/1931;
8) RI UI N. IL 20/07/1928;
9) DEL BUE ANNIBALE N. IL 24/12/1910;
10) RAGNI ITALO N. IL 22/05/1916;
11) PAGANO GINO N. IL 02/09/1921;
12) BR UI N. IL 02/06/1929;
13) FOÀ VITO N. IL 02/02/1934;
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ricorrente;
avverso la sentenza n. 854/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 15/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di HI RI, per morte dell'imputato - l'inammissibilità del ricorso del PG - in accoglimento dei ricorsi delle parti civili;
annullamento con rinvio alla competenza della Corte d'Appello civile;
udite le parti civili, INAIL, l'avv. Ottolini Teresa, per la Ragione Puglia, l'avv. Mettina Giuseppe, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Casta Dante D., del foro di S. Severo;
lo stesso avv. Mettina per le parti civili Cusomei - Lo Vecchio, in sost. Dell'avv. Noterangelo M., del foro di Foggia, e per Medicina Democratica, Confederazione unitaria di Base Milano;
e altresì presente per la stessa parte civile, l'avv. Loiacono F., del foro di Roma, in sost. Dell'avv. Sisto F. P., del foro di Bari, per il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, l'avv. Mernese Pio Giovanni, del foro di Bari;
tutti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata;
uditi i difensori: l'avv. Carloni Giuseppe, del foro di Sassari, per Monti, Visioli;
l'avv. Tirroni B., del foro di Foggia, per Campelli, Visioli, Ambrosi e Foà; l'avv. Metteo Angelo Luigi, del foro di Milano, per HI, MO, Farris, Del Bue, Ragni;
l'avv. Scaglia Federico, del foro di Milano, in sost. Dell'avv. D'Andrea Maurizio, del foro di Foggia, per UL e MO , l'avv. Curtotti EL, del foro di Foggia, per Monti, HI, Del Bue, concludono per l'inammissibilità dei ricorsi, solo l'avv. Curtotti che conclude per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il 26 settembre 1976 verso le ore 9,50 nello stabilimento chimico ANIC - poi ENICHEM- in agro del Comune di Monte Sant'Angelo, sito a breve distanza dall'abitato di Manfredonia, si verificava la rottura della colonna 71C1, destinata all'assorbimento dell'anidride carbonica utilizzando il procedimento OK Giammarco nell'impianto di produzione dell'ammoniaca, con fuoriuscita di composti a base di arsenico dispersisi in parte nell'atmosfera e per altra parte distribuitisi in un'area estesa per circa 13 Km/q. In data 27.9.76 l'ANIC comunicava l'accaduto informando della fuoriuscita di circa 10 tonnellate di arsenico. L'attività di bonifica svolta era ritenuta chiusa il 13.1.1977. In data 30 giugno 1981 il GIP presso il Tribunale di Foggia, su conforme richiesta del PM, dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste con riferimento alle ipotesi delittuose di cui all'art. 422 e 500 c.p. ritenendo che l'evento inquisito non aveva cagionato alcun disastro ecologico e che non vi era stato pericolo per la pubblica incolumità.
L'inchiesta che ha portato al presente procedimento è nata a [...] presentate nel 1995 da un medico del reparto di radioterapia dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che avevano preso spunto da una visita di controllo nei confronti di un lavoratore della Enichem, OV NI, affetto da neoplasia polmonare, addetto al magazzino insacco, a contatto con l'area. In quella occasione il sanitario, appreso dalla cartella clinica del paziente che lo stesso aveva subito una intossicazione acuta da anidride arseniosa a seguito dell'incidente avvenuto il 26.9.1976, aveva acquisito i nominativi degli altri lavoratori dello stabilimento che erano risultati affetti nel tempo da neoplasie.
La consulenza tecnica svolta dalla Procura di Foggia escludeva la correlazione causale tra la ordinaria attività lavorativa e le neoplasie, che potevano ricondursi soltanto alla grande fuoriuscita di arsenico del 26.9.1976. La contaminazione era stata massima sino all'1.10.1976, più ridotta sino al 13.1.1977, data in cui terminò la bonifica, mentre all'inizio del 1983 era stata accertata l'assenza di contaminazione.
All'esito di tali indagini venivano rinviate a giudizio 12 persone, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio e lesioni colpose e di disastro colposo innominato, imputazioni dalle quali venivano assolte con la formula perché il fatto non sussiste. Il Tribunale, premesso che l'accusa e la difesa non avevano contestato la quantificazione della sostanza dispersa nell'ambiente, pari a circa 10/12 tonnellate di arsenico, riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dai CC.TT del PM, che il composto arsenicato fuoriuscito il 26.9.1976 fosse costituito non da anidride arseniosa e cioè da vapori, bensì da sali contenenti carbonato di potassio, arsenico ed arsenicato di potassio, cioè da polveri. Il giudicante riteneva, inoltre, che la valutazione operata dai CC.TT del PM sulla quantità della sostanza inalata non era attendibile perché operata utilizzando il modello Mackay inadeguato al caso in esame (tale metodo prevede l'inalazione di vapori che rimangono in equilibrio nell'ambiente mentre a Manfredonia il rischio era rappresentato dall'inalazione di polveri, che si sollevano solo a determinate condizioni e che potevano colpire gli operatori solo quando operavano all'aperto) e perché non aveva tenuto conto di una serie di circostanze afferenti le misure adottate durante le operazioni di bonifica. Il Tribunale disponeva ex art. 507 c.p. perizia volta ad accertare l'Inalabilità dei composti di arsenico dispersisi in seguito all'incidente e, in caso positivo, a verificare se l'esposizione potesse essere qualificata come intollerabile per i dipendenti.
I consulenti concludevano nel senso della possibilità che i composti dell'arsenico presenti nel suolo venissero inalati ed affermavano che il rischio per inalazione di polveri contenenti composti di arsenico nel periodo post bonifica risultava tollerabile per i lavoratori. Tale valutazione veniva condivisa dal giudicante, secondo il quale l'esposizione rilevante derivava dal rischio di inalare polveri contenenti arsenico e non vapore e le analisi avevano evidenziato una maggiore quantità di arsenico negli strati più profondi del terreno rispetto a quelli superficiali.
Alla luce di tali accertamenti peritali il giudicante datava la conclusione della bonifica al 13.1.1977 anche perché il rischio paventato dai tecnici (solubilizzazione dell'arsenico) non si era verificato, così disattendendo le conclusioni dei periti del PM che avevano datato l'ultimazione della bonifica all'inizio del 1983. Secondo il Tribunale, pertanto, l'esame degli addebiti andava limitato al 13.1.1977.
Il giudicante dava altresì atto che il PM aveva chiesto l'assoluzione degli imputati titolari della posizione di garanzia solo a far data dal marzo del 1978 sulla scorta dei risultati delle arsenicurie (presenza dell'arsenico nelle urine), contenuti nella indagine dell'Istituto della Medicina del Lavoro di Bari effettuata dal 26 gennaio al 23 dicembre 1977, che riguardò 1502 sui 1639 dipendenti delle ditte ANIC, SCD ed imprese appaltatrici presenti nello stabilimento al momento dell'incidente e durante le operazioni di bonifica.
