Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2002, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 04 34 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Grow 10129 Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 133388/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 4 dicembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: R SENTENZA P sul ricorso proposto da: RENO DE MEDICI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio S. Sorge e Ezio Spaziani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma a via Mazzini n. 146, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
4731
contro
NI OL e DE IG NI (non costituiti).
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 8004/98 del 30 giugno 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 855/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Gincalone, che ha concluso per "l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano-sezione distaccata di Abbiategrasso PA DI, IC De NI e EL LA convenivano in giudizio la ITALMATCH s.r.l. esponendo: *) di essere state assunte in data 17 luglio 1995 nel livello operaie "E/4” del "c.c.n.l. industria chimica", dalla società convenuta con contratto a tempo determinato (per mesi cinque) ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987 - per quanto concerne la DI e la De NI e dell'art. 8 della legge n. 223/1991 - per quanto concerne la ->> 2 LA -; *) di essere state, alla scadenza, nuovamente assunte per il periodo 5 febbraio/27luglio 1996; *) che il termine era stato illegittimamente apposto in violazione dei limiti numerici stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva>>; *) che gli accordi interconfederali avevano indicato una percentuale massima da assumere con contratto a tempo determinato pari al dieci per cento dei lavoratori in forza in azienda, mentre nella specie, gli assunti con contratto a termine avevano raggiunto il 20% del personale dipendente della società>>. Le ricorrenti richiedevano, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di voler accertare e dichiarare l'illegittimità dell'apposizione del termine ai cennati contratti di lavoro e, di conseguenza, dichiarare la conversione (con R decorrenza dal 5 febbraio 1996) dei rapporti di lavoro de quibus in M rapporti di lavoro a tempo indeterminato e l'illegittimità e l'inefficacia dei licenziamenti ("disdette") intimati loro in data 29 giugno 1996, con ogni relativo risarcimento dei danni provocati dal comportamento illegittimo della società. Si costituiva in giudizio la s.r.l. ITALMATCH che impugnava integralmente le domande giudiziali delle ricorrenti e ne chiedeva il rigetto. 3 L'adito Pretore - con sentenza del 4 giugno 1997 - condanna(va) la società convenuta alla reintegrazione delle ricorrenti nel posto di lavoro, al risarcimento del danno pari alle retribuzioni precedenti ed alla refusione delle spese di lite>>, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza appellata, così provvedeva: rigetta la domanda proposta in primo grado dalla LA;
condanna la società a riassumere in servizio le altre due lavoratrici e a pagare le retribuzioni dal 28 luglio 1996, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze;
condanna LA a pagare alla MR società le spese dei due gradi, che liquida in L. 1.000.000; conferma nel resto, riducendo a L.
5.500.000 le spese di primo grado a favore di De NI e DI;
dichiara compensate per metà le spese d'appello delle altre parti, condannando la società a pagare la residua quota>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) l'art. 23 della legge n. 56/1987 amplia la possibilità di stipulazione del contratto a termine, rimettendo alla contrattazione collettiva indicata l'individuazione di ipotesi ulteriori di contratto a termine, rispetto a quelle di cui alla legge n. 230/1962 nonchè dei contratti 4 di formazione e lavoro>>; b) nella specie, nell'accordo aziendale del 31 giugno 1996 vi è la sola indicazione di un obiettivo di incremento dell'attività produttiva da raggiungere, ma non vi è alcuna indicazione di motivi organizzativi o di produzione che richiederebbero, in deroga al principio generale del contratto a tempo indeterminato, il ricorso a lavoratori a termine>>; c) il mero fine di incremento della produzione è un obiettivo di portata generale e normalmente perseguibile con l'incremento della forza lavoro, ma che non dà ragione di per sè solo di una specifica necessità per la quale le assunzioni debbano essere a termine, [per cui] il termine apposto ai contratti della DI e della { {ל De NI, in forza dell'accordo 31 gennaio 1996, deve essere ritenuto illegittimo, non essendo stata individuata nello stesso accordo l'ipotesi che lo giustificasse ai sensi dell'art. 23 cit.>>; d) peraltro, non si tratta di declaratoria di illegittimità di licenziamento, ma della nullità del termine, per cui il contratto continua malgrado la sua apposizione>>; e) diversa è la posizione della LA, per la quale giustamente la società appellante lamenta la considerazione sotto il profilo della previsione di cui all'art. 23 della legge n. 56/87, mentre la stessa è stata assunta ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 223/91>>. 