Prima di esaminare la sussistenza dei singoli addebiti e verificare la ricostruzione del nesso causale, il Tribunale rappresentava la situazione creatasi in Manfredonia ed il ruolo rivestito dai Comitati all'uopo costituiti, dagli enti intervenuti e dai sindacati, ivi compreso l'Ispettorato del lavoro, evidenziando il ruolo propulsivo di tali enti nella gestione delle attività successive all'incidente e la collaborazione data dall'azienda, dopo l'iniziale minimizzazione dei fatti, assoggettandosi di fatto a tutte le indicazioni provenienti dagli organismi.
Ciò premesso, la sentenza escludeva, esaminandole singolarmente, la violazione delle norme intese alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali. Il giudicante dava, inoltre, atto che era stato osservato il principio di massima protezione sancito dall'art.2087 c.c. perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, era stata adottata la cautela di far entrare nello stabilimento il minimo indispensabile di lavoratori, operandone anche un'adeguata rotazione durante la bonifica. Quanto alla elevazione del criterio del valore di arsenico nelle urine nel corso della bonifica da 100 gamma/litro a 300 g/l, il giudicante affermava che la decisione era stata assunta dall'Ispettorato del Lavoro e che tale elevazione era collocabile temporalmente in epoca successiva al 5.12.1976, quando la bonifica era ultimata, visto che il provvedimento autorizzativo faceva espresso riferimento alla riunione tenutasi il 5.12.1976; in ogni caso tale limite era stato adottato per un limitatissimo arco di tempo e non comportò pregiudizio alla salute dei lavoratori. Nell'esaminare il punto nodale della vicenda, costituito dalla rilevanza dell'entità e della durata dell'esposizione, la sentenza arrivava alla motivata conclusione, valorizzando gli esiti della perizia ed alcune circostanze fattuali, della impossibilità di giungere alla esatta quantificazione della esposizione dei lavoratori.
La sentenza escludeva poi che tale esposizione fosse stata sufficiente a determinare l'insorgenza delle patologie lamentate essendo a tal fine rilevante il criterio temporale. In conformità alle conclusioni dei consulenti della difesa, che facevano riferimento agli studi sugli animali ed alle osservazioni epidemiologiche, il giudicante affermava che l'insorgenza di tumori polmonari può essere associata solo ad una rilevante esposizione ad arsenico per almeno 10 anni, se legate all'inalazione e a 5 anni per ingestione. Con riferimento alla indagine epidemiologica disposta dal PM ad integrazione delle relazione dei CC.TT., il Tribunale ne rilevava la scarsa attendibilità in quanto penalizzata dalla difficoltà dell'indagine effettuata venti anni dopo con i limiti conseguenti alla incompleta acquisizione dei documenti necessari ed all'assenza di costante sorveglianza epidemiologica successiva all'evento.
La sentenza si soffermava poi sugli effetti cancerogeni dell'arsenico sottolineando che tutti i CC.TT escussi ritenevano le indicazioni delle linee guida della IARC risalenti al 1980 ( Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione)- che correlavano l'esposizione all'arsenico ai soli tumori della cute, dei polmoni e della vescica- quelle dotate di maggiore attendibilità. Il giudicante riteneva, invece, le indicazioni dei medici del lavoro indicati dai CC.TT del PM, che estendevano la correlazione ad altri tipi di tumori, generiche non suffragate da indagini epidemiologiche o sperimentali. Quanto al periodo di latenza tumorale il Tribunale rilevava che tutti i CC.TT del Pm avevano affermato che è di svariati anni ( dai cinque ai venti).
Nell'esaminare le singole contestazioni di omicidio o lesioni colpose, il Tribunale
affermava che:
i tumori alla laringe, il carcinoma al rene, il carcinoma al fegato, la cirrosi epatica, il tumore alla cistifellea non erano correlati ad esposizione ad arsenico e non ricorreva, pertanto, nesso eziologico con la morte dei lavoratori ivi indicati.
Pur riconoscendo che il cancro alla vescica, l'enfisema polmonare e la dermatite, la neuropatia ed il carcinoma al polmone potevano essere correlati ad esposizione ad arsenico per circa 5 o 10 anni, il Tribunale, esaminando i singoli casi, escludeva la sussistenza del nesso eziologico con la morte dei dipendenti ivi indicati. Il giudicante, partendo dalla considerazione secondo la quale non era stato possibile individuare per l'arsenico un valore soglia per la cancerogenesi, affermava che l'esposizione ad arsenico verificatasi a Manfredonia non poteva per entità e durata definirsi rilevante per la cancerogenesi.
Da tale considerazione faceva discendere la conclusione della inesistenza del nesso causale sia con riferimento al reato di disastro colposo- definito delitto "di danno"- che alle lesione ed agli omicidi contestati.
Con riferimento al reato di disastro colposo, in particolare, riteneva che nel caso in esame la fattispecie non poteva dirsi integrata in quanto non si era verificata la compromissione dell'incolumità pubblica così come anche le lesioni e gli omicidi contestati non potevano essere correlati alla espletata attività di bonifica.
In conclusione, il giudicante riteneva che non era possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità con elevata probabilità essendo stata la durata della esposizione insufficiente per tutte le parti offese e per l'incidenza di altri fattori per ciascuna di esse, come dimostrato dal verbale della riunione tenutasi presso la Procura della Repubblica in cui i consulenti del PM avevano concordato sul fatto che le patologie oggetto del presente procedimento erano con "ragionevole probabilità correlabili alla esposizione ad arsenico.
La sentenza è stata oggetto di impugnazione in appello dalle parti civili eredi MI, che hanno successivamente rinunciato, eredi OV, Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Medicina Democratica ed INAIL.