5 Per la cassazione di tale sentenza la "RENI DE I" s.p.a. - che, con atto per notar Marchetti n. repertorio 58674/7880 (ritualmente depositato), è subentrata ex art. 2504 bis cod. civ. nei diritti e negli obblighi dell'estinta s.r.l. "ITALMATCH" ha proposto ricorso affidato a quattro motivi e notificato a PA DI ed a IC De NI. Le intimate DI e De NI non si sono costituite nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo motivo la società ricorrente - denunciando "violazione o in falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e disapplicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonchè insufficienza di motivazione circa punti decisivi della conversa” - ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto che un accordo collettivo ex art. 23 legge n. 56/1987 potrebbe contenere solo "ipotesi astratte" ulteriori a quelle dell'art. 1 della legge n. 230/1962, e che l'accordo aziendale 31 gennaio 1996 sarebbe estraneo alla previsione del cit. art. 23 non contenendo la determinazione di una tale ipotesi astratta>>, rilevando che l'interpretazione dell'accordo nel senso di "mero accordo che stabilisce di ricorrere all'assunzione a termine", perchè da esso non 6 risulterebbero i "motivi organizzativi e di produzione" delle assunzioni concordate, appare il frutto della disapplicazione delle richiamate regole ermeneutiche;
o, quanto meno, sembra evidente il difetto di motivazione circa la detta interpretazione, che assume carattere decisivo nell'ottica della sentenza>>. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "omesso esame e motivazione circa punti decisivi sulle legittimità del termine apposto al contratto DI" ha evidenziato che l'assunzione a tempo - determinato della DI sarebbe comunque rientrata nei suddetti limiti numerici dell'art. 10 dell'accordo interconfederale ("10% di rapporto di lavoro a termine rispetto all'organico in forza di lavoratori a tempo indeterminato"), e quindi, il termine apposto al suo contratto sarebbe stato legittimato dalla clausola interconfederale quand'anche si fosse potuto escludere la legittimità del termine in base all'accordo aziendale del 31 gennaio 1996; tutto ciò manifestamente decisivo sul punto della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro DI è stato - completamente obliterato nella sentenza>>. Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "omesso esame e motivazione circa punti decisivi sulla legittimità del termine apposto al contratto De NI" - ha parimenti evidenziato che, anche per la De 7 NI, la sua assunzione a tempo determinato rientrava comunque nel limite numerico (7) dell'accordo federchimica/FULC, e quindi il termine apposto al suo contratto sarebbe stato in ogni caso legittimato dal detto accordo, pur se si fosse potuto escludere la legittimità del termine in base all'accordo aziendale 31 gennaio 1996>> con le conseguenze dinanzi indicate al termine del secondo mezzo. -Con il quarto, ed ultimo, motivo la ricorrente denunziando "omesso esame e motivazione circa altro punto decisivo della controversia" rileva di avere dedotto nella "memoria in primo grado” e- W nel "ricorso in appello" che le intimate avevano sottoscritto, in data 29 agosto 1996, quietanze liberatorie in cui riconoscevano la durata (e quindi, la cessazione) dei rapporti e dichiaravano, senza riserva alcuna, di null'altro avere a pretendere dalla società ... e tali dichiarazioni risultavano incompatibili col mantenimento delle pretese già in precedenza avanzate>> ed addebita al Tribunale di Milano di avere totalmente omesso l'esame di questo punto manifestamente decisivo>>. Il/a Per la disamina del primo motivo di ricorso occorre precisare - il fine dell'esatta individuazione del contenuto e della portata della normativa di legge e contrattuale-sindacale applicabile nella specie - che: a) la legge n. 230/1962 - che abrogava la previgente disciplina sul 8 contratto a termine sancita dall'art. 2097 cod. civ. - sottoponeva la stipula del contratto a tempo determinato (mantenuto come "eccezione" rispetto alla "regola" del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) a rigorosi vincoli formali;
b) su tale legge si è innestata la legge n. 56/1987 che delegava alla contrattazione collettiva l'identificazione di ulteriori ipotesi (rispetto a quelle legislativamente previste) di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro;
c) l'art. 23 della legge n. 56/1987 aveva così inteso rimuovere il limite legale posto dall'art. 1 della legge n. 230/1962 a condizione che le nuove ipotesi di rapporto lavorativo a termine fossero individuate dal contratto collettivo e che, sempre in sede di contrattazione sindacale, venisse stabilito un tetto massimo di contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato (cd. clausola di contingentamento); d) in tema di identificazione delle fattispecie nelle quali era consentita R M l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 56/1987 operavano sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge n. 230/1962 e si inserivano nel sistema da questa delineata specie sotto il profilo sanzionatorio (Cass. sez. un. n. 10343/1993). A questo punto non può tralasciarsi di menzionare che tale impianto legislativo "nazionale" - inteso a contemperare le diverse 9 esigenze di considerare il contratto a termine (e, quindi, per sua natura “precario") come ipotesi eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato (e, quindi, "con garanzia di stabilità”) e, sotto differente aspetto, di considerare il lavoro a termine come strumento per temperare la crisi occupazionale - ha dovuto confrontarsi con la normativa della legislazione "europea", in particolare con la "direttiva 1999/70/CE” (relativa all'accordo quadro❞ sul lavoro a tempo determinato concluso dai competenti organismi della Comunità Europea) dove si è sottolineata la necessità di provvedimenti dei paesi membri "per incrementare l'intensità occupazionale della crescita, specie mediante W un'organizzazione più flessibile del lavoro, rispondente sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competività”. Proprio per dare attuazione alla cennata direttiva è stato, ora, emanato il d.lgs. n. 368/2001, che ha innovato profondamente la disciplina del rapporto a tempo determinato nel nostro ordinamento, abrogando espressamente nella sua interezza la legge n. 230/1962 e l'art. 23 della legge n. 56/1987 (così in forza del primo comma dell'art. 11 del citato decreto) - costituenti, come si è dinanzi constatato, l'ossatura della previgente regolamentazione del contratto a termine -, e che (ovviamente) non può riguardare (quale possibile ius superveniens) la decisione del presente giudizio, anche 10 perchè la nuova normativa entrerà comunque in vigore gradualmente in quanto conserveranno efficacia, fino alla scadenza dei rispettivi contratti collettivi ("e salvo diverse intese"), le clausole definite dai contratti collettivi circa i contratti a termine in base all'art. 23 cit. (così alla stregua del secondo comma dell'art. 11 del d. lgs. n. 368/2001). II/b . Nella specie, con l'accordo aziendale stipulato in data 31 gennaio 1996, alla società datrice di lavoro è stata concessa la possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine “previo esame congiunto della situazione dello stabilimento di Magenta e delle sue prospettive tenuto conto dell'andamento e delle esigenze del mercato dei fiammiferi e con possibilità per le parti sindacali di verificare le previsioni di mercato e W l'andamento della produzione": accordo sindacale che il Tribunale di Milano ha ritenuto invalido in quanto l'art. 23 della legge n. 56/1987 consente di individuare ulteriori ipotesi di contratto a termine, e non di ricorrere concretamente ad assunzioni a termine, e detto accordo così come interpretato dal Giudice di appello - faculta la società a procedere contra legem ad assunzioni a termine. Le censure addotte dalla ricorrente a sostegno del motivo di ricorso come dinanzi precisate per "violazione di legge” e per "vizio di - motivazione" - si appalesano fondate solo per quanto concerne il secondo 11 profilo, poichè, invece, merita conferma la statuizione del Tribunale di Milano che l'art. 23 della legge n. 56/1987 autorizza la contrattazione collettiva a individuare ipotesi (alternative rispetto a quelle fissate ex lege) di contratti a termine e, certo, non ad autorizzare parte datoriale alla concreta costituzione di specifici rapporti di lavoro a termine al di fuori di una causale “generale" per fare ricorso a tale tipo di contratto. Appare come si è già precisato - fondata la censura proposta sotto il profilo che l'accordo aziendale de qua non individua nominativamente lavoratori da assumere a termine (e, quindi, non determina la costituzione di alcun rapporto con soggetti nominativamente specificati) e, comunque, 보 non contiene cd. "ipotesi astratte", bensì specifiche fattispecie di contratti a termine collegate a fattori organizzativi e di mercato espressamente indicati [e che, a supporto del testo contrattuale la ricorrente ha richiesto di provare alla stregua di "capitoli di prova" riportati testualmente nel ricorso -per cassazione]: per cui secondo la ricorrente - il Giudice di appello ha erroneamente interpretato l'accordo, violando i canoni ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., atteso che la valutazione dell'accordo "nel suo complesso" e "nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto" avrebbe consentito di considerare il contenuto del contratto nell'ambito della previsione ex art. 56/1987. 12 Con riferimento a siffatta censura il sindacato, che viene come dinanzi sollecitato in sede di legittimità, riguarda il procedimento logico seguito dal giudice di merito nell'interpretazione dell'accordo e, in particolare, per la mancata osservanza dei canoni di ermeneutica fissati dagli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ.: sindacato nella specie ammissibile anche perchè la ricorrente ha specificato i canoni in concreto violati e il punto ed il modo in cui il Giudice di appello si sia da essi discostato. Più in particolare, il Tribunale di Milano, nello statuire esattamente il principio di diritto relativo all'applicazione in generale della legge n. U 56/1987, è poi incorso in un decisivo vizio di motivazione nell'interpretare l'accordo 31 gennaio 1996 non valutando il contenuto di detto accordo nel suo complesso secondo il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti e nel riferimento dello stesso operato ai motivi organizzativi e di produzione ed alla costante verifica di tali motivi in sede sindacale prima di procedere ad assunzione di lavoratori a termine (nemmeno nominativamente indicati). Entro questi limiti il primo motivo di ricorso va accolto e la causa va rimessa al Giudice di rinvio perchè provveda alla corretta interpretazione e applicazione dell'accordo aziendale 31 gennaio 1996 e fornisca, all'esito, idonea motivazione. 