La Corte territoriale con ordinanza in data 5.11.2010 ha rigettato la richiesta di rinnovazione della perizia disposta dal primo giudice rilevando che l'accusa di disastro colposo era stata formulata non in relazione ai danni provocati dalla rottura della colonna ANIC, avvenuta la mattina del 26.9.76, bensì in relazione ai danni che sarebbero stati provocati dalla esposizione a componenti arsenicati di un notevole numero di dipendenti dell'ANIC, della SCD e delle ditte appaltatici, addetti alle operazioni di disinquinamento e bonifica successive al verificarsi dell'incidente. La Corte territoriale ha confermato la sentenza di assoluzione rilevando che nessuna delle parti civili- tranne gli eredi OV - avevano contestato gli specifici argomenti con i quali la sentenza di primo grado aveva escluso il nesso di causalità tra le pretese violazioni e ciascuno degli eventi lesivi analizzati, rilevante - secondo il giudicante - non soltanto per le imputazioni di omicidio o lesioni colpose ma anche per l'accusa di disastro colposo. Il giudicante ha altresì precisato che anche l'atto di appello del PM conteneva contestazioni sul punto con riferimento ai soli casi dei lavoratori LA, EL, CO EL e MI, traendo la conclusione che le impugnazioni con riferimento agli altri casi di assoluzione per gli altri omicidi colposi erano inammissibili per mancanza di specificità dei motivi. Ciò premesso, prima di passare all'esame dei cinque casi specifici sopra indicati, il giudicante ha confermato il giudizio di assoluzione per il reato di disastro colposo condividendo l'impostazione normativa del primo giudice che lo aveva configurato come delitto "di danno" e non "di pericolo". Partendo dalla premessa che il danno può consistere anche nella esposizione di una collettività ampia ed indifferenziata a gravi ed oggettivi pericoli per la salute, il giudicante ha rilevato che nel caso in esame la pubblica incolumità di cui al reato di disastro colposo contestato riguardava la collettività dei lavoratori che si occupò delle operazioni di disinquinamento e di bonifica successive alla rottura della colonna 71C1 del 26.9.1976 e, in generale, i danni provocati dall'incidente sopra descritto- oggetto di un procedimento archiviato- richiamati impropriamente negli atti di appello del Ministero della Regione e della Provincia. Da tale premessa il giudicante ha tratto la conclusione che, pure ipotizzando che le operazioni di disinquinamento e di bonifica abbiano cagionato la morte delle quattro persone e le lesioni sopra indicate, non era possibile ritenere che ciò integrasse la messa in pencolo della incolumità di un numero indifferenziato di persone, costituendo tale operazione una forzatura.
Passando all'esame dei cinque casi specifici sopra indicati, il giudicante ha escluso che le morti e le lesioni fossero riconducibili ad eventuali violazioni di norme di prevenzione, confermando la insussistenza del nesso di causalità, come ritenuto dal primo giudice. Sul punto la sentenza ha sottolineato che la combinazione tra il "non può escludersi" e "altamente probabile" non dimostra il nesso causale al di là di ogni ragionevole dubbio, tanto più che lo stesso PM non aveva in alcun modo contestato gli esiti degli accertamenti della clinica DE da soli sufficienti per la loro autorevolezza a far escludere o comunque a far ritenere non sufficientemente provato il nesso di causalità.
Propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, La Regione Puglia.
Il Procuratore generale articola tre motivi.
Con il primo motivo lamenta l'erronea interpretazione della legge penale in tema di disastro colposo innominato. Premessa l'ammissibilità del ricorso, pur in presenza di un reato per il quale è già maturata la prescrizione, censura la sentenza laddove il giudicante ha affermato che per la ricorrenza del reato di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. occorre accertare specifici danni alla salute dei lavoratori, cosi1 esigendo la prova di un elemento non appartenente alla struttura essenziale del reato contestato. Sul punto si sostiene, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che ciò che caratterizza la nozione di disastro e1 la diffusione del danno cui è connesso il pericolo per la integrità della salute in guisa da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità, con la conseguenza che la configurabilità dell'illecito non richiede che il fatto abbia prodotto morti o lesioni alle persone. La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto valutare se successivamente all'evento costituito dal riversamento di circa 10 tonnellate di arsenico nell'area circostante la colonna 71C1 ed alla inevitabile contaminazione del sito industriale, si fosse realizzato un disastro colposo per la esposizione all'arsenico dei lavoratori impiegati in attività di bonifica dell'area senza l'adozione di particolari cautele. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della ordinanza di rigetto in data 5.11.2010 della richiesta di rinnovazione della perizia collegiale disposta dal primo giudice all'udienza del 30.3.2007, richiesta avanzata anche dalle parti civili. Si sostiene il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorso anche il giudice del Tribunale di Foggia quando nella formulazione dei quesiti assumeva come oggetto di esame il dato della fuoriuscita di circa 10-12 tonnellate di miscela (cosiddetta soluzione GV: già OK RC), mentre, secondo quanto dichiarato dalla stessa direzione dell'ANIC in data 27.9.1976 (la cui comunicazione è stata prodotta in copia), dalla colonna, in occasione del cedimento, si erano riversate nell'ambiente circostante 88 tonnellate di miscela - pari a circa la sesta parte di 500 metri cubi di miscela presenti nella colonna di lavaggio, contenenti 10 tonnellate di arsenico, oltre ad altri composti. L'erroneo punto di partenza fornito dal giudice al perito avrebbe certamente compromesso l'attendibilità della indagine diretta a verificare se vi fosse stata esposizione a composti arsenicati in misura tale da costituire esposizione non tollerabile per i lavoratori addetti alla bonifica per un arco di tempo stimato dalla pubblica accusa in circa quindici mesi sino al marzo 1978. Si sostiene, sotto altro profilo, che la Corte territoriale non aveva approfondito i due elementi significativamente rivelatori della effettiva messa in pericolo della incolumità dei lavoratori: i valori delle arsenicurie (rilevazione della quantità di arsenico escreto con le urine) ed i dati della indagine epidemiologica. Con il terzo motivo, strettamente collegato a tale ultimo profilo, si lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata proprio con riferimento al tema delle arsenicurie e della correlazione delle stesse alla esposizione dell'arsenico, come trattato dal giudice di primo grado, oggetto di specifico motivo di appello. Il primo giudice aveva ritenuto che il dato acquisito dall'indagine condotta dal1 Istituto di medicina del lavoro di Bari, nel periodo dal 26 gennaio al 23 dicembre 1977,- rappresentato dal riscontro tra i lavoratori di una media di arsenicure di 462 gamma/1- non poteva essere utilizzato per quantificare la esposizione posto che si trattava di esami che registravano le cosiddette arsenicurie totali, tenuto conto che all'epoca non esistevano metodiche capaci di specificare quale fosse la quantità di arsenico organico, presente in alcuni alimenti e non dannoso per la salute, e la quantità di arsenico inorganico, proveniente da fonti di inquinamento. Conseguentemente il Tribunale aveva affermato che il dato dell'aumento dell'arsenicurie non era sicuramente ricollegabile alla prolungata esposizione con l'ambiente contaminato. Tale conclusione era stata oggetto di censura con l'atto di appello con il quale si era evidenziata la estrema debolezza dell'argomento ricordando che secondo i dati comunicati dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Bari gli operai dello stabilimento esposti ad arsenico, già periodicamente controllati dal medesimo Istituto, non avevano quasi mai eliminato con le urine quantità di arsenico superiori a 100 mcg. Era, pertanto, rimasta indimostrata la spiegazione alternativa fornita dal primo giudice secondo il quale il superamento dei valori della quantità di arsenico nelle urine era giustificato dalle abitudini alimentari dei lavoratori. Sotto altro profilo, si sostiene la carenza di motivazione anche con riferimento al dato della indagine epidemiologica, in relazione alla quale il giudice di primo grado aveva manifestato perplessità afferenti l'impostazione dello studio delle coorti dei dipendenti. Sul punto si lamenta che non era stata fornita spiegazione alternativa al dato obiettivo di registrato aumento di mortalità e di contrazione di malattia per tumori polmonari tra i lavoratori, soprattutto tenuto conto che nell'area di Manfredonia la mortalità totale e per causa specifica era minore di quella della popolazione della Puglia.