13 III Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perchè, pur attenendo essi a differenti censure, riguardano un analogo tipo di impugnativa - idest, "omessi esame e motivazione su punti decisivi della controversia" - che, se riscontrato fondato, non potrà che comportare identiche motivazione e decisione. Per la disamina e la valutazione dei cennati motivi occorre precisare la relativa situazione di fatto e processuale riesame - V sicuramente consentito anche nella presente sede di legittimità trattandosi, per il tipo di censure summenzionate, di assunti errores in procedendo (cfr. Cass. n. 2095/1995) - che può così sintetizzarsi: a) mentre con specifica impugnativa l'odierno ricorrente aveva dedotto che il contratto a termine della DI era legittimato (oltre che dall'accordo aziendale 31 gennaio 1996) dall'art. 10 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 - stipulato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56/1987 e richiamato nella lettera di assunzione e che la stessa ED possedeva i requisiti per l'applicabilità alla sua posizione lavorativa della cennata disposizione contrattuale-sindacale, su tale specifica impugnativa il Tribunale di Milano non ha assunto alcuna decisione, nè ha in qualche modo (recte, adeguatamente) motivato in merito al cd. implicito rigetto della relativa censura;
14 b) mentre con specifica impugnativa (del tutto analoga alla precedente) veniva dedotto che il contratto a termine della De NI era legittimato (oltre che dall'accordo aziendale 31 gennaio 1996) dall'art. 10 - stipulato ai sensi dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 dell'art. 23 della legge n. 56/1987 e richiamato nella lettera di assunzione - possedeva i requisiti per l'applicabilità alla sua posizione lavorativa della cennata disposizione contrattuale-sindacale, pure su tale specifica impugnativa il Tribunale di Milano non ha assunto alcuna decisione, nè ha in qualche modo (recte, adeguatamente) motivato in merito al cd. implicito rigetto della relativa censura;
c) mentre con specifica impugnativa la società ricorrente aveva dedotto W che in data 29 agosto 1996 erano state sottoscritte dalle odierne intimate “quietanze liberatorie" preclusive della successiva azione giudiziaria, anche su tale impugnativa il Tribunale di Milano aveva omesso di decidere e, conseguentemente, di motivare. Dal diretto esame degli atti processuali con riferimento al contenuto della sentenza impugnata è riscontrabile, quindi, il vizio di insufficiente motivazione e pronuncia così come denunciato dalla ricorrente, in quanto nella relativa decisione manca una adeguatamente 15 motivata statuizione in merito alle questioni sollevate specificatamente con i summenzionati motivi di appello incidentale: “capi” di impugnativa che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto necessariamente valutare al fine di non incorrere nel vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente. Costituisce, infatti, precipuo obbligo del giudice di motivatamente pronunciarsi in ordine alle rituali richieste delle parti, violandosi altrimenti il principio di "corrispondenza tra chiesto e pronunciato" sotto il profilo della inadeguata correttezza giuridica e della insufficiente coerenza logico- W formale delle argomentazioni svolte in motivazione dal giudice di appello;
al riguardo, il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste quando le argomentazioni non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia. Nella specie, si ribadisce che il Tribunale di Milano non si è motivatamente pronunziato sui "capi" dell'impugnativa proposti dalla società (allora) appellante: per cui la sentenza deve essere cassata anche su tali "punti" - in accoglimento del secondo, del terzo 16 e del quarto motivo di ricorso e la causa va rimessa ad altro Giudice che dovrà accertare e valutare la fondatezza (o meno) dei "capi" di impugnativa summenzionati e fornire all'esito adeguata motivazione. IV. In definitiva, deve essere accolto per quanto di ragione il - ricorso proposto dalla s.p.a. "Reno De Medici" con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice - che si designa nella Corte di Appello di Brescia - il quale, sulla base di quanto dinanzi statuito, provvederà alla corretta interpretazione dell'accordo aziendale 31 gennaio 1996 (primo motivo di ricorso) e ad accertare ed a valutare i "capi" dell'impugnativa - proposti dall'appellante R e sui quali il Tribunale di Milano ha omesso di pronunziarsi - e, quindi, a M decidere specificatamente con adeguata motivazione (secondo, terzo e quarto motivo di ricorso). Al Giudice di rinvio va, altresì, rimessa la statuizione sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. 17 Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente бы. Павете светнеPh. Dhill IL CANCELLIERE Depselton in Concellarla 3 3 5 26 MAR. 2002 0 1 . . oggi, N A T S R S 3 A A 7 ' - T L , 8 L - IL CANCELLIERS E A 1 S D 1 E I Phill P S S E I N G E N S G G E I O L A A O D A T L E T , L I E O R I R D D T S I O G E R 18