Nè sarebbe stato spiegato perché da questo quadro epidemiologico non avrebbe dovuto inferirsi la logica conclusione di una incidenza nella insorgenza delle malattie tumorali richiamate nei capi di imputazione dell'incauta esposizione dei lavoratori all'arsenico fuoriuscito dalla colonna.
La Regione Puglia articola due motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ricostruzione operata dalla Corte di merito sul reato di disastro colposo come reato di danno. Si sostiene, invece, che gli elementi costitutivi necessari e sufficienti per la sussistenza della fattispecie contestata sono da individuarsi : nella concreta attitudine da valutare ex ante del fatto storico a cagionare un danno o un pericolo grave per un numero indeterminato di persone;
nella circostanza che detta attitudine a cagionare danno o pericolo sia accertata in concreto. Tali condizioni sarebbero comprovate nel caso in esame, oltre che dall'allarme suscitato dai fatti, dalle stesse contromisure adottate, emergenti dalla stessa sentenza (decorticamento di ampie aree di terreno, tombatura delle zone prossime alla colonna esplosa;
picchettamento e piantonamento della zona con militari;
divieti assoluti di pascolo;
divieti assoluti di consumazione di alimenti;
sottoposizione dei lavoratori ad analisi reiterate e screening ed il prolungato stato di allarme sanitario, tutti elementi sintomatici della sussistenza di una situazione che aveva provocato un gravissimo pericolo non solo per la pubblica incolumità ma soprattutto per la collettività, dei lavoratori intervenuti nel corso della bonifica e di coloro ai quali era stato consentito l'ingresso all'interno dello stabilimento senza l'adozione di cautele idonee. Si sottolinea, inoltre, che il pericolo/danno previsto dall'art. 449 c.p. non coincide con il danno tipico delle altre fattispecie contestate (lesioni e/o decesso) trattandosi di danno che coincide con il "disastro", nel senso sopra specificato. Sempre in questa prospettiva, quanto alla idoneità dell'evento verificatosi a concretizzare quel pubblico nocumento idoneo a concretizzare il pericolo grave per la salute collettiva, il ricorrente osserva che contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito non era ultroneo il richiamo alle accertate modalità di manifestazione esterna dell'evento costituito dalla esplosione della colonna, dal momento che le conseguenze concretizzanti il grave pericolo per la pubblica incolumità indirettamente provenivano proprio da tale evento. Ciò che rileva e che risulta pienamente provato, secondo il ricorrente, e1 che la catena sequenziale di eventi che sono seguiti a condotte poste in essere dopo ed a causa del1 evento esplosione avevano cagionato un altro disastro con pericolo per la pubblica incolumità, nel cui concetto era da ricomprendere quella costituita dalla collettività dei dipendenti dello stabilimento ANIC e degli addetti alla bonifica intervenuti successivamente. Sotto tale profilo si sostiene che la Corte territoriale sia incorsa in un chiaro errore interpretativo degli artt. 434 e 449 c.p. quando, attribuendo un eccesso di significato al giudicato relativo alla esplosione della colonna, aveva limitato il proprio giudizio alle sole operazioni di disinquinamento e di bonifica, lasciando fuori gli accadimenti derivati da altre e successive condotte che in quel fatto storico avevano trovato la propria fonte diretta (il riferimento è, ad esempio, alla frettolosa liberalizzazione del reingresso delle maestranze all'interno del complesso produttivo). Sempre nella stessa prospettiva si lamenta come erroneo l'assunto secondo il quale il decesso di quattro operai e le lesioni gravi di un quinto non fossero stati ritenuti l'elemento sintomatico della esistenza di un grave pericolo per la salute pubblica e l'omessa considerazione degli altri comportamenti (il mancato ricambio dei lavoratori addetti alla bonifica e l'adozione dei criteri di individuazione della soglia massima di arsenicata inadatti)sempre sintomatici della esistenza di un grave pericolo per la salute pubblica. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, omesso di esaminare alcuni dati istruttori riportati nei motivi di appello sempre indicativi dell'esistenza di un grave pericolo per la salute pubblica:nei lavoratori sottoposti a prelievo e screening esisteva un indice di arsenicuria estremamente alto che nella maggior parte dei casi aveva valore decrescente nel tempo;
tale diminuzione del valore, in base ai principi che regolano la metabolizzazione dell'arsenico, significherebbe esclusivamente che nel periodo immediatamente precedente alla misurazione il soggetto non era stato sottoposto ad una esposizione massiccia all'arsenico e non dimostrerebbe, invece, la insussistenza di deposito dell'arsenico negli organi bersaglio tipici, a differenza di quanto affermato nella sentenza gravata;
l'esame della documentazione medica appalesava, secondo tale ricostruzione, la riconducibilità all'esposizione da arsenico della stragrande maggioranza delle patologie riscontrate. La rlconducibilità ad altre eziopatogenesi fatto proprio dalle sentenze di merito con riferimento al nesso di causalità tralascerebbe di considerare, secondo il ricorrente, che: da un punto di vista statistico l'unico dato epidemiologico comune afferisce sostanzialmente alla eziopatogenicità da arsenico;
il tipo di intossicazione a cui erano stati esposti i soggetti passivi, oltre che acuta, era anche sub acuta, riguardando comunque esposizioni a livelli comunque elevati e superiori a quelli tollerabili protrattesi per lasso di tempo prolungato. Si sostiene, inoltre, la carenza di motivazione laddove la Corte territoriale, nel dare atto dell'esistenza di indici anomali di arsenicuria e di ricorrenze epidemiologiche anomale, attribuiva ingiustificatamente maggior peso probatorio a talune consulenze, tra cui quella DE e proponeva immotivatamente quale ipotesi alternativa la dieta ittica. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento al nesso di causalità. Si sostiene che i giudici di merito nella ricostruzione del nesso di causalità non avrebbero tenuto conto della diversità dei beni giuridici tutelati dalle due diverse fattispecie degli omicidi e lesioni colpose rispetto al disastro colposo.
Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite l'Avvocatura distrettuale, premesso l'interesse all'affermazione di responsabilità con riferimento al reato di cui al capo A, articola due motivi strettamente connessi, con i quali lamenta il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di disastro colposo, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle degli altri ricorrenti. Più specificamente, si sostiene, invece, che i giudici di appello avrebbero travisato il contenuto dell'appello del Ministero sostenendo che il ricorrente avrebbe indicato il danno nell'allarme suscitato per la dispersione nell'atmosfera e sul suolo di ben 10-12 tonnellate di sostanze altamente nocive piuttosto che nella esposizione dei lavoratori alla sostanza arseniosa durante le operazioni di bonifica. Sul punto si riporta una parte del contenuto dell'atto di appello da cui emergerebbe il riferimento alle operazioni di bonifica intese come evento suscettibile di porre in pericolo la salute dei lavoratori e la volontà del Ministero di spiegare la costituzione di parte civile per ottenere il ristoro del danno ambientale derivante dalle condotte ascritte agli imputati come disastro colposo innominato. La Corte territoriale avrebbe perciò errato nel ritenere che il Ministero abbia agito per il ristoro del danno ambientale derivante dalla rottura della colonna, trattandosi questo di elemento necessario per la configurabilità della responsabilità civile. Con riferimento a tale ultimo aspetto si sostiene che il P.M., nel formulare l'imputazione di cui al capo A, aveva fatto riferimento non solo alla esposizione dei dipendenti alla sostanza arseniosa ma aveva altresì richiamato una serie di regole cautelati non osservate dagli imputati, alcune delle quali dettate anche per la tutela dell'ambiente (il riferimento e1 in particolare alla mancata effettuazione nel tempo di monitoraggi ambientali per il controllo del livello di concentrazione di arsenico nei terreni e nell'aria). In conclusione, si sostiene che il reato di cui al capo A, per come formulato, attiene a condotte idonee a consumare il reato previsto dall'art. 449 c.p. ed, al tempo stesso, capaci di recare danno all'ambiente. L'incompiuta ed insufficiente opere a di bonifica del sito aveva quindi provocato un ulteriore nocumento ai valori ambientali del sito pregiudicati in un primo momento dalla dispersione dell'arsenico per effetto della esplosione ed in un secondo momento dalla mancata rimozione della sostanza velenosa dispersa, con la conseguente progressione lesiva del bene protetto. È stata depositata una memoria nell'interesse delle parti civili Medicina democratica e Confederazione Unitaria di base con la quale si prospetta, con il primo motivo, che la Corte territoriale aveva completamento ignorato i fatti documentali esposti in sede di appello ed aveva omesso di valutare, come il primo giudice. I fatti risultanti dalle tre relazioni dei consulenti tecnici di queste parti civili (in particolare il riferimento è alla contestata questione afferente la quantità di arsenico e composti sprigionatasi e dispersa nell'ambiente il 26.9.1976).
Con il secondo motivo lamentano l'inattendibilità delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che aveva del tutto ignorato le risultanze delle relazioni dei consulenti di queste due parti civili, secondo i quali la quantità di arsenico sparsa nell'ambiente era di 49,40 tonnellate.
Con il terzo motivo si evidenzia che il giudice di primo grado aveva ingiustificatamente omesso di dare conto della Relazione tecnica 3 del 31.7.2007 e della relazione tecnica dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per Servizi tecnici dell'aprile del 2006, che documentavano come ancora negli anni 2000 la bonifica dello stabilimento di Manfredonia non era stata ancora realizzata. È stata depositata altresì una memoria difensiva nell'interesse dell'INAIL, costituita parte civile nel presente procedimento, con la quale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 434 e 449 c.p. sul rilievo che gli eventi successivi alla rottura della colonna 71C1 dell'impianto chimico ANIC, con la conseguente fuoriuscita e dispersione di composti arsenicati su persone e cose, aveva messo in pericolo l'incolumità di un numero indifferenziato di persone, così integrando i fattispecie del reato di disastro colposo, che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, è inquadrabile nella categoria dei delitti "di pericolo". Ne consegue che non è richiesto per l'integrazione dell'illecito che il fatto abbia prodotto morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale sul rilievo che, secondo la giurisprudenza prevalente condivisa da questo Collegio (v. da ultimo Sezione 3, 28 aprile 2010, PM in proc. Brini), l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all'accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale.
Ciò premesso va rilevato che tutti i ricorsi - quelli della Regione Puglia e del Ministero dell'Ambiente proposti ai soli fini civili- si concentrano sulla fattispecie contestata al capo a) della imputazione, vale a dire il reato di disastro innominato colposo ex art. 449 c.p. e art. 434 c.p., comma 2, mentre nessuna censura è riferita alla sentenza nella parte in cui ha confermato il giudizio di assoluzione per gli episodi di lesioni ed omicidi colposi nei confronti dei lavoratori.
Prima di passare all'esame dei motivi afferenti il reato di disastro innominato è opportuno soffermarsi sull'esatto contenuto della imputazione di cui al capo a), evocando il ricorso del Ministero dell'Ambiente una errata limitazione del giudizio di merito alla ipotesi di disastro c.d. "interno" allo stabilimento, con riferimento alla situazione ambientale creatasi appunto nello stabilimento a seguito della rottura della colonna di produzione dell'ammoniaca che aveva provocato i decessi e le lesioni dei lavoratori addetti alle operazioni di disinquinamento e di bonifica, mentre, secondo il ricorrente, la fattispecie contestata avrebbe avuto riferimento anche al disastro "esterno", riferito cioè alla situazione di inquinamento ambientale dei siti su cui insisteva lo stabilimento e su quelli ad esso prossimi nonché dell'atmosfera. A conferma di tale interpretazione, il ricorrente sostiene che il PM nel formulare l'imputazione di cui al capo a) aveva fatto riferimento non solo alla esposizione dei dipendenti alla sostanza arseniosa, ma aveva altresì richiamato una serie di regole cautelari non osservate dagli imputati, alcune delle quali dettate per la tutela dell'ambiente (il riferimento è, in particolare, alla mancata effettuazione dei tempi di monitoraggio ambientali per il controllo del livello di concentrazione di arsenico nei terreni e nell'aria). Tale interpretazione è priva di fondamento giacché la formulazione dell'accusa è chiara, riferendosi ad una situazione fattuale di danno - il c.d. macroevento- esclusivamente in relazione all'elevato rischio per la salute della collettività dei lavoratori. Per cui la decisione gravata ne risulta coerentemente correlata, senza elusioni di giudizio.
Passando all'esame dei motivi con i quali si lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 449 c.p., va rilevato che la censura comune è che i giudici di merito avrebbero erroneamente identificato il danno dei disastro di cui all'art. 449 c.p. con gli eventi lesivi delle altre fattispecie contestate con riferimento alle lesioni ed ai decessi dei lavoratori.
La censura non è infondata, ma tale conclusione non vale ad invalidare la tenuta logica della decisione, involgendo esclusivamente l'esatta definizione giuridica del reato, la cui insussistenza è stata poi correttamente argomentata escludendo la prova della sussistenza del nesso causale tra l'esposizione dei lavoratori alla sostanza nociva durante le operazioni di bonifica e la compromissione della incolumità pubblica.
Ciò pur a fronte di una motivazione della sentenza di appello oltremodo sintetica, costruita rinviando di fatto a quella di primo grado: quel che rileva in questa sede, infatti, è che risulta sostanzialmente assolto l'obbligo di corrispondere alle doglianze dei ricorrenti.
Vale ricordare, in proposito, che il giudice di appello deve certamente valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta: ciò significa che, se è necessario che detto giudice debba discutere di tutti i motivi di gravame, non è affatto necessario che egli "risponda" a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione (v. Sezione 4, 10 dicembre 2005, Salsiccia ed altro). Quando detto vale a fortiori in presenza di una doppia sentenza conforme (qui di assoluzione). In tal caso, il preteso travisamento probatorio, posto il limite fissato dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, potrebbe essere fatto valere (ma non è questo il caso) solo non nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato - per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado- atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6, 10 maggio 2007, Contrada). Ciò premesso, va innanzitutto inquadrata normativamente la figura del reato di disastro colposo innominato, qualificato dai giudici di merito come reato "di danno", qualificazione contestata da tutti i ricorrenti che sostengono trattarsi di reato "di pericolo". Per la corretta configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. va innanzitutto ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza 1 agosto 2008 n. 327, ha dato una lettura interpretativa costituzionalmente orientata del disastro innominato colposo (artt. 434 e 449 c.p.). Per esservi un disastro penalmente rilevante, ha precisato il giudice delle leggi, da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un "pericolo" per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone;
senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.
In altri termini, il reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. costituisce una fattispecie incriminatrice che richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate;
è cioè necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. Mentre, dal punto di vista probatorio, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione ex ante, accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno (cfr. anche Sezione 4, 20 febbraio 2007, Rubiero ed altri;
nonché, di recente, Sezione 4, 15 dicembre 2011, Artusato ed altri).
Deve, però, darsi atto di un altro orientamento nella giurisprudenza di legittimità, a cui hanno peraltro fatto riferimento entrambi i giudici di merito (cfr. oltre a Sezione 4, 17 maggio 2006, Bartalini ed altri, Sezione 4, 9 marzo 2009, Innino), secondo cui, per la configurabilità del delitto di disastro colposo sarebbe necessario che si sia realizzato l'evento tipico costituito dal disastro, inteso come accadimento distruttivo di proporzioni di eccezionale gravità. Tale ultima tesi non è condivisa da questo Collegio in quanto contrasta con il fatto che l'art. 449 c.p. è pur sempre ricompreso nel capo dei "delitti colposi di comune pericolo" e con l'ulteriore rilievo che la norma incriminatrice di cui al citato art. 449 nel costruire la nozione di disastro richiama il capo 1 del titolo 6^ c.p., del quale fa parte proprio l'art. 434 c.p., che correla la punibilità al (solo) "pericolo" per l'incolumità pubblica. Va altresì chiarito che il disastro innominato può avere le caratteristiche di un evento disastroso immediatamente percepibile (un incendio che devasta quanto incontra, il naufragio di una nave, la caduta di un aeromobile, il deragliamento di un treno, il crollo di un edificio o quant'altro abbia appunto queste caratteristiche) oppure può anche non avere queste caratteristiche di immediatezza perché può realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato, purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, tutela delle salute e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità. Questa è la situazione che, secondo la contestazione originaria, si sarebbe verificata nel caso in esame in cui agli imputati è stato contestato un disastro colposo, consistito nella esposizione prolungata (protrattasi per sei anni secondo il capo di imputazione) di un notevole numero dei lavoratori (addetti all'attività di disinquinamento e comunque autorizzati all'ingresso nello stabilimento senza l'adozione di cautele idonee) ai composti arsenicali dei sali utilizzati nelfa colonna di lavaggio dell'ammoniaca, dispersisi all'interno dello stabilimento e fuori dallo stesso a causa dello scoppio di detta colonna il 26.9.1976, in occasione della quale vi fu la fuoriuscita di almeno 10 tonnellate di arsenico.
In applicazione dei principi sopra esposti con riferimento alla qualificazione del reato di disastro colposo, va, pertanto, affermato che l'accertamento del requisito essenziale del delitto de quo, va ancorato non già all'avvenuto verificarsi delle lesioni e degli omicidi contestati, che secondo la contestazione originaria erano da ricollegarsi etiologicamente alla condotta colposa degli imputati, bensì alla effettiva capacità diffusiva del pericolo per la pubblica incolumità, dalla quale l'evento, per assumere le dimensioni del disastro deve essere caratterizzato. Muovendo da tale premessa, è corretta e logica la conclusione che la prova del pericolo non debba essere traslata da quella dell'avvenuto danno cagionato dalla condotta colposa, in quanto si andrebbe incontro inevitabilmente ad una contraddizione in punto di diritto, quella cioè di travisare la vera natura del disastro innominato colposo, di cui all'art. 449 c.p., negandone l'appartenenza al genus dei delitti colposi di comune pericolo, il quale richiede - come sopra esposto - per effetto del richiamo alla nozione di disastro preveduto dal capo 1^ del titolo 6^ del libro 2^ del codice penale, del quale fa parte l'art. 434 c.p.- soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.
In coerenza con tali principi, nel caso di specie non è condivisibile il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nella parte in cui, premessa la qualificazione giuridica del reato di disastro colposo come delitto "di danno", affermano che nel caso in esame la fattispecie non possa dirsi integrata anche perché le lesioni e gli omicidi contestati non potevano essere correlati alla espletata attività di bonifica. Tale ricostruzione si espone con immediatezza all'obiezione risolutiva sopra prospettata secondo la quale ai fini della configurabilità del disastro innominato colposo non è necessario il verificarsi dell'evento di danno ma l'effettiva capacità diffusiva del nocumento, accertata in concreto, da valutarsi ex ante.
È, quindi, frutto di erroneo metodo interpretativo la decisione di ricavare la prova dell'insussistenza del delitto di disastro dalla mancanza di prova sulla sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di bonifica e disinquinamento posta in essere dai lavoratori e gli eventi lesivi.
Ciò che rilevava ai fini della configurabilità del disastro nella fattispecie era l'accertata compromissione delle caratteristiche di sicurezza e di tutela della salute e di altri valori della persona conseguente alla esposizione prolungata dei lavoratori addetti alle attività di bonifica e di disinquinamento e, più in generale, di quelli ai quali era stato consentito l'ingresso all'interno dello stabilimento dell'ANIC senza l'adozione di cautele idonee, pur tecnicamente attuabili.
Tuttavia, nonostante tale rilevato vizio concettuale, la struttura argomentativa della decisione regge al vaglio di legittimità perché i giudici di merito, attenendosi ad una valutazione logica delle risultanze processuali, hanno ritenuto, in contrasto con le conclusioni dei consulenti del PM e le tesi difensive delle parti civili, confortati dagli esiti di una perizia collegiale disposta in primo grado ex art. 507 c.p.p., che non fosse dimostrata l'esistenza di una efficienza diffusiva dell'arsenico, dispersosi nell'ambiente a seguito della esplosione del 1976, nell'ambito della comunità dei lavoratori sopra indicati.
È ovvio che in questa sede non si può interloquire sulla attendibilità degli apporti scientifici che il giudice ha disatteso. In effetti, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sezione 4, 20 aprile 2010, Bonsignore). È proprio facendo applicazione di questi principi che è immediatamente apprezzabile che la sentenza ha proceduto ad un'attenta disamina della consulenza del PM il cui esito andava a disattendere, esprimendo il proprio convincimento, con una motivazione adeguata, convincente e coerente con alcune circostanze fattuali logicamente compatibili con la soluzione adottata. Ed è solo sulla tenuta logica di questa motivazione che può intervenire la Corte di cassazione, tenuto conto dei confini del sindacato di legittimità, che è limitato a verificare la congruità della spiegazione "eziologica" fornita dal giudice di merito, al quale solo compete "scegliere" la tesi scientifica da privilegiare. Di qui l'obbligo razionale del giudice di giustificare la propria scelta decisoria attraverso la motivazione con la quale, nella ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa e l'evento, è tenuto a valutare l'attendibilità della legge scientifica di copertura che intende privilegiare e ciò deve fare valutando dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e motivando la scelta ricostruttiva della causalità sulla base dei concreti elementi scientifici raccolti.
Nel compito di valutazione dell'attendibilità della teoria proposta il giudice deve allora esaminare, esemplificativamente, gli studi che la sorreggono, le basi fattuali sui quali essi sono condotti, l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che ha gestito la ricerca, le finalità per le quali questa è stata realizzata (un conto è un'indagine compiuta da un organismo pubblico, istituzionale, realmente indipendente;
altra cosa è un'indagine commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle dispute giuridiche).
In quest'ottica ricostruttiva, poiché la questione della scelta della legge scientifica e del metodo della sua applicazione attiene al "fatto", il successivo giudizio di legittimità da parte della Cassazione non può riguardare l'attendibilità della legge scientifica, ma la razionalità, la logicità dell'itinerario compiuto dal giudice di merito nell'apprezzamento della validità del sapere scientifico e nella sua utilizzazione nel caso concreto: la Corte, infatti, non ha la competenza o la qualificazione per stabilire se la legge scientifica utilizzata sia affidabile o no, mentre può e deve limitare il proprio vaglio alla spiegazione razionale fornita in proposito dal giudice (in termini, Sezione 4, 30 settembre 2008, parte civile Rizza ed altri in proc. Codega ed altri, Sezione 4, 17 settembre 2010, Cozzini ed altro). Ritiene la Corte che il giudicante abbia giustificato la propria scelta decisoria attraverso una motivazione logica ed adeguata e, in presenza di una pluralità di tesi, ha apprezzato l'affidabilità metodologica dei periti, nominati dal primo giudice, valutandola sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente il caso concreto.
Infatti, è stata presa puntualmente in considerazione la questione della qualità e della quantità dell'arsenico fuoriuscito dalla colonna il 26.9.1976.
Sul punto, i giudici di merito hanno ritenuto, in contrasto con le tesi difensive e delle conclusioni dei consulenti del PM, alla luce della perizia disposta ex art. 507 c.p.p. in primo grado, che non fosse dimostrata l'esistenza di una efficienza diffusiva dell'arsenico, dispersosi nell'ambiente a seguito della esplosione del 1976, nell'ambito della comunità dei lavoratori addetti alle operazioni di disinquinamento.
Sotto tale profilo è stato evidenziato dal giudice di primo grado che non era stato possibile giungere all'esatta quantificazione dell'esposizione dei lavoratori alla sostanza nociva per i seguenti motivi: parte della sostanza dispersa nell'ambiente a seguito della esplosione (circa 10-12 tonnellate di miscela costituita da carbonato di potassio, arsenico ed arsenicato di potassio) sì era dissolta nell'atmosfera e quella ricaduta al suolo si era depositata con andamento puntiforme;
l'inquinante non era inalato continuamente ma solo se sollevato dal vento o da attività antropiche, trattandosi di polvere e non di vapore;
l'orario di lavoro era stato dimezzato;
la zona maggiormente inquinata era stata transennata e potevano accedervi solo gli addetti alla bonifica muniti di dispositivi di protezione;
i lavoratori che superavano il limite prefissato di arsenicuria erano posti in infortunio e riammessi in servizio solo dopo controllo medico.
Tale incertezza era riferibile non solo alla quantità ma anche alla durata della esposizione.
In tal senso è stato sottolineato che l'ipotesi che considerava terminata l'esposizione al 31.12.82, condivisa inizialmente dal PM (e dai suoi consulenti) allorquando chiedeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati, si mostrava talmente inconsistente da indurre il rappresentante della pubblica accusa a chiedere pronuncia ex art. 530 cpv. c.p.p., per i prevenuti titolari di posizioni di garanzia successive al marzo 1978, non potendosi ritenere provata l'esistenza del nesso di causalità tra le condotte colpose e le patologie tumorali e degenerative contestate.
Sulla scorta degli elementi in atti il giudicante riteneva pertanto conclusa la bonifica al 13.1.1977 ed affermava, in conformità agli esiti della perizia disposta d'ufficio e delle consulenze della difesa - facenti riferimento agli studi sugli animali ed alle osservazioni epidemiologiche - che tale esposizione era stata insufficiente a determinare l'insorgenza delle patologie lamentate essendo a tal fine rilevante il criterio temporale. Coerentemente a tali elementi, i giudici di merito affermavano che l'insorgenza di tumori polmonari può essere associata solo ad una rilevante esposizione ad arsenico per almeno 10 anni, se legate all'inalazione e a 5 anni per ingestione. Sul punto venivano confutate le conclusioni del PM che per giustificare la propria richiesta di condanna aveva conferito grande importanza allo studio di Ott del 1974, ritenuto dal Tribunale inadeguato al caso di specie, in quanto già superato da studi più recenti, ivi espressamente menzionati e descritti e non avente l'obiettivo di valutare il rischio di insorgenza del cancro in relazione alla durata della esposizione;
inoltre, i lavoratori ivi presi in considerazione erano esposti anche ad altri agenti cancerogeni, quali il piombo e l'asbesto che rappresentavano un elemento confondente.
Devono, pertanto, essere disattese le doglianze con le quali i ricorrenti e Medicina democratica, con le note difensive, hanno lamentato l'omessa valutazione da parte dei giudici di merito dei fatti risultanti dalle tre relazioni dei consulenti tecnici delle parti civili, afferenti la questione della quantità di arsenico e composti sprigionatasi e dispersa nell'ambiente il 26.9.1976. Secondo le parti civili, i giudici di merito, fondandosi esclusivamente sui dati forniti dalla Direzione aziendale dell'Anic, avevano affermato che tale quantità era da individuarsi in 10-12 tonnellate di miscela costituita da carbonato di potassio, arseniti ed arsenicato di potassio mentre sulla base di semplici calcoli ivi indicati doveva trarsi la conclusione che le 10 tonnellate dichiarate dall'ANIC corrispondevano in realtà ad una quantità di soluzione NM OK dispersa nell'ambiente enormemente maggiore pari cioè a 92, 4 metri cubi.
Nel processo in esame, come sopra evidenziato, tale tema ha avuto forte evidenza ed il Tribunale ha confutato espressamente il dato diverso emergente dalla consulenza tecnica della parte civile Medicina democratica, evidenziando che il dato collide con tutti gli altri elementi in atti e, come riferito dallo stesso consulente di parte civile in dibattimento, i predetti calcoli erano rapportati a parametri riferentisi ad impianti analoghi, che non utilizzavano il procedimento GV in uso a Manfredonia. Ed è stato altresì sottolineato che la stima della quantità ricaduta è stata effettuata anche dall'Istituto Superiore di Sanità, la cui valutazione per l'autorevolezza dell'organismo e del disinteresse alla vicenda andava condivisa.
Sono stati presi puntualmente in considerazione dal giudice di primo grado altresì i due elementi significativamente rivelatori della effettiva messa in pericolo della incolumità dei lavoratori;
i valori delle arsenicurie ed i dati della indagine epidemiologica. Tali temi hanno in realtà costituito, forse, il nucleo più significativo e controverso della discussione, inevitabilmente segnata dalla limitatezza dei metodi di indagine dell'epoca - della quale il Tribunale dava atto - che non consentivano di distinguere nelle urine l'arsenico organico contenuto negli alimenti, non dannoso per la salute, dall'inorganico, potenzialmente tossico, con la conseguente impossibilità di risalire dalle arsenicurie totali all'esposizione, come confermato dalle attività scientifiche effettuate a Manfredonia anche nel 1983, a bonifica certamente avvenuta. Il giudicante sottolineava in proposito la inattendibilità delle conclusioni dei CC.TT del PM che non avevano preso in considerazione l'influenza della dieta (specie quella a base di cibi marini) sui risultati delle analisi,con la conseguente inattendibilità del dato arsenicuria totale e l'impossibilità di attribuire con certezza il suo elevato valore ad un'unica fortissima esposizione iniziale i cui effetti si sarebbero protratti nel tempo o viceversa a plurime ripetute esposizioni. Più specificamente, il Tribunale, con diffuso e ben argomentato apprezzamento, condiviso dal giudice d'appello, affermava, quanto alla elevazione del criterio del valore di arsenico nelle urine nel corso della bonifica da 100 gamma/litro a 300 g/l, che la decisione era stata assunta dall'Ispettorato del Lavoro e che tale elevazione era collocabile temporalmente in epoca successiva al 5.12.1976, quando la bonifica era ultimata, visto che il provvedimento autorizzativo faceva espresso riferimento alla riunione tenutasi il 5.12.1976; in ogni caso tale limite era stato adottato per un limitatissimo arco di tempo e non aveva comportato pregiudizio alla salute dei lavoratori. Approfondita è stata anche la valutazione dei dati della indagine epidemiologica disposta dal PM, ad integrazione della relazione dei CC.TT., che pure affermando l'esistenza dei nesso eziologico fra l'esposizione ad arsenico e le patologie in esame, la condizionavano alla sussistenza di un quadro epidemiologico di supporto. A tale riguardo, la sentenza di primo grado, ha sottolineato in premessa la difficoltà dell'indagine effettuata venti anni dopo con i limiti conseguenti alla incompleta acquisizione dei documenti necessari ed all'assenza di costante sorveglianza epidemiologica successiva all'evento.
Ciò premesso, il giudicante ha enunciato significative e decisive considerazioni sulla scarsa attendibilità digli studi epidemiologici,determinata dai seguenti motivi che possono essere così sintetizzati: l'impossibilità di stabilire il numero esatti dei dipendenti da inserire nella coorte aveva portato ad utilizzare i dati relativi ai dipendenti delle ditte esterne riportati nelle liste dell'Ispettorato del lavoro perché posti in infortunio a causa delle arsenicurie elevate, con conseguente influenza sul dato finale;
l'indagine non era stata in grado di spiegare la causalità specifica vertendosi in un caso in cui erano presenti patologie anche extra lavorative e sintomatologia aspecifica;
i consulenti avevano rilevato aumenti statisticamente significativi solo in relazione ai tumori della cistifellea per la coorte dei dipendenti ANIC e SCD ed ai tumori polmonari dopo almeno venti anni di latenza per la coorte costituita dai dipendenti delle ditte esterne ma tale dato era stato contestato dal consulente della difesa , secondo il quale non vi sarebbe stato alcun aumento statisticamente significativo se la coorte dei dipendenti fosse rimasta unica.
È stata, pertanto, fornita un'adeguata spiegazione delle ragioni che hanno portato il giudicante a svalutare gli esiti della indagine epidemiologica laddove i periti non avevano supportato affatto il giudizio sull'efficienza causale dell'arsenico nella genesi delle patologie riscontrate nei lavoratori.
In conclusione, il giudicante riteneva che non era possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità con elevata probabilità essendo stata la durata della esposizione insufficiente per tutte le parti offese e per l'incidenza di altri fattori per ciascuna di esse, come dimostrato dal verbale della riunione tenutasi presso la Procura della Repubblica in cui i consulenti del PM avevano concordato sul fatto che le patologie oggetto del presente procedimento erano "con ragionevole probabilità" correlabili alla esposizione ad arsenico.
Da tali considerazioni il giudicante faceva discendere la conclusione della inesistenza del nesso causale, per quanto qui rileva, con riferimento al reato di disastro colposo, ritenendo che nel caso in esame la fattispecie non poteva dirsi integrata in quanto non si era verificata la compromissione dell'incolumità pubblica. Logicamente sostentile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di esclusione del nesso causale posto alla base della decisione di assoluzione, avendo il giudicante fornito, per quanto sopra esposto, una motivazione immune da censure. Devono, pertanto, essere disattese, per quanto sopra esposto, le doglianze con le quali le parti civili hanno lamentato l'omesso approfondimento da parte dei giudici di merito dei valori delle arsenicurie e di quelli afferenti l'indagine epidemiologica. Per quanto sopra esposto è altresì manifestamente infondato anche il motivo addotto dalla Procura Generale con il quale si lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia collegiale disposta dal primo giudice volta ad accertare l'esatta quantificazione dell'arsenico fuoriuscito dalla colonna. La censura è manifestamente infondata, risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione operata dal giudice di merito delle risultanze della perizia tecnica di ufficio, che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello, anche con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia, appare logica e congruamente articolata.
Va in proposito ricordato, innanzitutto, che per assunto pacifico, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi in primo grado, onde la rinnovazione ex art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Tale condizione, legittimante (rectius, imponente) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si verifica quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (tra le tante, Sezione 4, 22 novembre 2007, Proc. gen. App. Genova ed altri in proc. Orlando ed altri). Qui, il giudicante ha fornito adeguata giustificazione del mancato esercizio del potere di rinnovazione, non apprezzandosi quella situazione di incertezza ai fini del decidere che, sola, lo avrebbe consentito (anzi, addirittura imposto).
Ritiene il Collegio che la motivazione, conforme, del resto, all'impostazione dei periti di ufficio, e non contraddetta neppure dagli esiti delle consulenze di parte, non sia ne' contraddittoria nè illogica e, pertanto, non è censurabile in questa sede. In proposito, giova ricordare quanto alla valenza probatoria riconosciuta alla perizia d'ufficio, che, per assunto pacifico, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, qualora siano in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dall'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito d'ufficio senza ignorare le argomentazioni del consulente, e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali. Più in generale, dovendosi anzi affermare che il giudice di merito, in sede di valutazione delle risultanze offertegli da elaborati tecnici, può fare propria l'una piuttosto che l'altra delle tesi propostegli, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha creduto di non dover seguire (v. Sezione 4, 24 giugno 2008, Marazzita ed altro). Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non deve disporsi la condanna al pagamento di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, secondo periodo, in considerazione della rilevanza della problematica comunque prospettata ( v. Sezioni unite, 30 settembre 2010, Dalla Serra).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012